CASS
Ordinanza 20 novembre 2024
Ordinanza 20 novembre 2024
Massime • 1
La censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2024, n. 29884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29884 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2939/2023 R.G. proposto da: AN OE, rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine del ricorso, dall’avv. Saverio Cosi, con domicilio digitale: saveriocosi@ordineavvocatiroma.org
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - resistente - e nei confronti di Civile Ord. Sez. 3 Num. 29884 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 20/11/2024 2 ROMA CAPITALE - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11410/2022, pubblicata in data 18 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione proposta da EM NN avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 0029707829000 ed il verbale di accertamento di Roma Capitale ad essa sotteso, con cui era stata dedotta l’inesistenza della notifica della prima, perché effettuata in formato pdf anziché p7m e mediante l’uso di indirizzo p.e.c. non censito nei registri validi per le notificazioni, nonché la inesistenza o nullità del procedimento notificatorio del verbale, perché avvenuto a mezzo agente postale privato non munito di licenza. 2. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale è stata impugnata la sentenza di primo grado, ha respinto il gravame. In sintesi, il giudice d’appello ha osservato che Roma Capitale non aveva rimesso all’agente postale privato, Fulmine Group, la notifica del verbale di accertamento ex art. 201 del codice della strada, ma la sola consegna della raccomandata (Cad), attività che non atteneva alla conoscenza formale dell’atto, circostanza che consentiva di riconoscere la piena validità dell’attestazione di consegna, risultando il disconoscimento operato dalla ricorrente sprovvisto dei contenuti formali necessari e dovendo ritenersi raggiunta la conoscenza legale dell’atto, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., al momento in cui il plico era stato recapitato presso il domicilio del destinatario senza che 3 l’operatore postale (pubblico o privato) fosse tenuto ad una previa identificazione del prenditore. Con riguardo, poi, alla notifica della cartella di pagamento, partendo dalla premessa che gli art. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 stabilivano che essa potesse essere eseguita ‹‹all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)›› ovvero ‹‹con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)››, rilevava che dette disposizioni non prendevano in esame l’inserimento della casella di posta elettronica del mittente, posto che il contenuto della cartella di pagamento già evidenziava tutti i riferimenti ed i contatti dell’ente pubblico che agiva e poneva, quindi, il destinatario nella condizione di poter proficuamente interloquire con lo stesso ente;
che a tale conclusione non ostava l’art. 16-ter del d.l. 179/2012, norma che atteneva sempre ai destinatari delle comunicazioni a mezzo p.e.c. e non agli indirizzi del mittente. Disattendeva, altresì, l’ulteriore eccezione concernente il formato del file recante la cartella di pagamento, richiamando la sentenza di questa Corte n. 11222 del 2022 e rilevando che la natura sostanziale e non processuale della cartella non fosse di ostacolo all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e comportasse, in caso di irritualità della notificazione, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. 3. EM NN propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della suddetta decisione. 4 Agenzia delle entrate – Riscossione ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, mentre Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata adunanza camerale. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 112, 140 e 324 c.p.c.››, lamenta che il giudice d’appello, dopo avere accertato, con efficacia di giudicato, che l’agente postale privato aveva operato in assenza di licenza, che era intervenuta dopo la esecuzione della notifica, aveva comunque ritenuto sanato il vizio della notificazione sul presupposto che questa avesse in realtà riguardato l’invio della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. e non già la notifica dell’atto. Evidenzia, al contrario, che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si compone di una serie di passaggi che costituiscono un unicum, con la conseguenza che il vizio di una delle tre formalità previste dalla legge inficia tutto il procedimento notificatorio, che si perfeziona proprio con la spedizione della raccomandata informativa, e che il richiamo all’art. 156 cod. proc. civ. è improprio. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. In difetto di qualificazione della domanda, deve ritenersi che la contestazione della omessa notificazione del verbale di 5 accertamento di violazioni del codice della strada che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo debba essere qualificata come opposizione cd. ‹‹recuperatoria›› a sanzione amministrativa. Sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio di diritto in base al quale: «L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella» (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018). Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, per l’ipotesi nella quale l’interessato deduca che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l’estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., sez. 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., sez. 3, n. 1985 del 29/1/2014; Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. ‹‹recuperatoria››, in senso ampio regolata 6 dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 — ed attualmente, dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 — atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall’ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all’ordinanza ingiunzione di pagamento. 1.3. Posto ciò, nel caso di specie la ricorrente, in disparte ogni valutazione in merito alla legittimità della notificazione eseguita a mezzo di operatore di posta privata (Fulmine Group), che aveva pacificamente conseguito la licenza in data successiva alla notifica, non ha addotto elementi dai quali possa riscontrarsi la tempestiva proposizione dell’opposizione nel termine sopra indicato, cosicché la doglianza in disamina incorre nella declaratoria di inammissibilità. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ., 26 d.P.R. n. 602/73; art. 16-ter del d.l. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012- Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto Eidas). Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.››. La ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso nelle denunciate violazioni per avere ritenuto valida la notifica della cartella effettuata dal mittente valendosi di un indirizzo diverso da quello presente sull’Indice nazionale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione – IPA;
precisa, al riguardo, che la notifica è avvenuta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’indirizzo ., in contrasto con il dettato del citato art. 16-ter d.l. n. 179/2012, che esige, a decorrere 7 dal 15 dicembre 2013, che, ai fini della notificazione degli atti, ‹‹…si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA, Regionale, Inipec›› e che la provenienza dell’atto da un indirizzo non presente nel registro Ini-Pec non consente di verificare l’autenticità del messaggio e di individuare con certezza il mittente;
a tanto aggiunge che l’incertezza della notifica p.e.c. proveniente da registri non ufficiali comporta anche una chiara violazione del Regolamento europeo n. 910/2014 (detto Eidas), che disciplina l’identificazione e la transazione elettronica, anche tramite notifica, di atti giudiziari e stragiudiziali. La censura è inammissibile. La doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare con un messaggio proveniente da un indirizzo p.e.c. non ‹‹inserito nei pubblici elenchi››, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997, n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; cfr. Cass., sez. 6 -3, 04/02/2022, n. 3582, in fattispecie analoga a quella in esame). Il giudice d’appello, dovendo qualificare l’opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione. Non avendo il Tribunale a ciò provveduto, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata in sede di legittimità, anche d’ufficio; ne discende che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. 8 3. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il primo motivo e, pronunciando sul secondo motivo, la sentenza va cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi. La cassazione senza rinvio di un solo capo della sentenza non ne travolge la statuizione finale sulle spese di lite del giudizio di merito, in considerazione della valutazione complessiva di soccombenza dell’odierna ricorrente. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della resistente Agenzia delle entrate – Riscossione e della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, pronunciando sul secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - resistente - e nei confronti di Civile Ord. Sez. 3 Num. 29884 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 20/11/2024 2 ROMA CAPITALE - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11410/2022, pubblicata in data 18 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione proposta da EM NN avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 0029707829000 ed il verbale di accertamento di Roma Capitale ad essa sotteso, con cui era stata dedotta l’inesistenza della notifica della prima, perché effettuata in formato pdf anziché p7m e mediante l’uso di indirizzo p.e.c. non censito nei registri validi per le notificazioni, nonché la inesistenza o nullità del procedimento notificatorio del verbale, perché avvenuto a mezzo agente postale privato non munito di licenza. 2. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale è stata impugnata la sentenza di primo grado, ha respinto il gravame. In sintesi, il giudice d’appello ha osservato che Roma Capitale non aveva rimesso all’agente postale privato, Fulmine Group, la notifica del verbale di accertamento ex art. 201 del codice della strada, ma la sola consegna della raccomandata (Cad), attività che non atteneva alla conoscenza formale dell’atto, circostanza che consentiva di riconoscere la piena validità dell’attestazione di consegna, risultando il disconoscimento operato dalla ricorrente sprovvisto dei contenuti formali necessari e dovendo ritenersi raggiunta la conoscenza legale dell’atto, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., al momento in cui il plico era stato recapitato presso il domicilio del destinatario senza che 3 l’operatore postale (pubblico o privato) fosse tenuto ad una previa identificazione del prenditore. Con riguardo, poi, alla notifica della cartella di pagamento, partendo dalla premessa che gli art. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 stabilivano che essa potesse essere eseguita ‹‹all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)›› ovvero ‹‹con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)››, rilevava che dette disposizioni non prendevano in esame l’inserimento della casella di posta elettronica del mittente, posto che il contenuto della cartella di pagamento già evidenziava tutti i riferimenti ed i contatti dell’ente pubblico che agiva e poneva, quindi, il destinatario nella condizione di poter proficuamente interloquire con lo stesso ente;
che a tale conclusione non ostava l’art. 16-ter del d.l. 179/2012, norma che atteneva sempre ai destinatari delle comunicazioni a mezzo p.e.c. e non agli indirizzi del mittente. Disattendeva, altresì, l’ulteriore eccezione concernente il formato del file recante la cartella di pagamento, richiamando la sentenza di questa Corte n. 11222 del 2022 e rilevando che la natura sostanziale e non processuale della cartella non fosse di ostacolo all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e comportasse, in caso di irritualità della notificazione, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. 3. EM NN propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della suddetta decisione. 4 Agenzia delle entrate – Riscossione ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, mentre Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata adunanza camerale. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 112, 140 e 324 c.p.c.››, lamenta che il giudice d’appello, dopo avere accertato, con efficacia di giudicato, che l’agente postale privato aveva operato in assenza di licenza, che era intervenuta dopo la esecuzione della notifica, aveva comunque ritenuto sanato il vizio della notificazione sul presupposto che questa avesse in realtà riguardato l’invio della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. e non già la notifica dell’atto. Evidenzia, al contrario, che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si compone di una serie di passaggi che costituiscono un unicum, con la conseguenza che il vizio di una delle tre formalità previste dalla legge inficia tutto il procedimento notificatorio, che si perfeziona proprio con la spedizione della raccomandata informativa, e che il richiamo all’art. 156 cod. proc. civ. è improprio. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. In difetto di qualificazione della domanda, deve ritenersi che la contestazione della omessa notificazione del verbale di 5 accertamento di violazioni del codice della strada che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo debba essere qualificata come opposizione cd. ‹‹recuperatoria›› a sanzione amministrativa. Sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio di diritto in base al quale: «L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella» (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018). Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, per l’ipotesi nella quale l’interessato deduca che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l’estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., sez. 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., sez. 3, n. 1985 del 29/1/2014; Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. ‹‹recuperatoria››, in senso ampio regolata 6 dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 — ed attualmente, dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 — atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall’ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all’ordinanza ingiunzione di pagamento. 1.3. Posto ciò, nel caso di specie la ricorrente, in disparte ogni valutazione in merito alla legittimità della notificazione eseguita a mezzo di operatore di posta privata (Fulmine Group), che aveva pacificamente conseguito la licenza in data successiva alla notifica, non ha addotto elementi dai quali possa riscontrarsi la tempestiva proposizione dell’opposizione nel termine sopra indicato, cosicché la doglianza in disamina incorre nella declaratoria di inammissibilità. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ., 26 d.P.R. n. 602/73; art. 16-ter del d.l. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012- Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto Eidas). Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.››. La ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso nelle denunciate violazioni per avere ritenuto valida la notifica della cartella effettuata dal mittente valendosi di un indirizzo diverso da quello presente sull’Indice nazionale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione – IPA;
precisa, al riguardo, che la notifica è avvenuta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’indirizzo ., in contrasto con il dettato del citato art. 16-ter d.l. n. 179/2012, che esige, a decorrere 7 dal 15 dicembre 2013, che, ai fini della notificazione degli atti, ‹‹…si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA, Regionale, Inipec›› e che la provenienza dell’atto da un indirizzo non presente nel registro Ini-Pec non consente di verificare l’autenticità del messaggio e di individuare con certezza il mittente;
a tanto aggiunge che l’incertezza della notifica p.e.c. proveniente da registri non ufficiali comporta anche una chiara violazione del Regolamento europeo n. 910/2014 (detto Eidas), che disciplina l’identificazione e la transazione elettronica, anche tramite notifica, di atti giudiziari e stragiudiziali. La censura è inammissibile. La doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare con un messaggio proveniente da un indirizzo p.e.c. non ‹‹inserito nei pubblici elenchi››, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997, n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; cfr. Cass., sez. 6 -3, 04/02/2022, n. 3582, in fattispecie analoga a quella in esame). Il giudice d’appello, dovendo qualificare l’opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione. Non avendo il Tribunale a ciò provveduto, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata in sede di legittimità, anche d’ufficio; ne discende che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. 8 3. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il primo motivo e, pronunciando sul secondo motivo, la sentenza va cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi. La cassazione senza rinvio di un solo capo della sentenza non ne travolge la statuizione finale sulle spese di lite del giudizio di merito, in considerazione della valutazione complessiva di soccombenza dell’odierna ricorrente. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della resistente Agenzia delle entrate – Riscossione e della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, pronunciando sul secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione