Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 47
CCONTI
Sentenza 23 giugno 2022
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del danno all’immagine

    La Corte ritiene che il danno all'immagine sia una specie di danno non patrimoniale risarcibile in base alla teoria causale e che possa essere provato anche tramite presunzioni. In caso di danno all'immagine derivante da reato contro la pubblica amministrazione, si possono valutare indizi gravi, precisi e concordanti che lasciano inferire l'offuscamento dell'immagine e del prestigio della PA. La Corte sottolinea la caratteristica immanenza del danno all'immagine rispetto all'illecito, poiché ogni azione dannosa del pubblico agente si traduce in un'alterazione dell'identità della PA e in un'immagine negativa. Le censure dell'appellante non sono fondate, poiché il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto violato il bene-interesse al prestigio, alla credibilità e al corretto funzionamento degli uffici pubblici a causa della commissione del reato di peculato, accertato in via definitiva. La diffusione della notizia dell'appropriazione delle somme ha gettato discredito sull'operato dell'Amministrazione. La condotta dell'appellante ha un'efficienza causale autonoma alla produzione del danno, ed è idonea a determinare la lesione agli interessi non patrimoniali della PA. La risonanza presso il pubblico non integra la lesione in sé, ma ne è una misura della 'dimensione'.

  • Rigettato
    Quantificazione del danno all’immagine

    La Corte ritiene che il contesto in cui si inscrive la condotta illecita non è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la condotta e il danno all'immagine. L'illecito dell'appellante risulta causalmente efficiente alla lesione del prestigio e dell'immagine dell'ASUR AR. La dimensione della risonanza della notizia non rileva di per sé, ma l'attitudine della narrazione a generare discredito. La misura del risarcimento determinata dal giudice di primo grado è congrua, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che detta un criterio più severo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 47
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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