Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1402/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1402/2013 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso di primo Parte_1 grado, dall'Avv. Beniamino DEFINA e dall'Avv. Antonio VALENZANO, del Foro di Bari, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Giovanni Maria ROTONDANO;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
p.t.;
APPELLATO contumace avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di revisione della patente di guida - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Giudice di pace di Potenza avverso il provvedimento Parte_1 di revisione della patente di guida n. , del 12.7.2012, adottato, ex art. 126 bis c.d.s., dal N_1
Direttore della Motorizzazione Civile di Potenza, per esaurimento dei punti della patente medesima.
Egli non aveva ricevuto una specifica ed autonoma comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti.
Il provvedimento veniva emanato dopo quattro anni dall'esaurimento dei punti, giacché
l'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida aveva rivolto la propria comunicazione alla
Motorizzazione Civile in data 5 Novembre 2008.
1
Egli aveva, comunque, già superato, nel 2009, ossia dopo l'avvenuto consumo dell'intero punteggio, l'esame di revisione della patente.
2. Resisteva il . CP_1
3. Alla prima udienza, il Giudice di pace, constatata l'assenza ingiustificata della parte, e ritenuto infondato il ricorso, convalidava il provvedimento impugnato.
4. Il si appellava, con ricorso, assumendo che non gli era stata resa nota la Pt_1 data della prima udienza, e neppure l'avvenuto rinvio della medesima.
5. Il non si costituiva e dev'essere dichiarato contumace. CP_1
6. All'udienza del 2 Luglio 2014, il Giudice allora investito della causa mutava il rito in quello ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il mutamento del rito, ormai definitivamente disposto dal Giudice allora procedente,
verosimilmente non considerava che il giudizio era retto dal d. lgs. 150/2011, sicché il rito era quello del lavoro: quel Giudice, con lo stesso provvedimento, invitava a dedurre circa l'ammissibilità dell'appello, forse con riferimento alla circostanza che era stato depositato, nel termine, il ricorso, anziché un atto di citazione notificato: in virtù di quanto appena osservato,
non può negarsi la tempestività del gravame.
2. L'appello non può essere accolto.
3. L'allora ricorrente veniva informato della data dell'udienza, fissata dal Giudice di pace, mediante deposito in Cancelleria delle notificazioni.
I difensori avevano indicato degli indirizzi di posta elettronica certificata, e, nel ricorso, era specificato che il domicilio eletto era ubicato in Casamassima (fuori del distretto): nella procura, invece, era formulata un'elezione di domicilio nello studio di un avvocato del Foro di
Potenza.
L'elezione di domicilio, tuttavia, dev'essere formulata dal procuratore, nel proprio scritto difensivo, «rimanendo per converso irrilevante […] l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. 29.5.2023, n. 14878).
Pur considerando la vigenza delle nuove norme sulla posta elettronica certificata, affinché la Cancelleria del Giudice di pace compia notificazioni e comunicazioni attraverso la medesima posta elettronica certificata «è necessario che la cancelleria sia stata abilitata ad effettuare notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC con valore legale, con la conseguenza che, in difetto di tale autorizzazione, il difensore è onerato di eleggere domicilio nel comune del giudice adito, se non vuole
che la notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione sia eseguita presso la
cancelleria» (Cass. civ., Sez. 6 – II, ord. 12.5.2022, n. 15180): sicché, al fine di contestare l'avvenuta regolare notificazione, la parte avrebbe dovuto dedurre e documentare che la
Cancelleria del Giudice di pace di Potenza fosse stata già abilitata, all'epoca (Ottobre e
Novembre del 2012).
4. Ammesso, comunque, che la notificazione fosse invalida, nel ricorso in appello è assente ogni motivo di impugnazione di merito, essendo stata dedotta la sola assenza della notificazione dei provvedimenti inerenti alle date d'udienza.
2 N. 1402/2013 R.G.A.C.
5. Posto, comunque, che la valida proposizione dell'appello possa derivare da una relatio implicita ai motivi dedotti in primo grado, le tesi dell'opponente sono infondate:
- egli non doveva ricevere alcuna preventiva comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti, giacché ne era stato informato, man mano, attraverso i verbali di contestazione delle infrazioni, e giacché egli, comunque, può apprendere quale sia la propria posizione nelle forme indicate dall'apposito pubblico ufficio (Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 2.7.2020, n. 13637);
- non è chiaro quale sia l'effetto giuridico dell'avvenuto decorso dei quattro anni, di cui si lamenta il;
Pt_1
- l'avvenuto rinnovo della patente non corrisponde affatto alla revisione, imposta dal provvedimento impugnato, giacché, in questo secondo caso, si mira ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici o tecnici, da parte di uno specifico detentore della patente: al contrario del periodico e generalizzato rinnovo, che non dipende se non dall'avvenuto decorso di un certo tempo, eguale per tutti.
6. Sulle spese di lite del grado non si deve provvedere, non essendosi costituita la parte vittoriosa.
7. Deve darsi atto, infine, che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1402/2013 R.G.A.C., promossa da contro il Parte_1 Controparte_1 in persona del Ministro p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] disattesa, così decide:
1. dichiara contumace il Controparte_1
2. rigetta l'appello;
3. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite;
4. dà atto che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002,
e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 6 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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