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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3207/2018
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3207/2018 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla Via PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 10 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. DE BONIS VITTORIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato alla via Vienna, 11 85100 Potenza presso lo studio dell'Avv. DI GIUSEPPE DOMENICO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Rosaria Di Tolve, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elettivamente domicilia presso la filikale della Società di Potenza ubicata in via Grippo snc;
CONVENUTA
NONCHÉ
PM- SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 22.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
querela di falso avverso:
• AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 60093669244-4 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2001
0049121506 000;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2001 0059734220 000 del 03 dicembre 2001;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2002 0003941980 000 del 22 marzo 2002;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2002 0005891344 000 del 21 aprile 2002;
• AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 60273635658-1 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO n.
09220040030993727000 nonché RELAZIONE DI NOTIFICA della n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 2 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 2006/0048173 del 13 luglio 2006 afferente la CARTELLA n. 0922004 0030993727000; Parte_2
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2006 0018392286000 del 29 agosto 2006;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2007 0000621484000 del 23.03.2007;
deducendo di aver avuto contezza dei suindicati atti solo a seguito della propria richiesta di acquisizione dell'estratto di ruolo, non avendo mai ricevuto alcuna notificazione.
Acquisita copia delle relazioni di notifica delle cartelle indicate mediante richiesta di accesso agli atti nei confronti dell'agente della riscossione, appurava, dunque, l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte, ragione per cui ha proposto la presente querela di falso citando in giudizio sia l'agente della riscossione,
, che Controparte_1 Controparte_2
Il querelante ha contestato, in particolare, tanto la falsità delle sottoscrizioni riconducibili alla di lui mano che quelle apparentemente riferibili al padre CP
, evidenziando la sussistenza dell'interesse ad agire in relazione alle
[...]
impugnazioni avverso le cartelle pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Potenza e al Giudice di Pace di Potenza.
Costituitasi in giudizio, l ha preliminarmente rappresentato Controparte_1
la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento delle pretese creditorie oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DL 119/2018 conv. in legge 247 del 23.10.2018 riguardante lo “stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2010”.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 3 In relazione alle cartelle ancora in contestazione, l'Agente della riscossione eccepiva, con riferimento alla cartella di pagamento 092200040030993727000:
- che risultava notificata mediante invio di raccomandata a/r n.
60365234179-1 recapitata dall'agente postale incaricato in data
30.10.2014 a mani di persona individuata come addetta alla ricezione, qualificatasi come familiare convivente (Zio), che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento;
- la possibilità per l'agente della riscossione di procedere direttamente alla notifica delle cartelle di pagamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 co. 1 seconda parte del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602;
- L'assenza di responsabilità dell'agente della riscossione di eventuali irregolarità del procedimento notificatorio imputabili esclusivamente all'agente postale;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220060018392286000 e l'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 deduceva la piena validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 26 citato dal messo notificatore
(rispettivamente in data 29.08.2006 e 13.07.2006) mediante consegna nelle mani di , padre del querelante, in assenza di un provvedimento CP
che accerti la falsità delle sottoscrizioni.
si è costituita in giudizio eccependo: CP_2
- L'inammissibilità della querela di falso avverso raccomandate ordinarie, ancorché munite di avviso di ricevimento, giacché non concernenti la notificazione di atti giudiziari, negando la qualità di pubblico ufficiale dell'agente postale incaricato alla consegna di posta raccomandata ordinaria;
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 4 - Il decorso del termine di tre anni previsto per la conservazione della documentazione con conseguente impossibilità di effettuare verifiche;
- Il riconoscimento delle limitazioni di responsabilità previste dalla legge in favore di quale soggetto cui è affidato l'esecuzione del servizio CP_2
postale universale.
All'udienza del 10.07.2019 il procuratore del querelante, munito di procura speciale ex art. 99 disp. att. cod. proc. civ., ha dichiarato la volontà del proprio assistito di procedere con la querela di falso limitatamente agli atti relativi alle cartelle di pagamento n. 09220040030993727 e n. 09220060018392286, prendendo atto dell'annullamento ex lege rappresentato dalla convenuta
[...]
nella propria comparsa di costituzione. CP_1
All'udienza del 14.02.2020, compiute le formalità prescritte dall'art. 223 cod. proc. civ. è stata ordinata la conservazione dei documenti in originale in cassaforte e con successiva ordinanza del 19.02.2020 è stata disposta CTU grafologica per l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni apposte alle relate di notifica impugnate.
Le operazioni peritali, come dimostrato dalle istanze presentate dal consulente, sono state ostacolate dall'impossibilità di acquisire il saggio grafico del sottoscrittore , in quanto deceduto, nonché dalla pessima qualità CP
della copia del documento “verbale di riconsegna dell'autoveicolo sequestrato” del 07.05.2001, autenticato da pubblico ufficiale, utile ai fini della svolgimento delle operazioni peritali.
Pertanto, il Giudice con ordinanza del 12.03.2021 autorizzava il consulente a prendere visione dell'originale del predetto documento detenuto presso la stazione dei Carabinieri di Anzi.
Depositato l'elaborato peritale, fatte precisare le conclusioni, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 5 magistrati è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. La legittimazione passiva di Controparte_2
La querela di falso ha il fine di togliere a un atto pubblico o a una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede e a servire come prova di fatti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.
18323/2007). Nella fattispecie in esame invece potrebbe avere solo CP_2
un interesse indiretto ad evitare responsabilità per l'operato del proprio dipendente qualora la notificazione risultasse illegittimamente eseguita.
In altri termini, la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta solo al soggetto che intenda servirsi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non a chi non intenda avvalersene, vigendo in materia il principio di esclusività del giudizio di falso, alla stregua del quale non può introdursi nello stesso alcun'altra domanda nei confronti né dell'autore del falso, né di altri soggetti, neanche se dipendenti dall'esito del giudizio sulla falsità.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Relativamente alla domanda dell' volta all'accertamento Controparte_1
della responsabilità esclusiva di degli eventuali vizi del procedimento CP_2
notificatorio, deve rilevarsi che la domanda è inammissibile nel presente giudizio di falso introdotto in via principale atteso che, per costante giurisprudenza, “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 6 falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes” ((Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale
[...]
aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e Controparte_1
nei cui confronti intendeva agire in manleva, cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 16/05/2025, n.13118).
§2. Nel merito.
Oggetto del presente giudizio di falso – a seguito della sopravvenuta carenza di interesse per annullamento delle cartelle cui facevano riferimento gli atti concernenti le notificazioni impugnate – concerne la genuinità dei seguenti documenti:
- Avviso di ricevimento della raccomandata n. 60273635658-1 spedita il
13.05.2004, sottoscritto in data 24.05.2004 da soggetto qualificatosi come padre del destinatario, relativo alla cartella di pagamento n.
09220040030993727 (doc. 5 della produzione di parte querelante) e
Relazione di notifica dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del
13 luglio 2006, consegnata dal messo notificatore a persona qualificatasi come padre del destinatario (doc. 6);
- Relazione di notifica della cartella di pagamento n.092 2006 0018392286
000 del 29 agosto 2006, in cui il messo notificatore attesta di aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come padre del destinatario (doc.
7).
In proposito, va preliminarmente chiarito in punto di diritto che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 7 raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (v. sul punto Cass. n. 4556 del 21/02/2020 che richiama in motivazione Cass. n. 11708 del 2011, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo
a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (v. Cass. n. 29022 del 5 dicembre 2017, ma v. nello stesso senso Cass. n. 4556 del 21 febbraio 2020).
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 8 Nel caso in esame, la querela di falso è da ritenersi ammissibile giacché in tutti i documenti impugnati la persona che riceve l'atto è espressamente qualificata come “padre” del destinatario per cui solo attraverso la proposizione di querela di falso l'interessato avrebbe potuto contestare la riferibilità delle sottoscrizioni apposte alla mano del Sig. . CP
Tanto chiarito, nel merito, la domanda proposta dal querelante è fondata, per i motivi di seguito esposti.
La CTU grafologica a firma della dott.ssa , tesa ad accertare la Persona_1
compatibilità della sottoscrizione apposta ai documenti della querela di falso con quella propria di , è giunta a conclusioni che il Collegio ritiene CP
pienamente condivisibili.
La consulenza, nello specifico, ha rilevato che “considerati tutti gli accertamenti eseguiti, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura, l'analisi segnica e descrittiva, i confronti effettuati, sulla base delle analisi tecniche condotte ad oggi, si può affermare che entrambe le firme indagate/in verifica indicate nella relazione tecnica con X1 e X2 non provengano dalla stessa mano della firma di comparazione Y, per tale motivo si può asserire che gli scritti non sono autografi, ossia le firme in verifica indicate nella relazione tecnica con X1 e X2 NON SONO ATTRIBUIBILI alla mano del
Sig. ”, evidenziando la presenza di “discordanze” che “denotano CP
molteplici incongruenze rispetto alla firma autografa, pertanto sono da ritenersi di natura alteratoria e riconducibili ad altra fonte esecutiva”
Le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU possono senz'altro essere condivise dal Collegio, poiché le sorrette da argomentazioni puntuali, non confutate dalle parti, frutto di una metodologia di analisi supportata da riferimenti bibliografici e da un preciso confronto tra le firme oggetto della querela e quelle di comparazione.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 9 Pertanto, può dirsi accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del 13 luglio
2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006
0018392286000 del 29 agosto 2006 (documenti cui è stata limitata l'indagine peritale) e, di conseguenza, va accolta la domanda giudiziale avanzata dal
. CP
Ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c., in relazione all'art. 537, co. 2, c.p.p. viene ordinata la cancellazione della sottoscrizione apposta sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del 13 luglio 2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006
0018392286000 del 29 agosto 2006, entrambi redatti dal messo notificatore dell'agente della riscossione.
Viene altresì ordinato alla Cancelleria di provvedere alla menzione della presente sentenza sull'originale dei documenti su richiamati, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri indicati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. D.M. 147 del 13.08.2022, avendo come riferimento lo scaglione per controversie di valore indeterminabile, complessità bassa e valori minimi.
Rispetto alla posizione di si ritengono sussistere gravi ed Controparte_2
eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., considerata l'esistenza di una giurisprudenza di merito non pienamente unanime, sulla questione della legittimazione passiva dell'ente postale nei giudizi di falso, al momento dell'introduzione del presente giudizio.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 10 In ragione della soccombenza dell' sulla querela di falso, Controparte_1 invece, quest'ultima dovrà rimborsare al le spese di lite, liquidate in CP
complessivi 4.400,00. Le spese dovranno essere distratte in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio esperita devono essere poste definitivamente a carico dell' , soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai seguenti documenti: AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n.
60093669244-4 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO
n. 092 2001 0049121506 000; RELAZIONE DI NOTIFICA della
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092 2001 0059734220 000 del 03 dicembre 2001; RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2002 0003941980 000 del 22 marzo 2002;
RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N.
092 2002 0005891344 000 del 21 aprile 2002;
3) accoglie la querela di falso e per l'effetto dichiara che le sottoscrizioni apposte sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
2006/0048173 del 13 luglio 2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006 0018392286000 del 29 agosto 2006
(documenti cui è stata limitata l'indagine peritale) non provengono da
, padre del querelante, e sono quindi apocrife;
CP
4) dispone che, passata in giudicato la presente sentenza, il relativo dispositivo sia annotato a margine della copia del documento acquisito nel n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 11 presente giudizio, con la dichiarazione che lo stesso non può avere alcun effetto giuridico nella parte oggetto della querela accolta;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_2
6) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, delle spese del presente giudizio si liquidano Parte_1 complessivamente in € 4.400,00 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Vittorio De
Bonis per dichiarato anticipo;
7) pone definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3207/2018
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3207/2018 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla Via PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 10 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. DE BONIS VITTORIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato alla via Vienna, 11 85100 Potenza presso lo studio dell'Avv. DI GIUSEPPE DOMENICO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Rosaria Di Tolve, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elettivamente domicilia presso la filikale della Società di Potenza ubicata in via Grippo snc;
CONVENUTA
NONCHÉ
PM- SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 22.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
querela di falso avverso:
• AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 60093669244-4 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2001
0049121506 000;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2001 0059734220 000 del 03 dicembre 2001;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2002 0003941980 000 del 22 marzo 2002;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2002 0005891344 000 del 21 aprile 2002;
• AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 60273635658-1 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO n.
09220040030993727000 nonché RELAZIONE DI NOTIFICA della n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 2 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 2006/0048173 del 13 luglio 2006 afferente la CARTELLA n. 0922004 0030993727000; Parte_2
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2006 0018392286000 del 29 agosto 2006;
• RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092
2007 0000621484000 del 23.03.2007;
deducendo di aver avuto contezza dei suindicati atti solo a seguito della propria richiesta di acquisizione dell'estratto di ruolo, non avendo mai ricevuto alcuna notificazione.
Acquisita copia delle relazioni di notifica delle cartelle indicate mediante richiesta di accesso agli atti nei confronti dell'agente della riscossione, appurava, dunque, l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte, ragione per cui ha proposto la presente querela di falso citando in giudizio sia l'agente della riscossione,
, che Controparte_1 Controparte_2
Il querelante ha contestato, in particolare, tanto la falsità delle sottoscrizioni riconducibili alla di lui mano che quelle apparentemente riferibili al padre CP
, evidenziando la sussistenza dell'interesse ad agire in relazione alle
[...]
impugnazioni avverso le cartelle pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Potenza e al Giudice di Pace di Potenza.
Costituitasi in giudizio, l ha preliminarmente rappresentato Controparte_1
la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento delle pretese creditorie oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DL 119/2018 conv. in legge 247 del 23.10.2018 riguardante lo “stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2010”.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 3 In relazione alle cartelle ancora in contestazione, l'Agente della riscossione eccepiva, con riferimento alla cartella di pagamento 092200040030993727000:
- che risultava notificata mediante invio di raccomandata a/r n.
60365234179-1 recapitata dall'agente postale incaricato in data
30.10.2014 a mani di persona individuata come addetta alla ricezione, qualificatasi come familiare convivente (Zio), che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento;
- la possibilità per l'agente della riscossione di procedere direttamente alla notifica delle cartelle di pagamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 co. 1 seconda parte del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602;
- L'assenza di responsabilità dell'agente della riscossione di eventuali irregolarità del procedimento notificatorio imputabili esclusivamente all'agente postale;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220060018392286000 e l'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 deduceva la piena validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 26 citato dal messo notificatore
(rispettivamente in data 29.08.2006 e 13.07.2006) mediante consegna nelle mani di , padre del querelante, in assenza di un provvedimento CP
che accerti la falsità delle sottoscrizioni.
si è costituita in giudizio eccependo: CP_2
- L'inammissibilità della querela di falso avverso raccomandate ordinarie, ancorché munite di avviso di ricevimento, giacché non concernenti la notificazione di atti giudiziari, negando la qualità di pubblico ufficiale dell'agente postale incaricato alla consegna di posta raccomandata ordinaria;
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 4 - Il decorso del termine di tre anni previsto per la conservazione della documentazione con conseguente impossibilità di effettuare verifiche;
- Il riconoscimento delle limitazioni di responsabilità previste dalla legge in favore di quale soggetto cui è affidato l'esecuzione del servizio CP_2
postale universale.
All'udienza del 10.07.2019 il procuratore del querelante, munito di procura speciale ex art. 99 disp. att. cod. proc. civ., ha dichiarato la volontà del proprio assistito di procedere con la querela di falso limitatamente agli atti relativi alle cartelle di pagamento n. 09220040030993727 e n. 09220060018392286, prendendo atto dell'annullamento ex lege rappresentato dalla convenuta
[...]
nella propria comparsa di costituzione. CP_1
All'udienza del 14.02.2020, compiute le formalità prescritte dall'art. 223 cod. proc. civ. è stata ordinata la conservazione dei documenti in originale in cassaforte e con successiva ordinanza del 19.02.2020 è stata disposta CTU grafologica per l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni apposte alle relate di notifica impugnate.
Le operazioni peritali, come dimostrato dalle istanze presentate dal consulente, sono state ostacolate dall'impossibilità di acquisire il saggio grafico del sottoscrittore , in quanto deceduto, nonché dalla pessima qualità CP
della copia del documento “verbale di riconsegna dell'autoveicolo sequestrato” del 07.05.2001, autenticato da pubblico ufficiale, utile ai fini della svolgimento delle operazioni peritali.
Pertanto, il Giudice con ordinanza del 12.03.2021 autorizzava il consulente a prendere visione dell'originale del predetto documento detenuto presso la stazione dei Carabinieri di Anzi.
Depositato l'elaborato peritale, fatte precisare le conclusioni, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 5 magistrati è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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§1. La legittimazione passiva di Controparte_2
La querela di falso ha il fine di togliere a un atto pubblico o a una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede e a servire come prova di fatti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.
18323/2007). Nella fattispecie in esame invece potrebbe avere solo CP_2
un interesse indiretto ad evitare responsabilità per l'operato del proprio dipendente qualora la notificazione risultasse illegittimamente eseguita.
In altri termini, la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta solo al soggetto che intenda servirsi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non a chi non intenda avvalersene, vigendo in materia il principio di esclusività del giudizio di falso, alla stregua del quale non può introdursi nello stesso alcun'altra domanda nei confronti né dell'autore del falso, né di altri soggetti, neanche se dipendenti dall'esito del giudizio sulla falsità.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Relativamente alla domanda dell' volta all'accertamento Controparte_1
della responsabilità esclusiva di degli eventuali vizi del procedimento CP_2
notificatorio, deve rilevarsi che la domanda è inammissibile nel presente giudizio di falso introdotto in via principale atteso che, per costante giurisprudenza, “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 6 falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes” ((Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale
[...]
aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e Controparte_1
nei cui confronti intendeva agire in manleva, cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 16/05/2025, n.13118).
§2. Nel merito.
Oggetto del presente giudizio di falso – a seguito della sopravvenuta carenza di interesse per annullamento delle cartelle cui facevano riferimento gli atti concernenti le notificazioni impugnate – concerne la genuinità dei seguenti documenti:
- Avviso di ricevimento della raccomandata n. 60273635658-1 spedita il
13.05.2004, sottoscritto in data 24.05.2004 da soggetto qualificatosi come padre del destinatario, relativo alla cartella di pagamento n.
09220040030993727 (doc. 5 della produzione di parte querelante) e
Relazione di notifica dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del
13 luglio 2006, consegnata dal messo notificatore a persona qualificatasi come padre del destinatario (doc. 6);
- Relazione di notifica della cartella di pagamento n.092 2006 0018392286
000 del 29 agosto 2006, in cui il messo notificatore attesta di aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come padre del destinatario (doc.
7).
In proposito, va preliminarmente chiarito in punto di diritto che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 7 raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (v. sul punto Cass. n. 4556 del 21/02/2020 che richiama in motivazione Cass. n. 11708 del 2011, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo
a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (v. Cass. n. 29022 del 5 dicembre 2017, ma v. nello stesso senso Cass. n. 4556 del 21 febbraio 2020).
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 8 Nel caso in esame, la querela di falso è da ritenersi ammissibile giacché in tutti i documenti impugnati la persona che riceve l'atto è espressamente qualificata come “padre” del destinatario per cui solo attraverso la proposizione di querela di falso l'interessato avrebbe potuto contestare la riferibilità delle sottoscrizioni apposte alla mano del Sig. . CP
Tanto chiarito, nel merito, la domanda proposta dal querelante è fondata, per i motivi di seguito esposti.
La CTU grafologica a firma della dott.ssa , tesa ad accertare la Persona_1
compatibilità della sottoscrizione apposta ai documenti della querela di falso con quella propria di , è giunta a conclusioni che il Collegio ritiene CP
pienamente condivisibili.
La consulenza, nello specifico, ha rilevato che “considerati tutti gli accertamenti eseguiti, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura, l'analisi segnica e descrittiva, i confronti effettuati, sulla base delle analisi tecniche condotte ad oggi, si può affermare che entrambe le firme indagate/in verifica indicate nella relazione tecnica con X1 e X2 non provengano dalla stessa mano della firma di comparazione Y, per tale motivo si può asserire che gli scritti non sono autografi, ossia le firme in verifica indicate nella relazione tecnica con X1 e X2 NON SONO ATTRIBUIBILI alla mano del
Sig. ”, evidenziando la presenza di “discordanze” che “denotano CP
molteplici incongruenze rispetto alla firma autografa, pertanto sono da ritenersi di natura alteratoria e riconducibili ad altra fonte esecutiva”
Le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU possono senz'altro essere condivise dal Collegio, poiché le sorrette da argomentazioni puntuali, non confutate dalle parti, frutto di una metodologia di analisi supportata da riferimenti bibliografici e da un preciso confronto tra le firme oggetto della querela e quelle di comparazione.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 9 Pertanto, può dirsi accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del 13 luglio
2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006
0018392286000 del 29 agosto 2006 (documenti cui è stata limitata l'indagine peritale) e, di conseguenza, va accolta la domanda giudiziale avanzata dal
. CP
Ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c., in relazione all'art. 537, co. 2, c.p.p. viene ordinata la cancellazione della sottoscrizione apposta sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 2006/0048173 del 13 luglio 2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006
0018392286000 del 29 agosto 2006, entrambi redatti dal messo notificatore dell'agente della riscossione.
Viene altresì ordinato alla Cancelleria di provvedere alla menzione della presente sentenza sull'originale dei documenti su richiamati, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri indicati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. D.M. 147 del 13.08.2022, avendo come riferimento lo scaglione per controversie di valore indeterminabile, complessità bassa e valori minimi.
Rispetto alla posizione di si ritengono sussistere gravi ed Controparte_2
eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., considerata l'esistenza di una giurisprudenza di merito non pienamente unanime, sulla questione della legittimazione passiva dell'ente postale nei giudizi di falso, al momento dell'introduzione del presente giudizio.
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 10 In ragione della soccombenza dell' sulla querela di falso, Controparte_1 invece, quest'ultima dovrà rimborsare al le spese di lite, liquidate in CP
complessivi 4.400,00. Le spese dovranno essere distratte in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio esperita devono essere poste definitivamente a carico dell' , soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai seguenti documenti: AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n.
60093669244-4 portante la notifica della CARTELLA DI PAGAMENTO
n. 092 2001 0049121506 000; RELAZIONE DI NOTIFICA della
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092 2001 0059734220 000 del 03 dicembre 2001; RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2002 0003941980 000 del 22 marzo 2002;
RELAZIONE DI NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO N.
092 2002 0005891344 000 del 21 aprile 2002;
3) accoglie la querela di falso e per l'effetto dichiara che le sottoscrizioni apposte sulla relazione di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
2006/0048173 del 13 luglio 2006 nonché sulla relazione di notifica della cartella di pagamento n. 0922006 0018392286000 del 29 agosto 2006
(documenti cui è stata limitata l'indagine peritale) non provengono da
, padre del querelante, e sono quindi apocrife;
CP
4) dispone che, passata in giudicato la presente sentenza, il relativo dispositivo sia annotato a margine della copia del documento acquisito nel n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 11 presente giudizio, con la dichiarazione che lo stesso non può avere alcun effetto giuridico nella parte oggetto della querela accolta;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_2
6) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, delle spese del presente giudizio si liquidano Parte_1 complessivamente in € 4.400,00 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Vittorio De
Bonis per dichiarato anticipo;
7) pone definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 3207/2018 r.g.a.c. Pagina 12