TRIB
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/08/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13388/24 R.G.L. + N. 13484/24 R.G.L.
+ N. 13507/24 R.G.L. N. 13609/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4 con l'Avv. Cartillone del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Milano, via Besana n. 9
- RICORRENTI -
contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Valnegri e l'Avv. Bonazza del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Sciesa n. 6/a
- RESISTENTE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati tra il 18 e il 22 novembre 2024,
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni, quanto a : Parte_1 “1. Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.203.65 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.650,42
o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 782,79;
6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 725,38;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 1.084,44 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 216,93. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 1.073,83 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
10.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 447,36 o del diverso importo che sarà risultato dovuto.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
2
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”; quanto ad : Parte_2
“1.Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 707,05 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 867,52 o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 379,58;
3 6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 525,22;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 671,32 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 123,96. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 541,94 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”; quanto a : Parte_3
“1.dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 690,46 per gli indicati titoli.
4 2.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa è prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl, dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su ogni altra somma mensile corrisposta dalla società resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 932,57 o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa.
3.Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 162,14.
4.Dichiararsì che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 434,67.
5.Dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di euro 619,68 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di euro 123,96; Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
6. Dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 416,64 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto.
7. Dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la sfida resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione
5 del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”. quanto a Parte_4
“1.Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.471,66 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.804,11
o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 817,63;
6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 882,87;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 1.291,00 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 258,25. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 1.283,32 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
6 9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
10.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 447,36 o del diverso importo che sarà risultato dovuto.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava, quanto a : Parte_1
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig Parte_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrare in causa per il periodo lavorativo non coperto dalla transazione ex art 2113 cod. civ. versata in atti”.
7 quanto ad : Parte_2
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig in Parte_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”. quanto a : Parte_3
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig Parte_3
in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa
[...] resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”. quanto a Parte_4
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig. in Parte_4 quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione sull'an delle pretese, all'udienza dell'8 luglio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva con sentenza non definitiva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico tra le parti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno prestato attività lavorativa in favore
[...] Parte_4 di , realtà che opera nel settore Controparte_1 delle attività di facchinaggio, movimentazione merci e pulizie per conto terzi (doc. 4, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
ha prestato la propria attività lavorativa dal 10 luglio 2020 in Parte_1 forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, quale operaio inquadrato, prima, nel livello 6J e, poi, nel livello 6 C.C.N.L. di settore;
il rapporto di
8 lavoro è cessato il 13 marzo 2022, secondo la prospettazione attorea, a seguito di licenziamento verbale.
ha prestato la propria attività lavorativa dal 9 giugno 2021 in Parte_2 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, quale operaio inquadrato nel livello 6J C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile
2022 a seguito della scadenza del termine.
ha prestato la propria attività lavorativa dal 3 maggio Parte_3
2021 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, quale operaio inquadrato nel livello 6J C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 31 maggio 2022 a seguito della scadenza del termine. ha prestato la propria attività lavorativa dal 7 marzo Parte_4
2020 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, quale operaio inquadrato, prima, nel livello 6J, poi, nel livello 6 e, infine, nel livello 5
C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 13 marzo 2022, secondo la prospettazione attorea, a seguito di licenziamento verbale.
*
1.1. Con i ricorsi qui riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e chiedono, in primo luogo, di veder
[...] Parte_4 accertata la sussistenza – sin dall'origine – di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, sulla base di un full-time di 39 ore settimanali, a dispetto dei part-time all'epoca formalizzati.
I lavoratori lamentano, poi, di non aver percepito – nel corso dei rapporti di lavoro per cui è causa – una serie di emolumenti che ritengono contrattualmente dovuti quali, nello specifico, l'elemento perequativo, l'indennità di mensa e il premio di operosità; considerati l'elemento perequativo, l'indennità di mensa e il premio di operosità quali elementi propri della retribuzione fissa dovuta in pendenza di rapporto, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della relativa incidenza su tutti gli istituti indiretti e differiti, nonché su ogni altra somma percepita in corso di rapporto.
Invocano, ancora, il diritto di vedersi riconosciuta la corretta maggiorazione per il lavoro del sabato, nonché l'incidenza dell'indennità di cella, delle maggiorazioni per il lavoro notturno e il lavoro prestato nella giornata del sabato, del lavoro straordinario e del lavoro supplementare sulla retribuzione spettante durante le ferie.
9 I ricorrenti si dolgono di aver subito indebite trattenute in busta paga alle voci
“quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”, e lamentano la violazione della disciplina del part-time di cui all'art. 56 C.C.N.L. di settore.
RL e infine, insistono per la Parte_1 Parte_4 condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Concludono, pertanto, come sopra precisato.
*
1.2. I ricorsi qui riuniti debbono essere accolti nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Prima di entrare nel merito delle questioni specifiche, giova precisare che la risoluzione della controversia poggia sul richiamo – oltre che dei principi normativi e giurisprudenziali in materia – della disciplina contrattuale di riferimento per i singoli istituti.
ha contestato l'erroneità del Controparte_1 contratto collettivo posto a fondamento delle pretese attoree, ossia il C.C.N.L.
Trasporto Industria, in luogo del corretto C.C.N.L. Trasporto Merci Spedizione e
Logistica (cfr. cap. 3 memoria N. 13388/2024 R.G.L.); tuttavia, non ha specificamente eccepito che, rispetto agli istituti invocati in ricorso e alle previsioni contrattuali ivi testualmente richiamate, la regolamentazione dei vari istituti sia difforme, salva ovviamente l'esigenza di tener conto delle peculiarità e delle eccezioni previste dalla Sezione Cooperazione del C.C.N.L. Trasporto Spedizione e Logistica su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.
Invero, come si avrà modo di evidenziare, per quanto qui di interesse, le disposizioni contrattuali di riferimento risultano sostanzialmente identiche.
*** * ***
2. Ciò posto, avuto specifico riguardo alle domande svolte da Parte_1
, ha eccepito – in via
[...] Controparte_1 preliminare – l'inammissibilità delle pretese svolte con riferimento al periodo compreso tra l'assunzione e il 28 gennaio 2022, in quanto rinunziate nell'ambito di una conciliazione sottoscritta in sede protetta.
L'eccezione è infondata, risultando la suddetta transazione nulla.
*
10 2.1. Come noto, per la validità di una transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 luglio 2003, n.11142; Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2003, n. 5139).
D'altronde, “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 690).
Orbene, nel caso di specie, la transazione fa genericamente riferimento al fatto che
“il Lavoratore [avrebbe] manifestato l'intenzione di voler introdurre un contenzioso con la per differenze retribuite maturate nel corso degli anni” (doc. 8, fascicolo resistente CP_1
N. 13388/2024 R.G.L.): circostanza della quale, tuttavia, non vi è prova alcuna, non risultando prodotta né una lettera di messa in mora né qualsivoglia ulteriore documento atto a dimostrare l'effettività delle rivendicazioni avanzate dal lavoratore.
Mancando la res litigiosa, la conciliazione risulta nulla per assenza di causa, elemento essenziale ex art. 1965 c.c.
*
2.2. Ferma la portata assorbente di quanto appena osservato, a mero titolo esaustivo, si evidenzia altresì quanto segue.
Il verbale di conciliazione risulta sottoscritto presso il luogo di lavoro, ossia “nella sede di R.A.D. . COOP in via Papa Giovanni XXIIII N°46 a Rodano Parte_5
(MI)…” (doc. 8, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
La Corte di Cassazione ha affermato che la transazione “non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”; ciò in quanto
“nel sistema normativo sopra descritto [n.d.e. quello di cui all'art. 2113 c.c.], la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 aprile 2024, n. 10065).
11 I luoghi selezionati dal Legislatore all'art. 2113 c.c. hanno, dunque, carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.
Senz'altro vero che lo stesso Supremo Collegio – pur ritenendo che la sede della conciliazione non sia elemento meramente formale, bensì requisito funzionale in quanto volto a garantire che “la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975; in questo stesso senso, Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 settembre 2023, n. 25796) – ha altresì affermato che, “se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale… non produce alcun effetto invalidante sulla transazione” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Tuttavia, anche qualora si ritenesse di aderire al suddetto orientamento (che, invero, non pare condivisibile in ragione della specialità dell'art. 2113 c.c. e della ratio che vi è sottesa), deve rammentarsi che il Giudice di Legittimità ha, comunque, precisato che – qualora la conciliazione sia conclusa in una sede diversa da quella
“protetta” – l'onere della prova grava sul datore di lavoro chiamato a dimostrare che, nonostante la sede “non protetta”, il lavoratore ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, grazie all'effettiva assistenza sindacale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975). Come noto,
d'altronde, al rappresentante sindacale è richiesto un ruolo attivo, non meramente formale e/o burocratico, così che deve risultare provato che lo stesso abbia utilmente consigliato il lavoratore sugli aspetti convenienti e lo abbia, altresì, preavvertito degli effetti dell'atto e della irreversibilità degli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre
2013, n. 24024; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4730).
Nel caso di specie, tuttavia, Controparte_1 non ha né allegato né offerto di provare che – a dispetto del luogo di formalizzazione
– la conciliazione prodotta in atti è stata sottoscritta con piena consapevolezza circa la portata delle rinunzie ivi cristallizzate.
*** * ***
12 3. e agiscono in giudizio al fine Parte_1 Parte_4 di ottenere la condanna della convenuta, tra l'altro, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
La pretesa è infondata.
*
3.1. I due lavoratori deducono, in ricorso, di esser stati licenziati oralmente in data
13 marzo 2022 (cfr. capp. 5, ricorsi).
Costituendosi in giudizio, tuttavia, Controparte_1
ha documentalmente dimostrato che gli stessi si sono
[...] volontariamente dimessi (doc. 9, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; doc. 5, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.).
E tanto basta.
*** * ***
4. I lavoratori lamentano l'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta in busta paga alle voci “quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”.
La doglianza è infondata.
*
4.1. Per quel che attiene alle trattenute effettuate a titolo di “quote soc. coop.”, pare sufficiente rammentare come tutti gli odierni ricorrenti siano stati assunti quali soci- lavoratori, previa sottoscrizione di una domanda di ammissione a socio di cooperativa e accettazione del Regolamento e dello Statuto di riferimento (docc. 5-6, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N.
13484/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N. 13507/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.): la genuinità del rapporto associativo non risulta utilmente contestata in giudizio.
*
4.2. Avuto specifico riguardo alle decurtazioni effettuate alla voce “trattenuta polizza”, ha dedotto – e Controparte_1 documentalmente provato – di aver sottoscritto coperture assicurative alle quali hanno aderito anche , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (doc. 16, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; Parte_4
13 doc. 11, fascicolo resistente N. 13484/2024 R.G.L.; doc. 11, fascicolo resistente N.
13507/2024 R.G.L.; doc. 16, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.).
Preso atto del principio di prova offerto dalla datrice di lavoro, con provvedimento del 4 giugno 2025, questo Giudice ha ordinato alla cooperativa di provvedere al deposito di copia dell'assicurazione di riferimento.
Con nota di deposito del 17 giugno 2025, Controparte_1
ha provveduto al deposito dei “documenti attestanti le coperture
[...] assicurative integrative sottoscritte dalla cooperativa in adempimento di quanto previsto all'art 30 del regolamento interno (doc n°4 in atti) per il periodo in cui si sono svolti i rapporti di lavoro dei ricorrenti (2020, 2021 e 2022): Polizza, rinnovi e quietanze per copertura integrativa spese mediche (Reale Mutua assicurazioni); Polizza, rinnovi e quietanze per infortuni ed invalidità
(Chubb Insured); Polizza vita con rinnovi e quietanze (Allianz)” (nota di deposito del 17 giugno 2025).
Nella suddetta documentazione trova piena conferma quanto dedotto nelle memorie difensive, posto che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e risultano tutti inseriti nell'elenco delle
[...] Pt_4 Parte_4 posizioni assicurate.
*** * ***
5. I lavoratori hanno chiesto di accertare che i rispettivi rapporti di lavoro, formalizzati quali rapporti di lavoro part-time, sono stati – sin dall'origine degli ordinari rapporti di lavoro a tempo pieno;
hanno, altresì, chiesto di accertare che l'orario corrispondente al full-time contrattualmente previsto era pari a 39 ore settimanali, con conseguente erroneità dell'indicazione di 36 ore settimanali quale orario pari a un part-time al 90%.
Le domande sono fondate.
***
5.1. Avuto specifico riguardo alla questione in oggetto, il Supremo Collegio ha recentemente rammentato che “…sin da Cass. n. 8904 del 1996 è stato chiarito da questa
Corte che “una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la
14 trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo “il legislatore reso palese, da un lato,
l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore”; sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il “principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno”, allorquando si tratti “di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti”… Sulla scorta di tali assunti si è sviluppata una consolidata giurisprudenza la quale ha sempre ammesso che, “in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno”
(cfr. Cass. n. 5520 del 2004; v. pure: Cass. n. 3228 del 2008, Cass. n. 6226 del 2009); si è altresì precisato che “risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo [...] a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” (cfr. Cass. n. 25891 del 2008; conf. Cass. n.
17774 del 2011). Ancora di recente, quindi, è stato ribadito come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata “per fatti concludenti”
(Cass. n. 8658 del 2019; Cass. n. 20209 del 2019; v. anche, nel vigore del d. lgs. n. 61 del 2000,
Cass. n. 31342 del 2018)… Una volta acclarato, secondo il convincimento espresso dai giudici del merito, che il contratto part-time si è trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno per facta concludentia, non vi è più spazio per applicare la disciplina, anche sanzionatoria, prevista dalle diverse leggi che si sono succedute per regolare il contratto a tempo parziale, in quanto tale trasformazione opera non per fonte legale ma per volontà consensuale delle parti;
con la conseguenza che i diritti che derivano al prestatore sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro
15 oramai divenuto a tempo pieno, atteso che - per dirla con Cass. n. 8904 del 1996 - “la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio
2024, n. 4350).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che “l'osservanza di un orario lavorativo… pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l'automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito formale” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 19 luglio 2011, n. 15774).
***
5.2. Ciò posto, l'onere di provare la trasformazione – sin dall'origine e per facta concludentia – del contratto part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno era posto a carico dei lavoratori che, nel caso di specie, lo hanno soddisfatto.
*
5.2.1. I ricorrenti hanno dedotto di aver osservato “il seguente orario di lavoro: dalle ore
03:00 alle 11:00 e dalle ore 10:00/10:30 alle ore 16:30/17:00 e dalle 14:00 alle 20:30/21:30 dal lunedì al sabato” (capp. 3, ricorsi N. 13388/2024 R.G.L., N. 13484/2024 R.G.L., N.
13507/2024 R.G.L. e N. 13609/2024 R.G.L.).
Il suddetto orario di lavoro non è stato utilmente contestato dalla convenuta che, rispetto a tutte le posizioni per cui è causa, si è limitata a dedurre che tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario sarebbero state correttamente retribuite e che, peraltro, i lavoratori – assunti con un part-time al 90% – avrebbero di fatto percepito una retribuzione superiore a quella dei colleghi assunti full-time.
*
5.2.2. Si osservi, peraltro, che , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno prodotto tutte le buste paga Parte_3 Parte_4 relative ai rapporti di lavoro per cui è causa.
L'esame dei cedolini conferma che, sin dal principio, gli odierni ricorrenti hanno svolto numerose ore di lavoro supplementare e straordinario (cfr. docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13388/2024 R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13484/2024
R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13507/2024 R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13609/2024 R.G.L.)
16 Di fatto, dunque, i lavoratori non hanno mai osservato l'orario part-time contrattualmente pattuito.
*
5.2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante provato che tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
da un lato, e Parte_4 Controparte_1
, dall'altro, siano intercorsi degli ordinari rapporti di lavoro a
[...] tempo pieno.
***
5.3. Come correttamente dedotto in ricorso, l'orario full-time applicabile ai rapporti in questione era pari a 39 ore settimanali.
I ricorrenti hanno dedotto, e parte resistente non ha contestato, di aver svolto – nel corso dei rapporti di lavoro di cui si discute – mansioni proprie del personale
“non viaggiante”.
Orbene, l'art. 9 del contratto collettivo di settore – rubricato “Orario di lavoro per il personale non viaggiante” – prevede che “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un mas-simo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di
6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite” (doc. 7, fascicolo resistente N.
13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
Se questo è, peraltro, il part-time al 90% sarebbe stato pari a 35, e non 36, ore settimanali.
***
5.4. In ragione del suddetto accertamento, , , Parte_1 Parte_2
e hanno diritto di veder Parte_3 Parte_4 ricalcolata la retribuzione spettante per il lavoro straordinario svolto, tenuto conto del corretto orario di lavoro settimanale e dell'orario di lavoro effettivamente osservato per come risultante dalle buste paga in atti.
17 Ai fini della verifica e del calcolo di quanto eventualmente dovuto ai lavoratori, nel prosieguo del giudizio, verrà disposta apposita CTU.
Nell'effettuare la suddetta verifica, l'Esperto del Tribunale dovrà tenere conto di tutto quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria, retribuzione supplementare e retribuzione straordinaria, procedendo poi – previa considerazione del corretto orario di lavoro settimanale – a calcolare le eventuali differenze a credito o debito dei lavoratori.
*** * ***
6. Dall'accertamento che precede non può che derivare, inevitabilmente,
l'infondatezza della domanda volta a ottenere la condanna di
[...]
al risarcimento del danno per violazione della Controparte_1 disciplina di cui all'art. 56 del contratto collettivo di riferimento.
*
6.1. L'art. 56, co. 12 e 16, C.C.N.L. di settore – rubricato “Contratto a tempo parziale” – dispone: “La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario…
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: a. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedi-menti disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiora-zione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto
18 di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'articolo 13” (doc. 7, fascicolo resistente
N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
La suddetta disciplina non può trovare applicazione nell'ambito dei rapporti di lavoro per cui è causa poiché, in accoglimento delle domande attoree, si è accertato che gli stessi sono sorti – sin dall'origine – quali ordinari rapporti di lavoro a tempo pieno.
*** * ***
7. Avuto specifico riguardo agli emolumenti contrattuali che i ricorrenti assumono non corrisposti, si osserva quanto segue.
***
7.1. La domanda volta a ottenere la corresponsione dell'indennità di mensa è fondata.
*
7.1.1. Ai sensi dell'art. 75 C.C.N.L. di settore, “un'indennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
4. L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del tratta-mento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
*
7.1.2. assume che “tale Controparte_1 indennità sarebbe tuttavia dovuta solo nel caso in cui l'orario di lavoro prestato fosse rientrato tra quelli per cui è previsto il pasto e, nel caso di specie, i lavoratori hanno prestato la propria attività su turni (anche notturni), oltre ad aver fruito (come ovvio) di ferie, malattia e singole riduzioni/modifiche di orario per periodi in cui non è certamente dovuta la indennità mensa.
Orbene, per assolvere al proprio onere della prova, la controparte avrebbe dovuto raffrontare gli orari,
19 i turni ed i giorni di lavoro mensili (risultanti dalle buste paga) di ciascun ricorrente, per dedurre per quali giorni ed in quale misura sarebbe stata -astrattamente- dovuta detta indennità” (cfr. memorie difensive).
Si è visto, tuttavia, che gli odierni ricorrenti hanno pacificamente osservato il suddetto orario di lavoro: “…dalle ore 03:00 alle 11:00 e dalle ore 10:00/10:30 alle ore
16:30/17:00 e dalle 14:00 alle 20:30/21:30 dal lunedì al sabato” (capp. 3, ricorsi N.
13388/2024 R.G.L., N. 13484/2024 R.G.L., N. 13507/2024 R.G.L. e N.
13609/2024 R.G.L.).
Qualunque fosse il turno di riferimento, non vi è dubbio alcuno che lo stesso ricomprendesse il diritto a un pasto.
*
7.1.3. Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti di percepire l'indennità di mensa di cui all'art. 75 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per i soli giorni di effettiva prestazione di lavoro.
Ai fini della verifica di quanto a tal titolo spettante ai lavoratori, nel prosieguo del giudizio, verrà esperita apposita CTU.
***
7.2. La domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo è fondata.
*
7.2.1. L'art. 38, pt. 5, C.C.N.L. di settore prevede: “I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valute-ranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato,
20 provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento.
Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna eroga-zione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Riferimento. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni dato-riali firmatarie il presente
CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
*
7.2.2. contesta la pretesa Controparte_1 attorea deducendo quanto segue: “Sulla sua applicabilità ai soci-lavoratori di RAD è stata da tempo richiesta una interpretazione autentica ai sindacati che hanno partecipato alla redazione del CCNL (i soggetti più qualificati per chiarirne i contenuti) e le risposte (giunte ad ottobre 2023 e dicembre 2023) sono state chiare ed univoche nel senso della non applicabilità dell'elemento perequativo alla presente fattispecie. Si contesta pertanto il diritto dei ricorrenti a vedersi pagato l'elemento perequativo perché, come precisato dai sindacati che hanno partecipato alla stesura il
CCNL: “presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura è che vi sia una richiesta sindacale. Poiché nei termini di vigenza del CCNL nessuna richiesta in tal senso è ancora pervenuta né a livello associativo, né direttamente alla cooperativa, detto presupposto risulta del tutto assente nel caso in esame. Ne consegue pertanto che nulla è dovuto dalla per il titolo in questione, non potendo certo CP_1 essere obbligata a corrispondere un compenso dovuto a seguito del mancato rispetto dei termini di una procedura che non è mai venuta in essere e quindi da considerarsi alla stregua di una condizione non avverata” (Legacoop, doc n°10) e ancora “Solo qualora sia a livello aziendale che territoriale non si pervenisse ad un accordo secondo la procedura e nei tempi previsti dal punto 2 dell'art.38, richiamata anche nel punto 5, ai lavoratori dovrà essere corrisposto l'elemento perequativo. Pertanto in assenza di una richiesta sindacale la procedura, presupposto per il riconoscimento dell'elemento perequativo, non si attiva” ( , doc n°11). Si è dunque trattato di una inattività od CP_2 inerzia delle parti sociali che, come precisato dagli stessi sindacati, non può avere come conseguenza un maggior costo per il datore di lavoro. Da ciò ne consegue che anche l'elemento perequativo rivendicato ex adverso non è dovuto” (cfr. pag. 9, memoria N. 13609/2024 R.G.L.).
21 *
7.2.3. Le argomentazioni datoriali debbono essere disattese.
In primo luogo, la tesi difensiva non trova conforto alcuno nel tenore letterale della disposizione contrattuale che – nel prevedere la corresponsione “a titolo di elemento perequativo [di] un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato”, per i casi in cui “a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma 2 del presente articolo” – non distingue in alcun modo tra le possibili, differenti, cause del mancato accordo (siano esse l'attivazione della procedura e il suo successivo fallimento, ovvero la mancata attivazione per inerzia dei soggetti legittimati).
In secondo luogo, interpretata nel senso voluto da parte convenuta, il riconoscimento dell'elemento perequativo sarebbe rimesso alla volontà (se non, addirittura, all'arbitrio) e alla diligenza delle parti sociali, in quanto subordinato all'attivazione delle procedure di contrattazione integrativa.
Ciò, evidentemente, non può essere già solo in ragione della funzione dell'elemento perequativo che è quella di ridurre le diseguaglianze, a tutela e sostegno del trattamento retributivo dei lavoratori.
*
7.2.4.
Per questi motivi
, sussiste il diritto dei ricorrenti di percepire l'elemento perequativo di cui all'art. 38, co. 5, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, anche per le relative incidenze, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
7.3. La domanda di riconoscimento del premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4,
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione è fondata.
*
7.3.1. Ai sensi dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L. di settore, “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:… 4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024
R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
22 L'art. 45 C.C.N.L. 1991 così dispone: “1. Le parti demandano alle proprie
Organizzazioni territoriali competenti la facoltà dell'articolazione di una contrattazione integrativa regionale stabilendone al contempo i limiti e le modalità.
2. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Federazioni stipulanti potranno soltanto: a) concordare una integrazione economica a titolo di premio di operosità la cui misura non potrà in alcun caso essere inferiore al 2,5%, né eccedere il 5% dei minimi tabellari a regime… 3. Nelle regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali tra le Organizzazioni territoriali verrà corrisposta una indennità denominata come sopra nella misura del 2,50 per cento dei minimi tabellari in atto…” (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente N.
13388/2024 R.G.L.).
*
7.3.2. contesta la pretesa Controparte_1 attorea sulla base di due distinte argomentazioni.
In primo luogo, sostiene che “il premio di operosità è istituto contrattuale previsto all'art
61 lett. 4 del CCNL Logistica Trasporti merci e Spedizione ossia nella parte speciale che
(decorrente dall'art. 59) che riguarda il solo settore dei trasporti e, pertanto, non può essere applicato al ricorrente. Quest'ultimo, infatti si è sempre occupato solo della logistica e tale circostanza non è mai stata in contestazione” (pag. 8, memoria N. 13388/2024 R.G.L.).
In secondo luogo, assume che, “con decorrenza dal rinnovo del CCNL del 13 giugno
2000, l'art. 45 del CCNL del 1 marzo 1991 è stato abrogato e le parti sociali hanno precisato a verbale: “Considerato che, in sede di contrattazione e stesura del testo unificato, il secondo livello di contrattazione (ex accordi integrativi) non ha visto le parti affrontare la questione della necessaria armonizzazione, si concorda che i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali, sono fatti salvi dalle precedenti contrattazioni. Per le stesse ragioni le parti concordano che la questione sarà affrontata in sede di rinnovo del c.c.n.l.” (art. 47 “Secondo livello di contrattazione”) Nel salvare i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali fino ad allora riconosciuti, le parti sociali hanno esplicitamente indicato che il secondo livello di contrattazione è un aggiornamento degli ex accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1 marzo 1991. Come detto, nel CCNL applicabile alle fattispecie (si tratta di un contratto di lavoro sorto nel 2021 e cessato nel 2022) il premio di operosità è previsto esclusivamente nella parte speciale relativa agli addetti al trasporto, all'art. 61 “Retribuzione”: “… 4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti
23 di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)”. Questa chiara formulazione, a parere di chi scrive, prevede l'erogazione dell'eventuale premio di operosità solo per coloro a cui è stato riconosciuto (addetti al settore trasporto, non logistica), in forza degli accordi integrativi vigenti a suo tempo, ossia prima della stipula del CCNL vigente. Il contratto di lavoro di cui si tratta è entrato in vigore dopo l'entrata in vigore nell'ultimo CCNL sottoscritto e, pertanto, non sarà dovuto il premio di operosità” (pagg. 9-10, memoria N. 13388/2024 R.G.L.).
La prima eccezione deve essere disattesa.
Nessun dubbio che la regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti debba tenere conto, non solo della disciplina generale di cui al
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, ma anche della disciplina speciale prevista per il settore della logistica e, ancor più, per la Sezione Cooperazione.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che – nella Parte Speciale, Sezione Terza,
Cooperazione – si prevede quanto segue: “Art. 61 Parte Speciale sezione prima –
Retribuzione.
1. Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità,
14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria.
2. Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del 15 luglio 2009 relativamente al terzo comma della parte concernente l'art 61 del CCNL e alla parte relativa all'art 24 ferie nonché alla parte relativa all'art 37 TFR, le parti concordano, per le Cooperative operanti alla data del 27 giugno
2002, il mantenimento dei livelli applicativi vigenti dall'1 aprile 2010 previsti dal protocollo tra
OO.SS. e Centrali Cooperative del 15 luglio 2009. Quanto sopra descritto ha effetto per l'intera vigenza contrattuale con scadenza al 31.12.2012. Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti, prima della data dell'accordo di rinnovo del 26.1.2011, dalle imprese cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002 e le organizzazioni sindacali” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024
R.G.L.).
Dunque, lungi dall'escludere l'applicazione dell'art. 61, la norma di settore ne conferma l'operatività con le precisazioni ivi espressamente contemplate, tra le quali non si rinviene l'esclusione dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L.
I rilievi che precedono assorbono, altresì, la seconda questione in quanto – nel confermare che le parti sociali hanno inteso “salvare i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali fino ad allora riconosciuti” – la convenuta reitera la medesima eccezione di inapplicabilità dell'art. 61 C.C.N.L. già superata.
*
24 7.3.3.
Per questi motivi
, sussiste il diritto dei ricorrenti di percepire il premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, anche per le relative incidenze, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
*** * *** 8. Sugli ulteriori crediti rivendicati dai lavoratori, deve osservarsi quanto segue.
***
8.1. I ricorrenti assumono di aver diritto all'incidenza dell'indennità di mensa, dell'emolumento perequativo e del premio di operosità su 13° e 14° mensilità, nonché sulla retribuzione erogata per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
La domanda è fondata.
*
8.1.1. Per quanto qui di interesse, il contratto collettivo di settore stabilisce (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.):
➢ all'art. 14 che “1. Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostitu-zione delle 4 festività abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).
2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
➢ all'art. 18, co. 1, che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre”;
➢ al successivo art. 19, co. 1, che “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribu-zione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”;
➢ all'art. 24, co. 1, che “Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa”;
➢ all'art. 60, co. 2, che, “…Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribu-zione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile”;
25 ➢ all'art. 61 che “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da: 1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”;
➢ all'art. 73 che “1. La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile… 5. La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/168 mentre quella giornaliera è fissata nella misura di 1/26”.
L'art. 74 C.C.N.L. di settore chiarisce, infine, che sono elementi della retribuzione:
“minimo tabellare;
retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi;
retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro”
(cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
*
8.1.2. In ragione del richiamo operato all'art. 61 C.C.N.L. di settore – che, peraltro, considera espressamente i premi di operosità, le erogazioni di cui all'art. 38
C.C.N.L. di settore e, in ogni caso, eventuali altri aumenti comunque denominati – non può revocarsi in dubbio che debba tenersi conto dell'incidenza dell'indennità di mensa, dell'elemento perequativo e del premio di operosità sulla 13° mensilità e sulla
14° mensilità.
L'esplicito riferimento alla “retribuzione” e al “periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi” fatto dagli artt. 14, 24 e 60, inoltre, conferma il diritto al riconoscimento delle medesime incidenze sul corrispettivo dovuto per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
26 8.2. I ricorrenti chiedono di veder correttamente considerato il lavoro prestato nella giornata del sabato.
*
8.2.1. L'art. 9 C.C.N.L. di settore stabilisce che “1. La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un mas-simo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì.
L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
2. La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
3. L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.LGVO 261/99, in base a quanto previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;
la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18...” (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
*
8.2.2. Ai fini della verifica e della liquidazione di quanto a tal titolo ancora dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
8.3. I lavoratori chiedono di accertare il diritto di veder remunerati i giorni di ferie, non in considerazione della sola paga base e degli scatti di anzianità, ma con una retribuzione comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario.
* 8.3.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che la Corte di
Cassazione – esclusa la sussistenza dei presupposti per rinviare la questione alla Corte di Giustizia (in quanto “il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del
13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata”) – ha affermato, principio rilevante anche nella fattispecie qui in esame, che “la retribuzione dovuta nel
27 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19663).
In parte motiva, il Giudice di Legittimità ha osservato “che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, LT e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_2
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19663 – parte motiva).
Ha, poi, evidenziato che “di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il
D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da
28 utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d.
“Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92
p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE CP_3
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_4
29 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n.
19663 – parte motiva).
*
8.3.2. Orbene, la maggiorazione per lavoro notturno e quella per il lavoro del sabato compongono in via ordinaria e costante il trattamento retributivo degli odierni ricorrenti (cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti): il peso economico delle suddette voci nella retribuzione mensile complessivamente percepita dai lavoratori è agevolmente verificabile con la conseguenza che, in virtù dei principi per come sopra richiamati, sussiste il diritto all'inclusione delle stesse nel monte retributivo delle ferie.
Per le medesime ragioni, deve altresì essere considerato il lavoro straordinario in quanto strutturale e continuativo (cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti).
*
8.3.3. Avuto specifico riguardo all'indennità di cella,
[...]
ha eccepito che “la c.d. indennità di cella (o disagio) è Controparte_1 prevista nel CCNL dell'industria del freddo (doc n°14) ma non dal CCNL logistica e trasporti - sezione logistica- che si applica ai rapporti di lavoro di cui si tratta. Ugualmente inapplicabile alla fattispecie è la sezione trasporto del citato CCNL per i motivi già specificati”.
Sul punto, tuttavia, pare sufficiente osservare come , Parte_1 Pt_2
, e abbiano sempre
[...] Parte_3 Parte_4
30 percepito la suddetta indennità, nel corso dei rapporti di lavoro con la convenuta
(voce “351 ” – cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti); essa, Parte_6 pertanto, è andata a comporre – in via costante e continuativa – la retribuzione percepita dagli stessi in occasione dello svolgimento della prestazione.
In virtù dei principi già sopra richiamati, pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'indennità in parola debba essere ricompresa nella retribuzione corrisposta ai lavoratori durante il godimento delle ferie.
*
8.3.4. Deve, dunque, ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario
Ai fini della verifica e della liquidazione di quanto a tal titolo ancora dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
8.4. I ricorrenti chiedono di veder calcolato il TFR tenuto conto di quanto corrisposto nel corso del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
* 8.4.1. Ai sensi dell'art. 2120, co. 1 e 2, c.c., “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
L'art. 37, co. 2, C.C.N.L. di settore chiarisce che “La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci); erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di
31 secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16; eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); indennità di funzione per i quadri;
elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011” (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
Esplicitamente contemplate nella tassativa elencazione pattizia, debbono senz'altro essere incluse nel calcolo del trattamento di fine rapporto le incidenze dell'elemento perequativo, del premio di operosità e le maggiorazioni per il lavoro notturno.
A differenza di quanto eccepito da parte convenuta, peraltro, vi rientra altresì
l'indennità di mensa, stante l'inequivoca indicazione di cui all'art. 37, co. 2, C.C.N.L. di settore: “eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste”.
*** * ***
9. Spese al definitivo.
*
9.1. Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la sussistenza, tra i ricorrenti e l'odierna convenuta, sin dall'origine dei rapporti di lavoro per cui è causa, di un ordinario rapporto full time di 39 ore settimanali come previsto dal C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire:
- la retribuzione per il lavoro straordinario calcolata in ragione del suddetto orario di lavoro settimanale;
- l'indennità di mensa di cui all'art. 75 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per i soli giorni di effettiva prestazione di lavoro;
- l'elemento perequativo di cui all'art. 38, co. 5, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
- il premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
32 - la maggiorazione per il lavoro del sabato di cui all'art. 9, co. 3, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
- una retribuzione, nei giorni di ferie, comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario.
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto eventualmente spettante a tutti i ricorrenti – per l'intero periodo di cui ai rapporti di lavoro per cui è causa – in ragione del suddetto accertamento, anche tenuto conto delle relative incidenze su 13° e 14° mensilità, ex festività, festività, straordinario e TFR.
Rigetta le domande dei ricorrenti volte a ottenere la restituzione delle trattenute operate sulle buste paga a titolo di “quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”.
Rigetta le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulate da e Parte_1 Parte_4
Spese al definitivo.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 8 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
33
+ N. 13507/24 R.G.L. N. 13609/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4 con l'Avv. Cartillone del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Milano, via Besana n. 9
- RICORRENTI -
contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Valnegri e l'Avv. Bonazza del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Sciesa n. 6/a
- RESISTENTE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati tra il 18 e il 22 novembre 2024,
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni, quanto a : Parte_1 “1. Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.203.65 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.650,42
o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 782,79;
6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 725,38;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 1.084,44 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 216,93. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 1.073,83 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
10.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 447,36 o del diverso importo che sarà risultato dovuto.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
2
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”; quanto ad : Parte_2
“1.Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 707,05 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 867,52 o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 379,58;
3 6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 525,22;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 671,32 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 123,96. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 541,94 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”; quanto a : Parte_3
“1.dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 690,46 per gli indicati titoli.
4 2.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa è prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl, dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su ogni altra somma mensile corrisposta dalla società resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 932,57 o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa.
3.Dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 162,14.
4.Dichiararsì che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 434,67.
5.Dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di euro 619,68 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di euro 123,96; Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
6. Dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 416,64 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto.
7. Dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la sfida resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione
5 del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”. quanto a Parte_4
“1.Dichiararsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è da ritenersi trasformato fin dall'inizio a tempo pieno, avendo il ricorrente sempre prestato la sua attività lavorativa a tempo pieno, come si evince dalle allegate buste e dalle numerose ore di lavoro straordinario e supplementare mensilmente eseguito;
2.dichiararsi l'insufficienza del trattamento retributivo erogata al ricorrente per l'indicato differenziale sul lavoro a part time e per l'effetto condannarsi la resistente per detta trasformazione al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.471,66 per gli indicati titoli;
3.dichiararsi che il ricorrente ha diritto di percepire dalla resistente come elementi facenti parte della retribuzione fissa mensile i seguenti istituti:
-indennità mensa prevista dall'articolo 75 del Ccnl,
-elemento perequativo, previsto dall'art. 38 punto 5 del Ccnl,
-premio di operosità previsto dall'art. 61 n. 4 del Ccnl;
4.dichiararsi che le somme di questi istituti incidono sugli istituti di retribuzione differita e su CP_ ogni altra somma mensile corrisposta dalla resistente conseguentemente, previa ogni altra declaratoria di rito, considerata la disciplina del contratto collettivo e del contratto individuale, condannarsi l'impresa datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.804,11
o di quell'altro diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa;
5.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della maggiorazione del lavoro eseguito di sabato e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 817,63;
6.dichiararsi che il compenso dell'indennità cella, della maggiorazione del lavoro notturno, della maggiorazione del lavoro straordinario e supplementare, della maggiorazione del lavoro di sabato incidono sul compenso dovuto per le ferie;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 882,87;
7.dichiararsi che la resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente a titolo di “quote soc. coop” la somma di € 1.291,00 e a titolo di “trattenuta polizza” la somma di € 258,25. Per l'effetto condannasse la resistente a restituire al ricorrente gli indicati importi.
8.dichiararsi che l'orario settimanale del ricorrente come personale non viaggiante è di 39 ore e non di 40 ore, così come conteggiato da controparte;
per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento per detto titolo dell'importo di euro 1.283,32 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
6 9.dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società resistente alle complessive norme di cui all'articolo 56 del contratto collettivo che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale;
per l'effetto condannarsi la resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro 1.000,00 o del diverso importo che sarà risultato dovuto e provato;
10.dichiararsi che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 447,36 o del diverso importo che sarà risultato dovuto.
Il tutto per il complessivo importo lordo come da tabella che si riporta:
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
…
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava, quanto a : Parte_1
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig Parte_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrare in causa per il periodo lavorativo non coperto dalla transazione ex art 2113 cod. civ. versata in atti”.
7 quanto ad : Parte_2
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig in Parte_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”. quanto a : Parte_3
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig Parte_3
in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa
[...] resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”. quanto a Parte_4
“Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal sig. in Parte_4 quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la cooperativa resistente da ogni sua richiesta;
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, limitare la condanna alle sole somme rigorosamente dimostrate in causa”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione sull'an delle pretese, all'udienza dell'8 luglio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva con sentenza non definitiva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico tra le parti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno prestato attività lavorativa in favore
[...] Parte_4 di , realtà che opera nel settore Controparte_1 delle attività di facchinaggio, movimentazione merci e pulizie per conto terzi (doc. 4, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
ha prestato la propria attività lavorativa dal 10 luglio 2020 in Parte_1 forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, quale operaio inquadrato, prima, nel livello 6J e, poi, nel livello 6 C.C.N.L. di settore;
il rapporto di
8 lavoro è cessato il 13 marzo 2022, secondo la prospettazione attorea, a seguito di licenziamento verbale.
ha prestato la propria attività lavorativa dal 9 giugno 2021 in Parte_2 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, quale operaio inquadrato nel livello 6J C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile
2022 a seguito della scadenza del termine.
ha prestato la propria attività lavorativa dal 3 maggio Parte_3
2021 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, quale operaio inquadrato nel livello 6J C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 31 maggio 2022 a seguito della scadenza del termine. ha prestato la propria attività lavorativa dal 7 marzo Parte_4
2020 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, quale operaio inquadrato, prima, nel livello 6J, poi, nel livello 6 e, infine, nel livello 5
C.C.N.L. di settore;
il rapporto di lavoro è cessato il 13 marzo 2022, secondo la prospettazione attorea, a seguito di licenziamento verbale.
*
1.1. Con i ricorsi qui riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e chiedono, in primo luogo, di veder
[...] Parte_4 accertata la sussistenza – sin dall'origine – di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, sulla base di un full-time di 39 ore settimanali, a dispetto dei part-time all'epoca formalizzati.
I lavoratori lamentano, poi, di non aver percepito – nel corso dei rapporti di lavoro per cui è causa – una serie di emolumenti che ritengono contrattualmente dovuti quali, nello specifico, l'elemento perequativo, l'indennità di mensa e il premio di operosità; considerati l'elemento perequativo, l'indennità di mensa e il premio di operosità quali elementi propri della retribuzione fissa dovuta in pendenza di rapporto, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della relativa incidenza su tutti gli istituti indiretti e differiti, nonché su ogni altra somma percepita in corso di rapporto.
Invocano, ancora, il diritto di vedersi riconosciuta la corretta maggiorazione per il lavoro del sabato, nonché l'incidenza dell'indennità di cella, delle maggiorazioni per il lavoro notturno e il lavoro prestato nella giornata del sabato, del lavoro straordinario e del lavoro supplementare sulla retribuzione spettante durante le ferie.
9 I ricorrenti si dolgono di aver subito indebite trattenute in busta paga alle voci
“quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”, e lamentano la violazione della disciplina del part-time di cui all'art. 56 C.C.N.L. di settore.
RL e infine, insistono per la Parte_1 Parte_4 condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Concludono, pertanto, come sopra precisato.
*
1.2. I ricorsi qui riuniti debbono essere accolti nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Prima di entrare nel merito delle questioni specifiche, giova precisare che la risoluzione della controversia poggia sul richiamo – oltre che dei principi normativi e giurisprudenziali in materia – della disciplina contrattuale di riferimento per i singoli istituti.
ha contestato l'erroneità del Controparte_1 contratto collettivo posto a fondamento delle pretese attoree, ossia il C.C.N.L.
Trasporto Industria, in luogo del corretto C.C.N.L. Trasporto Merci Spedizione e
Logistica (cfr. cap. 3 memoria N. 13388/2024 R.G.L.); tuttavia, non ha specificamente eccepito che, rispetto agli istituti invocati in ricorso e alle previsioni contrattuali ivi testualmente richiamate, la regolamentazione dei vari istituti sia difforme, salva ovviamente l'esigenza di tener conto delle peculiarità e delle eccezioni previste dalla Sezione Cooperazione del C.C.N.L. Trasporto Spedizione e Logistica su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.
Invero, come si avrà modo di evidenziare, per quanto qui di interesse, le disposizioni contrattuali di riferimento risultano sostanzialmente identiche.
*** * ***
2. Ciò posto, avuto specifico riguardo alle domande svolte da Parte_1
, ha eccepito – in via
[...] Controparte_1 preliminare – l'inammissibilità delle pretese svolte con riferimento al periodo compreso tra l'assunzione e il 28 gennaio 2022, in quanto rinunziate nell'ambito di una conciliazione sottoscritta in sede protetta.
L'eccezione è infondata, risultando la suddetta transazione nulla.
*
10 2.1. Come noto, per la validità di una transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 luglio 2003, n.11142; Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2003, n. 5139).
D'altronde, “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 690).
Orbene, nel caso di specie, la transazione fa genericamente riferimento al fatto che
“il Lavoratore [avrebbe] manifestato l'intenzione di voler introdurre un contenzioso con la per differenze retribuite maturate nel corso degli anni” (doc. 8, fascicolo resistente CP_1
N. 13388/2024 R.G.L.): circostanza della quale, tuttavia, non vi è prova alcuna, non risultando prodotta né una lettera di messa in mora né qualsivoglia ulteriore documento atto a dimostrare l'effettività delle rivendicazioni avanzate dal lavoratore.
Mancando la res litigiosa, la conciliazione risulta nulla per assenza di causa, elemento essenziale ex art. 1965 c.c.
*
2.2. Ferma la portata assorbente di quanto appena osservato, a mero titolo esaustivo, si evidenzia altresì quanto segue.
Il verbale di conciliazione risulta sottoscritto presso il luogo di lavoro, ossia “nella sede di R.A.D. . COOP in via Papa Giovanni XXIIII N°46 a Rodano Parte_5
(MI)…” (doc. 8, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
La Corte di Cassazione ha affermato che la transazione “non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”; ciò in quanto
“nel sistema normativo sopra descritto [n.d.e. quello di cui all'art. 2113 c.c.], la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 aprile 2024, n. 10065).
11 I luoghi selezionati dal Legislatore all'art. 2113 c.c. hanno, dunque, carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.
Senz'altro vero che lo stesso Supremo Collegio – pur ritenendo che la sede della conciliazione non sia elemento meramente formale, bensì requisito funzionale in quanto volto a garantire che “la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975; in questo stesso senso, Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 settembre 2023, n. 25796) – ha altresì affermato che, “se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale… non produce alcun effetto invalidante sulla transazione” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Tuttavia, anche qualora si ritenesse di aderire al suddetto orientamento (che, invero, non pare condivisibile in ragione della specialità dell'art. 2113 c.c. e della ratio che vi è sottesa), deve rammentarsi che il Giudice di Legittimità ha, comunque, precisato che – qualora la conciliazione sia conclusa in una sede diversa da quella
“protetta” – l'onere della prova grava sul datore di lavoro chiamato a dimostrare che, nonostante la sede “non protetta”, il lavoratore ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, grazie all'effettiva assistenza sindacale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975). Come noto,
d'altronde, al rappresentante sindacale è richiesto un ruolo attivo, non meramente formale e/o burocratico, così che deve risultare provato che lo stesso abbia utilmente consigliato il lavoratore sugli aspetti convenienti e lo abbia, altresì, preavvertito degli effetti dell'atto e della irreversibilità degli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre
2013, n. 24024; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4730).
Nel caso di specie, tuttavia, Controparte_1 non ha né allegato né offerto di provare che – a dispetto del luogo di formalizzazione
– la conciliazione prodotta in atti è stata sottoscritta con piena consapevolezza circa la portata delle rinunzie ivi cristallizzate.
*** * ***
12 3. e agiscono in giudizio al fine Parte_1 Parte_4 di ottenere la condanna della convenuta, tra l'altro, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
La pretesa è infondata.
*
3.1. I due lavoratori deducono, in ricorso, di esser stati licenziati oralmente in data
13 marzo 2022 (cfr. capp. 5, ricorsi).
Costituendosi in giudizio, tuttavia, Controparte_1
ha documentalmente dimostrato che gli stessi si sono
[...] volontariamente dimessi (doc. 9, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; doc. 5, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.).
E tanto basta.
*** * ***
4. I lavoratori lamentano l'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta in busta paga alle voci “quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”.
La doglianza è infondata.
*
4.1. Per quel che attiene alle trattenute effettuate a titolo di “quote soc. coop.”, pare sufficiente rammentare come tutti gli odierni ricorrenti siano stati assunti quali soci- lavoratori, previa sottoscrizione di una domanda di ammissione a socio di cooperativa e accettazione del Regolamento e dello Statuto di riferimento (docc. 5-6, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N.
13484/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N. 13507/2024 R.G.L.; docc. 2-3, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.): la genuinità del rapporto associativo non risulta utilmente contestata in giudizio.
*
4.2. Avuto specifico riguardo alle decurtazioni effettuate alla voce “trattenuta polizza”, ha dedotto – e Controparte_1 documentalmente provato – di aver sottoscritto coperture assicurative alle quali hanno aderito anche , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (doc. 16, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; Parte_4
13 doc. 11, fascicolo resistente N. 13484/2024 R.G.L.; doc. 11, fascicolo resistente N.
13507/2024 R.G.L.; doc. 16, fascicolo resistente N. 13609/2024 R.G.L.).
Preso atto del principio di prova offerto dalla datrice di lavoro, con provvedimento del 4 giugno 2025, questo Giudice ha ordinato alla cooperativa di provvedere al deposito di copia dell'assicurazione di riferimento.
Con nota di deposito del 17 giugno 2025, Controparte_1
ha provveduto al deposito dei “documenti attestanti le coperture
[...] assicurative integrative sottoscritte dalla cooperativa in adempimento di quanto previsto all'art 30 del regolamento interno (doc n°4 in atti) per il periodo in cui si sono svolti i rapporti di lavoro dei ricorrenti (2020, 2021 e 2022): Polizza, rinnovi e quietanze per copertura integrativa spese mediche (Reale Mutua assicurazioni); Polizza, rinnovi e quietanze per infortuni ed invalidità
(Chubb Insured); Polizza vita con rinnovi e quietanze (Allianz)” (nota di deposito del 17 giugno 2025).
Nella suddetta documentazione trova piena conferma quanto dedotto nelle memorie difensive, posto che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e risultano tutti inseriti nell'elenco delle
[...] Pt_4 Parte_4 posizioni assicurate.
*** * ***
5. I lavoratori hanno chiesto di accertare che i rispettivi rapporti di lavoro, formalizzati quali rapporti di lavoro part-time, sono stati – sin dall'origine degli ordinari rapporti di lavoro a tempo pieno;
hanno, altresì, chiesto di accertare che l'orario corrispondente al full-time contrattualmente previsto era pari a 39 ore settimanali, con conseguente erroneità dell'indicazione di 36 ore settimanali quale orario pari a un part-time al 90%.
Le domande sono fondate.
***
5.1. Avuto specifico riguardo alla questione in oggetto, il Supremo Collegio ha recentemente rammentato che “…sin da Cass. n. 8904 del 1996 è stato chiarito da questa
Corte che “una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la
14 trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo “il legislatore reso palese, da un lato,
l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore”; sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il “principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno”, allorquando si tratti “di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti”… Sulla scorta di tali assunti si è sviluppata una consolidata giurisprudenza la quale ha sempre ammesso che, “in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno”
(cfr. Cass. n. 5520 del 2004; v. pure: Cass. n. 3228 del 2008, Cass. n. 6226 del 2009); si è altresì precisato che “risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo [...] a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” (cfr. Cass. n. 25891 del 2008; conf. Cass. n.
17774 del 2011). Ancora di recente, quindi, è stato ribadito come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata “per fatti concludenti”
(Cass. n. 8658 del 2019; Cass. n. 20209 del 2019; v. anche, nel vigore del d. lgs. n. 61 del 2000,
Cass. n. 31342 del 2018)… Una volta acclarato, secondo il convincimento espresso dai giudici del merito, che il contratto part-time si è trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno per facta concludentia, non vi è più spazio per applicare la disciplina, anche sanzionatoria, prevista dalle diverse leggi che si sono succedute per regolare il contratto a tempo parziale, in quanto tale trasformazione opera non per fonte legale ma per volontà consensuale delle parti;
con la conseguenza che i diritti che derivano al prestatore sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro
15 oramai divenuto a tempo pieno, atteso che - per dirla con Cass. n. 8904 del 1996 - “la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio
2024, n. 4350).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che “l'osservanza di un orario lavorativo… pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l'automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito formale” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 19 luglio 2011, n. 15774).
***
5.2. Ciò posto, l'onere di provare la trasformazione – sin dall'origine e per facta concludentia – del contratto part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno era posto a carico dei lavoratori che, nel caso di specie, lo hanno soddisfatto.
*
5.2.1. I ricorrenti hanno dedotto di aver osservato “il seguente orario di lavoro: dalle ore
03:00 alle 11:00 e dalle ore 10:00/10:30 alle ore 16:30/17:00 e dalle 14:00 alle 20:30/21:30 dal lunedì al sabato” (capp. 3, ricorsi N. 13388/2024 R.G.L., N. 13484/2024 R.G.L., N.
13507/2024 R.G.L. e N. 13609/2024 R.G.L.).
Il suddetto orario di lavoro non è stato utilmente contestato dalla convenuta che, rispetto a tutte le posizioni per cui è causa, si è limitata a dedurre che tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario sarebbero state correttamente retribuite e che, peraltro, i lavoratori – assunti con un part-time al 90% – avrebbero di fatto percepito una retribuzione superiore a quella dei colleghi assunti full-time.
*
5.2.2. Si osservi, peraltro, che , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno prodotto tutte le buste paga Parte_3 Parte_4 relative ai rapporti di lavoro per cui è causa.
L'esame dei cedolini conferma che, sin dal principio, gli odierni ricorrenti hanno svolto numerose ore di lavoro supplementare e straordinario (cfr. docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13388/2024 R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13484/2024
R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13507/2024 R.G.L.; docc. 2, fascicolo ricorrente N. 13609/2024 R.G.L.)
16 Di fatto, dunque, i lavoratori non hanno mai osservato l'orario part-time contrattualmente pattuito.
*
5.2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante provato che tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
da un lato, e Parte_4 Controparte_1
, dall'altro, siano intercorsi degli ordinari rapporti di lavoro a
[...] tempo pieno.
***
5.3. Come correttamente dedotto in ricorso, l'orario full-time applicabile ai rapporti in questione era pari a 39 ore settimanali.
I ricorrenti hanno dedotto, e parte resistente non ha contestato, di aver svolto – nel corso dei rapporti di lavoro di cui si discute – mansioni proprie del personale
“non viaggiante”.
Orbene, l'art. 9 del contratto collettivo di settore – rubricato “Orario di lavoro per il personale non viaggiante” – prevede che “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un mas-simo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di
6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite” (doc. 7, fascicolo resistente N.
13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
Se questo è, peraltro, il part-time al 90% sarebbe stato pari a 35, e non 36, ore settimanali.
***
5.4. In ragione del suddetto accertamento, , , Parte_1 Parte_2
e hanno diritto di veder Parte_3 Parte_4 ricalcolata la retribuzione spettante per il lavoro straordinario svolto, tenuto conto del corretto orario di lavoro settimanale e dell'orario di lavoro effettivamente osservato per come risultante dalle buste paga in atti.
17 Ai fini della verifica e del calcolo di quanto eventualmente dovuto ai lavoratori, nel prosieguo del giudizio, verrà disposta apposita CTU.
Nell'effettuare la suddetta verifica, l'Esperto del Tribunale dovrà tenere conto di tutto quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria, retribuzione supplementare e retribuzione straordinaria, procedendo poi – previa considerazione del corretto orario di lavoro settimanale – a calcolare le eventuali differenze a credito o debito dei lavoratori.
*** * ***
6. Dall'accertamento che precede non può che derivare, inevitabilmente,
l'infondatezza della domanda volta a ottenere la condanna di
[...]
al risarcimento del danno per violazione della Controparte_1 disciplina di cui all'art. 56 del contratto collettivo di riferimento.
*
6.1. L'art. 56, co. 12 e 16, C.C.N.L. di settore – rubricato “Contratto a tempo parziale” – dispone: “La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario…
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: a. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedi-menti disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiora-zione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto
18 di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'articolo 13” (doc. 7, fascicolo resistente
N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
La suddetta disciplina non può trovare applicazione nell'ambito dei rapporti di lavoro per cui è causa poiché, in accoglimento delle domande attoree, si è accertato che gli stessi sono sorti – sin dall'origine – quali ordinari rapporti di lavoro a tempo pieno.
*** * ***
7. Avuto specifico riguardo agli emolumenti contrattuali che i ricorrenti assumono non corrisposti, si osserva quanto segue.
***
7.1. La domanda volta a ottenere la corresponsione dell'indennità di mensa è fondata.
*
7.1.1. Ai sensi dell'art. 75 C.C.N.L. di settore, “un'indennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
4. L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del tratta-mento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
*
7.1.2. assume che “tale Controparte_1 indennità sarebbe tuttavia dovuta solo nel caso in cui l'orario di lavoro prestato fosse rientrato tra quelli per cui è previsto il pasto e, nel caso di specie, i lavoratori hanno prestato la propria attività su turni (anche notturni), oltre ad aver fruito (come ovvio) di ferie, malattia e singole riduzioni/modifiche di orario per periodi in cui non è certamente dovuta la indennità mensa.
Orbene, per assolvere al proprio onere della prova, la controparte avrebbe dovuto raffrontare gli orari,
19 i turni ed i giorni di lavoro mensili (risultanti dalle buste paga) di ciascun ricorrente, per dedurre per quali giorni ed in quale misura sarebbe stata -astrattamente- dovuta detta indennità” (cfr. memorie difensive).
Si è visto, tuttavia, che gli odierni ricorrenti hanno pacificamente osservato il suddetto orario di lavoro: “…dalle ore 03:00 alle 11:00 e dalle ore 10:00/10:30 alle ore
16:30/17:00 e dalle 14:00 alle 20:30/21:30 dal lunedì al sabato” (capp. 3, ricorsi N.
13388/2024 R.G.L., N. 13484/2024 R.G.L., N. 13507/2024 R.G.L. e N.
13609/2024 R.G.L.).
Qualunque fosse il turno di riferimento, non vi è dubbio alcuno che lo stesso ricomprendesse il diritto a un pasto.
*
7.1.3. Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti di percepire l'indennità di mensa di cui all'art. 75 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per i soli giorni di effettiva prestazione di lavoro.
Ai fini della verifica di quanto a tal titolo spettante ai lavoratori, nel prosieguo del giudizio, verrà esperita apposita CTU.
***
7.2. La domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo è fondata.
*
7.2.1. L'art. 38, pt. 5, C.C.N.L. di settore prevede: “I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valute-ranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato,
20 provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento.
Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna eroga-zione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Riferimento. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni dato-riali firmatarie il presente
CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
*
7.2.2. contesta la pretesa Controparte_1 attorea deducendo quanto segue: “Sulla sua applicabilità ai soci-lavoratori di RAD è stata da tempo richiesta una interpretazione autentica ai sindacati che hanno partecipato alla redazione del CCNL (i soggetti più qualificati per chiarirne i contenuti) e le risposte (giunte ad ottobre 2023 e dicembre 2023) sono state chiare ed univoche nel senso della non applicabilità dell'elemento perequativo alla presente fattispecie. Si contesta pertanto il diritto dei ricorrenti a vedersi pagato l'elemento perequativo perché, come precisato dai sindacati che hanno partecipato alla stesura il
CCNL: “presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura è che vi sia una richiesta sindacale. Poiché nei termini di vigenza del CCNL nessuna richiesta in tal senso è ancora pervenuta né a livello associativo, né direttamente alla cooperativa, detto presupposto risulta del tutto assente nel caso in esame. Ne consegue pertanto che nulla è dovuto dalla per il titolo in questione, non potendo certo CP_1 essere obbligata a corrispondere un compenso dovuto a seguito del mancato rispetto dei termini di una procedura che non è mai venuta in essere e quindi da considerarsi alla stregua di una condizione non avverata” (Legacoop, doc n°10) e ancora “Solo qualora sia a livello aziendale che territoriale non si pervenisse ad un accordo secondo la procedura e nei tempi previsti dal punto 2 dell'art.38, richiamata anche nel punto 5, ai lavoratori dovrà essere corrisposto l'elemento perequativo. Pertanto in assenza di una richiesta sindacale la procedura, presupposto per il riconoscimento dell'elemento perequativo, non si attiva” ( , doc n°11). Si è dunque trattato di una inattività od CP_2 inerzia delle parti sociali che, come precisato dagli stessi sindacati, non può avere come conseguenza un maggior costo per il datore di lavoro. Da ciò ne consegue che anche l'elemento perequativo rivendicato ex adverso non è dovuto” (cfr. pag. 9, memoria N. 13609/2024 R.G.L.).
21 *
7.2.3. Le argomentazioni datoriali debbono essere disattese.
In primo luogo, la tesi difensiva non trova conforto alcuno nel tenore letterale della disposizione contrattuale che – nel prevedere la corresponsione “a titolo di elemento perequativo [di] un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato”, per i casi in cui “a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma 2 del presente articolo” – non distingue in alcun modo tra le possibili, differenti, cause del mancato accordo (siano esse l'attivazione della procedura e il suo successivo fallimento, ovvero la mancata attivazione per inerzia dei soggetti legittimati).
In secondo luogo, interpretata nel senso voluto da parte convenuta, il riconoscimento dell'elemento perequativo sarebbe rimesso alla volontà (se non, addirittura, all'arbitrio) e alla diligenza delle parti sociali, in quanto subordinato all'attivazione delle procedure di contrattazione integrativa.
Ciò, evidentemente, non può essere già solo in ragione della funzione dell'elemento perequativo che è quella di ridurre le diseguaglianze, a tutela e sostegno del trattamento retributivo dei lavoratori.
*
7.2.4.
Per questi motivi
, sussiste il diritto dei ricorrenti di percepire l'elemento perequativo di cui all'art. 38, co. 5, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, anche per le relative incidenze, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
7.3. La domanda di riconoscimento del premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4,
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione è fondata.
*
7.3.1. Ai sensi dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L. di settore, “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:… 4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024
R.G.L.; testo identico nel contratto collettivo prodotto da parte ricorrente).
22 L'art. 45 C.C.N.L. 1991 così dispone: “1. Le parti demandano alle proprie
Organizzazioni territoriali competenti la facoltà dell'articolazione di una contrattazione integrativa regionale stabilendone al contempo i limiti e le modalità.
2. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Federazioni stipulanti potranno soltanto: a) concordare una integrazione economica a titolo di premio di operosità la cui misura non potrà in alcun caso essere inferiore al 2,5%, né eccedere il 5% dei minimi tabellari a regime… 3. Nelle regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali tra le Organizzazioni territoriali verrà corrisposta una indennità denominata come sopra nella misura del 2,50 per cento dei minimi tabellari in atto…” (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente N.
13388/2024 R.G.L.).
*
7.3.2. contesta la pretesa Controparte_1 attorea sulla base di due distinte argomentazioni.
In primo luogo, sostiene che “il premio di operosità è istituto contrattuale previsto all'art
61 lett. 4 del CCNL Logistica Trasporti merci e Spedizione ossia nella parte speciale che
(decorrente dall'art. 59) che riguarda il solo settore dei trasporti e, pertanto, non può essere applicato al ricorrente. Quest'ultimo, infatti si è sempre occupato solo della logistica e tale circostanza non è mai stata in contestazione” (pag. 8, memoria N. 13388/2024 R.G.L.).
In secondo luogo, assume che, “con decorrenza dal rinnovo del CCNL del 13 giugno
2000, l'art. 45 del CCNL del 1 marzo 1991 è stato abrogato e le parti sociali hanno precisato a verbale: “Considerato che, in sede di contrattazione e stesura del testo unificato, il secondo livello di contrattazione (ex accordi integrativi) non ha visto le parti affrontare la questione della necessaria armonizzazione, si concorda che i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali, sono fatti salvi dalle precedenti contrattazioni. Per le stesse ragioni le parti concordano che la questione sarà affrontata in sede di rinnovo del c.c.n.l.” (art. 47 “Secondo livello di contrattazione”) Nel salvare i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali fino ad allora riconosciuti, le parti sociali hanno esplicitamente indicato che il secondo livello di contrattazione è un aggiornamento degli ex accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1 marzo 1991. Come detto, nel CCNL applicabile alle fattispecie (si tratta di un contratto di lavoro sorto nel 2021 e cessato nel 2022) il premio di operosità è previsto esclusivamente nella parte speciale relativa agli addetti al trasporto, all'art. 61 “Retribuzione”: “… 4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti
23 di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)”. Questa chiara formulazione, a parere di chi scrive, prevede l'erogazione dell'eventuale premio di operosità solo per coloro a cui è stato riconosciuto (addetti al settore trasporto, non logistica), in forza degli accordi integrativi vigenti a suo tempo, ossia prima della stipula del CCNL vigente. Il contratto di lavoro di cui si tratta è entrato in vigore dopo l'entrata in vigore nell'ultimo CCNL sottoscritto e, pertanto, non sarà dovuto il premio di operosità” (pagg. 9-10, memoria N. 13388/2024 R.G.L.).
La prima eccezione deve essere disattesa.
Nessun dubbio che la regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti debba tenere conto, non solo della disciplina generale di cui al
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, ma anche della disciplina speciale prevista per il settore della logistica e, ancor più, per la Sezione Cooperazione.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che – nella Parte Speciale, Sezione Terza,
Cooperazione – si prevede quanto segue: “Art. 61 Parte Speciale sezione prima –
Retribuzione.
1. Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità,
14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria.
2. Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del 15 luglio 2009 relativamente al terzo comma della parte concernente l'art 61 del CCNL e alla parte relativa all'art 24 ferie nonché alla parte relativa all'art 37 TFR, le parti concordano, per le Cooperative operanti alla data del 27 giugno
2002, il mantenimento dei livelli applicativi vigenti dall'1 aprile 2010 previsti dal protocollo tra
OO.SS. e Centrali Cooperative del 15 luglio 2009. Quanto sopra descritto ha effetto per l'intera vigenza contrattuale con scadenza al 31.12.2012. Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti, prima della data dell'accordo di rinnovo del 26.1.2011, dalle imprese cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002 e le organizzazioni sindacali” (doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024
R.G.L.).
Dunque, lungi dall'escludere l'applicazione dell'art. 61, la norma di settore ne conferma l'operatività con le precisazioni ivi espressamente contemplate, tra le quali non si rinviene l'esclusione dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L.
I rilievi che precedono assorbono, altresì, la seconda questione in quanto – nel confermare che le parti sociali hanno inteso “salvare i valori corrispondenti ai diversi integrativi regionali fino ad allora riconosciuti” – la convenuta reitera la medesima eccezione di inapplicabilità dell'art. 61 C.C.N.L. già superata.
*
24 7.3.3.
Per questi motivi
, sussiste il diritto dei ricorrenti di percepire il premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, anche per le relative incidenze, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
*** * *** 8. Sugli ulteriori crediti rivendicati dai lavoratori, deve osservarsi quanto segue.
***
8.1. I ricorrenti assumono di aver diritto all'incidenza dell'indennità di mensa, dell'emolumento perequativo e del premio di operosità su 13° e 14° mensilità, nonché sulla retribuzione erogata per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
La domanda è fondata.
*
8.1.1. Per quanto qui di interesse, il contratto collettivo di settore stabilisce (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.):
➢ all'art. 14 che “1. Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostitu-zione delle 4 festività abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).
2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
➢ all'art. 18, co. 1, che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre”;
➢ al successivo art. 19, co. 1, che “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribu-zione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”;
➢ all'art. 24, co. 1, che “Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa”;
➢ all'art. 60, co. 2, che, “…Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribu-zione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile”;
25 ➢ all'art. 61 che “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da: 1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”;
➢ all'art. 73 che “1. La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile… 5. La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/168 mentre quella giornaliera è fissata nella misura di 1/26”.
L'art. 74 C.C.N.L. di settore chiarisce, infine, che sono elementi della retribuzione:
“minimo tabellare;
retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi;
retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro”
(cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
*
8.1.2. In ragione del richiamo operato all'art. 61 C.C.N.L. di settore – che, peraltro, considera espressamente i premi di operosità, le erogazioni di cui all'art. 38
C.C.N.L. di settore e, in ogni caso, eventuali altri aumenti comunque denominati – non può revocarsi in dubbio che debba tenersi conto dell'incidenza dell'indennità di mensa, dell'elemento perequativo e del premio di operosità sulla 13° mensilità e sulla
14° mensilità.
L'esplicito riferimento alla “retribuzione” e al “periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi” fatto dagli artt. 14, 24 e 60, inoltre, conferma il diritto al riconoscimento delle medesime incidenze sul corrispettivo dovuto per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
Ai fini della liquidazione di quanto a tal titolo dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
26 8.2. I ricorrenti chiedono di veder correttamente considerato il lavoro prestato nella giornata del sabato.
*
8.2.1. L'art. 9 C.C.N.L. di settore stabilisce che “1. La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un mas-simo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì.
L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
2. La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
3. L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.LGVO 261/99, in base a quanto previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;
la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18...” (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
*
8.2.2. Ai fini della verifica e della liquidazione di quanto a tal titolo ancora dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
8.3. I lavoratori chiedono di accertare il diritto di veder remunerati i giorni di ferie, non in considerazione della sola paga base e degli scatti di anzianità, ma con una retribuzione comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario.
* 8.3.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che la Corte di
Cassazione – esclusa la sussistenza dei presupposti per rinviare la questione alla Corte di Giustizia (in quanto “il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del
13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata”) – ha affermato, principio rilevante anche nella fattispecie qui in esame, che “la retribuzione dovuta nel
27 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19663).
In parte motiva, il Giudice di Legittimità ha osservato “che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, LT e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_2
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19663 – parte motiva).
Ha, poi, evidenziato che “di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il
D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da
28 utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d.
“Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92
p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE CP_3
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_4
29 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n.
19663 – parte motiva).
*
8.3.2. Orbene, la maggiorazione per lavoro notturno e quella per il lavoro del sabato compongono in via ordinaria e costante il trattamento retributivo degli odierni ricorrenti (cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti): il peso economico delle suddette voci nella retribuzione mensile complessivamente percepita dai lavoratori è agevolmente verificabile con la conseguenza che, in virtù dei principi per come sopra richiamati, sussiste il diritto all'inclusione delle stesse nel monte retributivo delle ferie.
Per le medesime ragioni, deve altresì essere considerato il lavoro straordinario in quanto strutturale e continuativo (cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti).
*
8.3.3. Avuto specifico riguardo all'indennità di cella,
[...]
ha eccepito che “la c.d. indennità di cella (o disagio) è Controparte_1 prevista nel CCNL dell'industria del freddo (doc n°14) ma non dal CCNL logistica e trasporti - sezione logistica- che si applica ai rapporti di lavoro di cui si tratta. Ugualmente inapplicabile alla fattispecie è la sezione trasporto del citato CCNL per i motivi già specificati”.
Sul punto, tuttavia, pare sufficiente osservare come , Parte_1 Pt_2
, e abbiano sempre
[...] Parte_3 Parte_4
30 percepito la suddetta indennità, nel corso dei rapporti di lavoro con la convenuta
(voce “351 ” – cfr. docc. 2, fascicoli ricorrenti); essa, Parte_6 pertanto, è andata a comporre – in via costante e continuativa – la retribuzione percepita dagli stessi in occasione dello svolgimento della prestazione.
In virtù dei principi già sopra richiamati, pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'indennità in parola debba essere ricompresa nella retribuzione corrisposta ai lavoratori durante il godimento delle ferie.
*
8.3.4. Deve, dunque, ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario
Ai fini della verifica e della liquidazione di quanto a tal titolo ancora dovuto, verrà esperita apposita CTU nel prosieguo del giudizio.
***
8.4. I ricorrenti chiedono di veder calcolato il TFR tenuto conto di quanto corrisposto nel corso del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
* 8.4.1. Ai sensi dell'art. 2120, co. 1 e 2, c.c., “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
L'art. 37, co. 2, C.C.N.L. di settore chiarisce che “La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci); erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di
31 secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16; eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); indennità di funzione per i quadri;
elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011” (cfr. doc. 7, fascicolo resistente N. 13388/2024 R.G.L.).
Esplicitamente contemplate nella tassativa elencazione pattizia, debbono senz'altro essere incluse nel calcolo del trattamento di fine rapporto le incidenze dell'elemento perequativo, del premio di operosità e le maggiorazioni per il lavoro notturno.
A differenza di quanto eccepito da parte convenuta, peraltro, vi rientra altresì
l'indennità di mensa, stante l'inequivoca indicazione di cui all'art. 37, co. 2, C.C.N.L. di settore: “eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste”.
*** * ***
9. Spese al definitivo.
*
9.1. Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la sussistenza, tra i ricorrenti e l'odierna convenuta, sin dall'origine dei rapporti di lavoro per cui è causa, di un ordinario rapporto full time di 39 ore settimanali come previsto dal C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire:
- la retribuzione per il lavoro straordinario calcolata in ragione del suddetto orario di lavoro settimanale;
- l'indennità di mensa di cui all'art. 75 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per i soli giorni di effettiva prestazione di lavoro;
- l'elemento perequativo di cui all'art. 38, co. 5, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
- il premio di operosità di cui all'art. 61, co. 4, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
32 - la maggiorazione per il lavoro del sabato di cui all'art. 9, co. 3, C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
- una retribuzione, nei giorni di ferie, comprensiva anche dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno, della maggiorazione per il lavoro del sabato, dell'indennità di cella e del lavoro straordinario.
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto eventualmente spettante a tutti i ricorrenti – per l'intero periodo di cui ai rapporti di lavoro per cui è causa – in ragione del suddetto accertamento, anche tenuto conto delle relative incidenze su 13° e 14° mensilità, ex festività, festività, straordinario e TFR.
Rigetta le domande dei ricorrenti volte a ottenere la restituzione delle trattenute operate sulle buste paga a titolo di “quote soc. coop.” e “trattenuta polizza”.
Rigetta le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulate da e Parte_1 Parte_4
Spese al definitivo.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 8 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
33