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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2194/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Lentini Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Con vittoria di spese e onorari
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino, il Parte_1 CP_1
24/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 527 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
02/03/2022.
Con ricorso depositato il 05/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato, all'udienza del 17.03.2025, parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2194/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Lentini Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Con vittoria di spese e onorari
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino, il Parte_1 CP_1
24/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 527 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
02/03/2022.
Con ricorso depositato il 05/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato, all'udienza del 17.03.2025, parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3