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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 387/2024 promossa in grado d'appello
da (C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIA, n. 28, MILANO, presso lo studio dell'avv. Cristiano Crippa, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Leopoldo Conti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_2
CHIUSA, n. 15, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Filippo Ingraffia e dall'avv. Chiara Albusceri;
APPELLATA
e pagina 1 di 12 (C.F. ), in persona del curatore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ASPROMONTE, n. 13, LECCO, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Chiara Scavelli;
APPELLATA
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti
Conclusioni:
Per Parte_1
«Piaccia alla Corte, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n° 27/2024, pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 11/1/2024, a definizione del Giudizio di cui a RG 1806/2021, notificata in data 12/1/2024, con accoglimento delle conclusioni già formulate nel primo grado dall'odierna appellante e che qui di seguito si riproducono insistendovi:
1)Previamente accertato e dichiarato il difetto di titolarità, in capo al , del Controparte_2 credito di cui alle fatture azionate monitoriamente e, per conseguenza, il difetto di legittimazione attiva dello stesso, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve al Controparte_3 per i titoli di cui alle predette fatture. Controparte_2
2)Accertata e dichiarata l'esclusiva titolarità, in capo alla , quale cessionaria, dei Parte_1 crediti di cui alle fatture azionate monitoriamente dal , condannarsi al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore della , per detti titoli, della complessiva somma di € 443.982,30, o Parte_1 di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. - così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
NEL MERITO:
2. respingere l'appello promosso da attesa l'infondatezza in fatto e in diritto dei Parte_1 motivi posti a fondamento del gravame, con ogni opportuna statuizione;
IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
3. rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti di dalle altre Controparte_1 parti dell'odierno giudizio, in quanto infondate in fatto
pagina 2 di 12 e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
4. accertarsi e dichiararsi quale sia il soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 comma 2 c.c.;
5. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui con l'espressione “rigetta ogni ulteriore domanda” nulla statuisce in ordine alla domanda formulata dalla deducente nel giudizio di primo grado “Accertarsi e dichiararsi che il ritardo di pagamento delle fatture ingiunte non è imputabile a
bensì conseguenza di fatto imputabile al creditore, e che pertanto detta Controparte_1 società non è tenuta a pagare al soggetto di cui al capo 3. che precede alcuna somma per interessi, spese legali o ad altro titolo” e, per l'effetto, condannare la società legittimata a trattenere le somme già corrisposte da alla restituzione degli importi diversi dalla sorte capitale e Controparte_1 precisamente per interessi, spese legali o ad altro titolo, sino al soddisfo;
6. con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio».
Per : Controparte_2
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la totale infondatezza sia in fatto sia in diritto dell'appello proposto da , nonché dell'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, conseguentemente confermare la sentenza n. 27/2024 – Tribunale di Lecco - pubblicata CP_1 in data 11.01.2024 notificata il 12.01.2024, rigettando come infondata in fatto e in diritto ogni avversa domanda svolta nei confronti di Controparte_2
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, e competenze del grado.
Con osservanza».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (“ Controparte_1 [...]
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2021 del Tribunale di CP_1
Lecco, notificatole da (“ ) per il pagamento CP_2 CP_2 CP_2 dell'importo di € 443.982,30, oltre interessi e spese della procedura. Il credito ingiunto originava dal mancato pagamento di quindici fatture, relative al periodo ottobre 2019 - gennaio 2020, emesse da
Parte_2 1 Si tratta, in particolare, delle seguenti fatture: N. 459/2019 del 30.10.2019, N. 460/20219 del 30.10.2019, N. 461/2019 del 30.10.2019, N. 488/2019 del 18.11.2019, N. 489/2019 del 18.11.2019, N. 490/2019 del 18.11.2019, N. 491/2019 del 18.11.2019, N. 520/2019 del 26.11.2019, N. 521/2019 del 26.11.2019, N. 522/2019 del 26.11.2019, N. 535/2019 del pagina 3 di 12 A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver ricevuto, in data 22.5.2019, Controparte_1 da parte di comunicazione dell'intervenuta cessione di tutti i crediti, sorti e CP_2 insorgenti, a partire dalle fatture emesse dall'1.2.2019, con indicazione di effettuare i relativi pagamenti alla cessionaria (“ ). Quest'ultima, con comunicazione del Parte_1 Parte_1
15.3.2021, aveva sollecitato i pagamenti in proprio favore di tutte le fatture emesse a far data dal
20.5.2019.
L'opponente ha dunque richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e il definitivo accertamento del soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle predette fatture.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando il rigetto delle domande avversarie e CP_2 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto che le fatture azionate in via monitoria, relative al periodo ottobre 2019/gennaio 2020, non erano state presentate a per Parte_1
l'anticipazione del credito, considerato altresì il fatto che la società in data 10.2.2020 aveva presentato domanda di concordato preventivo e che la banca in data 12.2.2020 aveva comunicato il recesso dai rapporti in essere. Nelle more del giudizio, è intervenuto il fallimento della e, CP_2 dichiarata l'interruzione, il processo è stato riassunto dal . CP_2
I.c. Con atto di intervento, si è costituita altresì in giudizio , chiedendo il pagamento in Parte_1 suo favore dell'importo di cui al decreto ingiuntivo da parte di in forza della Controparte_1 cessione in massa dei crediti effettuata nell'ambito del contratto di factoring stipulato da CP_2
e regolarmente notificata al debitore ceduto.
[...]
I.d. Il Tribunale di Lecco, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 552/21 emesso in data 2.7.2021, che dichiara definitivamente esecutivo, dando atto che parte opponente ha già provveduto al pagamento in favore del Controparte_2 rigetta ogni ulteriore domanda;
nel rapporto processuale tra e il compensa integralmente Controparte_3 Parte_3 le spese di lite tra le parti;
nel rapporto processuale tra e compensa integralmente le spese di Controparte_3 Parte_1 lite tra le parti;
29.11.2019, N. 571/2019 del 23.12.2019, N. 572/2019 del 23.12.2019, N. 17/2020 del 24.01.2020, N. 18/2020 del 24.01.2020 pagina 4 di 12 nel rapporto processuale tra e condanna a Parte_1 Parte_3 Parte_1 rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 11.000 per Controparte_2 compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge».
In particolare, il primo giudice ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:
- tra e è intercorso un contratto di factoring, sottoscritto in CP_2 Parte_1 data 23.1.2017, che ha previsto la cessione in massa dei crediti da parte del fornitore
( al factor ( . Con specifica convenzione a latere, le parti CP_2 Parte_1 hanno concordato il pagamento del corrispettivo della cessione in via anticipata (cfr. art. 10 delle condizioni generali e allegato A del contratto), ossia il versamento da parte del factor dei corrispettivi dovuti per i crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi, ancorché si trattasse di crediti futuri e/o ceduti in massa ai sensi dell'art. 3 L. 52/91;
- ha evidenziato che per diversi anni il rapporto si era svolto regolarmente, CP_2 ma che, in considerazione della situazione di crisi finanziaria in cui versava, non aveva presentato a le fatture azionate con il ricorso monitorio relative al periodo ottobre Parte_1
2019/gennaio 2020, non ricevendo quindi dalla banca alcun pagamento in ordine a tali fatture, considerato altresì che nel febbraio 2020 la banca aveva comunicato il recesso dai rapporti in essere. Ed invero, la chiusura del rapporto di factoring con in relazione alle Parte_1 fatture emesse nei confronti di è avvenuta a saldo contabile zero, come Controparte_1 indicato nella comunicazione via p.e.c. pervenuta dalla banca in data 24.3.2020;
- ha affermato che la cessione di massa dei crediti, ai sensi dell'art. 3 l. 52/91, Parte_1 doveva intendersi come comprensiva di tutti i crediti sorti e insorgenti in relazione alle fatture emesse nei confronti di successivamente all'1.2.2019 e fino alla data del Controparte_1 recesso intervenuta nel febbraio 2020 e, pertanto, anche di tutte le fatture azionate in via monitoria.
Così ricostruita la vicenda, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la cessione di massa dei crediti va considerata non fine a sé stessa, bensì nel contesto del contratto di factoring, ove le parti hanno pattuito in relazione a ciascuna fattura oggetto di cessione pro soluto il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto all'effettivo incasso;
- qualora fosse condannata al pagamento dell'importo portato dal decreto Controparte_1 ingiuntivo in favore di , si determinerebbe un ingiustificato arricchimento in capo Parte_1
pagina 5 di 12 a quest'ultima, posto che pacificamente nulla la stessa ha anticipato a titolo di corrispettivo in relazione alle fatture azionate da e il contratto bancario si è concluso nel CP_2 febbraio 2020 con “saldo contabile zero”;
- la questione, dibattuta tra le parti, circa l'ammissibilità o meno della compensazione tra il credito del che si determinerebbe in ipotesi di pagamento delle Controparte_2 somme in favore di e il controcredito di in relazione ad altri e Parte_1 Parte_1 distinti rapporti di factoring (stipulati da fornitori di , aventi ad oggetto CP_2 cessione di crediti nei confronti di quest'ultima, debitore ceduto, rimasti impagati, resta estranea al presente giudizio, sia perché non è stata formulata alcuna eccezione di compensazione da parte della banca interveniente sia perché si ritiene che ogni pretesa creditoria nei confronti del debba essere fatta valere in sede concorsuale. CP_2
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso tale decisione ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, come di Parte_1 seguito rubricato e che si riassume in estrema sintesi:
1) Censure che si rivolgono alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice ed indicazione delle disposizioni di legge che si ritengono violate:
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la cessione come pro soluto, trattandosi invece di un contratto stipulato pro solvendo: nel contratto si legge che «alla cessione si applica la legge n. 52/91» la quale, all'art. 4 prevede che «il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia».
Il Tribunale avrebbe altresì errato, a dire dell'appellante, nella parte in cui ha ritenuto esistente un accordo avente ad oggetto l'anticipazione dei crediti in collegamento con la cessione pro-soluto, accordo in realtà «inesistente, ed al quale nessuna delle parti ha mai fatto riferimento». Assume invece rilevanza, secondo l'appellante, il diverso accordo (Allegato “A” al contratto), il cui Art. 3, 1° comma prevede: “fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del contratto di factoring su richiesta del fornitore il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti nell'ambito del contratto di factoring anche prima dell'incasso effettivo degli stessi, ciò ancorché si tratti di crediti futuri e/o ceduti in massa ai sensi dell'Art. 3 della Legge 52/91”. E' dunque prevista la facoltà, in capo al cedente, di chiedere il pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti, anche in massa: al pagina 6 di 12 mancato esercizio di tale opzione non consegue, come ritenuto dal Tribunale, il mancato perfezionamento della cessione, bensì l'applicazione dell'art. 5 del contratto base (espressamente richiamato per tale eventualità come risulta dall'espressione “fermo restando”) il quale prevede che “il factor riconoscerà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti in linea capitale…Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore”.
Infine, sarebbero prive di rilevanza le circostanze evidenziate dal Tribunale, secondo cui “nel febbraio
2020 la ha comunicato il recesso dai rapporti in essere” e che “la chiusura del rapporto di Pt_1 factoring con in relazione alle fatture nei confronti di è avvenuta Parte_1 Controparte_3
(a) zero”. Da un lato, l'appellante richiama l'art. 23 del contratto di factoring (“effetti dello scioglimento”), ai sensi del quale “lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto, e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie prestate dal fornitore”; dall'altro, rileva che in difetto di anticipazione è normale che non vi sia alcuna esposizione, ma da ciò «non è possibile evincere alcunché in punto inesistenza della cessione».
II.b. Il si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e domandando, nel merito, il rigetto del gravame.
II.c. Si è costituita altresì in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., di cui ha chiesto comunque il rigetto.
La società ha altresì interposto appello incidentale, fondato su un unico motivo, con cui ha censurato la sentenza per non essersi pronunciata sulla domanda con cui aveva chiesto Controparte_1 accertarsi che il ritardo nel pagamento delle fatture non era ad essa imputabile, bensì a fatto del creditore, con la conseguente non debenza di interessi e spese.
II.d. La causa, depositate dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.05.2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
pagina 7 di 12 Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da deve ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha disposto il rinvio Controparte_1 della causa per la rimessione in decisione all'udienza del 21.05.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Il non ha invece reiterato, nel precisare le proprie conclusioni definitive, l'eccezione ex CP_2 art. 342 c.p.c., ma in ogni caso essa non era fondata, in quanto l'appello è stato articolato con chiara indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Venendo, pertanto, al merito,
III.a. L'appello è fondato.
La questione di cui la Corte deve occuparsi attiene all'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento dell'importo di € 443.982,30, portato dalle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Va premesso che il factoring è un contratto atipico, il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. È, pertanto, un contratto di natura complessa, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, esistenti o futuri, in unione con un'operazione di finanziamento all'impresa.
Nel caso di specie, ha ceduto a , a partire dal 01.02.2019, tutti i CP_2 Parte_1 crediti «sorti e/o insorgendi», come emerge dal documento, denominato CESSIONE, del 20.05.2019
(doc. n. 4, , fasc. primo grado), in cui si legge: «in riferimento al corrente rapporto di Parte_1 factoring, con la presente confermiamo la cessione alla Vostra Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, di tutti i crediti sorti e/o insorgendi a partire dalle fatture emesse dal 1.02.2019, derivanti dalle forniture di beni e/o prestazioni di servizi già effettuate e/o che andremo ad effettuare in esecuzione di contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente. Confermiamo inoltre che, come già indicato nel contratto di factoring da noi e voi sottoscritto, la cessione si intende ad ogni effetto irrevocabile, salvo vostra espressa deroga scritta. Come da intese vogliate inviare al cliente l'unita lettera, da noi debitamente
pagina 8 di 12 sottoscritta, con la quale comunichiamo l'avvenuta cessione a Vostro favore di tutti i crediti derivanti dalle nostre forniture nei Suoi confronti, nonché le successive comunicazioni di segnalazione dei crediti ceduti». ha comunicato l'avvenuta cessione dei crediti anche a CP_2 Controparte_1 come emerge dal documento del 20.05.2019, denominato NOTIFICA, in cui si legge «nell'ambito del rapporto di factoring corrente con la abbiamo ceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Parte_1 legge 21 febbraio 1991 n. 52, tutti i crediti, sorti e/o insorgendi, a partire dalle fatture emesse dal
01/02/2019, derivanti dalle nostre forniture di beni e/o prestazioni di servizi già effettuate e/o che saranno effettuate nei Vostri confronti in esecuzione dei contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente. Vogliate pertanto prendere nota che le successive segnalazioni di crediti ceduti vi verranno inviate direttamente da Vi Parte_1 evidenziamo che tutti i pagamenti che disporrete in riferimento ai crediti come sopra ceduti, per avere efficacia liberatoria, dovranno essere effettuati secondo le modalità specificate in calce alla presente.
La cessione potrà essere revocata esclusivamente tramite comunicazione scritta a Voi indirizzata da
(doc. n. 6, fasc. primo grado)». Parte_1 Controparte_1 era dunque consapevole dell'avvenuta cessione, né ebbe in qualsiasi modo a Controparte_1 dubitare della sua validità ed efficacia, e ciò vieppiù si evince dal documento rubricato
RICONOSCIMENTO, del 28.05.2019, inviato dalla stessa a , ove Controparte_1 Parte_1 si legge: «in riferimento alla comunicazione di cessione di crediti indirizzataci dal nostro fornitore in oggetto in data 20.05.2019, Vi confermiamo che effettueremo il pagamento dei relativi importi direttamente a vs/favore, quali cessionari, intendendosi i predetti crediti liberamente trasferibili in vostro favore (doc. n. 6, giudizio di primo grado, ». Parte_1
Sulla base di tali evidenze emerge, dunque, con chiarezza, che le parti erano ben consapevoli sia del fatto che aveva ceduto tutti crediti “sorti e insorgendi, a partire dalle fatture CP_2 emesse dal 01/02/2019” a sia del fatto che i pagamenti relativi ai crediti ceduti Parte_1
(tra i quali inevitabilmente rientravano quelli portati dalle fatture relative al periodo ottobre 2019- gennaio 2020) dovessero essere effettuati in favore del factor – cessionario. Del resto, in presenza di un contratto di factoring che prevedeva l'obbligo di cessione continuativa dei crediti, sempre valido ed efficace tra le parti, la cedente non poteva interrompere unilateralmente, neppure in considerazione della situazione di crisi finanziaria in cui versava, la cessione delle fatture, per così domandare il pagamento degli importi portati dalle fatture direttamente al debitore ceduto.
pagina 9 di 12 A prescindere dall'inquadramento della cessione come pro soluto o pro solvendo – essendo rilevante tale aspetto nei rapporti fra fornitore e factor a titolo di garanzia dell'insolvenza del debitore ceduto – ha errato il giudice di prime cure, il quale, ritenendo che la cessione in massa dei crediti fatta dal cedente fosse inopponibile con riferimento alle fatture non anticipate, non ha riconosciuto la titolarità del credito in capo a nonostante che la cessione di tale credito fosse ampiamente Parte_1 documentata (v., ancora, doc. n. 4 e doc. n. 6 , doc. n. 6 ). La Parte_1 Controparte_1 decisione si pone, invero, in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo. Pertanto, le clausole contrattuali devono essere scrutinate alla luce di questo tratto saliente del negozio, ove il trasferimento della titolarità dei crediti, a fronte di un corrispettivo di cessione, costituisce l'elemento primario del contratto
(Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9875).
Per tali ragioni, riconosciuta in capo a la titolarità del credito portato dalle fatture in Parte_1 esame, il decreto ingiuntivo n. 552 del 02.07.2021 va revocato, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco. deve essere condannata al pagamento della somma di € 443.982,30, per sorte Controparte_1 capitale, in favore di Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali ex art. 1284, Parte_1
4° comma. c.p.c., dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e ciò anche in rigetto dell'appello incidentale, atteso che, come già chiarito, il ritardo nel pagamento è attribuibile a
[...]
che era stata notiziata della cessione dei crediti anche insorgenti e già aveva riconosciuto CP_1 di doverli estinguere nei confronti della cessionaria.
Conclusivamente, va osservato che non ha domandato in giudizio la Controparte_1 restituzione degli importi eventualmente già corrisposti a ovvero al suo CP_2
FALLIMENTO, e per questo motivo la Corte non può adottare alcuna pronuncia sul punto.
V. Il regolamento delle spese di lite.
pagina 10 di 12 La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
Secondo il criterio della soccombenza, è il a dover essere Controparte_2 condannato a rimborsare a e a le spese di lite relative ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa
(€ 260.000,01 - € 520.000,00), in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 27/2024, ogni contraria domanda ed eccezione
[...] disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, accerta la titolarità in capo a dei crediti di cui alle fatture azionate in via monitoria dal Parte_1 [...]
, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 552 emesso dal Tribunale di Controparte_2
Lecco il 02.07.2021;
2) condanna l pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 443.982,30 per sorte capitale, oltre interessi come da motivazione;
3) condanna il a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in €
14.239,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
pagina 11 di 12 4) condanna il a rifondere a le Controparte_2 Controparte_4 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in €
14.239,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 387/2024 promossa in grado d'appello
da (C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIA, n. 28, MILANO, presso lo studio dell'avv. Cristiano Crippa, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Leopoldo Conti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_2
CHIUSA, n. 15, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Filippo Ingraffia e dall'avv. Chiara Albusceri;
APPELLATA
e pagina 1 di 12 (C.F. ), in persona del curatore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ASPROMONTE, n. 13, LECCO, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Chiara Scavelli;
APPELLATA
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti
Conclusioni:
Per Parte_1
«Piaccia alla Corte, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n° 27/2024, pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 11/1/2024, a definizione del Giudizio di cui a RG 1806/2021, notificata in data 12/1/2024, con accoglimento delle conclusioni già formulate nel primo grado dall'odierna appellante e che qui di seguito si riproducono insistendovi:
1)Previamente accertato e dichiarato il difetto di titolarità, in capo al , del Controparte_2 credito di cui alle fatture azionate monitoriamente e, per conseguenza, il difetto di legittimazione attiva dello stesso, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve al Controparte_3 per i titoli di cui alle predette fatture. Controparte_2
2)Accertata e dichiarata l'esclusiva titolarità, in capo alla , quale cessionaria, dei Parte_1 crediti di cui alle fatture azionate monitoriamente dal , condannarsi al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore della , per detti titoli, della complessiva somma di € 443.982,30, o Parte_1 di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. - così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
NEL MERITO:
2. respingere l'appello promosso da attesa l'infondatezza in fatto e in diritto dei Parte_1 motivi posti a fondamento del gravame, con ogni opportuna statuizione;
IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
3. rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti di dalle altre Controparte_1 parti dell'odierno giudizio, in quanto infondate in fatto
pagina 2 di 12 e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
4. accertarsi e dichiararsi quale sia il soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 comma 2 c.c.;
5. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui con l'espressione “rigetta ogni ulteriore domanda” nulla statuisce in ordine alla domanda formulata dalla deducente nel giudizio di primo grado “Accertarsi e dichiararsi che il ritardo di pagamento delle fatture ingiunte non è imputabile a
bensì conseguenza di fatto imputabile al creditore, e che pertanto detta Controparte_1 società non è tenuta a pagare al soggetto di cui al capo 3. che precede alcuna somma per interessi, spese legali o ad altro titolo” e, per l'effetto, condannare la società legittimata a trattenere le somme già corrisposte da alla restituzione degli importi diversi dalla sorte capitale e Controparte_1 precisamente per interessi, spese legali o ad altro titolo, sino al soddisfo;
6. con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio».
Per : Controparte_2
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la totale infondatezza sia in fatto sia in diritto dell'appello proposto da , nonché dell'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, conseguentemente confermare la sentenza n. 27/2024 – Tribunale di Lecco - pubblicata CP_1 in data 11.01.2024 notificata il 12.01.2024, rigettando come infondata in fatto e in diritto ogni avversa domanda svolta nei confronti di Controparte_2
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, e competenze del grado.
Con osservanza».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (“ Controparte_1 [...]
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2021 del Tribunale di CP_1
Lecco, notificatole da (“ ) per il pagamento CP_2 CP_2 CP_2 dell'importo di € 443.982,30, oltre interessi e spese della procedura. Il credito ingiunto originava dal mancato pagamento di quindici fatture, relative al periodo ottobre 2019 - gennaio 2020, emesse da
Parte_2 1 Si tratta, in particolare, delle seguenti fatture: N. 459/2019 del 30.10.2019, N. 460/20219 del 30.10.2019, N. 461/2019 del 30.10.2019, N. 488/2019 del 18.11.2019, N. 489/2019 del 18.11.2019, N. 490/2019 del 18.11.2019, N. 491/2019 del 18.11.2019, N. 520/2019 del 26.11.2019, N. 521/2019 del 26.11.2019, N. 522/2019 del 26.11.2019, N. 535/2019 del pagina 3 di 12 A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver ricevuto, in data 22.5.2019, Controparte_1 da parte di comunicazione dell'intervenuta cessione di tutti i crediti, sorti e CP_2 insorgenti, a partire dalle fatture emesse dall'1.2.2019, con indicazione di effettuare i relativi pagamenti alla cessionaria (“ ). Quest'ultima, con comunicazione del Parte_1 Parte_1
15.3.2021, aveva sollecitato i pagamenti in proprio favore di tutte le fatture emesse a far data dal
20.5.2019.
L'opponente ha dunque richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e il definitivo accertamento del soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle predette fatture.
I.b. Si è costituita in giudizio domandando il rigetto delle domande avversarie e CP_2 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposta ha dedotto che le fatture azionate in via monitoria, relative al periodo ottobre 2019/gennaio 2020, non erano state presentate a per Parte_1
l'anticipazione del credito, considerato altresì il fatto che la società in data 10.2.2020 aveva presentato domanda di concordato preventivo e che la banca in data 12.2.2020 aveva comunicato il recesso dai rapporti in essere. Nelle more del giudizio, è intervenuto il fallimento della e, CP_2 dichiarata l'interruzione, il processo è stato riassunto dal . CP_2
I.c. Con atto di intervento, si è costituita altresì in giudizio , chiedendo il pagamento in Parte_1 suo favore dell'importo di cui al decreto ingiuntivo da parte di in forza della Controparte_1 cessione in massa dei crediti effettuata nell'ambito del contratto di factoring stipulato da CP_2
e regolarmente notificata al debitore ceduto.
[...]
I.d. Il Tribunale di Lecco, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 552/21 emesso in data 2.7.2021, che dichiara definitivamente esecutivo, dando atto che parte opponente ha già provveduto al pagamento in favore del Controparte_2 rigetta ogni ulteriore domanda;
nel rapporto processuale tra e il compensa integralmente Controparte_3 Parte_3 le spese di lite tra le parti;
nel rapporto processuale tra e compensa integralmente le spese di Controparte_3 Parte_1 lite tra le parti;
29.11.2019, N. 571/2019 del 23.12.2019, N. 572/2019 del 23.12.2019, N. 17/2020 del 24.01.2020, N. 18/2020 del 24.01.2020 pagina 4 di 12 nel rapporto processuale tra e condanna a Parte_1 Parte_3 Parte_1 rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 11.000 per Controparte_2 compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge».
In particolare, il primo giudice ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:
- tra e è intercorso un contratto di factoring, sottoscritto in CP_2 Parte_1 data 23.1.2017, che ha previsto la cessione in massa dei crediti da parte del fornitore
( al factor ( . Con specifica convenzione a latere, le parti CP_2 Parte_1 hanno concordato il pagamento del corrispettivo della cessione in via anticipata (cfr. art. 10 delle condizioni generali e allegato A del contratto), ossia il versamento da parte del factor dei corrispettivi dovuti per i crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi, ancorché si trattasse di crediti futuri e/o ceduti in massa ai sensi dell'art. 3 L. 52/91;
- ha evidenziato che per diversi anni il rapporto si era svolto regolarmente, CP_2 ma che, in considerazione della situazione di crisi finanziaria in cui versava, non aveva presentato a le fatture azionate con il ricorso monitorio relative al periodo ottobre Parte_1
2019/gennaio 2020, non ricevendo quindi dalla banca alcun pagamento in ordine a tali fatture, considerato altresì che nel febbraio 2020 la banca aveva comunicato il recesso dai rapporti in essere. Ed invero, la chiusura del rapporto di factoring con in relazione alle Parte_1 fatture emesse nei confronti di è avvenuta a saldo contabile zero, come Controparte_1 indicato nella comunicazione via p.e.c. pervenuta dalla banca in data 24.3.2020;
- ha affermato che la cessione di massa dei crediti, ai sensi dell'art. 3 l. 52/91, Parte_1 doveva intendersi come comprensiva di tutti i crediti sorti e insorgenti in relazione alle fatture emesse nei confronti di successivamente all'1.2.2019 e fino alla data del Controparte_1 recesso intervenuta nel febbraio 2020 e, pertanto, anche di tutte le fatture azionate in via monitoria.
Così ricostruita la vicenda, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la cessione di massa dei crediti va considerata non fine a sé stessa, bensì nel contesto del contratto di factoring, ove le parti hanno pattuito in relazione a ciascuna fattura oggetto di cessione pro soluto il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto all'effettivo incasso;
- qualora fosse condannata al pagamento dell'importo portato dal decreto Controparte_1 ingiuntivo in favore di , si determinerebbe un ingiustificato arricchimento in capo Parte_1
pagina 5 di 12 a quest'ultima, posto che pacificamente nulla la stessa ha anticipato a titolo di corrispettivo in relazione alle fatture azionate da e il contratto bancario si è concluso nel CP_2 febbraio 2020 con “saldo contabile zero”;
- la questione, dibattuta tra le parti, circa l'ammissibilità o meno della compensazione tra il credito del che si determinerebbe in ipotesi di pagamento delle Controparte_2 somme in favore di e il controcredito di in relazione ad altri e Parte_1 Parte_1 distinti rapporti di factoring (stipulati da fornitori di , aventi ad oggetto CP_2 cessione di crediti nei confronti di quest'ultima, debitore ceduto, rimasti impagati, resta estranea al presente giudizio, sia perché non è stata formulata alcuna eccezione di compensazione da parte della banca interveniente sia perché si ritiene che ogni pretesa creditoria nei confronti del debba essere fatta valere in sede concorsuale. CP_2
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso tale decisione ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, come di Parte_1 seguito rubricato e che si riassume in estrema sintesi:
1) Censure che si rivolgono alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice ed indicazione delle disposizioni di legge che si ritengono violate:
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la cessione come pro soluto, trattandosi invece di un contratto stipulato pro solvendo: nel contratto si legge che «alla cessione si applica la legge n. 52/91» la quale, all'art. 4 prevede che «il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia».
Il Tribunale avrebbe altresì errato, a dire dell'appellante, nella parte in cui ha ritenuto esistente un accordo avente ad oggetto l'anticipazione dei crediti in collegamento con la cessione pro-soluto, accordo in realtà «inesistente, ed al quale nessuna delle parti ha mai fatto riferimento». Assume invece rilevanza, secondo l'appellante, il diverso accordo (Allegato “A” al contratto), il cui Art. 3, 1° comma prevede: “fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del contratto di factoring su richiesta del fornitore il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti nell'ambito del contratto di factoring anche prima dell'incasso effettivo degli stessi, ciò ancorché si tratti di crediti futuri e/o ceduti in massa ai sensi dell'Art. 3 della Legge 52/91”. E' dunque prevista la facoltà, in capo al cedente, di chiedere il pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti, anche in massa: al pagina 6 di 12 mancato esercizio di tale opzione non consegue, come ritenuto dal Tribunale, il mancato perfezionamento della cessione, bensì l'applicazione dell'art. 5 del contratto base (espressamente richiamato per tale eventualità come risulta dall'espressione “fermo restando”) il quale prevede che “il factor riconoscerà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti in linea capitale…Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore”.
Infine, sarebbero prive di rilevanza le circostanze evidenziate dal Tribunale, secondo cui “nel febbraio
2020 la ha comunicato il recesso dai rapporti in essere” e che “la chiusura del rapporto di Pt_1 factoring con in relazione alle fatture nei confronti di è avvenuta Parte_1 Controparte_3
(a) zero”. Da un lato, l'appellante richiama l'art. 23 del contratto di factoring (“effetti dello scioglimento”), ai sensi del quale “lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto, e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie prestate dal fornitore”; dall'altro, rileva che in difetto di anticipazione è normale che non vi sia alcuna esposizione, ma da ciò «non è possibile evincere alcunché in punto inesistenza della cessione».
II.b. Il si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e domandando, nel merito, il rigetto del gravame.
II.c. Si è costituita altresì in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., di cui ha chiesto comunque il rigetto.
La società ha altresì interposto appello incidentale, fondato su un unico motivo, con cui ha censurato la sentenza per non essersi pronunciata sulla domanda con cui aveva chiesto Controparte_1 accertarsi che il ritardo nel pagamento delle fatture non era ad essa imputabile, bensì a fatto del creditore, con la conseguente non debenza di interessi e spese.
II.d. La causa, depositate dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.05.2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
pagina 7 di 12 Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da deve ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha disposto il rinvio Controparte_1 della causa per la rimessione in decisione all'udienza del 21.05.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Il non ha invece reiterato, nel precisare le proprie conclusioni definitive, l'eccezione ex CP_2 art. 342 c.p.c., ma in ogni caso essa non era fondata, in quanto l'appello è stato articolato con chiara indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Venendo, pertanto, al merito,
III.a. L'appello è fondato.
La questione di cui la Corte deve occuparsi attiene all'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento dell'importo di € 443.982,30, portato dalle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Va premesso che il factoring è un contratto atipico, il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. È, pertanto, un contratto di natura complessa, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, esistenti o futuri, in unione con un'operazione di finanziamento all'impresa.
Nel caso di specie, ha ceduto a , a partire dal 01.02.2019, tutti i CP_2 Parte_1 crediti «sorti e/o insorgendi», come emerge dal documento, denominato CESSIONE, del 20.05.2019
(doc. n. 4, , fasc. primo grado), in cui si legge: «in riferimento al corrente rapporto di Parte_1 factoring, con la presente confermiamo la cessione alla Vostra Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, di tutti i crediti sorti e/o insorgendi a partire dalle fatture emesse dal 1.02.2019, derivanti dalle forniture di beni e/o prestazioni di servizi già effettuate e/o che andremo ad effettuare in esecuzione di contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente. Confermiamo inoltre che, come già indicato nel contratto di factoring da noi e voi sottoscritto, la cessione si intende ad ogni effetto irrevocabile, salvo vostra espressa deroga scritta. Come da intese vogliate inviare al cliente l'unita lettera, da noi debitamente
pagina 8 di 12 sottoscritta, con la quale comunichiamo l'avvenuta cessione a Vostro favore di tutti i crediti derivanti dalle nostre forniture nei Suoi confronti, nonché le successive comunicazioni di segnalazione dei crediti ceduti». ha comunicato l'avvenuta cessione dei crediti anche a CP_2 Controparte_1 come emerge dal documento del 20.05.2019, denominato NOTIFICA, in cui si legge «nell'ambito del rapporto di factoring corrente con la abbiamo ceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Parte_1 legge 21 febbraio 1991 n. 52, tutti i crediti, sorti e/o insorgendi, a partire dalle fatture emesse dal
01/02/2019, derivanti dalle nostre forniture di beni e/o prestazioni di servizi già effettuate e/o che saranno effettuate nei Vostri confronti in esecuzione dei contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente. Vogliate pertanto prendere nota che le successive segnalazioni di crediti ceduti vi verranno inviate direttamente da Vi Parte_1 evidenziamo che tutti i pagamenti che disporrete in riferimento ai crediti come sopra ceduti, per avere efficacia liberatoria, dovranno essere effettuati secondo le modalità specificate in calce alla presente.
La cessione potrà essere revocata esclusivamente tramite comunicazione scritta a Voi indirizzata da
(doc. n. 6, fasc. primo grado)». Parte_1 Controparte_1 era dunque consapevole dell'avvenuta cessione, né ebbe in qualsiasi modo a Controparte_1 dubitare della sua validità ed efficacia, e ciò vieppiù si evince dal documento rubricato
RICONOSCIMENTO, del 28.05.2019, inviato dalla stessa a , ove Controparte_1 Parte_1 si legge: «in riferimento alla comunicazione di cessione di crediti indirizzataci dal nostro fornitore in oggetto in data 20.05.2019, Vi confermiamo che effettueremo il pagamento dei relativi importi direttamente a vs/favore, quali cessionari, intendendosi i predetti crediti liberamente trasferibili in vostro favore (doc. n. 6, giudizio di primo grado, ». Parte_1
Sulla base di tali evidenze emerge, dunque, con chiarezza, che le parti erano ben consapevoli sia del fatto che aveva ceduto tutti crediti “sorti e insorgendi, a partire dalle fatture CP_2 emesse dal 01/02/2019” a sia del fatto che i pagamenti relativi ai crediti ceduti Parte_1
(tra i quali inevitabilmente rientravano quelli portati dalle fatture relative al periodo ottobre 2019- gennaio 2020) dovessero essere effettuati in favore del factor – cessionario. Del resto, in presenza di un contratto di factoring che prevedeva l'obbligo di cessione continuativa dei crediti, sempre valido ed efficace tra le parti, la cedente non poteva interrompere unilateralmente, neppure in considerazione della situazione di crisi finanziaria in cui versava, la cessione delle fatture, per così domandare il pagamento degli importi portati dalle fatture direttamente al debitore ceduto.
pagina 9 di 12 A prescindere dall'inquadramento della cessione come pro soluto o pro solvendo – essendo rilevante tale aspetto nei rapporti fra fornitore e factor a titolo di garanzia dell'insolvenza del debitore ceduto – ha errato il giudice di prime cure, il quale, ritenendo che la cessione in massa dei crediti fatta dal cedente fosse inopponibile con riferimento alle fatture non anticipate, non ha riconosciuto la titolarità del credito in capo a nonostante che la cessione di tale credito fosse ampiamente Parte_1 documentata (v., ancora, doc. n. 4 e doc. n. 6 , doc. n. 6 ). La Parte_1 Controparte_1 decisione si pone, invero, in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo. Pertanto, le clausole contrattuali devono essere scrutinate alla luce di questo tratto saliente del negozio, ove il trasferimento della titolarità dei crediti, a fronte di un corrispettivo di cessione, costituisce l'elemento primario del contratto
(Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9875).
Per tali ragioni, riconosciuta in capo a la titolarità del credito portato dalle fatture in Parte_1 esame, il decreto ingiuntivo n. 552 del 02.07.2021 va revocato, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco. deve essere condannata al pagamento della somma di € 443.982,30, per sorte Controparte_1 capitale, in favore di Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali ex art. 1284, Parte_1
4° comma. c.p.c., dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e ciò anche in rigetto dell'appello incidentale, atteso che, come già chiarito, il ritardo nel pagamento è attribuibile a
[...]
che era stata notiziata della cessione dei crediti anche insorgenti e già aveva riconosciuto CP_1 di doverli estinguere nei confronti della cessionaria.
Conclusivamente, va osservato che non ha domandato in giudizio la Controparte_1 restituzione degli importi eventualmente già corrisposti a ovvero al suo CP_2
FALLIMENTO, e per questo motivo la Corte non può adottare alcuna pronuncia sul punto.
V. Il regolamento delle spese di lite.
pagina 10 di 12 La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
Secondo il criterio della soccombenza, è il a dover essere Controparte_2 condannato a rimborsare a e a le spese di lite relative ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa
(€ 260.000,01 - € 520.000,00), in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 27/2024, ogni contraria domanda ed eccezione
[...] disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, accerta la titolarità in capo a dei crediti di cui alle fatture azionate in via monitoria dal Parte_1 [...]
, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 552 emesso dal Tribunale di Controparte_2
Lecco il 02.07.2021;
2) condanna l pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 443.982,30 per sorte capitale, oltre interessi come da motivazione;
3) condanna il a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in €
14.239,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
pagina 11 di 12 4) condanna il a rifondere a le Controparte_2 Controparte_4 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in €
14.239,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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