CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
43121 Parma (PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Zambrano (c.f. C.F._2
pec fax: 02-795134) del Foro di Milano e l'Avv. Alberto Email_1
Checchetto (c.f. , pec fax C.F._3 Email_2
0415041117) del Foro di Venezia, che elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Alberto
Checchetto, in 30172 Venezia, Via Cappuccina n. 40, in virtù di delega in atti
Parte appellante contro
con sede in Melara (RO), via dell'Artigianato n. 16, C.F. e P. IVA n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in P.IVA_1 CP_2
Milano, via Mascheroni n. 31, presso l'avv. Guglielmo Burragato (c.f. ; pec C.F._4
fax n. 02.481.00.102), che la rappresenta e difende in Email_3
forza della procura speciale alla lite in atti
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 98/2023 del Tribunale di ROVIGO – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento del dirigente;
patto di non concorrenza;
mobbing
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- in via preliminare dichiarare inammissibile la prova per testi richiesta da controparte nella propria
comparsa di costituzione e risposta in primo grado sui capitoli 26 e 27 della medesima e l'ordinanza
ammissiva di tali capitoli del Tribunale di Rovigo – Giudice del Lavoro datata 26.9.2022, mai revocata
nonostante due istanze di revoca, con ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare che il licenziamento dell'Ing. del 12.11.2021 è illegittimo e/o Persona_1
invalido e/o annullabile e/o inefficace e/o ingiustificato per i motivi di cui in atti e, per la conseguenza,
condannare l'appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare
all'appellante il rateo di TFR per € 1.354,26, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso per €
117.820,44 e l'indennità supplementare per € 78.546,96 o i diversi importi superiori o inferiori
risultanti in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- previi gli opportuni accertamenti e declaratorie, condannare l'appellata, in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, a pagare all'Ing. A. € 19.038,5 o il diverso importo Pt_1
risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, per il patto di non concorrenza sottoscritto
il 27.1.2021;
- previi gli opportuni accertamenti e declaratorie in merito alla responsabilità contrattuale e / o
extracontrattuale della appellata per violazione degli artt. 1175, 1375, 2043, 2087 c.c. e comunque
per i motivi di cui in atto e per i danni subiti dall'Ing. A. TE in conseguenza di tali violazioni,
condannare l'appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare
all'appellante l'importo di € 50.000,00 o quello maggiore o minore determinato dal Giudice anche in
via equitativa a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e
rivalutazione;
- condannare l'appellata a restituire all'appellante l'importo pagato a titolo di spese legali, pari a €
13.769,71, liquidate con la sentenza impugnata con il presente atto d'appello”.
2 Per parte appellata:
“- respingere l'appello avversario, e confermare la sentenza di primo grado;
- con il favore di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice rigettava le domande dell'ing. , Pt_1
volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento subito e ad ottenere dalla soc. il CP_1
pagamento del corrispettivo per patto di non concorrenza nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Ha, altresì, condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
L'ing. ha esposto quanto segue: egli era stato assunto dalla soc. in Pt_1 CP_1
data 1°.3.2021, con inquadramento di Dirigente (CCNL Dirigenti Industria) e mansione di Direttore
Generale, oltre ad essere Amministratore Delegato della soc. Bidue che fa parte del medesimo
Gruppo societario. A partire dall'estate 2021, l'ing. cominciava ad essere destinatario di Pt_1
condotte aziendali ritenute vessatorie;
in particolare, era escluso da alcune comunicazioni interne,
riceveva l'incarico di redigere, in tempi strettissimi, un business plan (attività esulante dalle sue competenze), non riceveva informazioni nell'ambito di un'operazione societaria della quale si stava occupando, subiva insulti dai proprietari della società, riceveva la contestazione di due errori nel bilancio. In data 15.10.2021 veniva comunicato all'ing. di non presentarsi più al lavoro ed Pt_1
egli impugnava il licenziamento orale;
a quel punto la società negava che si trattasse di un licenziamento e lo invitava a riprendere l'attività lavorativa. In data 22.10.2021 la soc. CP_1
inviava all'ing. una lettera di contestazione disciplinare per aver sottoscritto un contratto di Pt_1
somministrazione di lavoro con una società non autorizzata (soc. Formel D) e per aver continuato a intrattenere rapporti di collaborazione con la sua precedente datrice di lavoro (soc. Duplomatic
M.S.). Il TE forniva le proprie giustificazioni ma, in data 12.11.2021, veniva licenziato per giusta causa e, dal 9.12.2021, cessava anche dalla carica di amministratore delegato della soc. . CP_1
Pertanto, l'ing. ha instaurato il presente procedimento. Pt_1
Il primo giudice ha rigettato le domande dell'ing. , così motivando: Pt_1
“[…] In ordine alla prova del mobbing, giova rammentare che, anche recentemente (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020) la Suprema Corte ha deciso che ai fini della configurabilità di una ipotesi di 'mobbing' è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, il che non è avvenuto nel
3 caso di specie, né invero i tre episodi individuati specificamente in ricorso appaiono idonei a qualificare come scorretta e rilevante ai sensi della violazione degli artt. 1175. 1375, 2043 e 2087 c.c. la condotta datoriale. Quanto al chiesto corrispettivo del patto di non concorrenza, deve rilevarsi che tale patto, come stipulato tra le parti all'atto dell'assunzione (cfr. patto allegato sub 18 al ricorso) aveva carattere opzionale, ovvero era attivabile a discrezione della convenuta, come emerge dalla lettura della clausola n. 8, rubricata
“diritto di opzione”, ma non risulta fornita da parte ricorrente la prova dell'avvenuto esercizio di tale opzione, sicché l'invocato patto non può considerarsi attivato e nessun corrispettivo spetta all'attore. Venendo invece al nucleo centrale della domanda attorea, costituito dalla chiesta declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento, ….. Posto tale condivisibile principio, deve evidenziarsi che le condotte contestate in via disciplinare al ricorrente sono due (cfr. doc. 9 all. ricorso), ovvero avere sottoscritto un contratto di somministrazione di lavoro per una risorsa con la società non provvista di autorizzazione ministeriale all'esercizio Controparte_3 dell'attività, ex art. 4 D. Lvo n. 276 del 2003, e mantenere i rapporti di collaborazione con la precedente datrice di lavoro, , come emergeva dal profilo Linkedin del TE. Controparte_4 Riguardo alla prima contestazione, deve rilevarsi che il ricorrente si è doluto solo della intempestività della contestazione e della spettanza ai responsabili legali e del personale, e CP_5 [...] della questione, affermandosi estraneo alla stessa, laddove dal documento n. 11 allegato al ricorso CP_6 emerge che lo stesso aveva trattato direttamente la somministrazione, chiedendo i profili di due Pt_1 candidati, con tale di Formel all'inizio di giugno 2021, mentre la sempre doc. 11) Persona_2 CP_6 aveva rilevato il 20.7.2021, dopo l'invio presso lo stabilimento di Melara di un operaio, che quest'ultimo non poteva essere iscritto nell'elenco di lavoratori somministrati, difettando in capo alla Formel D l'abilitazione alla somministrazione di manodopera, sicché è smentita l'esclusione dell'attore nella vicenda, che invece lo ha visto protagonista. Quanto alla tempestività della contestazione, deve rilevarsi che, una volta cessato il rapporto con il lavoratore 'somministrato', a fine luglio 2021, la questione Formel D ritornava di attualità a seguito della richiesta di compenso avanzata dalla stessa Formel tra settembre ed ottobre 2021, e rigettata dalla convenuta, che affermava la nullità del contratto per violazione dell'art. 4 del D. Lvo n. 276/2003, sicché all'atto della contestazione mossa al ricorrente la vicenda contestata era ancora in atto e dunque nessuna tardività sembra connotare la contestazione disciplinare. Quanto alla seconda contestazione, relativa al mantenere l'attore, come risultante dal profilo Linkedin dello stesso, rapporti di collaborazione con la precedente datrice di lavoro, , deve Controparte_4 rammentarsi che sul punto è stata svolta prova orale” (pagg. 4-5).
“Stanti tali risultanze istruttorie, dalle quali emerge in primo luogo che la contestazione disciplinare mossa al ricorrente è stata tempestiva, avendo avuto la società convenuta solo nell'ottobre 2021 la prova che il ricorrente non solo manteneva rapporti di collaborazione con la precedente datrice, come dichiarato dal teste ma manteneva nel proprio profilo Linkedin come nota occupazionale la collaborazione con la Tes_1
, ma appare fondata, attese le precise indicazioni dei due testimoni, il citato la Controparte_4 Tes_1 le cui dichiarazioni non risultano smentite da quelle della teste , non ammessa a tutte le CP_6 Tes_2 riunioni con i superiori e non a conoscenza dell'evoluzione del profilo Linkedin dell'attore, sicché deve ritenersi dimostrato l'addebito mosso al . Pt_1 In particolare, anche laddove la convenuta fosse stata a conoscenza della presenza sul profilo Linkedin dell'attore del riferimento alla fin dall'assunzione, evidentemente le parole dell'attore CP_4 pronunciate nell'ottobre 2021 hanno avuto come conseguenza una ulteriore verifica su detto profilo, nel quale nei primi mesi dall'assunzione poteva ragionevolmente tollerarsi il riferimento al precedente rapporto, che invece è divenuto non più sostenibile dopo diversi mesi dall'inizio del rapporto e il verificarsi dell'altra circostanza oggetto di contestazione disciplinare. Deve dunque concludersi che le due vicende oggetto di addebito disciplinare, aventi ad oggetto la prima una verifica la cui omissione poteva determinare conseguenze anche di natura penale in capo alla convenuta e la seconda l'immagine pubblica e presente sui social di un collaboratore di alto livello quale il TE, anche Amministratore Delegato di altra società del gruppo ( , dalla quale era evincibile il CP_1 mantenimento di un vincolo con il precedente datore di lavoro e dunque una scarsa affezione con l'attuale datore, entrambe dimostrate nella loro sussistenza nel corso del presente giudizio, costituiscano infrazioni tali da incrinare l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente e dunque di gravità tale da determinare la giustificatezza del recesso. Il ricorso va dunque integralmente rigettato.” (pagg. 7-8).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'ing. sulla base di cinque Pt_1
motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il ribadisce le eccezioni di inammissibilità delle Pt_1
4 prove ammesse ed assunte, poste a fondamento della decisione del primo giudice.
L'appellante richiama quanto già eccepito impugnando l'ordinanza istruttoria che aveva ammesso la prova orale anche sui capp. 26 e 27 della memoria di costituzione avversaria. Ribadisce
che il primo giudice ha errato a dichiarare ammissibile la prova testimoniale su tali circostanze.
2.2. Con il secondo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
fondate e rilevanti le contestazioni disciplinari che hanno determinato il licenziamento.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha considerato tempestiva e fondata la contestazione disciplinare relativa alla sottoscrizione di un contratto di somministrazione di lavoro con società non autorizzata. Osserva che i fatti risalgono al luglio 2021 (e la società a tale data era a conoscenza della problematica) mentre la contestazione disciplinare è dell'ottobre 2021 e non può
essere ritenuta tempestiva soltanto perché nel frattempo (settembre 2021) la società somministrante ha richiesto il pagamento dei servizi resi. Evidenzia, altresì, che: controparte non ha provato né la somministrazione dei servizi, né l'assenza di autorizzazione all'attività della società incaricata;
il responsabile del personale e quello degli affari legali della soc. non avevano sollevato CP_1
problemi alla sottoscrizione del contratto di somministrazione;
quando gli è giunta l'indicazione da parte della di recedere da tale contratto, l'ing. ha provveduto rapidamente. CP_1 Pt_1
L'appellante si duole anche del fatto che il primo giudice ha considerato tempestiva e fondata la contestazione disciplinare relativa al persistente rapporto di collaborazione con la precedente datrice di lavoro. Rileva che: le testimonianze sono contraddittorie e in particolare il teste Tes_1
risulta inaffidabile;
la soc. monitorava sin dall'assunzione (1°.03.2021) il profilo CP_1
Linkedin dell'ing. e dunque conosceva da sette mesi la circostanza contestata;
controparte Pt_1
non ha depositato copia di tale profilo Linkedin ma ha chiesto di provare la circostanza mediante testimoni;
in realtà, semplicemente, il profilo Linkedin dell'ing. non era aggiornato. Pt_1
L'appellante ribadisce poi che la lettera contenente le contestazioni disciplinari (22.10.2021)
è successiva a un tentativo di licenziamento orale (15.10.2021) e che il licenziamento è privo sia del presupposto della giusta causa che di quello della giustificatezza. Circa la giusta causa, sostiene che i fatti contestati non costituiscono un inadempimento tanto grave da impedire la prosecuzione –
anche temporanea – del rapporto di lavoro. Circa la giustificatezza, afferma che i motivi addotti per
5 il licenziamento non sono né ragionevoli né seri – né peraltro sono stati provati da controparte – e richiama Cass. n. 30640/2022 sulla necessità di verificare l'esistenza di un nucleo minimo di condotte che siano idonee a giustificare la sanzione espulsiva. Evidenzia, altresì, che vi sono state plurime violazioni dell'art. 7 L. 300/1970 con riguardo al principio di specificità, stante la genericità
delle contestazioni e il mutamento delle stesse nel corso del giudizio (vedasi allegazione di nuove circostanze sub cap. 26), e richiama ampia giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo di appello il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Pt_1
giudice ha ritenuto valida l' “opzione” della relativa al patto di non concorrenza stipulato con CP_1
la società.
L'appellante lamenta che il primo giudice, rilevata l'esistenza di un patto di opzione in capo alla società, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola, in quanto essa era attivabile a totale discrezione della soc. e non era garantito alcun reale corrispettivo in favore del CP_1
dipendente.
2.4. Con il quarto motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver omesso Pt_1
la valutazione di circostanze e documenti relativi alle condotte c.d. mobbizzanti subite.
L'appellante afferma che il primo giudice ha ignorato numerose circostanze dalle quali emergono i comportamenti aziendali persecutori: a partire dall'estate 2021 l'ing. era Pt_1
escluso da alcune comunicazioni interne, riceveva l'incarico di redigere in tempi strettissimi (pochi giorni) un business plan che peraltro esulava dalle sue competenze, non veniva edotto sulla richiesta di informazioni nell'ambito di un'operazione societaria della quale si stava occupando, subiva insulti dai proprietari della società, riceveva la contestazione di due banali errori nel bilancio, in data
15.10.2021 veniva intimato a non presentarsi più al lavoro.
2.5. Con il quinto motivo di appello il ha impugnato la sentenza con riguardo alla Pt_1
condanna alle spese di lite.
2.6. L'appellante, infine, ribadisce l'esattezza del proprio calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 117.820,44, la quale viene richiesta unitamente all'incidenza sul TFR,
all'indennità supplementare nonché al corrispettivo per il patto di non concorrenza e al risarcimento dei danni.
6 3. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Precisa che aveva ripetutamente manifestato all'ing. diversi motivi di insoddisfazione per Pt_1
la sua prestazione lavorativa e che non ha mai sottoposto il lavoratore a condotte c.d. mobbizzanti,
evidenziando in particolare che la predisposizione del business plan era uno dei compiti principali del direttore generale e che questi non era stato escluso da comunicazioni interne di sua competenza.
Quanto al secondo motivo di appello, la società appellata rileva che l'ing. di propria Pt_1
iniziativa aveva sottoscritto un contratto per la fornitura di manodopera con una società priva dell'autorizzazione ministeriale alla somministrazione di personale, esponendo così la soc.
[...]
non solo a responsabilità civili e amministrative, ma anche penali. Afferma che ciò risulta CP_1
documentalmente e che controparte non ha mai contestato in primo grado l'assenza in capo alla soc. Formel D dell'autorizzazione alla somministrazione di manodopera. Ribadisce che tale episodio costituisce una grave condotta colpevole dell'ing. , idonea ad integrare gli estremi della Pt_1
giusta causa di licenziamento, come da ampia giurisprudenza di legittimità richiamata. Osserva che,
inoltre, si è riscontrata la persistente collaborazione dell'ing. con la sua precedente datrice Pt_1
di lavoro, risultante dal profilo Linkedin dello stesso e dalla testimonianza dell'ing. Tes_1
La società appellata ribadisce che la contestazione disciplinare aziendale era assolutamente specifica, tanto da consentire al lavoratore di comprendere perfettamente gli addebiti e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Rileva che la contestazione disciplinare era, altresì, tempestiva rispetto al momento in cui il Consiglio di Amministrazione, unico titolare del potere disciplinare nei confronti del Direttore Generale, è venuto a conoscenza dei fatti. In via subordinata, sostiene che il licenziamento – se non assistito da giusta causa – è comunque sorretto dal requisito della c.d.
giustificatezza, sicché l'ing. non ha diritto di percepire l'indennità supplementare prevista Pt_1
dal CCNL, che egli ha, peraltro, quantificato in modo erroneo.
Quanto al terzo motivo di appello, la società appellata ribadisce che all'ing. non Pt_1
spetta alcun corrispettivo a titolo di patto di non concorrenza, in quanto la soc. non CP_1
ha esercitato l'opzione. Evidenzia che ciò trova conferma anche nel fatto che il lavoratore non ha comunicato alla la nuova attività lavorativa, come avrebbe dovuto fare ai sensi del patto. CP_1
7 Quanto al quarto motivo di appello, la società appellata ritiene che le asserite condotte mobbizzanti consistono nella soggettiva percezione, da parte dell'ing. , di normali vicende Pt_1
della vita lavorativa. Ribadisce che, comunque, le allegazioni di controparte sul punto sono assolutamente generiche, come rilevato dal primo giudice. Precisa, in particolare, che mai vi sono stati insulti nei confronti dell'ing. il quale, infatti, non è stato in grado di indicare circostanze Pt_1
specifiche e concrete.
La società appellata evidenzia, infine, che l'ing. non ha offerto alcuna prova dei Pt_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, di immagine e da perdita di chances dei quali ha chiesto il risarcimento.
4. Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza del 22.5.2025,
all'udienza del 5.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere parzialmente accolto, nei termini e per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni altra questione.
6. Il licenziamento per cui è causa è illegittimo e, altresì, privo del requisito della c.d.
giustificatezza.
6.1. Innanzitutto, risulta violato il principio di tempestività della contestazione disciplinare,
applicabile anche al licenziamento del dirigente (v. Cass. 21099/2024).
Quanto all'addebito relativo alla sottoscrizione di un contratto di somministrazione di lavoro con una società sprovvista di autorizzazione ministeriale, deve rilevarsi che la asserita problematica
(non vi è, comunque, prova in atti della contestata assenza di autorizzazione) era nota alla società
quantomeno dal luglio 2021. La società ha, infatti, allegato di aver rilevato un tanto a seguito CP_1
di controlli interni, di aver acquisito un parere pro veritate da parte dei suoi consulenti nel luglio 2021
(doc. 11 – 11 duodecies) e di aver chiesto al TE di recedere da tale rapporto contrattuale.
Direttiva che il TE ha, pacificamente, immediatamente eseguito (cessazione che si colloca a fine luglio 2021).
La contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento per cui è causa è del
8 22.10.2021: sostanzialmente tre mesi dopo la sicura piena conoscenza degli (asseriti) fatti da parte della società. Non vi sono allegazioni specifiche circa i motivi di tale “attesa” prima di contestare l'addebito, che si fonda su una questione (fondata o infondata che sia) comunque nota alla società
quantomeno da luglio. Né è possibile ritenere che la richiesta di pagamento del servizio reso avanzata dalla società di somministrazione nel settembre 2021 (v. ricostruzione di cui alla sentenza impugnata) valga a giustificare il predetto lasso temporale.
Il secondo addebito si fonda sulla circostanza che dal profilo Linked in del TE sarebbe emerso che egli, in costanza di rapporto di lavoro con , continuava ad intrattenere Parte_2
rapporti di collaborazione con la società , per la quale aveva lavorato in Controparte_4
precedenza.
Ebbene, dall'istruttoria svolta (v. in particolare la deposizione di è Controparte_6
emerso che la società monitorava, sin dall'assunzione del TE (1°.3.2021), il suo profilo Linked
in, sicchè la contestazione, anche di tale addebito, avvenuta il 22.10.21 è irrimediabilmente tardiva.
Invero, data la natura del fatto, immediatamente percepibile dalla consultazione del profilo social,
non è verosimile ritenere che la società abbia dovuto svolgere particolari accertamenti sul punto, e,
soprattutto, certamente non è verosimile che tali accertamenti siano durati quasi 7 mesi.
6.2. In ogni caso, ad abundantiam, e con la sintesi imposta da tale tipologia di motivazione,
deve ritenersi che i predetti addebiti siano infondati anche nel merito.
Quanto all'asserita mancanza di autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione, a fronte della contestazione di tale circostanza da parte del , la società Pt_1
appellata non ha indicato elementi specifici di prova. In ogni caso, non vi è prova che l'omesso controllo preventivo circa la sussistenza di tale autorizzazione sia imputabile a colpa del , Pt_1
essendo la una società “strutturata”, con la presenza anche di un ufficio legale e un ufficio CP_1
gestione del personale, quantomeno in precedenza pacificamente deputati all'esecuzione di tali controlli capillari. Non vi è né allegazione, né prova, invero, che il contratto di somministrazione di cui si discorre sia stato tenuto nascosto alla società dal o da lui stipulato senza la preventiva Pt_1
attivazione delle procedure interne.
Quanto al profilo Linked in, pacificamente non aggiornato, trattasi di mera dimenticanza che
9 non si ritiene integrare il requisito né della giusta causa né della giustificatezza, anche in considerazione del fatto che non vi è prova che il intrattenesse ancora rapporti con la Pt_1
società per la quale in precedenza prestava consulenza (questione oggetto di addebito). Del tutto generiche, invero, le deposizioni assunte sul punto, in particolare quella del teste he parla di Tes_1
generico “coinvolgimento”/ “collaborazione” con la società . Trattasi di deposizione, CP_4
peraltro, smentita dalla teste che ha affermato di essere stata presente al colloquio tra Tes_2
e e ha chiaramente smentito che in tale riunione il abbia ammesso di Pt_1 Tes_1 Pt_1
intrattenere ancora rapporti con la predetta società.
6.3. Per quanto precede, dunque, stante l'illegittimità del licenziamento, il ha diritto Pt_1
sia all'indennità supplementare che all'indennità sostitutiva del preavviso.
Deve, invece, essere esclusa l'incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso, che non rientra nella base di computo del TFR (v. Cass. 17248/2015, con argomentazioni rispetto alle quali l'appellante non ha dedotto nulla che induca a discostarsene).
Quanto alla determinazione delle indennità dovute, in accoglimento delle eccezioni della società appellata (pag. 31 della memoria di costituzione), deve ritenersi che la mensilità utile ai fini del calcolo è pari ad euro 15.000,00 lordi (tenuto conto che la retribuzione lorda annua, risultante dalla lettera di assunzione, era di euro 180.000,00, v. pag. 31 memoria ). CP_1
La diversa e più alta retribuzione mensile indicata dal TE è stata, invero, calcolata aggiungendo poste già ricomprese (rateo ferie), o non provate (rimborsi spese, telepass ecc.).
Ne consegue che l'indennità sostitutiva del preavviso è pari ad € 90.000,00 e l'indennità
supplementare è pari ad € 60.000,00.
7. Quanto al corrispettivo del patto di non concorrenza, il Collegio ritiene che la clausola di
“opzione” di adesione da parte della sia nulla per le seguenti ragioni. CP_7
Il Collegio aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “5. I
due motivi, per la loro interferenza, devono essere scrutinati congiuntamente e in relazione ad essi
vanno richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità pronunciati in analoghe vicende (Cass. n.
10536 del 2020; Cass. n. 10535 del 2020; Cass. n. 3 del 2018), cui questo Collegio ritiene di dare
seguito.
6. Invero, è stato affermato che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza
10 rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme
imperative; inoltre, è stato altresì precisato, sempre con la richiamata giurisprudenza di legittimità,
che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di
rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della
sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro
lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 cc,
non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella
specie, finerebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal
vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018).
7. Tali argomentazioni rendono, conseguentemente, non condivisibile l'assunto della Corte
territoriale secondo cui, la circostanza che il recesso fosse avvenuto in costanza di rapporto di
lavoro, addirittura diversi anni prima (oltre sei) dallo scioglimento dello stesso, non concretizzava
alcuna compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo.
8. Pertanto, premesso che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il
periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto
di lavoro (Cass. n. 8715 del 2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al
patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui
la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli
effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a
mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del 2018)” (Cass. 23723/21).
Tali principi sono applicabili anche nel caso concreto per le seguenti ragioni.
Il tenore letterale del patto di non concorrenza stipulato tra le parti (doc. 18 appellante),
evidenzia che il suo contenuto è stato inteso come immediatamente vincolante, quantomeno per il
TE. Ed invero, all'art. 1 si prevede: “
1.1 Una volta intervenuta l'effettiva assunzione, il
dipendente si obbliga, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato con
Controparte_1
a) a non prestare attività alcuna in qualsiasi forma ….”, seguono gli articoli sull'area territoriale, il corrispettivo, la durata.
11 All'art. 8 si prevede un “diritto di opzione” in favore della Banca in forza del quale: “ 1.1
[...]
i riserva fin d'ora la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di aderire al patto CP_1
di non concorrenza qui previsto comunicando al sig. la propria volontà Parte_1
a mezzo raccomandata a.r. o a mani all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque
causa sia intervenuta, e segnatamente: a) all'atto della comunicazione di recesso da parte della
società; b) entro otto giorni lavorativi dal ricevimento dl comunicazione di dimissioni.
1.2 Decorsi tali termini senza che sia pervenuta al sig. la Parte_1
comunicazione di cui al punto 1.1.a o in assenza di comunicazioni per quanto previsto al punto 1.1.b,
la Società sarà automaticamente sollevata dal versamento di qualsiasi importo a favore del sig.
in relazione all'obbligo di non concorrenza di cui al presente patto, e Parte_1
specularmente, il dipendete sarà libero da ogni vincolo qui previsto.”.
Il predetto patto deve intendersi come immediatamente vincolante per entrambe le parti,
posto che è stato sottoscritto da entrambe e contiene delle pattuizioni - quali la zona, il corrispettivo,
la durata - non più modificabili da . In tale prospettiva, l'art. 8 deve essere riqualificato come CP_1
diritto di recesso unilaterale previsto in favore della e quindi nullo, in piana applicazione della CP_1
giurisprudenza che precede.
Ma anche laddove il predetto art. 8 contenesse un'opzione di adesione o meno al patto,
esercitabile dalla all'atto della conclusione del rapporto e nei termini ivi previsti, nondimeno CP_1
tale clausola sarebbe nulla per le medesime ragioni esposte dall'orientamento sopra richiamato, in quanto si risolverebbe, in concreto, nel medesimo effetto. Invero, da un lato, il sarebbe Pt_1
immediatamente, sin dalla stipulazione del patto medesimo, vincolato al rispetto del patto per il periodo successivo al momento della cessazione del rapporto di lavoro subendo, dunque,
immediatamente, la compressione della propria sfera professionale e la limitazione della propria libertà e possibilità di progettare, per il periodo di durata del patto, il proprio futuro lavorativo.
Compressione che, secondo la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non può avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che finirebbe per essere escluso, ove al datore stesso venisse concesso di decidere, solo alla conclusione del rapporto di lavoro, di aderire o meno al patto.
12 L'art. 8 è, dunque, in applicazione di questi principi, contrario a norme imperative e dunque nullo.
Ne consegue il diritto del di conseguire il corrispettivo del patto. Pt_1
La non ha, invero, azionato, nemmeno in via subordinata, diritti discendenti dal patto CP_7
medesimo.
8. L'appello deve essere, viceversa, rigettato con riferimento alla domanda di risarcimento danni per mobbing, per la dirimente ragione che non risulta né specificamente allegato, né provato l'asserito danno.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni altra questione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato che il licenziamento dell'Ing. del 12.11.2021 è illegittimo e ingiustificato e, per l'effetto, la Persona_1
società appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare all'ing. l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 90.000,00 e Pt_1
l'indennità supplementare pari ad € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La società appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, deve essere, altresì, condannata a pagare all'Ing. l'ulteriore importo di € 19.038,50, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione, per il patto di non concorrenza sottoscritto il 27.1.2021. Ogni altra domanda deve essere rigettata.
10. Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio di soccombenza. Sicchè, tenuto conto dei minimi profili di soccombenza dell'ing. , si ritiene equo compensare le spese di lite di Pt_1
entrambi i gradi nella quota di ¼, con condanna della società a corrispondere al la residua Pt_1
quota di ¾, liquidata come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
13 a) accerta e dichiara che il licenziamento dell'Ing. del 12.11.2021 è illegittimo e Persona_1
ingiustificato e, per l'effetto, condanna parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 90.000,00 e l'indennità supplementare pari ad € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) condanna parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare all'Ing. l'ulteriore importo di € 19.038,50, oltre interessi e rivalutazione, per il patto di non Persona_1
concorrenza sottoscritto il 27.1.2021;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa per 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante della residua quota di 3/4 che liquida in tale quota quanto al primo grado in euro 8.495,00 e quanto al secondo grado in euro 6.359,00 oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Venezia, il giorno 5.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
14