Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2011, n. 17437
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Sentenza 19 agosto 2011

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In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste violazione dall'art. 320 cod. proc. civ. ove il tentativo di conciliazione, contemplato da tale norma, sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una di una parte all'udienza di comparizione, né è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, ove la parte assente sia stata posta in condizione di presenziare all'udienza, mediante la comunicazione di apposita ordinanza riservata.

La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non eccede millecento euro, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perché attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2011, n. 17437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17437
    Data del deposito : 19 agosto 2011

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