Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1564/2007 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 9/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa n. 1564/2007 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2007 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, notificato in data 28/4/2007 reso in materia di “contratti bancari” e vertente tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), col ministero/assistenza dell'avv. Pt_2 C.F._2
SANTORO ANTONIO
- attori - e C.F./P.IVA ), col Controparte_1 P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. CARRATO CLAUDIO
- convenuto – e C.F./P.IVA Controparte_2
), col ministero/assistenza dell'avv. SABBATINO MARIA P.IVA_2
PAOLA
- intervenuto - All'udienza del 9/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'opposizione
Tanto premesso, giova in apertura precisare che con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2007 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania e notificato il 28/4/2007, con il quale gli era stata ingiunta la somma di
€ 13.731,26, oltre interessi a tasso convenzionale e le spese del procedimento pari a € 585,00 oltre I.v.a. e C.n.a.p. e spese generali previste come per legge, a favore della in base alle seguenti ragioni: mancato Controparte_1 pagamento delle pattuite rate mensili, scadute e da scadere, relative al finanziamento n. 065/10026574, stipulato in data il 1/9/2005, nonché per il mancato pagamento degli interessi di mora maturati sul suddetto contratto di prestito personale. Con l'atto di opposizione i sig.ri e Parte_1 Parte_2 contestavano in primo luogo, la fondatezza della domanda di ingiunzione, in quanto: “La Sig.ra agli inizi dell'anno 2003 stipulava con la Banca Parte_2
Popolare di Salerno un prestito personale e nell'anno 2002-2003 uno scoperto di conto corrente. Successivamente, consigliata dal direttore dell'istituto de quo, chiudeva i predetti rapporti ed accendeva un altro prestito personale nel 2005 con la (già Banca Popolare di Salerno), per coprire i precedenti e Controparte_1 predetti rapporti bancari. Dal 2003 al 2007, l'istituto di credito capitalizzava, su base trimestrale, interessi a debito della ricorrente. Inoltre, il tasso effettivo globale (T.E.G.) risultava essere superiore al tasso soglia, cioè al tasso legale degli interessi determinato dal Ministero del Tesoro. Le parti, infatti, stabilivano convenzionalmente il calcolo degli interessi superiore al tasso legale. Deriva da quanto precede, pertanto, l'assoluta nullità della clausola del contratto di prestito che, tra l'altro, rinvia ad un presunto modello allegato al contratto de quo, nella parte in cui prevede la capitalizzazione degli interessi a debito del contraente.” In secondo luogo, rilevavano la violazione dell'art. 1469bis c.c., in combinato disposto con il decreto legislativo n. 206/2005, sul presupposto che: “La ricorrente non ha mai inserito la clausola anatocistica nel contratto de quo sottoscritto dal resistente. Bisogna, altresì, evidenziare che, anche se l'avesse fatto, essa sarebbe ed andrebbe dichiarata nulla per le seguenti ragioni di diritto:
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a) in primo luogo, è di palmare evidenza la vessatorietà della clausola anatocistica
(capitalizzazione trimestrale degli interessi) che l'istituto di credito appone nei contratti bancari;
b) in secondo luogo, essendo il contratto de quo rientrante in quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari la nullità dell'apposta clausola anatocistica discende dal fatto che la stessa non è stata, nella maniera più assoluta, oggetto di specifica trattazione col consumatore;
c) in terzo luogo, la clausola anatocistica è affetta da nullità, in quanto il contraente debole non ha avuto la possibilità di conoscerla prima della conclusione del contratto. […]
Deriva da quanto precede, pertanto, la nullità assoluta della clausola anatocistica apposta nel contratto di conto corrente de quo oppure non apposta ma applicata di fatto”. In terzo luogo, gli attori eccepivano la violazione dell'art. 1283 c.c. e rilevavano che, in conformità alle posizioni assunte dalla giurisprudenza: “nella fattispecie de qua è di palmare evidenza la carenza dei presupposti giuridici legittimanti l'applicazione della clausola anatocistica. Dunque, per l'effetto, va dichiarata la nullità parziale del rapporto de quo in ordine alla pattuizione o all'applicazione dell'interesse anatocistico, con relativa rideterminazione dell'esatto dare – avere tra le parti dello stesso”. Infine, in subordine: “Si contesta, altresì, la circostanza di non poco conto, che il prestito personale per cui
è causa, tra l'altro consigliato formalmente dall'istituto di credito ricorrente, per il tramite del suo direttore presso la filiale di Palinuro, serviva ad estinguere due posizioni debitori (non morose) della Sig. , risalenti all'anno 2002- Parte_2
2003, precisamente un prestito personale di circa euro 8.000,00 ed uno scoperto di conto corrente (di circa 4.500,00). […] Deriva da quanto precede, pertanto, la seguente circostanza di non poco conto: “la resistente non è mai entrata in possesso della somma di euro 12.500,00, la quale è servita soltanto per chiudere i precedenti del rapporti bancari (del 2002-2003)”. Ma vi è di più. I ricorrenti, inoltre, contestano fermamente anche e soprattutto la sorta capitale a debito riportata nei documenti di controparte e, per l'effetto, oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Tale circostanza risulta essere, altresì, acclarata dal contegno tenuto dall'istituto de quo, che approfittava del disagio economico dei ricorrenti. Dal comportamento osservato dalla nella fattispecie de qua si Controparte_1 evince ictu oculi l'abuso di posizione dominante. […] si contesta l'applicazione degl'interessi di mora maturati e maturandi. Inoltre, si evidenzia ed eccepisce che la ricorrente non può pretendere nulla dai resistenti, poiché la richiesta di decreto ingiuntivo è stata fatta sulla base di documenti ritenuti insufficienti dalla giurisprudenza pronunciatasi nella materia de qua, poiché la Controparte_1 non ha dimostrato l'intero suo credito attraverso la produzione di tutti gli estratti di conto corrente dall'inizio del rapporto con il cliente. […] Infine, si ritiene opportuno porre all'attenzione del Giudicante l'ennesima violazione della
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normativa bancaria, di non poco conto, perpetrata dalla ricorrente, che è rivolta alla tutela di un interesse pubblico.”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, e Parte_1 Parte_2 chiedevano di accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la nullità parziale del contratto di prestito personale, nonché di disporre la restituzione di quanto indebitamente riscosso, e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11/4/2018, si costituiva la con la quale si riportava alla domanda Controparte_1 di pagamento formulata in sede monitoria, rilevando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ed eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, rilevando che: “in base dell'opposto decreto ingiuntivo v'è un contratto di prestito personale, ritualmente sottoscritto nel quale essa opponente espressamente ed a tutti gli effetti di legge dichiara di aver preso Parte_2 visione e conoscenza delle condizioni che disciplinano i prestiti erogati dalla Banca.
[…] La inconferenza dei motivi di opposizione siccome svolti, si evidenzia ancor di più quando viene eccepita l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché clausola nulla. Non si riesce a comprendere dove viene rinvenuta tale capitalizzazione, dal momento che la comparente ha esclusivamente CP_1 chiesto gli interessi contrattualmente stabiliti, che nulla hanno a che vedere con lo scoperto di conto corrente, trattandosi di un contratto di prestito personale”.
Alla luce di quanto esposto, la concludeva Controparte_1 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda formulata dalle parti opponenti, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Il Tribunale all'udienza del 6/6/2008 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con comparsa depositata in data 30/10/2023, interveniva la
[...] aderendo alle difese spiegate dall'opposta Controparte_2 banca, sul presupposto che: “con contratto di cessione, avente efficacia giuridica a far data dal 15.12.22 ed efficacia economica dal 01.01.22, […] ha Controparte_3 ceduto alla (cessionaria) pro soluto ed Controparte_2 in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 T.U.B., un portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie che al
30.11.2022 risultavano di titolarità di fra i quali anche quello relativo al CP_3 credito sotteso alla procedura esecutiva de qua ed afferente alla posizione dei
Sigg.ri e • della cessione è stata data pubblicità Parte_2 Parte_1 mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 dicembre 2022, parte II, foglio delle inserzioni n. 148”.
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Concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle difese spiegate dalla
Controparte_1
Sull'intervento ex art. 105 c.p.c. Preliminarmente, occorre vagliare la legittimazione passiva dell'intervenuta
, quale cessionaria del credito per cui è causa, incluso nell'operazione di CP_2 cessione in blocco. ha acquistato pro soluto e in blocco da “un portafoglio di CP_4 CP_3 crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie che al 30 ha ceduto CP_3 al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie (collettivamente, i "Crediti ") che al 30 novembre 2022 risultavano di titolarita' di CP_3
e, alla Data di Efficacia Economica ovvero alla diversa data di seguito indicata, CP_3 soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (i) sono denominati in Euro;
(ii) sono regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, sono garanti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) i cui debitori erano classificati come "in sofferenza"; (v) nel caso di finanziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Efficacia Economica, non e superiore ad Euro 11.000.000,00; (vi) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in Italia;
(vii) finanziamenti indicati nell'elenco depositato in data 29 novembre 2022, presso il Notaio con studio in Via Ulrico Hoepli 7, Milano Persona_1 ed identificati tramite il medesimo codice identificativo riportato nelle comunicazioni al debitore relative alla situazione del finanziamento” (cfr. G.U. n. 148 del 22/11/2022). L'art. 58 TUB introduce nel nostro sistema una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco;
il legislatore ha previsto un esonero dalle formalità di cui all'art. 1264 c.c. e semplificato gli strumenti attraverso i quali fornire la prova della cessione. Il contratto di cessione di crediti in blocco non è soggetto a forme particolari al fine specifico della sua validità. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che non sussiste in caso di cessione cosiddetta in blocco alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché il predetto articolo, nel prevedere che l'oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile, non richiede in realtà alcuna indicazione specifica, ed è sufficiente, per la legittimità dell'operazione, che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto. La giurisprudenza di merito e anche quella di legittimità sostengono, tuttavia, che, se la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non è sufficiente, in caso di contestazioni in ordine alla legittimazione, a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non risulta individuabile il contenuto del contratto di cessione (cfr. Cass. civ. n. 24798/2020: “La parte che
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agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”). Al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 18361/2004). Nel caso di specie, stante l'allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale da cui risulta la cessione in blocco e pro soluto a favore della cessionaria intervenuta e stante l'assenza di alcuna contestazione delle parti CP_2 attrici, si rileva la sussistenza della legittimazione della cessionaria nel presente procedimento. Passando al merito, deve preliminarmente darsi atto che l'opposizione è tempestiva e procedibile, essendo stata proposta dalle parti opponente entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, essendo la notifica avvenuta in data 28/04/2007 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato in data 7/6/2007. L'opposizione, tuttavia, risulta del tutto infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito. Quanto alla violazione del divieto di anatocismo, e conseguente nullità della clausola, perché vessatoria, avente a oggetto la determinazione dei relativi interessi, non ci si può esimere dal rilevare come dalle risultanze in atti e, in particolare, dalla consulenza tecnica espletata, i cui esiti devono intendersi in questa sede pienamente condivisi e richiamati, non risulti prevista alcuna clausola anatocistica nel contratto per cui è causa. A soluzioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento alle contestazioni concernenti l'asserita violazione del tasso soglia di riferimento. Al netto di ogni altro aspetto, infatti, dalle risultanze della medesima c.t.u., si evince che il TAEG – che rappresenta il tasso relativo agli effetti di tutte le spese obbligatorie ai fini dell'apertura della pratica – è pari al 9,11%; confrontando, poi, il contratto di prestito personale nelle categorie indicate dalla Banca di Italia alla voce “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” in cui la classe di importo è unica, si ricava come non vi sia stata alcuna violazione normativa, in quanto, nonostante talune variazioni, il
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tasso rimaneva sempre al di sotto del tasso soglia pari al 14%, il quale fino al 31/12/2009 non è stato mai oltrepassato. Quanto, infine, al lamentato abuso della posizione dominante da parte della banca convenuta, occorre premettere che esso si configura, alla stregua della normativa europea (v. art. 102 TFUE) allorquando un'impresa adotti alcune delle pratiche abusive che vanno a detrimento del mercato e che producono un pregiudizio per la concorrenza. Con riguardo alle banche, l'abuso della posizione dominante si determina qualora, nella stipulazione del contratto con la clientela, pongono delle condizioni più onerose per quest'ultima, ma che, in ogni caso, come chiarito da parte della giurisprudenza non producono la nullità delle stesse clausole
“abusive”, seppure determinino una violazione dell'art. 86 del Trattato di Roma e dell'art. 3 l. n. 287/1990 (cfr. App. Torino, 27/10/1998; Trib. Alba, 12/1/1995). Ciò detto, si rileva come alcuna violazione sia stata posta da parte della banca convenuta, e, in ogni caso, alcuna prova sia stata fornita dalle parti attrici in ordine a un eventuale abuso della posizione dominante da parte della stessa, tale da limitare la concorrenza o danneggiare i consumatori, atteso che l'opponente ha semplicemente censurato il “suggerimento” del funzionario dell'Istituto di credito di effettuare un nuovo finanziamento per estinguere il precedente debito contratto dalla . Pt_2
Orbene, nonostante l'infondatezza nei termini sin qui chiarirti delle contestazioni articolate con l'opposizione, non ci si può esimere dal rilevare come all'esito del calcolo effettuato dalla nominata CTU debba comunque procedersi ad una rideterminazione della somma ingiunta, essendo gli importi indicati dall'ausiliario maggiormente conformi alle condizioni contrattualmente previste. Ne consegue che in accoglimento parziale dell'opposizione, dovrà, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi gli opponenti al pagamento in favore della e per essa di Controparte_1 [...] della somma di € 13.606,87, in luogo della somma precedentemente CP_2 ingiunta pari ad € 13.731,26, oltre interessi come richiesti. Assorbita o comunque respinta alla stregua di tutto quanto precede deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, il parziale accoglimento dell'opposizione, laddove veniva rideterminata in maniera del tutto trascurabile la somma ingiunta, consente, ad ogni modo, la condanna della parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta liquidate - in Controparte_1 applicazione delle tabelle vigenti – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto
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del valore (fino a € 26.000,00), della compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Da compensarsi per l'intero, stante la comunque avutasi revoca del decreto, devono per converso intendersi le spese del procedimento monitorio, al pari di quelle nei rapporti intercorrenti tra , Parte_2 Parte_1
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, la
[...] CP_2 cui costituzione in giudizio costituisce conseguenza dell'avvenuta cessione del credito operata dall'originaria opposta.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2007 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, proposto dalla sig.ra
[...]
e dal sig. nei confronti della Pt_2 Parte_1 [...] con l'intervento della in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione così come proposto, e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 308/2007 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania;
condanna
e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore della e per essa di Controparte_1 ella somma di € 13.606,87, oltre interessi come richiesti;
CP_2 condanna
e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 Parte_1 in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara integralmente compensate le spese nei rapporti intercorrenti tra
[...]
, e di in persona del legale Pt_2 Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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Così deciso in data 31/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice Dott. Benedetta Rossella Setta
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