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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1599 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARLUCCI PIETRO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MICCOLIS VITO ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso il proprio difensore al seguente indirizzo pec:
Email_2 parte appellata
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GRECO GIOVANNI, con elezione di domicilio digitale press oil proprio difensore al seguente indirizzo pec:
Email_3 parte appellata – appellante incidentale
OGGETTO: appello – opposizione all'esecuzione – opposizione agli atti esecutivi CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Controparte_1 opposizione, davanti al giudice di pace di , avverso due cartelle Pt_1
1 esattoriali notificate dall per il recupero di Controparte_2 somme dovute al a titolo di sanzioni per violazioni del Parte_1 codice della strada. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito:
l'inesistenza dei titoli esecutivi legittimanti l'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
la mancanza degli atti con cui il comune avrebbe dovuto autorizzare l' all'emissione delle cartelle;
Controparte_3
la mancata indizione di procedure di gara per l'affidamento all'
[...]
del servizio di Riscossione;
CP_2
l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione e comunque la sua infondatezza, insistendo per la reiezione delle pretese attoree. Costituitasi in giudizio, l' ha del pari Controparte_2 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, insistendo per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità della domanda. All'esito del giudizio, il giudice di pace, accogliendo l'opposizione, ha annullato le cartelle di pagamento e ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, ha osservato:
che l'opposizione deve ritenersi ammissibile, in quanto l'opponente non ha contestato l'omessa notifica dei verbali, ma piuttosto ha dedotto la loro inesistenza, da far valere nelle ordinarie forme previste dall'art. 615, co. 1, c.p.c.;
che sulla copia della relata di notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833 non è indicato il numero della raccomandata di comunicazione della consegna del plico a persona diversa dal destinatario;
che la raccomandata non è stata prodotta, essendo stato prodotto solo un prospetto riepilogativo di alcune raccomandate;
che, con riguardo all'altra cartella di pagamento, non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alla notifica;
che la copia degli avvisi di ricevimento prodotti dal comune, relativamente ai verbali di infrazione, non riportano né il numero dei verbali ad essi relativo, né i loro destinatari. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale il , Parte_1
2 chiedendo l'integrale riforma della sentenza e contestuale rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Con un primo motivo di appello, ha censurato la decisione nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l'opposizione, in quanto, ad avviso dell'appellante, l'opponente aveva sostanzialmente eccepito un vizio di notifica dei verbali di accertamento, con la conseguenza che l'opposizione doveva considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine previsto dal d.lgs. n. 150/2011. Con un secondo motivo di opposizione, ha eccepito il travisamento delle prove, rilevando che i verbali erano stati regolarmente notificati e che i tre avvisi contenevano tutti i dati che secondo il giudice di prime cure erano stati omessi. Quanto alle altre doglianze, ha osservato che si trattava di motivi di opposizione agli atti esecutivi che l'opponente aveva introdotto in maniera tardiva. Avverso la pronuncia ha altresì proposto appello incidentale l
[...]
lamentando l'erronea valutazione delle risultanze di Controparte_2 prova, in quanto la notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833000 era stata regolarmente eseguita. Costituitasi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza delle tesi CP_4 sostenute dal , anche per le motivazioni indicate nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio e, con successive note scritte (in sostituzione d'udienza), ha eccepito l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello o per il rigetto dell'appello e, in subordine, in caso di suo accoglimento, per la compensazione delle spese di lite.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Sui motivi di appello. Come correttamente osservato dal primo giudice, l'opponente in primo grado non ha inteso contestare l'omessa o invalida notifica dei verbali di accertamento, costituenti i rispettivi titoli esecutivi posti a base delle cartelle di pagamento, ma si è piuttosto limitato ad eccepire l'inesistenza dei titoli stessi. Una tale prospettazione integra gli estremi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., in quanto viene contestata la mancanza di un titolo esecutivo, a prescindere da ogni profilo inerente alla regolarità, o meno, della sua notifica. La doglianza sollevata in primo grado dall'opponente non può quindi essere ricondotta nel novero delle c.d. opposizioni recuperatorie, che si configurano invece quando la parte, destinataria della pretesa di pagamento, deduca che, in
3 ragione della nullità o dell'inesistenza della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la cartella di pagamento opposta costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n.29884: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018); cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, (ud. 03/11/2021, dep. 17/12/2021), n.40561:
“
1.3. Talora l'amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione, e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo: ad es., se l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita. In questi casi la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018). Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza- ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
1.4. Altre volte invece l'amministrazione e l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecuzione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa quindi è una opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. (o art. 617), e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).” Vanno del pari qualificate come motivi di opposizione le doglianze con cui ha lamentato la decadenza dell'ente esattore dall'azione di Controparte_1 riscossione e la mancata indizione di procedure di gara per l'affidamento all' del servizio di Riscossione, in quanto volte Controparte_2 comunque a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione. Costituiscono invece motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c. le ulteriori doglianze con cui ha lamentato Controparte_1
l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e la mancanza degli atti
4 con cui il comune avrebbe dovuto autorizzare l' Riscossione CP_3 all'emissione delle predette cartelle. Ciò posto, in merito all'ammissibilità dell'appello quale mezzo di impugnazione avverso sentenze del giudice di pace inerenti a cartelle esattoriali relative ad infrazioni stradali, occorre richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25747 del 2021, nella quale si è precisato che “occorre distinguere:
- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatone), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile”1. Sempre in punto di ammissibilità dell'appello, occorre anche rammentare che l'art. 339, co. 3, c.p.c. circoscrive l'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (ossia quelle relative a cause aventi un valore inferiore ad € 1.100,002) ai casi in cui vengano denunciate violazioni di norme costituzionali, comunitarie, procedimentali, ovvero dei principi regolatori della materia. Con quest'ultima espressione, il legislatore ha inteso fare riferimento, non tanto alle singole norme che regolano la specifica materia in questione (da
5 intendere, a sua volta, come lo specifico rapporto che viene in rilievo nel giudizio3), ma piuttosto a quelle regole di carattere generale che ne governano la disciplina, dettando le linee-guida e di indirizzo. In sostanza, tali principi costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione che incombe sul potere discrezionale del giudice di pace nel determinare la regola equitativa del caso concreto. Nel senso che il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, la parte che intenda denunciare la violazione di un principio informatore della materia deve indicare con chiarezza quale sia lo specifico principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice del gravame nella loro esistenza e nella loro eventuale violazione4. 3 Cassazione civile, sez. III , 23/11/2022 , n. 34432 “..Questa Corte è intervenuta a definire l'ambito entro il quale viene in rilievo l'applicazione da parte del Giudice di Pace dei "principi regolatori della materia", la cui violazione, unitamente a quella di norme costituzionali o comunitarie e di norme del procedimento, esaurisce l'elenco tassativo dei vizi denunciabili con l'appello proposto avverso le sentenze pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, statuendo che "I principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme (per reperire i quali, probabilmente, occorrerebbe una conoscenza sistematica dell'ordinamento che non appare consona al tipo di giudice che detti principi dovrebbe sapere ritrovare), ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali (il contratto;
la responsabilità civile;
la proprietà, etc.), bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio. La materia è quella concreta della causa: per esemplo, un contratto di vendita di cose mobili. Il conciliatore dovrà osservare le norme fondamentali relative a tal tipo di rapporto, ed in ciò è adiuvato dalla frequenza di norme definitorie contenute nel codice o in altre leggi. Si tratta della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste;
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita).”; Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 07/05/2019), n.12017: "In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto". Di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l'istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l'ipotizzata violazione (dei principi sulla prescrizione presuntiva) non rientrava nel novero della concreta appellabilità”. 4 Cassazione civile, sez. III , 23/11/2022 , n. 34432; Cassazione civile , sez. III , 25/07/2022 , n. 23134: “Preliminarmente occorre osservare che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della ammissibilità dell'appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo
6 Non appare superfluo evidenziare come sia del tutto isolato l'orientamento incline ad escludere che il giudice di appello possa dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i principi regolatori della materia siano ricavabili in via interpretativa dalla lettura dell'atto di appello5, al quale va senz'altro preferito il più consolidato indirizzo che, muovendo dall'onere di specificità dei motivi posto dall'art. 342 c.p.c., propende invece per l'inammissibilità dell'appello quando non siano stati indicati in modo specifico i principi regolatori della materia che si assumono violati6. Nella nozione di norme sul procedimento, che ai sensi del citato art. 339 c.p.c. legittimano l'appellabilità delle decisioni del giudice di pace pronunciate secondo equità (di valore inferiore ad € 1.100,00), rientrano, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi con cui si censura l'apparente o omessa motivazione della sentenza, la violazione del principio
equità è necessario specificare in forma espressa sia i principi regolatori della materia che si assumono violati, sia come la regola equitativa, utilizzata dal Giudice di Pace, si ponga in contrasto con essi (cfr. Cass., sez. III, 03/11/2008, n. 26422). Pertanto risulta infondata la censura avanzata, nella parte in cui ritiene che, pur in assenza della specifica indicazione dei principi regolatori della materia violati, l'appello fosse ammissibile, essendo possibile per la Corte Territoriale desumere tali principi secondo il principio iura novit curia………………..Il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Sez. 2, Sentenza n. 284 del 10/01/2007, Rv. 594488 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 09/04/2010, Rv. 612331 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014, Rv. 629615 - 01; in senso conforme, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12735 del 21/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7500 del 23/03/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1932 del 25/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 25020 del 09/11/2020). Nella specie, come già detto, essendo pacifica la mancata espressa e specifica indicazione dei principi regolatori asseritamente violati dal primo giudice, la censura in esame deve ritenersi del tutto priva di fondamento.”5 Cass., Sez. I, sentenza 27/07/2015, n. 15678. 6 cfr. Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n.34432 “….A tale riguardo, va premesso che, a fronte di un unico e isolato precedente di questa Corte (Cass., Sez. I, sentenza 27/07/2015, n. 15678) - incline ad escludere che il giudice d'appello possa dichiarare l'inammissibilità del gravame (sotto il profilo della mancata specificazione del principio regolatore della materia in ipotesi violato), se tale principio regolatore possa ricavarsi in via interpretativa dalla lettura dell'atto d'appello - questo Collegio ritiene di far proprio (e di riproporre al fine di assicurarne continuità) il ben più consolidato e nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dal principio di cui all'art. 342 c.p.c. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati.”.; Cassazione civile , sez. VI , 03/11/2014 , n. 23333; Cassazione civile , sez. III , 30/11/2005 , n. 26090 “Il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore, bensì il principio preesistente alla disciplina oggettiva della materia, cui il legislatore si è ispirato nel dettare quest'ultima: di conseguenza il ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione da parte del giudice di pace di un tale principio deve indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola.” – quest'ultima riferibile alla precedente formulazione della norma.
7 del contraddittorio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato7, delle norme sulla competenza e sulla giurisdizione, e, più in generale, delle norme che regolano l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace8 (tra cui rientrano anche le doglianze con cui si contesta l'erronea ripartizione delle spese di lite, ma non anche quelle che attengono esclusivamente alla misura della loro liquidazione, trattandosi pur sempre, in quest'ultimo caso, di violazioni di norme sostanziali9). E' stato inoltre chiarito che non rientrano tra le norme sul procedimento, e la loro violazione non è quindi censurabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., quelle che attengono al riparto della prova e alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace. Quanto alle prime si è affermato che “la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/04/2012, n.5287; Cassazione civile sez. II, 16/05/2016, n.997610). Quanto alle seconde è stato precisato che: “non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come 7 cfr. Cass. n. 727/2008; Cass. n. 18663/2006; Cass. n. 15356/2006; Cass. n. 552/2012, secondo cui il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra tra i principi informatori della materia;
Cass. n. 10775/2008; Cassazione civile , sez. VI , 16/11/2021 , n. 34524 “Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall' art. 339, comma 3, c.p.c. , è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.” 8 cfr. Cass. n. 27384/2022 9 Cassazione civile sez. II, 15/01/2024, (ud. 28/06/2023, dep. 15/01/2024), n.1517: “Può ribadirsi, allora, che l'art. 91 rileva ai fini dell'appellabilità ex 339 III comma cod. proc. civ. soltanto quanto alla ripartizione dell'onere delle spese secondo il principio di soccombenza, ma non in riferimento al quantum.” 10 “Ebbene, a fronte della proposizione quale motivo di appello ad opera dell'odierna controricorrente della violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il Tribunale ha disatteso la specifica Co eccezione di inammissibilità sollevata dall' ssumendo che si trattava della deduzione della violazione di un principio regolatore della materia, che le ava la proponibilità dell'appello. Rileva il Collegio che già con riferimento alla problematica concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere inammissibile l'impugnazione supportata dalla deduzione della pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. ad opera del giudice di primo grado. In tal senso Cass. 3 aprile 2012 n. 5287, e peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace, nel ribadire che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U. 564/2009, cui adde Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010).”
8 operata dal Giudice di pace), sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437)……la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)”. E' dunque alla luce dei richiamati principi che vanno vagliati gli appelli proposti dalle parti. Prima di esaminare i singoli motivi di appello, è però necessario fare una ulteriore premessa, che riguarda, nella specie, l'individuazione dei mezzi di impugnazione esperibili avverso una sentenza, in casi, come questo, in cui l'attore ha cumulato nello stesso giudizio sia motivi di opposizione all'esecuzione, che motivi di opposizione agli esecutivi. Va, infatti, rammentato, come sopra evidenziato, che le pronunce emesse all'esito di un'opposizione agli esecutivi (sia preventiva che successiva) non sono soggette ad appello per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., ma solo a ricorso per cassazione. Si è di conseguenza affermato che “laddove l'opposizione abbia ad oggetto tanto motivi di opposizione all'esecuzione, quanto motivi di opposizione agli atti esecutivi, la pronuncia resa dal giudice del primo grado su entrambi i motivi di opposizione dovrà essere impugnata con diversa forma a seconda del motivo che si intenda dedurre in sede di impugnazione: quanto alla impugnazione della sentenza nella parte in cui si pronuncia sulla opposizione all'esecuzione, la stessa dovrà avvenire mediante proposizione di appello;
quanto alla impugnazione della sentenza nella parte in cui si pronunci sui motivi di opposizione agli atti esecutivi, la stessa sarà suscettibile solo di ricorso per cassazione.” (massima estrapolata da Cassazione civile, sez. VI , 14/02/2020 , n. 3722). L'affermato principio subisce però una deroga nei casi in cui il giudice, nel decidere la controversia, abbia qualificato in un certo modo l'opposizione, anche laddove tale qualificazione sia risultata errata. La giurisprudenza di legittimità11 ha avuto modo di affermare che: “al fine di stabilire quale sia il mezzo di impugnazione della sentenza in materia esecutiva, non rileva tanto che il giudice abbia affermato, non a fini decisori, ma soltanto descrittivi, che è stata proposta un'opposizione all'esecuzione; rilevante è che tale qualificazione sia stata adottata
9 a fini decisori;
vale a dire rilevante è il rapporto fra decisione presa e questioni che, al fine appunto di emettere la decisione, vanno esaminate. La costante giurisprudenza della Corte è, infatti, nel senso che il regime dell'impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla;
ciò che vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali sentenze possono essere impugnate (v. Cass. 30 novembre 2005 n. 26096; cass. 17.5.2007 n. 11455; cass. 14.12.2007 n. 26294; cass. 18.9.2008 n. 23847).” (fattispecie in cui il principio è stato ribadito per ritenere ammissibile un appello proposto avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, in quanto aveva implicitamente escluso la sua inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c.; e ciò a fronte del fatto che la Corte d'appello, poi cassata, avesse invece qualificato la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi). E ancora, è stato affermato che: “Con riguardo alle impugnazioni esperibili avverso le sentenze che decidono sulle opposizioni in materia esecutiva, l'individuazione del mezzo d'impugnazione deve avvenire sulla base della qualificazione che all'opposizione proposta ha dato il giudice nella decisione. Ne consegue che, qualora il giudice di pace, investito di un'opposizione agli atti esecutivi, l'abbia qualificata e decisa come opposizione all'esecuzione ed il valore del credito per cui si procede esecutivamente ecceda la soglia entro la quale la decisione è soggetta alla regola equitativa, la sentenza dev'essere impugnata con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione, che, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.”12. Orbene, nel caso di specie, a fronte della proposizione di un'opposizione mista ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il giudice di pace ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per negarne la natura di opposizione recuperatoria e, al contempo, per ritenerla pienamente ammissibile. Il giudice di pace ha poi ritenuto fondata la domanda, accogliendo però le censure dell'opponente che, ex art. 617, co. 1, c.p.c., investivano la notifica delle cartelle di pagamento13.
10 Infine, il giudice di pace ha, ad abundantiam, sottolineato, in assenza di specifiche doglianze da parte dell'opponente, alcune irregolarità in merito alle notifiche dei verbali di infrazione. Avendo il giudice di pace optato per una qualifica dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e avendo implicitamente superato tutti i profili di inammissibilità dell'opposizione, in relazione alle doglianze da ricondurre nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., ritiene questo giudice, anche in forza del principio dell'apparenza processuale, che gli appellanti abbiano correttamente proposto appello avverso la sentenza di primo grado, anziché ricorso per cassazione. E ciò nonostante il giudice di pace abbia di fatto deciso la controversia sulla base dei profili che integravano specifici motivi di opposizione agli esecutivi (sul piano della regolarità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento), in quanto la decisione è stata assunta sulla base di una generica e fuorviante qualificazione dell'intera domanda come opposizione all'esecuzione, da cui è conseguita, in mancanza di una qualificazione ex art. 617 c.p.c. delle ulteriori doglianze, l'implicita ammissibilità di tutti i motivi sollevati. Chiarito tale aspetto, non resta ora che esaminare l'ammissibilità dei motivi di appello sollevati ai sensi del richiamato art. 339 c.p.c.. Come detto, tale norma trova applicazione nel caso di specie, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal comune appellato, non Controparte_1 ha inteso avanzare un'opposizione recuperatoria, ma piuttosto un'opposizione all'esecuzione (vedi supra per i profili motivazionali) e agli atti esecutivi.
Per ragioni di ordine logico appare opportuno partire dall'esame dell'appello incidentale. L'appello incidentale proposto, con cui è contestata l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della prova della notifica della cartella di
opposizione a verbale di accertamento, d.lg. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza -ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Tale principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - ("opposizione c.d. recuperatoria") sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso ("opposizione c.d. preventiva"), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.”.
11 pagamento, non supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c. Al riguardo, va, in primo luogo, osservato che il motivo non è volto a censurare la violazione di una norma processuale, la cui nozione coincide con quella di norme (compresi i principi generali) che disciplinano lo svolgimento del processo davanti al giudice di prime cure. L'asserita violazione delle norme in materia di notifica della cartella di pagamento viene, infatti, in rilievo sotto il profilo dell'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio sottoposto al suo esame e, pertanto, attiene ad un aspetto di natura sostanziale anziché processuale. Del resto, la cartella di pagamento, che per via della relativa intimazione viene comunemente equiparata ad un atto di precetto, ha pacificamente natura stragiudiziale, sicché l'inosservanza delle norme che ne disciplinano la notifica non può rilevare sotto il profilo processuale (ossia non può essere dedotta come violazione, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., di una norma relativa al procedimento). Come visto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, sicché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitarie e dai principi informatori della materia. Non venendo in rilievo la violazione di norme costituzionali e/o comunitarie, non si può fare a meno di osservare che l'appellante incidentale non ha indicato quali sarebbero i principi regolatori della materia oggetto di violazione, non coincidendo gli stessi con le norme che regolano la notifica degli atti dell'agente della riscossione14, né il modo in cui il giudice di pace si sarebbe discostato da tali principi.
Pertanto l'appello incidentale non è ammissibile. Passando all'esame dell'appello principale, il primo motivo sollevato dal
, pur essendo ammissibile ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c., Parte_1
è comunque privo di fondamento. Il motivo mira in concreto a far valere la tardività della domanda, in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, si tratterebbe di un'opposizione recuperatoria che l'opponente aveva l'onere di proporre entro il termine prescritto dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 150 del 2011. In quest'ottica viene quindi contestata la violazione di una norma sul procedimento, che pone appunto un termine la cui inosservanza è causa di inammissibilità della
12 domanda. Come già osservato, la doglianza in questione non configura un'opposizione di tipo “recuperatorio”, poiché si è limitata a dedurre la Controparte_1 mancanza del titolo esecutivo, senza contestare la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo (sul punto si rimanda alle considerazioni sopra espresse). Il secondo motivo di appello sollevato dal , nella parte in Parte_1 cui mira a rimarcare la tardività dei motivi di opposizione integranti vizi di natura formale ex art. 617 c.p.c., è del pari ammissibile, in quanto volto a censurare la violazione di una norma sul procedimento, ma risulta anch'esso infondato. Ed invero, l'opponente in primo grado ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella di pagamento attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, che risultano datati 21 maggio 2019 (cfr. all. a dell'atto di citazione in primo grado), mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato via pec il 29 maggio 2019, ossia entro il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617, co. 1 c.p.c. Il secondo motivo di appello sollevato dal , nella parte in Parte_1 cui mira a sottolineare l'error “in iudicando” in cui sarebbe incorso il giudice di pace nell'esame della prova della notifica dei verbali di contravvenzione, è pure ammissibile, in quanto dedotto anche sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, che, come detto, rientra, tra le violazioni di norme del procedimento ai sensi dell'art. 339 c.p.c. L'appellante infatti non si è limitato a censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, ma ha anche denunciato il predetto vizio di ultrapetizione, consistito nel fatto che il giudice di pace avesse sottolineato delle irregolarità nelle notifiche dei verbali, nonostante non avesse sollevato alcuna censura in ordine alla nullità Controparte_1
e/o inesistenza delle predette notifiche. In altri termini, il giudice di pace ha posto, tra le altre, a fondamento della decisione anche una causa petendi non richiamata dall'attore/opponente. Ciò posto, l'esame del motivo, ancorché in astratto fondato, risulta superfluo, in quanto la decisione del giudice di primo grado di annullare le cartelle è comunque sorretta, sul piano motivazionale, dagli autonomi capi con cui è stata accertata l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833 e la mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'altra cartella di pagamento. In altri termini, anche laddove si accertasse l'esistenza della notifica dei verbali di accertamento, l'impugnata pronuncia resterebbe comunque intatta, in quanto l'annullamento delle cartelle è motivato anche sulla base
13 dell'invalidità/inesistenza delle notifiche delle successive cartelle di pagamento. Peraltro, va rammentato che l'appello incidentale dell'
[...]
ha avuto ad oggetto il solo capo della sentenza relativo alla CP_2 cartella di pagamento n. 10620180010561833.
3. Sulle spese del giudizio di appello. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno opposto in ordine alla possibilità di ricondurre ai principi regolatori della materia le norme che disciplinano, sul piano sostanziale, la notifica delle cartelle di pagamento, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite tra le parti15. La compensazione delle spese appare opportuna anche in ragione del riscontro di indirizzi contrapposti relativamente al tema dell'onere, che incomberebbe sull'appellante, di indicare in modo specifico i principi regolatori della materia, senza fare affidamento sui poteri di supplenza del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara in parte infondato e in parte inammissibile (come indicato in parte motiva) l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale.
Così deciso in Taranto, in data 07/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
14
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cassazione civile sez. III, 29/01/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 29/01/2024), n.2626 2 cfr. Cass. Civ. n. 5287/2012; pronunce conformi: Cass. Civ. SS. UU. n. 13917/2006, Cass. Civ. n. 4890/2007, Cass. Civ. n. 4079/2005 “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.” 11 Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2261 12 Cassazione civile , sez. III , 12/01/2005 , n. 454 13 Cassazione civile , sez. VI , 04/02/2022 , n. 3582 L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c. . (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.). Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8665 “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto 14 Tribunale Napoli sez. V, 23/05/2017, n. 6039; Tribunale Napoli sez. V, 12/09/2022, n. 7988; contra Tribunale Sulmona sez. I, 27/01/2016, n. 16. 15 Tribunale Napoli sez. V, 23/05/2017, n. 6039; Tribunale Napoli sez. V, 12/09/2022, n. 7988; contra Tribunale Sulmona sez. I, 27/01/2016, n. 16.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARLUCCI PIETRO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MICCOLIS VITO ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso il proprio difensore al seguente indirizzo pec:
Email_2 parte appellata
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GRECO GIOVANNI, con elezione di domicilio digitale press oil proprio difensore al seguente indirizzo pec:
Email_3 parte appellata – appellante incidentale
OGGETTO: appello – opposizione all'esecuzione – opposizione agli atti esecutivi CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Controparte_1 opposizione, davanti al giudice di pace di , avverso due cartelle Pt_1
1 esattoriali notificate dall per il recupero di Controparte_2 somme dovute al a titolo di sanzioni per violazioni del Parte_1 codice della strada. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito:
l'inesistenza dei titoli esecutivi legittimanti l'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
la mancanza degli atti con cui il comune avrebbe dovuto autorizzare l' all'emissione delle cartelle;
Controparte_3
la mancata indizione di procedure di gara per l'affidamento all'
[...]
del servizio di Riscossione;
CP_2
l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione e comunque la sua infondatezza, insistendo per la reiezione delle pretese attoree. Costituitasi in giudizio, l' ha del pari Controparte_2 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, insistendo per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità della domanda. All'esito del giudizio, il giudice di pace, accogliendo l'opposizione, ha annullato le cartelle di pagamento e ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, ha osservato:
che l'opposizione deve ritenersi ammissibile, in quanto l'opponente non ha contestato l'omessa notifica dei verbali, ma piuttosto ha dedotto la loro inesistenza, da far valere nelle ordinarie forme previste dall'art. 615, co. 1, c.p.c.;
che sulla copia della relata di notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833 non è indicato il numero della raccomandata di comunicazione della consegna del plico a persona diversa dal destinatario;
che la raccomandata non è stata prodotta, essendo stato prodotto solo un prospetto riepilogativo di alcune raccomandate;
che, con riguardo all'altra cartella di pagamento, non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alla notifica;
che la copia degli avvisi di ricevimento prodotti dal comune, relativamente ai verbali di infrazione, non riportano né il numero dei verbali ad essi relativo, né i loro destinatari. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale il , Parte_1
2 chiedendo l'integrale riforma della sentenza e contestuale rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Con un primo motivo di appello, ha censurato la decisione nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l'opposizione, in quanto, ad avviso dell'appellante, l'opponente aveva sostanzialmente eccepito un vizio di notifica dei verbali di accertamento, con la conseguenza che l'opposizione doveva considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine previsto dal d.lgs. n. 150/2011. Con un secondo motivo di opposizione, ha eccepito il travisamento delle prove, rilevando che i verbali erano stati regolarmente notificati e che i tre avvisi contenevano tutti i dati che secondo il giudice di prime cure erano stati omessi. Quanto alle altre doglianze, ha osservato che si trattava di motivi di opposizione agli atti esecutivi che l'opponente aveva introdotto in maniera tardiva. Avverso la pronuncia ha altresì proposto appello incidentale l
[...]
lamentando l'erronea valutazione delle risultanze di Controparte_2 prova, in quanto la notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833000 era stata regolarmente eseguita. Costituitasi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza delle tesi CP_4 sostenute dal , anche per le motivazioni indicate nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio e, con successive note scritte (in sostituzione d'udienza), ha eccepito l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello o per il rigetto dell'appello e, in subordine, in caso di suo accoglimento, per la compensazione delle spese di lite.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Sui motivi di appello. Come correttamente osservato dal primo giudice, l'opponente in primo grado non ha inteso contestare l'omessa o invalida notifica dei verbali di accertamento, costituenti i rispettivi titoli esecutivi posti a base delle cartelle di pagamento, ma si è piuttosto limitato ad eccepire l'inesistenza dei titoli stessi. Una tale prospettazione integra gli estremi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., in quanto viene contestata la mancanza di un titolo esecutivo, a prescindere da ogni profilo inerente alla regolarità, o meno, della sua notifica. La doglianza sollevata in primo grado dall'opponente non può quindi essere ricondotta nel novero delle c.d. opposizioni recuperatorie, che si configurano invece quando la parte, destinataria della pretesa di pagamento, deduca che, in
3 ragione della nullità o dell'inesistenza della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la cartella di pagamento opposta costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n.29884: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018); cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, (ud. 03/11/2021, dep. 17/12/2021), n.40561:
“
1.3. Talora l'amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione, e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo: ad es., se l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita. In questi casi la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018). Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza- ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
1.4. Altre volte invece l'amministrazione e l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecuzione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa quindi è una opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. (o art. 617), e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).” Vanno del pari qualificate come motivi di opposizione le doglianze con cui ha lamentato la decadenza dell'ente esattore dall'azione di Controparte_1 riscossione e la mancata indizione di procedure di gara per l'affidamento all' del servizio di Riscossione, in quanto volte Controparte_2 comunque a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione. Costituiscono invece motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c. le ulteriori doglianze con cui ha lamentato Controparte_1
l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e la mancanza degli atti
4 con cui il comune avrebbe dovuto autorizzare l' Riscossione CP_3 all'emissione delle predette cartelle. Ciò posto, in merito all'ammissibilità dell'appello quale mezzo di impugnazione avverso sentenze del giudice di pace inerenti a cartelle esattoriali relative ad infrazioni stradali, occorre richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25747 del 2021, nella quale si è precisato che “occorre distinguere:
- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatone), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile”1. Sempre in punto di ammissibilità dell'appello, occorre anche rammentare che l'art. 339, co. 3, c.p.c. circoscrive l'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (ossia quelle relative a cause aventi un valore inferiore ad € 1.100,002) ai casi in cui vengano denunciate violazioni di norme costituzionali, comunitarie, procedimentali, ovvero dei principi regolatori della materia. Con quest'ultima espressione, il legislatore ha inteso fare riferimento, non tanto alle singole norme che regolano la specifica materia in questione (da
5 intendere, a sua volta, come lo specifico rapporto che viene in rilievo nel giudizio3), ma piuttosto a quelle regole di carattere generale che ne governano la disciplina, dettando le linee-guida e di indirizzo. In sostanza, tali principi costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione che incombe sul potere discrezionale del giudice di pace nel determinare la regola equitativa del caso concreto. Nel senso che il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, la parte che intenda denunciare la violazione di un principio informatore della materia deve indicare con chiarezza quale sia lo specifico principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice del gravame nella loro esistenza e nella loro eventuale violazione4. 3 Cassazione civile, sez. III , 23/11/2022 , n. 34432 “..Questa Corte è intervenuta a definire l'ambito entro il quale viene in rilievo l'applicazione da parte del Giudice di Pace dei "principi regolatori della materia", la cui violazione, unitamente a quella di norme costituzionali o comunitarie e di norme del procedimento, esaurisce l'elenco tassativo dei vizi denunciabili con l'appello proposto avverso le sentenze pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, statuendo che "I principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme (per reperire i quali, probabilmente, occorrerebbe una conoscenza sistematica dell'ordinamento che non appare consona al tipo di giudice che detti principi dovrebbe sapere ritrovare), ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali (il contratto;
la responsabilità civile;
la proprietà, etc.), bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio. La materia è quella concreta della causa: per esemplo, un contratto di vendita di cose mobili. Il conciliatore dovrà osservare le norme fondamentali relative a tal tipo di rapporto, ed in ciò è adiuvato dalla frequenza di norme definitorie contenute nel codice o in altre leggi. Si tratta della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste;
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita).”; Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 07/05/2019), n.12017: "In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto". Di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l'istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l'ipotizzata violazione (dei principi sulla prescrizione presuntiva) non rientrava nel novero della concreta appellabilità”. 4 Cassazione civile, sez. III , 23/11/2022 , n. 34432; Cassazione civile , sez. III , 25/07/2022 , n. 23134: “Preliminarmente occorre osservare che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della ammissibilità dell'appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo
6 Non appare superfluo evidenziare come sia del tutto isolato l'orientamento incline ad escludere che il giudice di appello possa dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i principi regolatori della materia siano ricavabili in via interpretativa dalla lettura dell'atto di appello5, al quale va senz'altro preferito il più consolidato indirizzo che, muovendo dall'onere di specificità dei motivi posto dall'art. 342 c.p.c., propende invece per l'inammissibilità dell'appello quando non siano stati indicati in modo specifico i principi regolatori della materia che si assumono violati6. Nella nozione di norme sul procedimento, che ai sensi del citato art. 339 c.p.c. legittimano l'appellabilità delle decisioni del giudice di pace pronunciate secondo equità (di valore inferiore ad € 1.100,00), rientrano, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi con cui si censura l'apparente o omessa motivazione della sentenza, la violazione del principio
equità è necessario specificare in forma espressa sia i principi regolatori della materia che si assumono violati, sia come la regola equitativa, utilizzata dal Giudice di Pace, si ponga in contrasto con essi (cfr. Cass., sez. III, 03/11/2008, n. 26422). Pertanto risulta infondata la censura avanzata, nella parte in cui ritiene che, pur in assenza della specifica indicazione dei principi regolatori della materia violati, l'appello fosse ammissibile, essendo possibile per la Corte Territoriale desumere tali principi secondo il principio iura novit curia………………..Il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Sez. 2, Sentenza n. 284 del 10/01/2007, Rv. 594488 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 09/04/2010, Rv. 612331 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014, Rv. 629615 - 01; in senso conforme, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12735 del 21/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7500 del 23/03/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1932 del 25/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 25020 del 09/11/2020). Nella specie, come già detto, essendo pacifica la mancata espressa e specifica indicazione dei principi regolatori asseritamente violati dal primo giudice, la censura in esame deve ritenersi del tutto priva di fondamento.”5 Cass., Sez. I, sentenza 27/07/2015, n. 15678. 6 cfr. Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n.34432 “….A tale riguardo, va premesso che, a fronte di un unico e isolato precedente di questa Corte (Cass., Sez. I, sentenza 27/07/2015, n. 15678) - incline ad escludere che il giudice d'appello possa dichiarare l'inammissibilità del gravame (sotto il profilo della mancata specificazione del principio regolatore della materia in ipotesi violato), se tale principio regolatore possa ricavarsi in via interpretativa dalla lettura dell'atto d'appello - questo Collegio ritiene di far proprio (e di riproporre al fine di assicurarne continuità) il ben più consolidato e nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dal principio di cui all'art. 342 c.p.c. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati.”.; Cassazione civile , sez. VI , 03/11/2014 , n. 23333; Cassazione civile , sez. III , 30/11/2005 , n. 26090 “Il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore, bensì il principio preesistente alla disciplina oggettiva della materia, cui il legislatore si è ispirato nel dettare quest'ultima: di conseguenza il ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione da parte del giudice di pace di un tale principio deve indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola.” – quest'ultima riferibile alla precedente formulazione della norma.
7 del contraddittorio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato7, delle norme sulla competenza e sulla giurisdizione, e, più in generale, delle norme che regolano l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace8 (tra cui rientrano anche le doglianze con cui si contesta l'erronea ripartizione delle spese di lite, ma non anche quelle che attengono esclusivamente alla misura della loro liquidazione, trattandosi pur sempre, in quest'ultimo caso, di violazioni di norme sostanziali9). E' stato inoltre chiarito che non rientrano tra le norme sul procedimento, e la loro violazione non è quindi censurabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., quelle che attengono al riparto della prova e alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace. Quanto alle prime si è affermato che “la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/04/2012, n.5287; Cassazione civile sez. II, 16/05/2016, n.997610). Quanto alle seconde è stato precisato che: “non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come 7 cfr. Cass. n. 727/2008; Cass. n. 18663/2006; Cass. n. 15356/2006; Cass. n. 552/2012, secondo cui il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra tra i principi informatori della materia;
Cass. n. 10775/2008; Cassazione civile , sez. VI , 16/11/2021 , n. 34524 “Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall' art. 339, comma 3, c.p.c. , è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.” 8 cfr. Cass. n. 27384/2022 9 Cassazione civile sez. II, 15/01/2024, (ud. 28/06/2023, dep. 15/01/2024), n.1517: “Può ribadirsi, allora, che l'art. 91 rileva ai fini dell'appellabilità ex 339 III comma cod. proc. civ. soltanto quanto alla ripartizione dell'onere delle spese secondo il principio di soccombenza, ma non in riferimento al quantum.” 10 “Ebbene, a fronte della proposizione quale motivo di appello ad opera dell'odierna controricorrente della violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il Tribunale ha disatteso la specifica Co eccezione di inammissibilità sollevata dall' ssumendo che si trattava della deduzione della violazione di un principio regolatore della materia, che le ava la proponibilità dell'appello. Rileva il Collegio che già con riferimento alla problematica concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere inammissibile l'impugnazione supportata dalla deduzione della pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. ad opera del giudice di primo grado. In tal senso Cass. 3 aprile 2012 n. 5287, e peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace, nel ribadire che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U. 564/2009, cui adde Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010).”
8 operata dal Giudice di pace), sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437)……la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)”. E' dunque alla luce dei richiamati principi che vanno vagliati gli appelli proposti dalle parti. Prima di esaminare i singoli motivi di appello, è però necessario fare una ulteriore premessa, che riguarda, nella specie, l'individuazione dei mezzi di impugnazione esperibili avverso una sentenza, in casi, come questo, in cui l'attore ha cumulato nello stesso giudizio sia motivi di opposizione all'esecuzione, che motivi di opposizione agli esecutivi. Va, infatti, rammentato, come sopra evidenziato, che le pronunce emesse all'esito di un'opposizione agli esecutivi (sia preventiva che successiva) non sono soggette ad appello per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., ma solo a ricorso per cassazione. Si è di conseguenza affermato che “laddove l'opposizione abbia ad oggetto tanto motivi di opposizione all'esecuzione, quanto motivi di opposizione agli atti esecutivi, la pronuncia resa dal giudice del primo grado su entrambi i motivi di opposizione dovrà essere impugnata con diversa forma a seconda del motivo che si intenda dedurre in sede di impugnazione: quanto alla impugnazione della sentenza nella parte in cui si pronuncia sulla opposizione all'esecuzione, la stessa dovrà avvenire mediante proposizione di appello;
quanto alla impugnazione della sentenza nella parte in cui si pronunci sui motivi di opposizione agli atti esecutivi, la stessa sarà suscettibile solo di ricorso per cassazione.” (massima estrapolata da Cassazione civile, sez. VI , 14/02/2020 , n. 3722). L'affermato principio subisce però una deroga nei casi in cui il giudice, nel decidere la controversia, abbia qualificato in un certo modo l'opposizione, anche laddove tale qualificazione sia risultata errata. La giurisprudenza di legittimità11 ha avuto modo di affermare che: “al fine di stabilire quale sia il mezzo di impugnazione della sentenza in materia esecutiva, non rileva tanto che il giudice abbia affermato, non a fini decisori, ma soltanto descrittivi, che è stata proposta un'opposizione all'esecuzione; rilevante è che tale qualificazione sia stata adottata
9 a fini decisori;
vale a dire rilevante è il rapporto fra decisione presa e questioni che, al fine appunto di emettere la decisione, vanno esaminate. La costante giurisprudenza della Corte è, infatti, nel senso che il regime dell'impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla;
ciò che vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali sentenze possono essere impugnate (v. Cass. 30 novembre 2005 n. 26096; cass. 17.5.2007 n. 11455; cass. 14.12.2007 n. 26294; cass. 18.9.2008 n. 23847).” (fattispecie in cui il principio è stato ribadito per ritenere ammissibile un appello proposto avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, in quanto aveva implicitamente escluso la sua inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c.; e ciò a fronte del fatto che la Corte d'appello, poi cassata, avesse invece qualificato la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi). E ancora, è stato affermato che: “Con riguardo alle impugnazioni esperibili avverso le sentenze che decidono sulle opposizioni in materia esecutiva, l'individuazione del mezzo d'impugnazione deve avvenire sulla base della qualificazione che all'opposizione proposta ha dato il giudice nella decisione. Ne consegue che, qualora il giudice di pace, investito di un'opposizione agli atti esecutivi, l'abbia qualificata e decisa come opposizione all'esecuzione ed il valore del credito per cui si procede esecutivamente ecceda la soglia entro la quale la decisione è soggetta alla regola equitativa, la sentenza dev'essere impugnata con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione, che, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.”12. Orbene, nel caso di specie, a fronte della proposizione di un'opposizione mista ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il giudice di pace ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per negarne la natura di opposizione recuperatoria e, al contempo, per ritenerla pienamente ammissibile. Il giudice di pace ha poi ritenuto fondata la domanda, accogliendo però le censure dell'opponente che, ex art. 617, co. 1, c.p.c., investivano la notifica delle cartelle di pagamento13.
10 Infine, il giudice di pace ha, ad abundantiam, sottolineato, in assenza di specifiche doglianze da parte dell'opponente, alcune irregolarità in merito alle notifiche dei verbali di infrazione. Avendo il giudice di pace optato per una qualifica dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e avendo implicitamente superato tutti i profili di inammissibilità dell'opposizione, in relazione alle doglianze da ricondurre nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., ritiene questo giudice, anche in forza del principio dell'apparenza processuale, che gli appellanti abbiano correttamente proposto appello avverso la sentenza di primo grado, anziché ricorso per cassazione. E ciò nonostante il giudice di pace abbia di fatto deciso la controversia sulla base dei profili che integravano specifici motivi di opposizione agli esecutivi (sul piano della regolarità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento), in quanto la decisione è stata assunta sulla base di una generica e fuorviante qualificazione dell'intera domanda come opposizione all'esecuzione, da cui è conseguita, in mancanza di una qualificazione ex art. 617 c.p.c. delle ulteriori doglianze, l'implicita ammissibilità di tutti i motivi sollevati. Chiarito tale aspetto, non resta ora che esaminare l'ammissibilità dei motivi di appello sollevati ai sensi del richiamato art. 339 c.p.c.. Come detto, tale norma trova applicazione nel caso di specie, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal comune appellato, non Controparte_1 ha inteso avanzare un'opposizione recuperatoria, ma piuttosto un'opposizione all'esecuzione (vedi supra per i profili motivazionali) e agli atti esecutivi.
Per ragioni di ordine logico appare opportuno partire dall'esame dell'appello incidentale. L'appello incidentale proposto, con cui è contestata l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della prova della notifica della cartella di
opposizione a verbale di accertamento, d.lg. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza -ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Tale principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - ("opposizione c.d. recuperatoria") sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso ("opposizione c.d. preventiva"), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.”.
11 pagamento, non supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c. Al riguardo, va, in primo luogo, osservato che il motivo non è volto a censurare la violazione di una norma processuale, la cui nozione coincide con quella di norme (compresi i principi generali) che disciplinano lo svolgimento del processo davanti al giudice di prime cure. L'asserita violazione delle norme in materia di notifica della cartella di pagamento viene, infatti, in rilievo sotto il profilo dell'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio sottoposto al suo esame e, pertanto, attiene ad un aspetto di natura sostanziale anziché processuale. Del resto, la cartella di pagamento, che per via della relativa intimazione viene comunemente equiparata ad un atto di precetto, ha pacificamente natura stragiudiziale, sicché l'inosservanza delle norme che ne disciplinano la notifica non può rilevare sotto il profilo processuale (ossia non può essere dedotta come violazione, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., di una norma relativa al procedimento). Come visto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, sicché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitarie e dai principi informatori della materia. Non venendo in rilievo la violazione di norme costituzionali e/o comunitarie, non si può fare a meno di osservare che l'appellante incidentale non ha indicato quali sarebbero i principi regolatori della materia oggetto di violazione, non coincidendo gli stessi con le norme che regolano la notifica degli atti dell'agente della riscossione14, né il modo in cui il giudice di pace si sarebbe discostato da tali principi.
Pertanto l'appello incidentale non è ammissibile. Passando all'esame dell'appello principale, il primo motivo sollevato dal
, pur essendo ammissibile ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c., Parte_1
è comunque privo di fondamento. Il motivo mira in concreto a far valere la tardività della domanda, in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, si tratterebbe di un'opposizione recuperatoria che l'opponente aveva l'onere di proporre entro il termine prescritto dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 150 del 2011. In quest'ottica viene quindi contestata la violazione di una norma sul procedimento, che pone appunto un termine la cui inosservanza è causa di inammissibilità della
12 domanda. Come già osservato, la doglianza in questione non configura un'opposizione di tipo “recuperatorio”, poiché si è limitata a dedurre la Controparte_1 mancanza del titolo esecutivo, senza contestare la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo (sul punto si rimanda alle considerazioni sopra espresse). Il secondo motivo di appello sollevato dal , nella parte in Parte_1 cui mira a rimarcare la tardività dei motivi di opposizione integranti vizi di natura formale ex art. 617 c.p.c., è del pari ammissibile, in quanto volto a censurare la violazione di una norma sul procedimento, ma risulta anch'esso infondato. Ed invero, l'opponente in primo grado ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella di pagamento attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, che risultano datati 21 maggio 2019 (cfr. all. a dell'atto di citazione in primo grado), mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato via pec il 29 maggio 2019, ossia entro il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617, co. 1 c.p.c. Il secondo motivo di appello sollevato dal , nella parte in Parte_1 cui mira a sottolineare l'error “in iudicando” in cui sarebbe incorso il giudice di pace nell'esame della prova della notifica dei verbali di contravvenzione, è pure ammissibile, in quanto dedotto anche sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, che, come detto, rientra, tra le violazioni di norme del procedimento ai sensi dell'art. 339 c.p.c. L'appellante infatti non si è limitato a censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, ma ha anche denunciato il predetto vizio di ultrapetizione, consistito nel fatto che il giudice di pace avesse sottolineato delle irregolarità nelle notifiche dei verbali, nonostante non avesse sollevato alcuna censura in ordine alla nullità Controparte_1
e/o inesistenza delle predette notifiche. In altri termini, il giudice di pace ha posto, tra le altre, a fondamento della decisione anche una causa petendi non richiamata dall'attore/opponente. Ciò posto, l'esame del motivo, ancorché in astratto fondato, risulta superfluo, in quanto la decisione del giudice di primo grado di annullare le cartelle è comunque sorretta, sul piano motivazionale, dagli autonomi capi con cui è stata accertata l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 10620180010561833 e la mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'altra cartella di pagamento. In altri termini, anche laddove si accertasse l'esistenza della notifica dei verbali di accertamento, l'impugnata pronuncia resterebbe comunque intatta, in quanto l'annullamento delle cartelle è motivato anche sulla base
13 dell'invalidità/inesistenza delle notifiche delle successive cartelle di pagamento. Peraltro, va rammentato che l'appello incidentale dell'
[...]
ha avuto ad oggetto il solo capo della sentenza relativo alla CP_2 cartella di pagamento n. 10620180010561833.
3. Sulle spese del giudizio di appello. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno opposto in ordine alla possibilità di ricondurre ai principi regolatori della materia le norme che disciplinano, sul piano sostanziale, la notifica delle cartelle di pagamento, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite tra le parti15. La compensazione delle spese appare opportuna anche in ragione del riscontro di indirizzi contrapposti relativamente al tema dell'onere, che incomberebbe sull'appellante, di indicare in modo specifico i principi regolatori della materia, senza fare affidamento sui poteri di supplenza del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara in parte infondato e in parte inammissibile (come indicato in parte motiva) l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale.
Così deciso in Taranto, in data 07/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
14
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cassazione civile sez. III, 29/01/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 29/01/2024), n.2626 2 cfr. Cass. Civ. n. 5287/2012; pronunce conformi: Cass. Civ. SS. UU. n. 13917/2006, Cass. Civ. n. 4890/2007, Cass. Civ. n. 4079/2005 “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.” 11 Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2261 12 Cassazione civile , sez. III , 12/01/2005 , n. 454 13 Cassazione civile , sez. VI , 04/02/2022 , n. 3582 L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c. . (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.). Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8665 “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto 14 Tribunale Napoli sez. V, 23/05/2017, n. 6039; Tribunale Napoli sez. V, 12/09/2022, n. 7988; contra Tribunale Sulmona sez. I, 27/01/2016, n. 16. 15 Tribunale Napoli sez. V, 23/05/2017, n. 6039; Tribunale Napoli sez. V, 12/09/2022, n. 7988; contra Tribunale Sulmona sez. I, 27/01/2016, n. 16.