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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15835 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15835 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Molina n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. CARPI FEDERICA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
(VI) Via Trieste 30 rappresentato e difeso dall'avv. SAREGO PIETRO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso la di lei abitazione;
e Per_1 manterranno con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e da essi Per_2 riceveranno cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno, per quanto possibile di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute degli stessi, comprese le attività ricreative e sportive e tenendo comunque sempre conto delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Il padre potrà vedere e compatibilmente con i loro impegni scolastici o personali Per_1 Per_2
e previo avviso alla madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 15.00
(o in orario scolastico, all'uscita da scuola) fino alla domenica dopo il pranzo alle ore 14.00, quando li riaccompagnerà dalla mamma. Il fine settimana con il papà dovrà coincidere con l'unica domenica al mese in cui la madre sarà impegnata al lavoro.
Il padre potrà trascorrere qualche ora con i bambini anche nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle ore 14.00 (o dall'uscita da scuola) fino alle ore 20.00, dopo cena.
Sono fatti salvi eventuali diversi futuri accordi tra i genitori.
In ogni caso, il padre si impegna ad aiutare la madre nella gestione dei bambini anche oltre i sopra indicati impegni per quanto possibile.
3) Il sig. potrà inoltre tenere con sé i figli per 7 giorni non continuativi durante le vacanze CP_1 natalizie, ad anni alterni per il periodo che va dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, così che e possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori (e comunque entro il giorno 31 del mese di maggio);vacanze infrascolastiche alternate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora , quale contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
e la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data della domanda.
Il contributo di cui supra, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
5) La Sig.ra potrà trattenere l'intera somma spettante per l'assegno unico al 100% Parte_1
e beneficiare delle detrazioni fiscali al 50%. Inoltre, la stessa si farà carico di richiedere tutti i bonus e le agevolazioni spettanti ai figli minori che tratterrà interamente.
6) Le spese straordinarie in favore dei figli debitamente documentate ove possibile saranno ripartite tra i genitori al 50%; esse verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre con cadenza bisettimanale entro i giorni 13 e 30 di ogni mese, secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, nelle seguenti modalità:
a) Senza necessità di preventivo accordo: - Spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
spese per acquisto materiale per la prima infanzia;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche o private nei limiti di 500 € annui;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante, trattamenti sanitari urgenti non erogati dal SSN, spese oculistiche per;
Per_1
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, ludoteca, asili nido e materna anche privati;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
mensa e trasporto pubblico scolastico;
dal momento che la madre si occupa di portare i figli a scuola, il padre le rimborserà anche la quota del 50% della spesa di carburante da lei sostenuta.
- Spese extrascolastiche: un'attività sportiva e pertinente attrezzatura.
b) Con necessità di preventivo accordo:
- Spese mediche: cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale.
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (ad eccezione di asili nido e materna per i quali non è necessario il preventivo accordo); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche: corsi di istruzione;
attività sportive (oltre un primo sport), ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole, ivi comprese le spese accessorie quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione, carburante.
L'accordo tra le parti potrà essere raggiunto in qualsiasi modo.
Nei casi in cui i genitori dovranno preventivamente concordare le spese straordinarie, quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa, comunicherà per iscritto la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo la quota del 50%.
In caso di contrasto o dubbio interpretativo le parti faranno riferimento al protocollo famiglia del
Tribunale di Verona del 31.07.2020 e ss. mm..
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli ed inserendo solo gradualmente nella famiglia eventuali figure terze.
8) Le parti dichiarano di avere così definitivamente regolato i loro rapporti economici e, con l'esatto adempimento delle precedenti condizioni, di non avere più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
9) Spese ed onorari del procedimento compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 Controparte_1 sul presupposto per cui avevano avuto una relazione sentimentale iniziata nel 2019 e terminata nell'estate del 2025, dalla quale erano nati (31.05.2023) e (26.01.2025) - hanno Per_1 Per_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1 Persona_3 epigrafe riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15835 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Molina n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. CARPI FEDERICA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
(VI) Via Trieste 30 rappresentato e difeso dall'avv. SAREGO PIETRO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso la di lei abitazione;
e Per_1 manterranno con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e da essi Per_2 riceveranno cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno, per quanto possibile di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute degli stessi, comprese le attività ricreative e sportive e tenendo comunque sempre conto delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Il padre potrà vedere e compatibilmente con i loro impegni scolastici o personali Per_1 Per_2
e previo avviso alla madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 15.00
(o in orario scolastico, all'uscita da scuola) fino alla domenica dopo il pranzo alle ore 14.00, quando li riaccompagnerà dalla mamma. Il fine settimana con il papà dovrà coincidere con l'unica domenica al mese in cui la madre sarà impegnata al lavoro.
Il padre potrà trascorrere qualche ora con i bambini anche nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle ore 14.00 (o dall'uscita da scuola) fino alle ore 20.00, dopo cena.
Sono fatti salvi eventuali diversi futuri accordi tra i genitori.
In ogni caso, il padre si impegna ad aiutare la madre nella gestione dei bambini anche oltre i sopra indicati impegni per quanto possibile.
3) Il sig. potrà inoltre tenere con sé i figli per 7 giorni non continuativi durante le vacanze CP_1 natalizie, ad anni alterni per il periodo che va dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, così che e possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori (e comunque entro il giorno 31 del mese di maggio);vacanze infrascolastiche alternate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora , quale contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
e la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data della domanda.
Il contributo di cui supra, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
5) La Sig.ra potrà trattenere l'intera somma spettante per l'assegno unico al 100% Parte_1
e beneficiare delle detrazioni fiscali al 50%. Inoltre, la stessa si farà carico di richiedere tutti i bonus e le agevolazioni spettanti ai figli minori che tratterrà interamente.
6) Le spese straordinarie in favore dei figli debitamente documentate ove possibile saranno ripartite tra i genitori al 50%; esse verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre con cadenza bisettimanale entro i giorni 13 e 30 di ogni mese, secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, nelle seguenti modalità:
a) Senza necessità di preventivo accordo: - Spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
spese per acquisto materiale per la prima infanzia;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche o private nei limiti di 500 € annui;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante, trattamenti sanitari urgenti non erogati dal SSN, spese oculistiche per;
Per_1
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, ludoteca, asili nido e materna anche privati;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
mensa e trasporto pubblico scolastico;
dal momento che la madre si occupa di portare i figli a scuola, il padre le rimborserà anche la quota del 50% della spesa di carburante da lei sostenuta.
- Spese extrascolastiche: un'attività sportiva e pertinente attrezzatura.
b) Con necessità di preventivo accordo:
- Spese mediche: cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale.
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (ad eccezione di asili nido e materna per i quali non è necessario il preventivo accordo); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche: corsi di istruzione;
attività sportive (oltre un primo sport), ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole, ivi comprese le spese accessorie quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione, carburante.
L'accordo tra le parti potrà essere raggiunto in qualsiasi modo.
Nei casi in cui i genitori dovranno preventivamente concordare le spese straordinarie, quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa, comunicherà per iscritto la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo la quota del 50%.
In caso di contrasto o dubbio interpretativo le parti faranno riferimento al protocollo famiglia del
Tribunale di Verona del 31.07.2020 e ss. mm..
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli ed inserendo solo gradualmente nella famiglia eventuali figure terze.
8) Le parti dichiarano di avere così definitivamente regolato i loro rapporti economici e, con l'esatto adempimento delle precedenti condizioni, di non avere più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
9) Spese ed onorari del procedimento compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 Controparte_1 sul presupposto per cui avevano avuto una relazione sentimentale iniziata nel 2019 e terminata nell'estate del 2025, dalla quale erano nati (31.05.2023) e (26.01.2025) - hanno Per_1 Per_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1 Persona_3 epigrafe riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra