Sentenza 23 giugno 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati:
EP AI Presidente EP Mignemi Consigliere MA AT Consigliere relatore RO AD Primo referendario IA D’Oro Primo referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60309 del registro di segreteria, promosso dal sig. TO RA, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessio De Vecchis, elettivamente domiciliato come in atti contro
Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per le AR;
Procura generale della Corte dei conti;
avverso la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per le AR n. 44/2022, depositata il 23.06.2022, notificata in data 25.07.2022.
Esaminati tutti gli atti di causa.
SENTENZA - 47/2026 Uditi, nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle parti presenti la relazione del Cons. MA AT, l’avv.
ND NI su delega dell’avv. De Vecchis e il V.P.G. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.
Considerato in
FATTO
Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per le AR ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale e ha condannato l’odierno appellante, all’epoca dei fatti Responsabile della cassa CUP dell’Azienda ospedaliera “Mazzoni” di Ascoli Piceno, al pagamento di € 15.000,00 oltre rivalutazione monetaria, a titolo di responsabilità amministrativa per il danno all’immagine arrecato alla predetta Azienda.
L’odierno appellante era stato condannato per il reato di peculato con sentenza definitiva della Corte di Appello di Ancona del 13 ottobre 2017, n. 1945, passata in giudicato in data 3 febbraio 2021, per essersi appropriato, negli anni dal 2009 al 2011, di parte del denaro, versato dall’utenza per le prestazioni di prelievo eseguite nel distretto sanitario di Acquasanta Terme (AP), di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio servizio.
Divenuta irrevocabile la sentenza penale, avente a oggetto la condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, e riscontrata la diffusione della notizia per il tramite degli organi di stampa, con l’atto di citazione di primo grado la Procura contabile ha contestato al sig.
RA il danno all’immagine arrecato all’Amministrazione di appartenenza, quantificandolo, alla stregua di criteri equitativi, in euro 20.000.
Il primo giudice ha accolto la domanda dell’attore pubblico, ritenendo definitivamente accertati, in virtù della sentenza penale passata in giudicato, le condotte illecite poste in essere dal presunto responsabile, l’elemento soggettivo del dolo e il danno, tradottosi nella lesione al prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici, pur rideterminandone l’ammontare nella minore somma di euro 15.000.
Il sig. RA ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo si prospetta l’erroneità del capo della sentenza con cui è stato ritenuto sussistente il danno di immagine.
La difesa insiste nell’evidenziare come nell’atto di citazione la Procura contabile non abbia provato la lesione all’immagine dell’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5, essendosi limitata ad affermare la gravità dei fatti, con un mero automatismo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, senza fornire alcuna prova o allegazione in merito.
Tale censura si fonda sull’orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno reputazionale della PA deve essere specificatamente provato da chi intende esercitare l’azione di risarcimento poiché il danno non può mai ritenersi in re ipsa.
Quanto al clamor fori, la difesa evidenzia l’esiguità numerica e la genericità degli articoli relativi alla vicenda, pubblicati, peraltro, su stampa a tiratura locale.
Tali articoli di stampa – evidenzia ancora la difesa - hanno messo in evidenza la reiterazione nel tempo di reati di peculato commessi da altri autori, diversi dal RA. E’ quindi l’insieme dei comportamenti dolosi e colposi posti in essere da parte di diversi soggetti appartenenti all’ASUR AR Area Vasta n. 5 - peraltro in ruoli apicali e superiori a quelli del RA- che “ha ingenerato nella pubblica opinione l’idea di un grave caos gestionale nei sopracitati servizi e l’incapacità dei dirigenti preposti ad assicurare un efficace controllo quanto all’efficienza e alla regolarità dell’andamento dei sevizi da loro diretti”.
La difesa ha, poi, fatto rilevare la contraddizione tra quanto esposto dalla Procura contabile in merito all’ampiezza e diffusione del discredito “innanzi ai consociati tutti, segnatamente ai componenti interni alla medesima Amministrazione danneggiata” e quanto risulta agli atti, cioè la presenza all’interno della stessa ASUR AR Area Vasta n. 5 di responsabilità concorrenti da parte di altri soggetti posti in ruoli apicali dell’ASUR 5.
Con il secondo motivo di appello si prospetta l’erroneità del capo della sentenza con cui è stato quantificato il danno di immagine.
In primo grado, la difesa in ordine alla quantificazione del danno di immagine aveva già eccepito l’assoluta erroneità e genericità della quantificazione operata dalla Procura contabile (€ 20.000,00). La difesa aveva poi chiesto che il giudice tenesse in considerazione non solo l’apporto causale di altri soggetti all’invocato danno all’immagine ma anche le condizioni soggettive del RA (“in considerazione dell’età avanzata dell’imputato, del suo stato d’incensuratezza e del degrado ambientale generale in cui egli ha operato”). Il Collegio in primo grado ha accolto parzialmente le eccezioni difensive, condannando il RA a rifondere all’ASUR 5 AR la minor somma di € 15.000,00 “tenuto conto dello stato di incensuratezza del convenuto prima della commissione del reato per cui è intervenuta condanna, nonché delle condizioni di contesto in cui si è consumato l’illecito”.
A parere della difesa la quantificazione del danno operata in primo grado sarebbe eccessiva e andrebbe ulteriormente ridotta, in quanto gli articoli di stampa prodotti dalla Procura contabile non solo sarebbero esigui nel numero ma anche a diffusione esclusivamente locale.
L’appellato ha concluso chiedendo, in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Procura; in via subordinata, di ridurre la quantificazione del danno all’immagine ad una somma ritenuta congrua, secondo il prudente apprezzamento del Collegio.
La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni ritenendo che i motivi di appello non siano idonei a contrastare le tesi esposte nella sentenza impugnata che, pertanto, sarebbe da confermare.
La Procura ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, per carenza di censure specifiche nei confronti della sentenza impugnata; nel merito, per il rigetto del gravame, in quanto infondato.
All’odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
DIRITTO
Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla Procura.
La difesa dell’appellato ha infatti mosso contestazioni alla sentenza di primo grado, veicolate attraverso due specifici motivi di doglianza, seppure riproduttivi di argomentazioni e rilievi già fatti valere nel giudizio di primo grado.
L’appello, nel merito, deve, però, essere rigettato.
Il primo motivo, con il quale si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente il danno all’immagine pur in assenza di specifica prova nonostante l’esiguità numerica degli articoli di stampa che avevano diffuso la notizia, è infondato.
Il danno all’immagine è una species di danno non patrimoniale, che viene risarcito in base alla teoria causale del danno e, quindi, come danno conseguenza in base alle regole della causalità giuridica e al relativo riparto dell’onere della prova.
E’ il danneggiato che deve allegare e provare il danno, anche facendo ricorso al sistema delle presunzioni.
Più nel dettaglio, in caso di danno all’immagine derivante da reato contro la pubblica amministrazione, in particolare, “possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., lasciano inferire che tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell’id quod plerumque accidit, vi sia anche l’offuscamento dell’immagine e del prestigio della P.A. interessata” (ex multis, Corte conti, Sez. III App., n. 101/2025).
Del resto, è stata posta in rilievo la caratteristica immanenza del danno all’immagine rispetto all’illecito (Corte conti, Sez. II App., n. 357/2023),
partendo dal presupposto secondo il quale ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’art. 97 Cost. (e, quindi, in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) “si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (Corte dei conti, SS.RR., n. 10/QM/2023).
La sentenza appellata si pone in linea con il quadro della giurisprudenza di questa Corte. L’ampia motivazione ivi contenuta è immune da vizi logico-giuridici.
Le censure formulate al riguardo con il primo motivo di appello non risultano fondate: il Collegio condivide le valutazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha ritenuto violato, secondo un ragionamento di tipo presuntivo e alla stregua dell’id quod plerumque accidit, il beneinteresse al prestigio, alla credibilità e al corretto funzionamento degli uffici pubblici, per effetto della commissione, da parte dell’odierno appellante, del reato di peculato, accertato in via definitiva e dunque incontestato quanto alla materialità dei fatti.
Come correttamente evidenziato dalla Procura nelle proprie conclusioni, non v’è dubbio, infatti, che la diffusione presso il pubblico della notizia dell’appropriazione delle somme derivanti dagli incassi del CUP proprio da parte del funzionario che avrebbe dovuto custodirle abbia gettato discredito sull’operato dell’Amministrazione, offuscandone così credibilità e prestigio e diffondendo un’immagine dell’apparato pubblico inefficiente e disfunzionale.
Non possono essere accolte neppure le doglianze, espresse nel primo motivo di appello, relative alla presunta incidenza sulla sussistenza del danno contestato, delle condotte delittuose degli altri soggetti incardinati nell’ufficio.
La condotta del RA presenta un’efficienza causale autonoma alla produzione del contestato danno all’immagine: detta condotta è idonea da determinare, di per se stessa e già di per se sola, la lesione agli interessi non patrimoniali della pubblica amministrazione, accertata dal giudice di primo grado e confermata da questo giudice.
Anche la critica sulla mancata valutazione, da parte del primo giudice, della contenuta diffusione del clamor fori è priva di rilievo in relazione alla sussistenza del danno all’immagine, atteso che, come evidenziato dalla Procura, la risonanza presso il pubblico non integra la lesione all’immagine in sé, essendo piuttosto misura della relativa
“dimensione” (Corte dei conti, Sez. III App., n. 210/2024).
In considerazione di ciò, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo di appello, con il quale viene censurata la quantificazione del danno operata dal primo giudice, chiedendone l’ulteriore riduzione avuto riguardo alla limitata risonanza del fatto negli organi di stampa e al contesto nel quale le condotte illecite ascritte al RA furono commesse; contesto caratterizzato, come detto, da una situazione di generalizzata illegalità.
Non ha rilievo alcuno la circostanza – affermata dall’appellante -
secondo la quale il prestigio dell’ASUR sarebbe stato già compromesso dai comportamenti illeciti di altri dipendenti dell’Azienda: come il Collegio ha già evidenziato in relazione al primo motivo di appello, il contesto nel quale si inscrive la condotta illecita del RA non è idoneo a interrompere il nesso eziologico, nè sotto il profilo della causalità materiale, né con riguardo alla causalità giuridica, tra detta condotta e il danno all’immagine oggetto del presente giudizio.
L’illecito del RA, infatti, risulta causalmente efficiente alla lesione del prestigio e dell’immagine dell’ASUR AR sulla base sia di un giudizio ex ante, sia di un giudizio ex post, tanto su base parziale
(tenendo cioè in considerazione solo la condotta del RA), quanto su base totale (considerando cioè tutte le circostanze esistenti e concomitanti, quale quelle fatte valere dall’appellante).
Quanto, infine, alla dimensione della risonanza della notizia, nella valutazione relativa all’esistenza e all’entità del clamor fori non rilevano di per sé il numero e il taglio degli articoli giornalistici, ma l’attitudine della narrazione dei fatti dei quali l’appellato si è reso protagonista a generare discredito nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza
(Corte conti, Sez. III App., n. 259/2024).
Nella fattispecie in esame, tenendo in considerazione le predette circostanze, la misura del risarcimento del danno all’immagine determinata dal giudice di primo grado si appalesa congrua, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n.
20/1994: la norma, seppur non applicabile al caso di specie, come evidenziato dalla Procura, detta un criterio più severo di quantificazione del danno rispetto a quello applicato nel caso in esame dal giudice di primo grado.
In conclusione, quindi, l’appello va rigettato e, per l’effetto, confermata la sentenza impugnata.
Spese in dispositivo.
P.Q.M
La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello definitivamente pronunciando, rigetta l’appello del sig. TO
RA.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 128,00 (euro centoventotto/00).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente
MA AT EP AI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il dirigente 10/03/2026 F. to digitalmente