Ordinanza collegiale 14 novembre 2022
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 11/01/2023, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fabbricatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Matera Ufficio Immigrazione, non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Questura Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dalla Questura di Matera in data 15.11.2021 e notificato all'odierno ricorrente in data 15.11.2021, con il quale l'Ufficio Immigrazione della Questura di Matera non era in grado di valutare l'istanza ai sensi del 103 co. 2 d.l. 34/2020 la quale veniva archiviata per inammissibilità; nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Questura Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorso è stato depositato in data 12/1/2022;
- dopo la reiezione dell’istanza per il patrocinio a spese dello Stato, con decreto dell’apposita Commissione n. 1/2022, ed a parte la domanda di fissazione dell’udienza, non risultano altre produzioni della parte ricorrente;
- all’udienza del 9/11/2022, appositamente fissata ai fini della verifica dell’interesse alla decisione di merito, la parte ricorrente nulla ha prodotto né dichiarato in proposito;
- con ordinanza collegiale n. 766 del 14/11/2022 è stato rilevato un possibile profilo di improcedibilità del ricorso ed è stato assegnato, ai sensi del citato art. 73, co. 3, c.p.a., il termine di 30 giorni per la produzione di eventuali memorie sull’interesse alla prosecuzione del giudizio;
Rilevato che la parte ricorrente non ha adempito all’onere di manifestare l’attuale sussistenza dell’interesse al ricorso proposto;
Considerato che:
- l’interesse a ricorrere costituisce una condizione generale che condiziona l’esercizio dell’azione processuale non solo nel momento genetico del giudizio, dovendo permanere anche nelle fasi successive fino alla decisione, per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- in base all’art. 64, co. 4, c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;
- pertanto, ai fini anche della realizzazione del giusto processo (art. 2 c.p.a.), fermo restando il diritto della parte ricorrente ad adottare le strategie processuali ritenute più opportune, con l’osservanza comunque dei fondamentali doveri di lealtà e collaborazione nonché di correttezza e buona fede (ex art. 88 c.p.c.), l’inerzia mantenuta dalla parte ricorrente integra un comportamento concludente che dimostra inequivocabilmente il proprio disinteresse, ostativo ad una pronuncia nel merito;
- peraltro, anche l’art. 84, co. 4, c.p.a., espressamente prevede che “… il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Ritenuta pertanto l’improcedibilità del ricorso in esame;
Ravvisata la sussistenza di eccezionali motivi, atteso l’esito processuale della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate, fermo restando a carico della parte ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 9 novembre e 21 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.