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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 57 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso da- Parte_1
gli avv.ti Giuseppe Sciascia Cannizzaro e Maria Antonella Cimino, giusta pro- cura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Calogero Lo Giudice, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 21 marzo 2025
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 gennaio 2022, , premetten- Parte_1
do di aver contratto matrimonio ad Acireale il 24 giugno 1994 con
[...]
dalla cui unione sono nate due figlie, e en- CP_1 Persona_1 Per_2
trambe maggiorenni, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che venisse revocata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , nonché l'obbligo posto a carico del CP_1
medesimo di contribuire al mantenimento della figlia rendendosi di- Per_2
sponibile a provvedere in natura o, in subordine, confermando le condizioni concordate in sede di separazione, opponendosi, in ogni caso, al riconosci- mento di un assegno divorzile in favore della . CP_1
Con memoria, depositata il 31 marzo 2022, si è costituita CP_2
[..
la quale ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato le restanti domande, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, nonché in ogni caso il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore pari a €
400,00, oltre a € 250,00 da corrispondere mensilmente al momento del rila- scio della casa coniugale, nonché la condanna del al pagamento di € Pt_1
15.000, a titolo di rimborso per le migliorie apportate alla casa coniugale.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione innanzi il Presi- dente f.f. ed emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata ri- messa innanzi al Giudice relatore.
- 2 - Con sentenza non definitiva n. 1558/2022 emessa il 22 dicembre 2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa, rimessa sul ruolo, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prove orali, all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal de- posito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, previa conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già in- tervenuta pronuncia non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le altre domande.
Nessuna statuizione sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
stante il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e conse- guentemente nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniuga- le.
Venendo adesso all'unica questione controversa del presente procedi- mento - relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Loda- to - si osserva quanto segue.
Giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assi- stenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valuta- zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vi-
- 3 - ta familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente di- ritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il rico- noscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione patrimonia- le dei coniugi, si osserva che il , dipendente pubblico, percepisce un Pt_1
reddito mensile di € 1800, ed è gravato del pagamento di una rata di ammor- tamento di € 370,00; mentre la , la quale nel corso del matrimonio ha CP_1
svolto con contratti part time l'attività di insegnante e di assistente alla comu- nicazione, risulta essere dipendente di una società cooperativa, percependo un reddito mensile di € 1200,00.
E' emerso, dunque, che la sia in possesso di redditi adeguati e sia CP_1
dotata di capacità di sostentarsi autonomamente.
Inoltre, la medesima non ha dimostrato una sperequazione tra i dati red- dituali e patrimoniali dei coniugi e che la stessa sia dipesa dal sacrificio delle sue prospettive di carriera e di guadagno.
Pertanto, va disattesa la domanda della di ottenere il riconosci- CP_1
mento di un assegno divorzile in proprio favore.
Infine, vanno dichiarate inammissibili sia la domanda formulata nel corso del giudizio dal di condanna della controparte alla restituzione di beni Pt_1
mobili, asseritamente asportati dalla casa coniugale, sia la domanda della Lo- dato di condanna del al pagamento della somma di € 15.000 per le mi- Pt_1
gliorie apportate nella stessa casa coniugale, trattandosi di domande soggette
- 4 - al rito ordinario e prive del carattere di connessione c.d. forte con la domanda principale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio e del sub-procedimento in corso di causa
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- Parte_2
vamente pronunciando nel procedimento n. 57/2022 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1558/2022 depositata in data 22 dicembre 2022; rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da
[...]
Parte_3
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio e del caute- lare in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 57 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso da- Parte_1
gli avv.ti Giuseppe Sciascia Cannizzaro e Maria Antonella Cimino, giusta pro- cura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Calogero Lo Giudice, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 21 marzo 2025
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 gennaio 2022, , premetten- Parte_1
do di aver contratto matrimonio ad Acireale il 24 giugno 1994 con
[...]
dalla cui unione sono nate due figlie, e en- CP_1 Persona_1 Per_2
trambe maggiorenni, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che venisse revocata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , nonché l'obbligo posto a carico del CP_1
medesimo di contribuire al mantenimento della figlia rendendosi di- Per_2
sponibile a provvedere in natura o, in subordine, confermando le condizioni concordate in sede di separazione, opponendosi, in ogni caso, al riconosci- mento di un assegno divorzile in favore della . CP_1
Con memoria, depositata il 31 marzo 2022, si è costituita CP_2
[..
la quale ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato le restanti domande, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, nonché in ogni caso il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore pari a €
400,00, oltre a € 250,00 da corrispondere mensilmente al momento del rila- scio della casa coniugale, nonché la condanna del al pagamento di € Pt_1
15.000, a titolo di rimborso per le migliorie apportate alla casa coniugale.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione innanzi il Presi- dente f.f. ed emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata ri- messa innanzi al Giudice relatore.
- 2 - Con sentenza non definitiva n. 1558/2022 emessa il 22 dicembre 2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa, rimessa sul ruolo, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prove orali, all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal de- posito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, previa conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già in- tervenuta pronuncia non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le altre domande.
Nessuna statuizione sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
stante il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e conse- guentemente nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniuga- le.
Venendo adesso all'unica questione controversa del presente procedi- mento - relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Loda- to - si osserva quanto segue.
Giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assi- stenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valuta- zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vi-
- 3 - ta familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente di- ritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il rico- noscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione patrimonia- le dei coniugi, si osserva che il , dipendente pubblico, percepisce un Pt_1
reddito mensile di € 1800, ed è gravato del pagamento di una rata di ammor- tamento di € 370,00; mentre la , la quale nel corso del matrimonio ha CP_1
svolto con contratti part time l'attività di insegnante e di assistente alla comu- nicazione, risulta essere dipendente di una società cooperativa, percependo un reddito mensile di € 1200,00.
E' emerso, dunque, che la sia in possesso di redditi adeguati e sia CP_1
dotata di capacità di sostentarsi autonomamente.
Inoltre, la medesima non ha dimostrato una sperequazione tra i dati red- dituali e patrimoniali dei coniugi e che la stessa sia dipesa dal sacrificio delle sue prospettive di carriera e di guadagno.
Pertanto, va disattesa la domanda della di ottenere il riconosci- CP_1
mento di un assegno divorzile in proprio favore.
Infine, vanno dichiarate inammissibili sia la domanda formulata nel corso del giudizio dal di condanna della controparte alla restituzione di beni Pt_1
mobili, asseritamente asportati dalla casa coniugale, sia la domanda della Lo- dato di condanna del al pagamento della somma di € 15.000 per le mi- Pt_1
gliorie apportate nella stessa casa coniugale, trattandosi di domande soggette
- 4 - al rito ordinario e prive del carattere di connessione c.d. forte con la domanda principale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio e del sub-procedimento in corso di causa
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- Parte_2
vamente pronunciando nel procedimento n. 57/2022 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1558/2022 depositata in data 22 dicembre 2022; rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da
[...]
Parte_3
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio e del caute- lare in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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