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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19394/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. MARCO RIGONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. MARCO RIGONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“• Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
• in favore della moglie sarà bonificata, dal conto corrente cointestato, la somma di € 28.000,00 (ventottomila), che sarà accreditata sul suo conto corrente personale.
Tale operazione sarà effettuata entro tre giorni dalla data in cui sarà sottoscritto il presente ricorso;
• effettuata l'operazione di cui sopra, i coniugi provvederanno agli adempimenti necessari per la chiusura del conto corrente cointestato e il residuo importo che ne risulterà sarà accreditato sul conto corrente del marito;
1 • la reciproca autonomia patrimoniale delle parti comporta che nessuna di esse chiede il proprio personale mantenimento;
• le spese legali derivanti dal procedimento di separazione personale saranno anticipate dalla moglie;
il marito provvederà a rimborsarne la metà entro tre giorni dal pagamento, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente con codice iban n. [...];
• i coniugi rinunciano ad ogni altra pretesa, non essendovi ulteriori beni mobili o immobili rispetto ai quali disporre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VE (atto n. 14, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19394/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. MARCO RIGONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. MARCO RIGONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“• Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
• in favore della moglie sarà bonificata, dal conto corrente cointestato, la somma di € 28.000,00 (ventottomila), che sarà accreditata sul suo conto corrente personale.
Tale operazione sarà effettuata entro tre giorni dalla data in cui sarà sottoscritto il presente ricorso;
• effettuata l'operazione di cui sopra, i coniugi provvederanno agli adempimenti necessari per la chiusura del conto corrente cointestato e il residuo importo che ne risulterà sarà accreditato sul conto corrente del marito;
1 • la reciproca autonomia patrimoniale delle parti comporta che nessuna di esse chiede il proprio personale mantenimento;
• le spese legali derivanti dal procedimento di separazione personale saranno anticipate dalla moglie;
il marito provvederà a rimborsarne la metà entro tre giorni dal pagamento, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente con codice iban n. [...];
• i coniugi rinunciano ad ogni altra pretesa, non essendovi ulteriori beni mobili o immobili rispetto ai quali disporre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VE (atto n. 14, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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