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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI IU Presidente rel.
EN ZA IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2271 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Enrico Veschi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Montignoso il 2.5.2016; che dalla loro unione era già nata la figlia (26.9.2014); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente della figlia minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
mantenimento in via diretta;
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
spese per le vacanze;
assegno unico;
rate del mutuo.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Montignoso il 2.5.2016 e trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montignoso all'anno 2016, Atto n. 2, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.10.2025
Il Presidente estensore
LI IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI IU Presidente rel.
EN ZA IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2271 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Enrico Veschi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Montignoso il 2.5.2016; che dalla loro unione era già nata la figlia (26.9.2014); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente della figlia minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
mantenimento in via diretta;
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
spese per le vacanze;
assegno unico;
rate del mutuo.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Montignoso il 2.5.2016 e trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montignoso all'anno 2016, Atto n. 2, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.10.2025
Il Presidente estensore
LI IU