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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 25.1.2022 al n. 142 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data
13.12.2021, alla quale con provvedimento del 13.6.2024 della Presidente di Sezione di questa Corte è stata riunita la causa civile di appello iscritta a ruolo in data 11.5.2022 al n. 894 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 676 pubblicata in data 9.3.2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
Napoli, presso e nello studio dell'avv. Francesco Ceglia, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1
-appellata contumace-
1 nonché contro corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata dalla mandataria Controparte_3 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Stefano Carli, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terza intervenuta-
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 142/2022:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
3202/2021, emessa il giorno 12-13/12/2021 dal G.U. del
Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, Dott.ssa
Elisabetta CARLONI nel proc. R.G.A.CC. n. 3469/2018, notificata in data 16 dicembre u.s., laddove veniva disposto “... 1, Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n° 5904/2017 (n.
16060/2017 R.G.), come corretto dal Tribunale di Firenze con provvedimento in data 5-6/11/202; 2. Compensa per metà le spese di lite, e per la restante parte condanna la parte attrice opponente a corrisponderle alla parte convenuta, spese che si liquidano per tale residuo ammontare in € 3.627,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, di spese esenti, CPA e IVA di legge. ", così provvedere: "sentir dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido l'opposto decreto ingiuntivo n. 5904/2017 D. Ing. – 16060/2017 R.G., emesso dal G.U. del Tribunale di Firenze Dott.ssa Cristina
2 REGGIANI il 22/11/2017 e notificato il 18 gennaio 2018, per la causale, oltre che per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e per quanto suesposto, e per
l'effetto sentir revocare l'impugnato provvedimento, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditoria avversaria;
condannare la società appellata al pagamento di quella somma che l'Ecc.mo Collegio riterrà liquidare, per le spese e competenze processuali del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 894/2022:
“Preliminarmente, per la causale di cui in narrativa dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., si chiede espressamente che il presente procedimento venga riunito ai fini di garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, a quello pendente avanti Codesta Ecc.ma Corte di Merito, Sez. 2, recante il numero di R.G. 142/2022 la cui udienza è stata fissata la medesima giornata dell'11/06/2024;
- nel merito, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza
n. 676/2022, emessa il giorno 9 marzo 2022 dal G.U. del
Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, Dott.ssa Vincenza
RUGGIERO nel proc. R.G.A.CC. n. 3941/2021, notificata in data 3 aprile u.s., laddove veniva disposto “... dichiara
l'opposizione improcedibile;
condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida in Euro 2.000,00 a titolo di CP_4 compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge", così provvedere: "per i motivi tutti e la causale di cui ai
3 propri scritti difensivi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 5904/17 (R.G.
16060/17) emesso dal Tribunale di Firenze in data 22 novembre 2017, così come corretto con provvedimento in data 6 novembre 2020 (n. cron. 9847/2020) notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il giorno 17/02/2021 unitamente ad atto di precetto e, per l'effetto, dichiararsi la totale assenza in virtù di detto titolo del diritto da parte della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la consegna del bene di cui all'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del sig.
con condanna della opposta al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ecc.mo Collegio riterrà equo liquidare, e, conseguentemente, sentir condannare, in ogni caso,
l'appellata al pagamento di quella somma che l'Ecc.mo
Collegio riterrà liquidare per le spese e competenze processuali del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per : Controparte_2
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 142/2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: in rito:
a) ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile a norma dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3202/2021 dei 12/13.12.2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG. n. 3469/2018, per l'effetto confermando detta sentenza e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo
4 n. 5904/2017 (16060/17 RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso Tribunale di Firenze con provvedimento del 5/6.11.2020;
b) in subordine, nel pieno esercizio della propria facoltà discrezionale, disporre la riunione al presente procedimento del procedimento RG n. 894/2022, pendente avanti codesta stessa Corte di Appello, Sezione 2a, ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 676/2022 del Tribunale di Firenze che aveva deciso la seconda opposizione (RG. n. 3941/2021) al decreto ingiuntivo n.
5904/2017 (16060/17 RG); nel merito:
a) in principalità, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3202/2021 dei
[...]
12/13.12.2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG.
n. 3469/2018, confermando detta sentenza e, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso
Tribunale di Firenze con provvedimento del 5/6.11.2020;
b) comunque accogliere le seguenti conclusioni, già formulate da in primo Controparte_1 grado:
“in ipotesi dichiarare tenuto e conseguentemente condannare (cod. fisc. Parte_1
), a riconsegnare ad C.F._1 Controparte_1
i beni a questo già concessi in locazione e
[...] cioè: 39E 12.35 ORLANDI 2001, mat. Controparte_5
”; CodiceFiscale_2
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche della fase di appello, ex D.M. 55/2014, con compenso maggiorato del 30% avendo redatto gli atti con le tecniche informatiche di cui all'art. 4, comma 1
5 bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%,
C.p.a. ed I.v.a.;
d) condannare, altresì, l'appellante ex art. 96
c.p.c., comma 1 e/o comma 3, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 894/2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione:
- in rito:
a) ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile a norma dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
676/22 del 09.03.2022, pronunciata ex art. 281 sexies
c.p.c. dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG. n. 3941/2021, per l'effetto confermando detta sentenza e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo
n. 5904/2017 (16060/17 RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso Tribunale di Firenze con provvedimento dei 05/06.11.2020;
b) in subordine, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento RG n. 142/2022, pendente avanti codesta stessa Corte di Appello, Sezione 2a, ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 3202/2021 del Tribunale di Firenze che aveva deciso la prima opposizione al decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG);
- nel merito:
a) in principalità, comunque, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 676/22 del Parte_1
9.3.2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG.
6 n. 3941/2021, confermando detta sentenza e, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso
Tribunale di Firenze con provvedimento dei 05/06.11.2020;
b) occorrendo, accogliere le seguenti conclusioni, già formulate da in primo Controparte_1 grado:
“in ipotesi … accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o carenza ad agire dell'opponente con la conseguente Parte_1 improcedibilità della domanda e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione, dichiarandola improcedibile
e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
- nel merito: In tesi: respingere l'opposizione per cui è causa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17 RG) emessa dal
Tribunale di Firenze, come corretto dal Tribunale di
Firenze con provvedimento in data 6.11.2020; in ipotesi, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare Parte_1
a riconsegnare a
[...] Controparte_1
[ed ora, per essa, alla cessionaria Controparte_2 il bene a questo già concesso in locazione e cioè:
39E 12.35 ORLANDI 2001, mat. Controparte_5
”; CodiceFiscale_2
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche della fase di appello;
d) condannare, altresì, l'appellante ex art. 96
c.p.c., comma 1 e/o comma 3, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_6
[...] (già di seguito anche solo
[...] Controparte_7
“Società di leasing”) al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5904 del 22.11.2017 con cui il Tribunale di Firenze gli aveva ingiunto di riconsegnare alla Società ricorrente il bene rappresentato da “ 39E 12.35 Controparte_5
ORLANDI 2001, mat. Zga782p000e001323, USATO”, oggetto del contratto di leasing finanziario n. 507019 del 23.2.2007, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo aveva fatto presente la Società di leasing che il si era reso Pt_1 inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni pattuiti, inducendola ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing e a richiedere la riconsegna del bene.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il deducendo: Pt_1
- in via preliminare, la nullità dell'ingiunzione in ragione dell'errata individuazione del bene concesso in locazione, il cui numero di telaio era
ZGA7B2P000E001328 e non quello di cui veniva ingiunta la restituzione riportante matricola n. zga782p000e1323
- che già nel mese di maggio del 2013 aveva rimesso il bene a disposizione per la riconsegna comunicando alla Società di leasing di trovarsi nell'impossibilità di continuare a versare i canoni
- che la Società di leasing non aveva mai provveduto al ritiro del veicolo presso il luogo indicato da esso opponente nonostante la diffida inoltratale in data 9.8.2014.
8 Si costituiva in giudizio la Società di leasing chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021:
-dava atto che nelle more del procedimento di opposizione il Giudice del monitorio, su istanza della
Società ricorrente, aveva con provvedimento del 6.11.2020 proceduto alla correzione del decreto ingiuntivo opposto disponendo che “anzichè 39E 12.35 Controparte_5
ORLANDI 2001, mat. ZGA782P000E001323, USATO”, doveva leggersi “ 39E 12.35 ORLANDI 2001, Controparte_5 mat. ZGA7B2P000E001323 USATO”
-riteneva, per il resto, sfornita di prova la circostanza dedotta dall'opponente di aver rimesso a disposizione della Società il veicolo già dal maggio del
2013; prendeva invece atto della risoluzione del contratto regolarmente comunicata dalla Società di leasing con raccomandata del 3.3.2014, anteriore quindi alla raccomandata del 9.8.2014 con cui il aveva Pt_1 sollecitato la Società di leasing ad attivarsi per recuperare il veicolo nel luogo indicato dall'opponente.
Il Tribunale respingeva quindi l'opposizione e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite per metà e ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Nelle more del predetto giudizio, in data 25.1.2021, il notificava alla Società di leasing un altro Pt_1 atto di opposizione, iscritto al NRG 3941/2021, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 5904 del 22.11.2017, come corretto dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 6.11.2020, n. cron. 9847/2020, riportando in sostanza le medesime contestazioni e riferendo altresì che quello stesso giorno, il 25 gennaio 2021, la Società di leasing
9 aveva proceduto a mezzo di Ufficiale Giudiziario al recupero del veicolo nonostante la pendenza del primo giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la Società di leasing eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dell'opponente stante l'avvenuta restituzione del veicolo ad essa Società in data 25.1.2025, ossia in data anteriore all'instaurarsi di detta seconda opposizione;
sempre in via preliminare, eccepiva la Società la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale di Firenze dell'opposizione iscritta al NRG 3469/2018 promossa dal avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 5904 Pt_1 del 22.11.2017.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 676 del 9 marzo 2022:
-rigettava l'eccezione di litispendenza motivando che le due controversie erano state instaurate nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario
-prendeva atto del fatto che le due cause, pur identiche nel petitum e nella causa petendi erano state mantenute separate, nessuna delle parti avendo richiesto la riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.
-riteneva di non pronunciarsi nel merito avendo constatato che il Tribunale di Firenze con sentenza n.
3202 pubblicata in data 13.12.2021, aveva deciso sulle medesime eccezioni e contestazioni riproposte dall'opponente nella seconda opposizione e, inoltre, che quest'ultima era stata notificata lo stesso giorno in cui il bene veniva restituito alla Società di leasing, conseguendone il venir meno dell'interesse ad agire dell'opponente
10 -dichiarava pertanto improcedibile la domanda e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Società di leasing.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021, emessa in esito al primo giudizio di opposizione, ha interposto gravame
[...] al fine di sentire dichiarare, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, la nullità o, comunque, l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 5904 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 22.11.2017, così come corretto con provvedimento del 6.11.2020, con conseguente sua revoca;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
ha interposto gravame anche avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 676 del 9 marzo
2022, emessa in esito al secondo giudizio di opposizione, chiedendo, in via preliminare, la riunione della causa, iscritta al N.R.G. 894/2022, a quella già pendente dinanzi a questa Corte di Appello di Firenze, iscritta al
N.R.G. 142/2022; nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità o comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 5904 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 22.11.2017, così come corretto con provvedimento del 6.11.2020 e, per l'effetto, dichiararsi l'assenza del diritto della
Società opposta a procedere in virtù di detto illegittimo titolo all'esecuzione forzata per la consegna del bene in questione, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è costituita in entrambi i giudizi, a mezzo della mandataria quale Controparte_3 Controparte_2 cessionaria di – in forza Controparte_1
11 di contratto di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 sulla
Cartolarizzazione, come da avviso pubblicato in G.U.,
Parte Seconda n. 128 del 3.11.2022, tra i quali è ricompreso il credito in esame - eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348- bis, insistendo in ogni caso per il suo rigetto e la vittoria delle spese del giudizio. Con riferimento all'impugnazione della sentenza n. 676 del 9.3.2022 la
Cessionaria ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire dell'appellante, stante la sovrapponibilità delle questioni sollevate dal con le due Pt_1 opposizioni e la già promossa impugnazione della sentenza n. 3202 del 13.12.2021.
Con provvedimento presidenziale del 13.6.2024 veniva disposta la riunione della causa iscritta al N.R.G.
894/2022 alla causa iscritta al N.R.G. 142/2022.
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'impugnazione promossa avverso la sentenza n. 3202 del 13.12.2021 (iscritta al N.R.G.
142/2022), va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello si trova oramai nella fase decisoria.
Con l'unico motivo di appello, in sintesi, censura l'appellante la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, degli artt. 88, 115, 116, 287, 288 cod. proc. civ.” per avere
12 il Tribunale rigettato l'opposizione sulla base di un provvedimento nullo e/o inesistente, quale sarebbe, nella sua prospettazione, il provvedimento di correzione errore materiale del 6 novembre 2021. Deduce in sostanza l'appellante che, trattandosi di accertare la sussistenza della pretesa creditoria – essendo stata ingiunta la riconsegna di un veicolo diverso da quello concesso in locazione, stante il diverso n. di matricola indicato – il procedimento di correzione avrebbe dovuto essere promosso dalla Società di leasing dinanzi al giudice competente a decidere l'opposizione e nel rispetto delle regole del contraddittorio tra le parti che, nella specie, erano state invece violate, avendo la Società di leasing avanzato istanza di correzione al Giudice del monitorio e depositato il relativo provvedimento soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni nel (primo) giudizio di opposizione.
Osserva la Corte quanto segue.
Dalla sentenza impugnata risulta che il primo
Giudice, nel prendere atto della correzione del decreto ingiuntivo disposta dal Giudice del monitorio, ha a sua volta accertato che la matricola del veicolo, come corretta con il provvedimento del 6 novembre 2020, era
“corrispondente a quella indicata nel certificato di proprietà in atti prodotto con la memoria ex art. 183 cpc datata 24/12/2018 e depositata in PCT in data 27/12/2018, certificato che riporta la locazione del relativo veicolo per cui è causa al sig. opponente, Parte_1 nonché corrispondente alla matricola indicata nella fattura d'acquisto e nel libretto di circolazione in atti anche allegato a memoria depositata in pct in data
27/12/2018” (p. 3 sentenza impugnata), con ciò fugando ogni dubbio sulla corretta identificazione del veicolo di cui era stata ingiunta la riconsegna.
13 La documentazione indicata dal giudice dell'opposizione corrisponde peraltro a quella allegata dalla Società di leasing al ricorso per decreto ingiuntivo (docc.
1-6 fascicolo monitorio).
Non vi sono pertanto dubbi sul fatto che l'errato numero di matricola del veicolo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e ripetuto parimenti errato nel successivo decreto ingiuntivo configuri un mero errore materiale che non ha quindi inciso sul contenuto valutativo e decisorio del provvedimento finale, trattandosi di errore agevolmente rilevabile dal raffronto tra quanto riportato nel provvedimento e la documentazione in atti.
Discende, da quanto appena detto, la competenza del
Giudice del monitorio a provvedere sull'istanza di correzione materiale stante il disposto di cui all'art. 287 c.p.c. che prevede la possibilità che, su ricorso di parte, le sentenze possano essere corrette “dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo” (ed indipendentemente dalla circostanza che contro dette sentenze non sia stato proposto appello, avendo la Corte
Costituzionale con la pronuncia del 28-10 novembre 2004
n. 335 dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo inciso).
In conclusione, l'istanza di correzione del decreto ingiuntivo opposto avrebbe potuto essere validamente presentata dalla Società di leasing dinanzi al giudice dell'opposizione oppure, come accaduto, dinanzi al
Giudice del monitorio.
Ciò detto, l'appellante ha ragione nel lamentarsi che il procedimento di correzione si è svolto in assenza di contraddittorio tra le parti, come prescritto dall'art. 288, comma 3, c.p.c.
14 Prende atto questa Corte della suddetta irregolarità; ad ogni buon conto, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la correzione del decreto ingiuntivo era intervenuta in pendenza dell'opposizione ed in ragione di ciò ha compensato per metà le spese del giudizio di opposizione, nonostante l'esito del giudizio abbia visto la soccombenza totale dell'opponente.
Per il resto, come già rilevato dal primo Giudice, non trova fondamento l'assunto dell'opponente secondo cui il veicolo sarebbe stato da lui messo a disposizione della Società di leasing già dal maggio del 2013, ossia anteriormente alla risoluzione del contratto e all'ingiunzione di riconsegna.
L'unica comunicazione prodotta in atti dall'opponente risulta essere la raccomandata del 9.8.2014 (prodotta unitamente all'atto di opposizione), comunque successiva all'avvenuta risoluzione del contratto del 3.3.2014; inoltre, stando alle condizioni generali allegate al contratto in esame si ricava che “L'utilizzatore in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto […] dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, completi di ogni di ogni accessorio e dei manuali d'uso e di istruzione, nel modo e luogo da questo indicati, a propria cura e spese” (cfr. clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto – doc. 1 fascicolo monitorio).
L'odierno appellante non ha, tuttavia, fornito la prova di aver preventivamente concordato con la Società di leasing il luogo per la riconsegna del veicolo, conseguendone che alla stessa non è imputabile alcun inadempimento per il ritenuto mancato tempestivo ritiro del mezzo.
15 La sentenza del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 va pertanto confermata, anche in punto di spese di lite.
Si esamina ora l'appello (iscritto al N.R.G.
894/2022) proposto dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Firenze n. 676 pubblicata in data 9.3.2022.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello si trova oramai nella fase decisoria.
È parimenti infondata l'eccepita improcedibilità dell'appello per difetto d'interesse ad agire dell'appellante atteso che l'interesse di quest'ultimo va in questa fase ravvisato nel suo diritto e interesse a chiedere la riforma dell'impugnata sentenza.
Si passano quindi ad esaminare i motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame deduce l'appellante la
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
156 e sgg. c.p.c. cod. proc. civ.. Motivazione carente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Travisamento dei fatti ed errato apprezzamento delle prove” in quanto, nella sua prospettazione, il primo Giudice avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi in via preliminare sulla eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto, come corretto con provvedimento di correzione del 6 novembre 2020, ritenendo la questione assorbita dalla dichiarata improcedibilità dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
Dopo essersi pronunciato, rigettandola, sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla Banca, il primo Giudice constatava che la proposta opposizione riguardava le medesime contestazioni sulle quali il
Tribunale di Firenze si era già pronunciato con la
16 sentenza n. 3202 pubblicata in data 12 dicembre 2021, in esito al primo giudizio di opposizione. Rilevava, inoltre, che il bene in questione era già stato riconsegnato alla Società di leasing lo stesso giorno in cui veniva notificata la seconda opposizione determinando detta ultima circostanza la carenza dell'interesse ad agire dell'opponente ex art. 100 c.p.c.
Non è pertanto imputabile al primo Giudice alcuna omissione di pronuncia dal momento che detto vizio è censurabile laddove vi siano le condizioni perché il giudice si pronunci sulle domande sottoposte e questi non vi provveda. Nella specie, invece, non vi erano proprio i presupposti processuali perché il Giudice potesse entrare nel merito della questione ed esaminare l'eccepita nullità del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di impugnazione con cui viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, degli artt. 88, 115, 116, 287, 288 cod. proc. civ.” per avere il Tribunale rigettato l'opposizione sulla base di un provvedimento nullo e/o inesistente, quale sarebbe, nella prospettazione dell'appellante, il provvedimento di correzione errore materiale del 6 novembre 2021, è interamente sovrapponibile al motivo di impugnazione avverso la sentenza n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 di cui si
è già trattato (cfr. pp. 9 e ss.). Valgono, pertanto, sul punto, le argomentazioni già svolte in proposito.
La sentenza n. 676 pubblicata in data 9.3.2022 va pertanto confermata, anche in punto di spese di lite.
Per tutto quanto sopra esposto, gli appelli vanno rigettati con integrale conferma delle sentenze del
Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data
13.12.2021 e n. 676 pubblicata in data 9.3.2022.
17 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa (complessità bassa, valore minimo, senza istruttoria), maggiorato del richiesto aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014, e sono poste a carico dell'appellante Parte_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta reciprocamente dalle parti. Ciò, in quanto, dal lato dell'appellante, quest'ultimo è risultato, nel complesso, quasi totalmente soccombente;
dal lato dell'appellata, occorre dare atto dell'incertezza derivante dal procedimento di correzione
- intervenuto in pendenza della prima opposizione ed in assenza di regolare contraddittorio come si è visto - da cui è scaturita la seconda opposizione.
Sussistono invece i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico dell'odierno appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso le Parte_1 sentenze del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 e n. 676 pubblicata in data 9.3.2022:
1) rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e conferma le sentenze impugnate;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi Controparte_2
18 euro 6.494,80 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione di dette Parte_1 spese in favore di;
Controparte_2
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, DPR 115/2002;
Così deciso in Firenze, il 17 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 25.1.2022 al n. 142 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data
13.12.2021, alla quale con provvedimento del 13.6.2024 della Presidente di Sezione di questa Corte è stata riunita la causa civile di appello iscritta a ruolo in data 11.5.2022 al n. 894 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 676 pubblicata in data 9.3.2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
Napoli, presso e nello studio dell'avv. Francesco Ceglia, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1
-appellata contumace-
1 nonché contro corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata dalla mandataria Controparte_3 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Stefano Carli, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terza intervenuta-
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 142/2022:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
3202/2021, emessa il giorno 12-13/12/2021 dal G.U. del
Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, Dott.ssa
Elisabetta CARLONI nel proc. R.G.A.CC. n. 3469/2018, notificata in data 16 dicembre u.s., laddove veniva disposto “... 1, Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n° 5904/2017 (n.
16060/2017 R.G.), come corretto dal Tribunale di Firenze con provvedimento in data 5-6/11/202; 2. Compensa per metà le spese di lite, e per la restante parte condanna la parte attrice opponente a corrisponderle alla parte convenuta, spese che si liquidano per tale residuo ammontare in € 3.627,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, di spese esenti, CPA e IVA di legge. ", così provvedere: "sentir dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido l'opposto decreto ingiuntivo n. 5904/2017 D. Ing. – 16060/2017 R.G., emesso dal G.U. del Tribunale di Firenze Dott.ssa Cristina
2 REGGIANI il 22/11/2017 e notificato il 18 gennaio 2018, per la causale, oltre che per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e per quanto suesposto, e per
l'effetto sentir revocare l'impugnato provvedimento, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditoria avversaria;
condannare la società appellata al pagamento di quella somma che l'Ecc.mo Collegio riterrà liquidare, per le spese e competenze processuali del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 894/2022:
“Preliminarmente, per la causale di cui in narrativa dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., si chiede espressamente che il presente procedimento venga riunito ai fini di garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, a quello pendente avanti Codesta Ecc.ma Corte di Merito, Sez. 2, recante il numero di R.G. 142/2022 la cui udienza è stata fissata la medesima giornata dell'11/06/2024;
- nel merito, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza
n. 676/2022, emessa il giorno 9 marzo 2022 dal G.U. del
Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, Dott.ssa Vincenza
RUGGIERO nel proc. R.G.A.CC. n. 3941/2021, notificata in data 3 aprile u.s., laddove veniva disposto “... dichiara
l'opposizione improcedibile;
condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida in Euro 2.000,00 a titolo di CP_4 compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge", così provvedere: "per i motivi tutti e la causale di cui ai
3 propri scritti difensivi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 5904/17 (R.G.
16060/17) emesso dal Tribunale di Firenze in data 22 novembre 2017, così come corretto con provvedimento in data 6 novembre 2020 (n. cron. 9847/2020) notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il giorno 17/02/2021 unitamente ad atto di precetto e, per l'effetto, dichiararsi la totale assenza in virtù di detto titolo del diritto da parte della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la consegna del bene di cui all'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del sig.
con condanna della opposta al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ecc.mo Collegio riterrà equo liquidare, e, conseguentemente, sentir condannare, in ogni caso,
l'appellata al pagamento di quella somma che l'Ecc.mo
Collegio riterrà liquidare per le spese e competenze processuali del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per : Controparte_2
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 142/2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: in rito:
a) ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile a norma dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3202/2021 dei 12/13.12.2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG. n. 3469/2018, per l'effetto confermando detta sentenza e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo
4 n. 5904/2017 (16060/17 RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso Tribunale di Firenze con provvedimento del 5/6.11.2020;
b) in subordine, nel pieno esercizio della propria facoltà discrezionale, disporre la riunione al presente procedimento del procedimento RG n. 894/2022, pendente avanti codesta stessa Corte di Appello, Sezione 2a, ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 676/2022 del Tribunale di Firenze che aveva deciso la seconda opposizione (RG. n. 3941/2021) al decreto ingiuntivo n.
5904/2017 (16060/17 RG); nel merito:
a) in principalità, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3202/2021 dei
[...]
12/13.12.2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG.
n. 3469/2018, confermando detta sentenza e, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso
Tribunale di Firenze con provvedimento del 5/6.11.2020;
b) comunque accogliere le seguenti conclusioni, già formulate da in primo Controparte_1 grado:
“in ipotesi dichiarare tenuto e conseguentemente condannare (cod. fisc. Parte_1
), a riconsegnare ad C.F._1 Controparte_1
i beni a questo già concessi in locazione e
[...] cioè: 39E 12.35 ORLANDI 2001, mat. Controparte_5
”; CodiceFiscale_2
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche della fase di appello, ex D.M. 55/2014, con compenso maggiorato del 30% avendo redatto gli atti con le tecniche informatiche di cui all'art. 4, comma 1
5 bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%,
C.p.a. ed I.v.a.;
d) condannare, altresì, l'appellante ex art. 96
c.p.c., comma 1 e/o comma 3, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Conclusioni rese nella causa N.R.G. 894/2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione:
- in rito:
a) ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile a norma dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
676/22 del 09.03.2022, pronunciata ex art. 281 sexies
c.p.c. dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG. n. 3941/2021, per l'effetto confermando detta sentenza e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo
n. 5904/2017 (16060/17 RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso Tribunale di Firenze con provvedimento dei 05/06.11.2020;
b) in subordine, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento RG n. 142/2022, pendente avanti codesta stessa Corte di Appello, Sezione 2a, ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 3202/2021 del Tribunale di Firenze che aveva deciso la prima opposizione al decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG);
- nel merito:
a) in principalità, comunque, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 676/22 del Parte_1
9.3.2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Firenze a definizione del procedimento RG.
6 n. 3941/2021, confermando detta sentenza e, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17
RG) del Tribunale di Firenze, come corretto dallo stesso
Tribunale di Firenze con provvedimento dei 05/06.11.2020;
b) occorrendo, accogliere le seguenti conclusioni, già formulate da in primo Controparte_1 grado:
“in ipotesi … accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o carenza ad agire dell'opponente con la conseguente Parte_1 improcedibilità della domanda e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione, dichiarandola improcedibile
e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
- nel merito: In tesi: respingere l'opposizione per cui è causa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5904/2017 (16060/17 RG) emessa dal
Tribunale di Firenze, come corretto dal Tribunale di
Firenze con provvedimento in data 6.11.2020; in ipotesi, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare Parte_1
a riconsegnare a
[...] Controparte_1
[ed ora, per essa, alla cessionaria Controparte_2 il bene a questo già concesso in locazione e cioè:
39E 12.35 ORLANDI 2001, mat. Controparte_5
”; CodiceFiscale_2
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche della fase di appello;
d) condannare, altresì, l'appellante ex art. 96
c.p.c., comma 1 e/o comma 3, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_6
[...] (già di seguito anche solo
[...] Controparte_7
“Società di leasing”) al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5904 del 22.11.2017 con cui il Tribunale di Firenze gli aveva ingiunto di riconsegnare alla Società ricorrente il bene rappresentato da “ 39E 12.35 Controparte_5
ORLANDI 2001, mat. Zga782p000e001323, USATO”, oggetto del contratto di leasing finanziario n. 507019 del 23.2.2007, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo aveva fatto presente la Società di leasing che il si era reso Pt_1 inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni pattuiti, inducendola ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing e a richiedere la riconsegna del bene.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il deducendo: Pt_1
- in via preliminare, la nullità dell'ingiunzione in ragione dell'errata individuazione del bene concesso in locazione, il cui numero di telaio era
ZGA7B2P000E001328 e non quello di cui veniva ingiunta la restituzione riportante matricola n. zga782p000e1323
- che già nel mese di maggio del 2013 aveva rimesso il bene a disposizione per la riconsegna comunicando alla Società di leasing di trovarsi nell'impossibilità di continuare a versare i canoni
- che la Società di leasing non aveva mai provveduto al ritiro del veicolo presso il luogo indicato da esso opponente nonostante la diffida inoltratale in data 9.8.2014.
8 Si costituiva in giudizio la Società di leasing chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021:
-dava atto che nelle more del procedimento di opposizione il Giudice del monitorio, su istanza della
Società ricorrente, aveva con provvedimento del 6.11.2020 proceduto alla correzione del decreto ingiuntivo opposto disponendo che “anzichè 39E 12.35 Controparte_5
ORLANDI 2001, mat. ZGA782P000E001323, USATO”, doveva leggersi “ 39E 12.35 ORLANDI 2001, Controparte_5 mat. ZGA7B2P000E001323 USATO”
-riteneva, per il resto, sfornita di prova la circostanza dedotta dall'opponente di aver rimesso a disposizione della Società il veicolo già dal maggio del
2013; prendeva invece atto della risoluzione del contratto regolarmente comunicata dalla Società di leasing con raccomandata del 3.3.2014, anteriore quindi alla raccomandata del 9.8.2014 con cui il aveva Pt_1 sollecitato la Società di leasing ad attivarsi per recuperare il veicolo nel luogo indicato dall'opponente.
Il Tribunale respingeva quindi l'opposizione e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite per metà e ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Nelle more del predetto giudizio, in data 25.1.2021, il notificava alla Società di leasing un altro Pt_1 atto di opposizione, iscritto al NRG 3941/2021, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 5904 del 22.11.2017, come corretto dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 6.11.2020, n. cron. 9847/2020, riportando in sostanza le medesime contestazioni e riferendo altresì che quello stesso giorno, il 25 gennaio 2021, la Società di leasing
9 aveva proceduto a mezzo di Ufficiale Giudiziario al recupero del veicolo nonostante la pendenza del primo giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la Società di leasing eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dell'opponente stante l'avvenuta restituzione del veicolo ad essa Società in data 25.1.2025, ossia in data anteriore all'instaurarsi di detta seconda opposizione;
sempre in via preliminare, eccepiva la Società la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale di Firenze dell'opposizione iscritta al NRG 3469/2018 promossa dal avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 5904 Pt_1 del 22.11.2017.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 676 del 9 marzo 2022:
-rigettava l'eccezione di litispendenza motivando che le due controversie erano state instaurate nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario
-prendeva atto del fatto che le due cause, pur identiche nel petitum e nella causa petendi erano state mantenute separate, nessuna delle parti avendo richiesto la riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.
-riteneva di non pronunciarsi nel merito avendo constatato che il Tribunale di Firenze con sentenza n.
3202 pubblicata in data 13.12.2021, aveva deciso sulle medesime eccezioni e contestazioni riproposte dall'opponente nella seconda opposizione e, inoltre, che quest'ultima era stata notificata lo stesso giorno in cui il bene veniva restituito alla Società di leasing, conseguendone il venir meno dell'interesse ad agire dell'opponente
10 -dichiarava pertanto improcedibile la domanda e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Società di leasing.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021, emessa in esito al primo giudizio di opposizione, ha interposto gravame
[...] al fine di sentire dichiarare, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, la nullità o, comunque, l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 5904 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 22.11.2017, così come corretto con provvedimento del 6.11.2020, con conseguente sua revoca;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
ha interposto gravame anche avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 676 del 9 marzo
2022, emessa in esito al secondo giudizio di opposizione, chiedendo, in via preliminare, la riunione della causa, iscritta al N.R.G. 894/2022, a quella già pendente dinanzi a questa Corte di Appello di Firenze, iscritta al
N.R.G. 142/2022; nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità o comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 5904 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 22.11.2017, così come corretto con provvedimento del 6.11.2020 e, per l'effetto, dichiararsi l'assenza del diritto della
Società opposta a procedere in virtù di detto illegittimo titolo all'esecuzione forzata per la consegna del bene in questione, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è costituita in entrambi i giudizi, a mezzo della mandataria quale Controparte_3 Controparte_2 cessionaria di – in forza Controparte_1
11 di contratto di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 sulla
Cartolarizzazione, come da avviso pubblicato in G.U.,
Parte Seconda n. 128 del 3.11.2022, tra i quali è ricompreso il credito in esame - eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348- bis, insistendo in ogni caso per il suo rigetto e la vittoria delle spese del giudizio. Con riferimento all'impugnazione della sentenza n. 676 del 9.3.2022 la
Cessionaria ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire dell'appellante, stante la sovrapponibilità delle questioni sollevate dal con le due Pt_1 opposizioni e la già promossa impugnazione della sentenza n. 3202 del 13.12.2021.
Con provvedimento presidenziale del 13.6.2024 veniva disposta la riunione della causa iscritta al N.R.G.
894/2022 alla causa iscritta al N.R.G. 142/2022.
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'impugnazione promossa avverso la sentenza n. 3202 del 13.12.2021 (iscritta al N.R.G.
142/2022), va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello si trova oramai nella fase decisoria.
Con l'unico motivo di appello, in sintesi, censura l'appellante la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, degli artt. 88, 115, 116, 287, 288 cod. proc. civ.” per avere
12 il Tribunale rigettato l'opposizione sulla base di un provvedimento nullo e/o inesistente, quale sarebbe, nella sua prospettazione, il provvedimento di correzione errore materiale del 6 novembre 2021. Deduce in sostanza l'appellante che, trattandosi di accertare la sussistenza della pretesa creditoria – essendo stata ingiunta la riconsegna di un veicolo diverso da quello concesso in locazione, stante il diverso n. di matricola indicato – il procedimento di correzione avrebbe dovuto essere promosso dalla Società di leasing dinanzi al giudice competente a decidere l'opposizione e nel rispetto delle regole del contraddittorio tra le parti che, nella specie, erano state invece violate, avendo la Società di leasing avanzato istanza di correzione al Giudice del monitorio e depositato il relativo provvedimento soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni nel (primo) giudizio di opposizione.
Osserva la Corte quanto segue.
Dalla sentenza impugnata risulta che il primo
Giudice, nel prendere atto della correzione del decreto ingiuntivo disposta dal Giudice del monitorio, ha a sua volta accertato che la matricola del veicolo, come corretta con il provvedimento del 6 novembre 2020, era
“corrispondente a quella indicata nel certificato di proprietà in atti prodotto con la memoria ex art. 183 cpc datata 24/12/2018 e depositata in PCT in data 27/12/2018, certificato che riporta la locazione del relativo veicolo per cui è causa al sig. opponente, Parte_1 nonché corrispondente alla matricola indicata nella fattura d'acquisto e nel libretto di circolazione in atti anche allegato a memoria depositata in pct in data
27/12/2018” (p. 3 sentenza impugnata), con ciò fugando ogni dubbio sulla corretta identificazione del veicolo di cui era stata ingiunta la riconsegna.
13 La documentazione indicata dal giudice dell'opposizione corrisponde peraltro a quella allegata dalla Società di leasing al ricorso per decreto ingiuntivo (docc.
1-6 fascicolo monitorio).
Non vi sono pertanto dubbi sul fatto che l'errato numero di matricola del veicolo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e ripetuto parimenti errato nel successivo decreto ingiuntivo configuri un mero errore materiale che non ha quindi inciso sul contenuto valutativo e decisorio del provvedimento finale, trattandosi di errore agevolmente rilevabile dal raffronto tra quanto riportato nel provvedimento e la documentazione in atti.
Discende, da quanto appena detto, la competenza del
Giudice del monitorio a provvedere sull'istanza di correzione materiale stante il disposto di cui all'art. 287 c.p.c. che prevede la possibilità che, su ricorso di parte, le sentenze possano essere corrette “dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo” (ed indipendentemente dalla circostanza che contro dette sentenze non sia stato proposto appello, avendo la Corte
Costituzionale con la pronuncia del 28-10 novembre 2004
n. 335 dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo inciso).
In conclusione, l'istanza di correzione del decreto ingiuntivo opposto avrebbe potuto essere validamente presentata dalla Società di leasing dinanzi al giudice dell'opposizione oppure, come accaduto, dinanzi al
Giudice del monitorio.
Ciò detto, l'appellante ha ragione nel lamentarsi che il procedimento di correzione si è svolto in assenza di contraddittorio tra le parti, come prescritto dall'art. 288, comma 3, c.p.c.
14 Prende atto questa Corte della suddetta irregolarità; ad ogni buon conto, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la correzione del decreto ingiuntivo era intervenuta in pendenza dell'opposizione ed in ragione di ciò ha compensato per metà le spese del giudizio di opposizione, nonostante l'esito del giudizio abbia visto la soccombenza totale dell'opponente.
Per il resto, come già rilevato dal primo Giudice, non trova fondamento l'assunto dell'opponente secondo cui il veicolo sarebbe stato da lui messo a disposizione della Società di leasing già dal maggio del 2013, ossia anteriormente alla risoluzione del contratto e all'ingiunzione di riconsegna.
L'unica comunicazione prodotta in atti dall'opponente risulta essere la raccomandata del 9.8.2014 (prodotta unitamente all'atto di opposizione), comunque successiva all'avvenuta risoluzione del contratto del 3.3.2014; inoltre, stando alle condizioni generali allegate al contratto in esame si ricava che “L'utilizzatore in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto […] dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, completi di ogni di ogni accessorio e dei manuali d'uso e di istruzione, nel modo e luogo da questo indicati, a propria cura e spese” (cfr. clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto – doc. 1 fascicolo monitorio).
L'odierno appellante non ha, tuttavia, fornito la prova di aver preventivamente concordato con la Società di leasing il luogo per la riconsegna del veicolo, conseguendone che alla stessa non è imputabile alcun inadempimento per il ritenuto mancato tempestivo ritiro del mezzo.
15 La sentenza del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 va pertanto confermata, anche in punto di spese di lite.
Si esamina ora l'appello (iscritto al N.R.G.
894/2022) proposto dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Firenze n. 676 pubblicata in data 9.3.2022.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello si trova oramai nella fase decisoria.
È parimenti infondata l'eccepita improcedibilità dell'appello per difetto d'interesse ad agire dell'appellante atteso che l'interesse di quest'ultimo va in questa fase ravvisato nel suo diritto e interesse a chiedere la riforma dell'impugnata sentenza.
Si passano quindi ad esaminare i motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame deduce l'appellante la
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
156 e sgg. c.p.c. cod. proc. civ.. Motivazione carente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Travisamento dei fatti ed errato apprezzamento delle prove” in quanto, nella sua prospettazione, il primo Giudice avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi in via preliminare sulla eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto, come corretto con provvedimento di correzione del 6 novembre 2020, ritenendo la questione assorbita dalla dichiarata improcedibilità dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
Dopo essersi pronunciato, rigettandola, sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla Banca, il primo Giudice constatava che la proposta opposizione riguardava le medesime contestazioni sulle quali il
Tribunale di Firenze si era già pronunciato con la
16 sentenza n. 3202 pubblicata in data 12 dicembre 2021, in esito al primo giudizio di opposizione. Rilevava, inoltre, che il bene in questione era già stato riconsegnato alla Società di leasing lo stesso giorno in cui veniva notificata la seconda opposizione determinando detta ultima circostanza la carenza dell'interesse ad agire dell'opponente ex art. 100 c.p.c.
Non è pertanto imputabile al primo Giudice alcuna omissione di pronuncia dal momento che detto vizio è censurabile laddove vi siano le condizioni perché il giudice si pronunci sulle domande sottoposte e questi non vi provveda. Nella specie, invece, non vi erano proprio i presupposti processuali perché il Giudice potesse entrare nel merito della questione ed esaminare l'eccepita nullità del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di impugnazione con cui viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, degli artt. 88, 115, 116, 287, 288 cod. proc. civ.” per avere il Tribunale rigettato l'opposizione sulla base di un provvedimento nullo e/o inesistente, quale sarebbe, nella prospettazione dell'appellante, il provvedimento di correzione errore materiale del 6 novembre 2021, è interamente sovrapponibile al motivo di impugnazione avverso la sentenza n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 di cui si
è già trattato (cfr. pp. 9 e ss.). Valgono, pertanto, sul punto, le argomentazioni già svolte in proposito.
La sentenza n. 676 pubblicata in data 9.3.2022 va pertanto confermata, anche in punto di spese di lite.
Per tutto quanto sopra esposto, gli appelli vanno rigettati con integrale conferma delle sentenze del
Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data
13.12.2021 e n. 676 pubblicata in data 9.3.2022.
17 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa (complessità bassa, valore minimo, senza istruttoria), maggiorato del richiesto aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014, e sono poste a carico dell'appellante Parte_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta reciprocamente dalle parti. Ciò, in quanto, dal lato dell'appellante, quest'ultimo è risultato, nel complesso, quasi totalmente soccombente;
dal lato dell'appellata, occorre dare atto dell'incertezza derivante dal procedimento di correzione
- intervenuto in pendenza della prima opposizione ed in assenza di regolare contraddittorio come si è visto - da cui è scaturita la seconda opposizione.
Sussistono invece i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico dell'odierno appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso le Parte_1 sentenze del Tribunale di Firenze n. 3202 pubblicata in data 13.12.2021 e n. 676 pubblicata in data 9.3.2022:
1) rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e conferma le sentenze impugnate;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi Controparte_2
18 euro 6.494,80 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione di dette Parte_1 spese in favore di;
Controparte_2
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, DPR 115/2002;
Così deciso in Firenze, il 17 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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