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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Carli Presidente dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice Relatore dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. I. SALA, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti, nei confronti di (C.F. Controparte_1
), resistente contumace;
C.F._2 con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la signora diva il Tribunale di Biella Pt_1 nei confronti di , chiedendo pronunciarsi il divorzio ex art. 3 n. 2 Controparte_1 lettera b) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché concedersi i provvedimenti in punto concorso al mantenimento, ordinario e straordinario, dei due figli delle parti, maggiorenni non autosufficienti, nato a [...] in data [...], e Persona_1
nata a [...] in data [...], con vittoria di spese di lite. Parte Controparte_2 ricorrente domandava, in particolare, disporsi il pagamento a carico del resistente della somma mensile pari a € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio o, comunque, altro importo non inferiore a € 162,00, cioè della somma dovuta in forza della sentenza di separazione maggiorata della capitalizzazione degli importi dovuti in applicazione dell'indice ISTAT. All'udienza del 27.11.2025 il giudice, rilevata la mancata comparizione personale del resistente, non procedeva al tentativo di conciliazione;
attesa la richiesta di parte ricorrente, il giudice si riservava di riferire al Collegio.
Ora, attesa la ritualità della notifica, si dichiara parte resistente contumace.
Con riguardo alla domanda in punto status, si rileva che, pur avendo i coniugi contratto matrimonio civile in Romania in data 15.08.03, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 del regolamento CE 2201/2003, attesa la residenza abituale dei predetti in Italia e, in particolare, nel Biellese, come ricavabile dai rispettivi certificati di residenza in atti. Si aggiunge che è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010, trattandosi della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento del deposito della domanda.
Ciò posto, si osserva che i suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza, deliberata in data 15.03.2023 dal Tribunale di Biella all'esito del relativo procedimento giudiziale, nonché munita di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Risulta, inoltre, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modifiche, atteso che la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era
1 protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in data 18.05.2022 nell'ambito del giudizio di separazione, occorrendo aggiungere che, in difetto di elementi contrari, si presume la continuità dello stato di separazione. E', altresì, dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, considerato che le parti risultano aver intrapreso da tempo percorsi di vita differenti, come evincibile dal tenore degli atti di causa. Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse dei figli, si ritiene - in difetto di qualsivoglia elemento comprovante, anche soltanto ai sensi dell'art. 2727 c.c., la situazione economica o, almeno, la capacità lavorativa del resistente - di disporre che questi versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre la somma pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio maggiorenne e non autosufficiente, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso i Tribunale di Biella.
In punto spese di lite, esse si pongono a carico del resistente in considerazione della prevalente soccombenza di quest'ultimo.
Dette spese si liquidano – in ragione dell'ammissione, allo stato, della parte vincitrice al patrocinio a spese dello Stato – in favore dell'Erario ai sensi del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella in caso di divorzi giudiziali senza istruttoria in €1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.08.03 in Romania da
Parte_1 Controparte_1
DISPONE che il padre, odierno resistente, versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, odierna ricorrente, la somma pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli maggiorenni e non autosufficienti delle parti, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso i Tribunale di Biella;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dell'Erario della somma pari a
€1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 05.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUD. REL. EST. Dott.ssa F. MARRAPODI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Carli Presidente dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice Relatore dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. I. SALA, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti, nei confronti di (C.F. Controparte_1
), resistente contumace;
C.F._2 con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la signora diva il Tribunale di Biella Pt_1 nei confronti di , chiedendo pronunciarsi il divorzio ex art. 3 n. 2 Controparte_1 lettera b) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché concedersi i provvedimenti in punto concorso al mantenimento, ordinario e straordinario, dei due figli delle parti, maggiorenni non autosufficienti, nato a [...] in data [...], e Persona_1
nata a [...] in data [...], con vittoria di spese di lite. Parte Controparte_2 ricorrente domandava, in particolare, disporsi il pagamento a carico del resistente della somma mensile pari a € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio o, comunque, altro importo non inferiore a € 162,00, cioè della somma dovuta in forza della sentenza di separazione maggiorata della capitalizzazione degli importi dovuti in applicazione dell'indice ISTAT. All'udienza del 27.11.2025 il giudice, rilevata la mancata comparizione personale del resistente, non procedeva al tentativo di conciliazione;
attesa la richiesta di parte ricorrente, il giudice si riservava di riferire al Collegio.
Ora, attesa la ritualità della notifica, si dichiara parte resistente contumace.
Con riguardo alla domanda in punto status, si rileva che, pur avendo i coniugi contratto matrimonio civile in Romania in data 15.08.03, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 del regolamento CE 2201/2003, attesa la residenza abituale dei predetti in Italia e, in particolare, nel Biellese, come ricavabile dai rispettivi certificati di residenza in atti. Si aggiunge che è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010, trattandosi della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento del deposito della domanda.
Ciò posto, si osserva che i suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza, deliberata in data 15.03.2023 dal Tribunale di Biella all'esito del relativo procedimento giudiziale, nonché munita di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Risulta, inoltre, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modifiche, atteso che la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era
1 protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in data 18.05.2022 nell'ambito del giudizio di separazione, occorrendo aggiungere che, in difetto di elementi contrari, si presume la continuità dello stato di separazione. E', altresì, dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, considerato che le parti risultano aver intrapreso da tempo percorsi di vita differenti, come evincibile dal tenore degli atti di causa. Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse dei figli, si ritiene - in difetto di qualsivoglia elemento comprovante, anche soltanto ai sensi dell'art. 2727 c.c., la situazione economica o, almeno, la capacità lavorativa del resistente - di disporre che questi versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre la somma pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio maggiorenne e non autosufficiente, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso i Tribunale di Biella.
In punto spese di lite, esse si pongono a carico del resistente in considerazione della prevalente soccombenza di quest'ultimo.
Dette spese si liquidano – in ragione dell'ammissione, allo stato, della parte vincitrice al patrocinio a spese dello Stato – in favore dell'Erario ai sensi del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella in caso di divorzi giudiziali senza istruttoria in €1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.08.03 in Romania da
Parte_1 Controparte_1
DISPONE che il padre, odierno resistente, versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, odierna ricorrente, la somma pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli maggiorenni e non autosufficienti delle parti, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso i Tribunale di Biella;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dell'Erario della somma pari a
€1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 05.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUD. REL. EST. Dott.ssa F. MARRAPODI
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