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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via Giuseppe De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2025 depositato il
25/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato al Sig. Ricorrente_1, l'Avviso di accertamento n. T6301BO00646-2024 per il periodo d'imposta 2018 (II. DD., IVA, IRAP).
In particolare, l'Ufficio ha contestato:
- ricavi non dichiarati per € 52.300,00;
- costo indeducibile e relativa IVA indetraibile su fattura società_1. € 68.500,00 + IVA € 15.070;
- rimborsi chilometrici per € 9.681,73;
- omessa dichiarazione IRAP con valore della produzione ricostruito € 82.240 (imposta € 2.700).
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate di Venezia, oltre ad aver quantificato le maggiori imposte, ha irrogato la sanzione unica in cumulo giuridico pari ad € 39.938,40.
In data 17 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato il suddetto Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
In sintesi, parte ricorrente ha dedotto:
- la corretta applicazione del principio di cassa ex art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per le fatture di fine 2018 incassate nel 2019, con produzione di estratti conto;
- l'esistenza del contratto del 22 dicembre 2018 con società_1 ., registrazione del 2019 e versamento IVA, con deducibilità del costo e detraibilità dell'imposta;
- la documentazione dei rimborsi chilometrici (schede mensili);
- l'insussistenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
Ha chiesto la sospensione della esecutività dell'atto, che all'udienza del 17 luglio 2025 la Corte ha deciso di non concedere, ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T6301BO00646-2024.
In data 16 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 94/2025.
In data 12 marzo 2025, si è costituita in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Venezia eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione delle regole del processo tributario telematico in quanto il ricorso non sarebbe redatto in “nativo digitale”; mentre nel merito, ha controdedotto sostenendo:
- adesione del contribuente, per fatti concludenti, all'opzione ex art. 18, c. 5, DPR 600/1973 (criterio delle registrazioni);
- indeducibilità del costo società_1 e indetraibilità IVA per mancanza di prova della prestazione e del pagamento (oltre a profili di collegamento soggettivo), con preclusione ex art. 32, c. 3, D.P.R. 600/1973 dei documenti non esibiti in sede amministrativa;
- indeducibilità dei rimborsi chilometrici per assenza di idonea documentazione e difetto di titolarità del veicolo addotto;
- assoggettamento IRAP per attività d'impresa commerciale.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
A) Eccezione pregiudiziale di inammissibilità (PTT – atto non nativo digitale)
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo risulta notificato e regolarmente iscritto a ruolo nel SIGIT, con piena instaurazione del contraddittorio.
In applicazione dei principi di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo (artt. 156 e 121 c.p.
c., in combinato con artt. 16-bis e 18 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), l'eventuale irregolarità formale, in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa, non comporta inammissibilità.
L'eccezione va pertanto respinta.
B) Ricavi non dichiarati – art. 18 DPR 600/1973
Dalla documentazione richiamata dall'Ufficio emerge che il contribuente non ha tenuto i registri di incassi / pagamenti ed ha optato per il criterio delle registrazioni ex art. 18, c. 5, citato, con conseguente riconduzione dei ricavi 2018 alle fatture emesse / registrate (pari ad € 208.726,00, contro € 156.426,00 dichiarati con integrativa).
In tale regime, l'incasso 2019 di fatture 2018 è irrilevante.
La ripresa di € 52.300,00 è pertanto legittima.
C) Fattura “società_1.” – deducibilità del costo e detraibilità IVA
La fattura n. 1/2018 del 28 dicembre 2018 per € 68.500,00 + IVA si correla a generica “consulenza” su impianto fotovoltaico.
L'Ufficio evidenzia mancanza di contratto, assenza di prova del pagamento e collegamento soggettivo
(società emittente costituita il 5 dicembre 2018 con unico socio, lo stesso ricorrente).
La documentazione prodotta solo in giudizio è inutilizzabile in favore del contribuente ex art. 32, c. 3, DPR
600/1973.
Quanto alle imposte dirette, la deducibilità del costo presuppone la prova, a carico del contribuente (art. 2697 c.c.), dell'effettività della prestazione e della sua inerenza all'attività (art. 109 del DPR 22 dicembre
1986, n. 917). Nella fattispecie, la descrizione in fattura è generica e la documentazione non consente, nei limiti di utilizzabilità ex art. 32, comma 3, DPR 600/1973, di dimostrare l'effettiva esecuzione e la coerenza economica della prestazione;
la ripresa del costo deve pertanto essere confermata.
Diversamente, ai fini IVA, il diritto alla detrazione costituisce espressione del principio di neutralità ed è riconosciuto quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (soggettività passiva e impiego del bene/servizio nell'attività), in presenza di fattura regolare ex art. 21 del medesimo decreto;
la detrazione non è subordinata all'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Nel caso di specie, la ripresa IVA è stata motivata essenzialmente con l'asserita mancanza di prova del pagamento e con il collegamento soggettivo con il fornitore (società neo-costituita con socio unico, lo stesso ricorrente).
Tali elementi, tuttavia, non integrano, di per sé, prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione.
Pertanto, in difetto di specifica dimostrazione dell'operazione oggettivamente inesistente e risultando la fattura regolarmente emessa e registrata, deve riconoscersi la detraibilità dell'IVA esposta, pari ad € 15.070, con conseguente annullamento della corrispondente maggiore imposta e delle relative sanzioni.
D) Rimborsi chilometrici – € 9.681,73
Il ricorrente non ha fornito idonea documentazione a supporto;
dagli atti emerge inoltre la non titolarità del veicolo principale indicato (autovettura – targa Targa_1), con soli veicoli intestati a terzi nel periodo considerato.
La ripresa è legittima.
E) IRAP – periodo d'imposta 2018
L'attività esercitata è impresa commerciale (commercio all'ingrosso materiale elettrico – ATECO 466920).
Per i soggetti d'impresa, il presupposto IRAP discende ex lege dall'esercizio dell'attività (artt. 2 e 3 Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
La ricostruzione dell'Ufficio (ricavi, acquisti, valore della produzione € 82.240, imposta € 2.700) è coerente e non superata dalle difese.
La ripresa IRAP è confermata.
F) Contributi INPS
Le questioni concernenti la contribuzione previdenziale attengono alla giurisdizione del Giudice ordinario;
la relativa domanda è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione.
G) Spese del giudizio
L'esito del giudizio conduce alla condanna della del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, quantificate in dispositivo tenuto conto della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso
R.G.R. n. 94/2025 proposto da Ricorrente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. T6301BO00646-2024 per l'anno 2018, così decide:
1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato ad eccezione della maggiore IVA accertata in € 15.070 relativa alla fattura società_1. la cui detraibilità deve essere riconosciuta con annullamento delle relative sanzioni;
2. Dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione delle domande inerenti ai contributi INPS;
3. Rigetta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio per asserita violazione delle regole del Processo Tributario Telematico;
4. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, liquidate, tenuto conto della parziale soccombenza, in € 5.400, oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
IN MA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via Giuseppe De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BO00646/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2025 depositato il
25/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato al Sig. Ricorrente_1, l'Avviso di accertamento n. T6301BO00646-2024 per il periodo d'imposta 2018 (II. DD., IVA, IRAP).
In particolare, l'Ufficio ha contestato:
- ricavi non dichiarati per € 52.300,00;
- costo indeducibile e relativa IVA indetraibile su fattura società_1. € 68.500,00 + IVA € 15.070;
- rimborsi chilometrici per € 9.681,73;
- omessa dichiarazione IRAP con valore della produzione ricostruito € 82.240 (imposta € 2.700).
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate di Venezia, oltre ad aver quantificato le maggiori imposte, ha irrogato la sanzione unica in cumulo giuridico pari ad € 39.938,40.
In data 17 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato il suddetto Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
In sintesi, parte ricorrente ha dedotto:
- la corretta applicazione del principio di cassa ex art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per le fatture di fine 2018 incassate nel 2019, con produzione di estratti conto;
- l'esistenza del contratto del 22 dicembre 2018 con società_1 ., registrazione del 2019 e versamento IVA, con deducibilità del costo e detraibilità dell'imposta;
- la documentazione dei rimborsi chilometrici (schede mensili);
- l'insussistenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
Ha chiesto la sospensione della esecutività dell'atto, che all'udienza del 17 luglio 2025 la Corte ha deciso di non concedere, ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T6301BO00646-2024.
In data 16 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 94/2025.
In data 12 marzo 2025, si è costituita in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Venezia eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione delle regole del processo tributario telematico in quanto il ricorso non sarebbe redatto in “nativo digitale”; mentre nel merito, ha controdedotto sostenendo:
- adesione del contribuente, per fatti concludenti, all'opzione ex art. 18, c. 5, DPR 600/1973 (criterio delle registrazioni);
- indeducibilità del costo società_1 e indetraibilità IVA per mancanza di prova della prestazione e del pagamento (oltre a profili di collegamento soggettivo), con preclusione ex art. 32, c. 3, D.P.R. 600/1973 dei documenti non esibiti in sede amministrativa;
- indeducibilità dei rimborsi chilometrici per assenza di idonea documentazione e difetto di titolarità del veicolo addotto;
- assoggettamento IRAP per attività d'impresa commerciale.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
A) Eccezione pregiudiziale di inammissibilità (PTT – atto non nativo digitale)
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo risulta notificato e regolarmente iscritto a ruolo nel SIGIT, con piena instaurazione del contraddittorio.
In applicazione dei principi di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo (artt. 156 e 121 c.p.
c., in combinato con artt. 16-bis e 18 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), l'eventuale irregolarità formale, in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa, non comporta inammissibilità.
L'eccezione va pertanto respinta.
B) Ricavi non dichiarati – art. 18 DPR 600/1973
Dalla documentazione richiamata dall'Ufficio emerge che il contribuente non ha tenuto i registri di incassi / pagamenti ed ha optato per il criterio delle registrazioni ex art. 18, c. 5, citato, con conseguente riconduzione dei ricavi 2018 alle fatture emesse / registrate (pari ad € 208.726,00, contro € 156.426,00 dichiarati con integrativa).
In tale regime, l'incasso 2019 di fatture 2018 è irrilevante.
La ripresa di € 52.300,00 è pertanto legittima.
C) Fattura “società_1.” – deducibilità del costo e detraibilità IVA
La fattura n. 1/2018 del 28 dicembre 2018 per € 68.500,00 + IVA si correla a generica “consulenza” su impianto fotovoltaico.
L'Ufficio evidenzia mancanza di contratto, assenza di prova del pagamento e collegamento soggettivo
(società emittente costituita il 5 dicembre 2018 con unico socio, lo stesso ricorrente).
La documentazione prodotta solo in giudizio è inutilizzabile in favore del contribuente ex art. 32, c. 3, DPR
600/1973.
Quanto alle imposte dirette, la deducibilità del costo presuppone la prova, a carico del contribuente (art. 2697 c.c.), dell'effettività della prestazione e della sua inerenza all'attività (art. 109 del DPR 22 dicembre
1986, n. 917). Nella fattispecie, la descrizione in fattura è generica e la documentazione non consente, nei limiti di utilizzabilità ex art. 32, comma 3, DPR 600/1973, di dimostrare l'effettiva esecuzione e la coerenza economica della prestazione;
la ripresa del costo deve pertanto essere confermata.
Diversamente, ai fini IVA, il diritto alla detrazione costituisce espressione del principio di neutralità ed è riconosciuto quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (soggettività passiva e impiego del bene/servizio nell'attività), in presenza di fattura regolare ex art. 21 del medesimo decreto;
la detrazione non è subordinata all'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Nel caso di specie, la ripresa IVA è stata motivata essenzialmente con l'asserita mancanza di prova del pagamento e con il collegamento soggettivo con il fornitore (società neo-costituita con socio unico, lo stesso ricorrente).
Tali elementi, tuttavia, non integrano, di per sé, prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione.
Pertanto, in difetto di specifica dimostrazione dell'operazione oggettivamente inesistente e risultando la fattura regolarmente emessa e registrata, deve riconoscersi la detraibilità dell'IVA esposta, pari ad € 15.070, con conseguente annullamento della corrispondente maggiore imposta e delle relative sanzioni.
D) Rimborsi chilometrici – € 9.681,73
Il ricorrente non ha fornito idonea documentazione a supporto;
dagli atti emerge inoltre la non titolarità del veicolo principale indicato (autovettura – targa Targa_1), con soli veicoli intestati a terzi nel periodo considerato.
La ripresa è legittima.
E) IRAP – periodo d'imposta 2018
L'attività esercitata è impresa commerciale (commercio all'ingrosso materiale elettrico – ATECO 466920).
Per i soggetti d'impresa, il presupposto IRAP discende ex lege dall'esercizio dell'attività (artt. 2 e 3 Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
La ricostruzione dell'Ufficio (ricavi, acquisti, valore della produzione € 82.240, imposta € 2.700) è coerente e non superata dalle difese.
La ripresa IRAP è confermata.
F) Contributi INPS
Le questioni concernenti la contribuzione previdenziale attengono alla giurisdizione del Giudice ordinario;
la relativa domanda è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione.
G) Spese del giudizio
L'esito del giudizio conduce alla condanna della del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, quantificate in dispositivo tenuto conto della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso
R.G.R. n. 94/2025 proposto da Ricorrente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. T6301BO00646-2024 per l'anno 2018, così decide:
1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato ad eccezione della maggiore IVA accertata in € 15.070 relativa alla fattura società_1. la cui detraibilità deve essere riconosciuta con annullamento delle relative sanzioni;
2. Dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione delle domande inerenti ai contributi INPS;
3. Rigetta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio per asserita violazione delle regole del Processo Tributario Telematico;
4. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, liquidate, tenuto conto della parziale soccombenza, in € 5.400, oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
IN MA