Art. 2.
Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni in ragione di:
lire 5 miliardi per il 1975;
lire 15 miliardi per il 1976;
lire 25 miliardi per il 1977;
lire 40 miliardi per il 1978;
lire 50 miliardi per il 1979;
lire 50 miliardi per il 1980;
lire 15 miliardi per il 1981.
Gli interventi saranno destinati:
per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano;
per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;
per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;
per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.
Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall' articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221 , e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sara' preventivamente sentita la regione interessata che fara' conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni.
Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprieta' dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore.
All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni in ragione di:
lire 5 miliardi per il 1975;
lire 15 miliardi per il 1976;
lire 25 miliardi per il 1977;
lire 40 miliardi per il 1978;
lire 50 miliardi per il 1979;
lire 50 miliardi per il 1980;
lire 15 miliardi per il 1981.
Gli interventi saranno destinati:
per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano;
per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;
per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;
per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.
Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall' articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221 , e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sara' preventivamente sentita la regione interessata che fara' conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni.
Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprieta' dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore.
All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.