Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2024, proposto da
FA OS, PA NE e PE MM, rappresentati e difesi dall'avvocato PA Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati all'art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti,
e per
la condanna dell’INPS a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 23/12/2025, l’INPS riferisce che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale medio tempore formatosi sulla vicenda, ha riesaminato la posizione dei ricorrenti con esito favorevole, accogliendo le relative istanze e avviando il procedimento di ricalcolo dei rispettivi TFS.
Prospetta quindi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nulla ha replicato e contestato, al riguardo, la difesa di parte ricorrente.
Il Collegio ritiene di poter quindi aderire alla richiesta dell’INPS, fissando il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, affinché essa provveda alla conclusione del procedimento di ricalcolo del TFS conformemente alla richiesta.
Le spese di giudizio vengono complessivamente compensate, considerato che la materia in questione ha visto, originariamente, orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ferma restando ripetizione del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone gli ulteriori adempimenti conclusivi di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la ripetizione del contributo unificato come per legge.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
CA RR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RR | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO