Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ricavi non dichiarati

    La Corte ha ritenuto legittima la ripresa dei ricavi in quanto il contribuente ha optato per il criterio delle registrazioni ex art. 18, c. 5, DPR 600/1973, rendendo irrilevante l'incasso successivo di fatture emesse nell'anno d'imposta.

  • Rigettato
    Costo indeducibile e IVA indetraibile

    La Corte ha confermato l'indeducibilità del costo per mancanza di prova dell'effettività della prestazione e della sua inerenza all'attività, considerando inutilizzabile la documentazione prodotta solo in giudizio. Tuttavia, ha riconosciuto la detraibilità dell'IVA in quanto la ripresa era motivata principalmente dalla mancanza di prova del pagamento e dal collegamento soggettivo, elementi non sufficienti a dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione.

  • Rigettato
    Rimborsi chilometrici

    La Corte ha ritenuto legittima la ripresa in quanto il contribuente non ha fornito idonea documentazione a supporto e non risultava titolare del veicolo principale indicato.

  • Rigettato
    Presupposto IRAP

    La Corte ha confermato la ripresa IRAP, ritenendo l'attività esercitata un'impresa commerciale e il presupposto IRAP discendente ex lege dall'esercizio dell'attività. La ricostruzione dell'Ufficio è stata ritenuta coerente e non superata dalle difese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, in quanto le questioni concernenti la contribuzione previdenziale attengono alla giurisdizione del Giudice ordinario.

  • Rigettato
    Processo Tributario Telematico (PTT)

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendola infondata. L'atto introduttivo è risultato regolarmente notificato e iscritto a ruolo, instaurando il contraddittorio. In applicazione dei principi di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo, l'eventuale irregolarità formale, in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa, non comporta inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 109
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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