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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2478 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Cianfrone;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 28/10/2024, in sede di conferimento dell'incarico al CTU, era stata fissata la data del
21/11/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. , ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza odierna cui compariva il solo procuratore di parte resistente che chiedeva la decisione allo stato degli atti. CP_1
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, ovvero la mancata comparizione alla visita, peraltro ingiustificata, in sede giudiziaria determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 3 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2478 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Cianfrone;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 28/10/2024, in sede di conferimento dell'incarico al CTU, era stata fissata la data del
21/11/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. , ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza odierna cui compariva il solo procuratore di parte resistente che chiedeva la decisione allo stato degli atti. CP_1
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, ovvero la mancata comparizione alla visita, peraltro ingiustificata, in sede giudiziaria determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 3 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari