Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 13/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2024, proposto da
Arya Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'accertamento
ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti, sull’istanza di attivazione della Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale presentata da parte ricorrente nell’ambito di una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale (ID 9781), ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “ARYA TRAPANI” di potenza complessiva pari a 62,544 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi (TP) e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo alle suddette Amministrazioni di procedere alla conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Arya Solar S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa in data 4.5.2023 e avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico denominato “ARYA TRAPANI” di potenza complessiva pari a 62,544 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi (TP).
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto che:
- in data 4.5.2023 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero della Transizione Ecologica (oggi, Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) avente per oggetto un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico denominato “ARYA TRAPANI” della potenza di 62,544 MW;
- il progetto in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8 comma 2-bis del D.Lgs 152/2006 il quale ricomprende “ le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ”;
- esperita la fase preliminare di verifica in merito alla completezza della documentazione allegata all’istanza ex art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, in data 25.5.2023 la documentazione stessa è stata resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente ed è stato contestualmente pubblicato l’avviso al pubblico, con conseguente avvio del decorso dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultimo periodo, del Codice dell’Ambiente, a mente del quale “ dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ”;
- dalla data di pubblicazione dell’Avviso al pubblico (25.5.2023) ad oggi sono inutilmente decorsi i termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “ per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla propria richiesta di V.I.A. e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti (Ministero dell’Ambiente, Ministero della Cultura e Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana) a porre in essere gli atti di rispettiva competenza per la conclusione del procedimento.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, costituitisi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, hanno depositato copia della nota recante la comunicazione della fissazione dell’istruttoria V.I.A. correlata al progetto da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC entro la fine del secondo semestre 2025.
All’udienza camerale del giorno 11 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di V.I.A. deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di V.I.A. è avvenuta in data 25.5.2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 1.11.2023. Tuttavia, ad oggi, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo espresso.
A questo proposito è utile osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
Occorre a tal proposito precisare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del d.P.R. n. 637 del 1975), “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (CGA, sent. n. 648/2022). Parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25 co. 2 e co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. CGA sentenze nn. 677 e 678/24, nelle quali il Giudice di appello ha altresì indicato gli strumenti giuridici utilizzabili dal M.A.S.E onde superare eventuali inerzie e arresti procedimentali imputabili all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana).
Sussiste, perciò, l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 12.8.2022, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato se e in quanto versato;
- pone a carico dello stesso Ministero l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO