Articolo 20 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 19Articolo 21
Versione
9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 20. (Contratti con ditte estere)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessita' di assicurare all'istituto forniture da ditte estere, il contratto potra' essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall' articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012