Articolo 1 della Legge 5 luglio 1952, n. 992
Articolo 2
Versione
16 agosto 1952
Art. 1.
Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3 ; e successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge.
Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese:
lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica;
lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate;
lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.
Entrata in vigore il 16 agosto 1952