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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43954/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANVITO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. GOBBI PAOLO EDOARDO, con studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.30 20124
AN
ATTORE contro
(C.F. ), _1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO AN , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA FREGUGLIA, 1 20122 AN (C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LEDDA GIOVANNI con studio in PIAZZA REPUBBLICA, 10 09129 CAGLIARI
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' e _1 RT [...]
proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820230086670449000, notificata in Controparte_3 data 25 settembre 2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 84.970,50, relativa a “Atti giudiziari anno 2018”.
pagina 1 di 8 L'attore ha dedotto che:
- in data 25.9.2023 l' gli aveva notificato la cartella di RT pagamento n. 06820230086670449000 dell'importo di € 84.970,50, in forza del ruolo emesso da
[...] in nome e conto del , Corte di Appello di Genova – Controparte_3 _1 Controparte_5
[...]
- secondo quanto desumibile dalla cartella di pagamento, la pretesa riguardava le spese processuali relative alla sentenza n. 3408 resa dalla Corte di Appello di Genova il 26.11.2018 nell'ambito del procedimento penale 126/2018 Reg. Gen. App.;
- il suddetto procedimento penale aveva visto coinvolti più indagati, ognuno dei quali a vario titolo chiamati a rispondere di vicende connesse alle irregolarità riscontrate nei bilanci della Lega Nord relativi agli anni 2008, 2009 e 2010;
- la Corte di Appello di Genova, in fase di gravame, aveva parzialmente riformato la sentenza n. 3281 del
24/07/2017 resa dal Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale rg. n. 3926/2015, assolvendo l'imputato per quanto riguarda i capi d'accusa a), b) e c) e statuendo la sua responsabilità penale con riferimento al reato di cui al punto c-bis), derubricandolo rispetto all'originario capo d'imputazione (art. 640 bis) e sostituendolo con quello previsto dall'art. 316 ter c.p., per aver sottoscritto la “dichiarazione integrativa” del
12/10/2012 relativa al bilancio 2010;
- a seguito di accesso all'archivio centrale del Tribunale l'attore aveva appreso che le spese processuali di importo elevato addebitategli riguardavano le attività di espletamento delle perizie e delle intercettazioni che erano state poste a suo carico alcuna motivazione;
- tali spese, oltre che non dimostrate e precisate, erano fondate su un titolo esecutivo inesistente poiché le sentenze da cui scaturiva la pretesa di cui alla cartella opposta, tranne per quanto concerne il rimborso delle spese ripetibili per le parti civili costituitesi nel procedimento, nulla prevedevano in merito ad una eventuale condanna alla ripetizione delle spese processuali poste a carico degli imputati, tra i quali l'odierno opponente;
- inoltre, ai fini di un corretto addebito delle spese processuali a carico del dott. era necessario Pt_1 procedere all'esatta imputazione ed individuazione delle spese stesse in modo da potere procedere alla ripartizione pro quota tra i condannati ai sensi dell'articolo 205 DPR 115/2002;
- in particolare, l'opponente poteva rispondere solo delle spese processuali di cui al capo c bis), essendo venuto meno il vincolo di solidarietà tra i coimputati condannati nel medesimo procedimento penale, con l'abrogazione del disposto dell'art. 535 c.p.p. comma II, da parte dell'art. 67 comma II lettera b) della legge
18.06.2009 n. 69, ed essendo stato l'opponente condannato solo per le imputazioni di cui al capo c bis).
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, del ruolo e/ o cartella esattoriale n. 06820230086670449000 e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un valido titolo e/o ruolo che possa dar luogo alla relativa pretesa di ripetizione delle somme pagina 2 di 8 processuali, con conseguente annullamento della cartella stessa e/o, in subordine, la eventuale determinazione delle spese eventualmente imputabili ed addebitabili all'odierno opponente.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la propria estraneità in merito al Controparte_3 procedimento di formazione della cartella gravata, non spettando alla stessa alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari dell'azione di recupero delle spese di giustizia in generale, per avere agito su mandato dell'ente creditore che, ai fini della formazione del ruolo e della sua quantificazione, aveva trasmesso i dati necessari, corretti e completi ai fini della quantificazione del credito.
In secondo luogo, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione inerente alla carente motivazione della cartella ex art. 617 c.p.c. in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della cartella.
Si sono costituiti il e l' eccependo, in _1 RT via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestano non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale trattandosi di attività di competenza esclusiva di
Controparte_3
Con riferimento alle censure sulle spese, le parti convenute hanno allegato che le attività di indagine produttive di spese, tra cui le "operazioni di registrazione e trascrizione escussione indagato " e Persona_1
"operazioni di trascrizioni di intercettazioni" dovevano ritenersi tutte concorrenziali all'accertamento del reato di cui all'art. 640 c.p. per cui la Procura di Milano ha proceduto al rinvio a giudizio.
Secondo i convenuti era irrilevante che la Corte di Appello avesse poi configurato giuridicamente in maniera diversa il fatto a carico del signor data la identità del fatto materiale oggetto di indagine e che aveva dato Pt_1 origine alle spese.
All'esito della prima udienza e dell'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_1 [...]
. RT
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto pagina 3 di 8 ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491e)
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, nelle quali si è rilevato che “ le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass.civ., sez. 3, 9 luglio
2020, n. 14598, Cass.civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto, non si discute della portata della decisione del giudice penale ma, unicamente, della riconducibilità o meno delle somme richieste alla condanna penale, data la allegazione dell'attore dell'indeterminatezza della quantificazione operata dall'Amministrazione.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e _1 RT
[...]
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti _1
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] RT delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
.” CP_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al _1
- Corte di Appello di Genova. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto
[...] Controparte_3 del . CP_1 Controparte_6
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di RT opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente”. (così, Cass. Civ. 25/11/2021, n. 36656, nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha citato in giudizio sia il - Corte di Appello di Genova, ente creditore, sia l' _1 RT
, quale agente della riscossione.
[...]
3. L'an e il quantum del credito risarcitorio pagina 4 di 8 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta l'opposizione non ha ad Controparte_3 oggetto vizi della cartella di pagamento, bensì l'insussistenza dei presupposti per la riscossione, ovvero l'insussistenza di titolo esecutivo e la conseguente illegittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale opposta, non preceduta dalla notifica del titolo cui la stessa si riferirebbe.
La opposizione svolta è quindi da ricondurre alla fattispecie della opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come del resto espressamente sostenuto dal ricorrente: si tratta, infatti, di contestazioni attinenti al diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, nella speciale forma della riscossione a mezzo ruolo esattoriale - sub specie di contestazioni attinenti all'esistenza del credito fatto valere.
La prima censura, relativa alla mancata notifica del titolo, non è fondata.
Al riguardo si richiamano i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale non presuppone la notifica del titolo esecutivo, essendo invece richiesto che essa contenga l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo (cfr.
Cass.civ. sez. 3, 19 dicembre 2022 n . 37138, Cass.civ., sez. 3, 30 gennaio 2019 n. 2553).
Le doglianze dell'attore sulla determinazione del credito si ritengono fondate nei limiti che seguono.
In via generale, in applicazione della regola idi cui all'art. 2697 cod.civ.. è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” ((cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2023 n. 31774).
Nel caso in esame, le parti convenute non hanno fornito elementi utili a spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte al ruolo n. 126/2018 RGCA al reato per cui ha subito condanna, Parte_1 svolgendo solo una difesa di rito e replicando alle contestazioni dell'opponente limitandosi ad allegare le sentenze di condanna ed il foglio notizie, recante un elenco spese per registrazione, trascrizione di intercettazioni, nonchè per consulenza contabile e informatica, riferite al quadriennio 2008-2011.
La cartella impugnata trae origine dal procedimento penale n. 126/2018 di Reg. Gen. della Corte di Appello di
Genova, nei confronti di cinque imputati, tra cui chiamati a vario titolo a rispondere delle Parte_1
pagina 5 di 8 irregolarità riscontrate nei bilanci della Lega Nord relativi agli anni 2008-2010, come si evince dai capi d'imputazione della sentenza n. 3408/2018 della Corte di Appello di Genova Sezione I Penale in composizione
Collegiale.
L'odierno opponente veniva condannato esclusivamente per il delitto di cui al capo cbis), riferito alla sottoscrizione della dichiarazione integrativa del 12 ottobre 2012 relativa al bilancio 2010 in concorso con
. Parte_2
In forza di tale pronuncia, diventata definitiva in data 5 novembre 2019 quando il ricorso proposto per
Cassazione è stato rigettato (doc. 13 fascicolo convenuti), è stata notificata all' attore la cartella esattoriale impugnata.
Occorre quindi esaminare le voci di spesa imputate all'attore.
Nel documento della Corte d'Appello di Genova - Ufficio Recupero Credito relativo al Numero di Partita di
Credito del debitore (doc. 8 convenuti) si legge, nella parte relativa al “credito da P.IVA_4 Parte_1 recuperare”, spese recuperabili per intero: € 3.013.38, € 1.755.97, € 2.866,77 e € 74.052,00 per un totale di euro
€ 81.688,12. Nella parte relativa ad “altre annotazioni” viene precisato “spese recuperabili per intero suddivise nella misura di 1/5 (euro 74.052 consulenza contabile, euro 3.013,38 consulenza informatica, euro 2.866,77 perizia, euro 1.755, 97 intercettazioni”).
Secondo quanto allegato da , tali spese sono state suddivise nella misura di 1/5 per effetto della CP_3 divisione proporzionale delle spese tra i cinque imputati del processo per i quali è divenuta definitiva la condanna (ovvero l'attore e gli imputati , e , essendo stata annullata la condanna Per_1 CP_7 CP_8 Pt_2 dell'imputato e dichiarata la prescrizione per l'imputato . CP_9 Per_2
Con riferimento alle spese sostenute per l'espletamento delle attività di intercettazione e le trascrizioni
(€1.755,97 e) dal “Foglio Notizie della Corte d'Appello di Genova” non è possibile ricavare elementi a supporto dell'addebito all'attore degli importi in questione.
In particolare, da quanto si evince, sia dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova (pagg. 31-33 e 72 doc. 2 attore) che dalle relative trascrizioni (doc. 14 attore), tali attività sono state espletate nei confronti di altro soggetto coimputato ( ) e, comunque, nell'ambito dell'attività di indagine volta ad accertare Persona_1 diverso reato (capo d'imputazione d) per il quale veniva condannato il solo ) rispetto a quello per cui è Per_1 stato condannato . Parte_1
Al riguardo nella sentenza della Corte di appello si rappresenta, testualmente che “I risultati delle intercettazioni sono pertanto utilizzabili sia in relazione al reato di cui all'art. 640 bis cpp, reato per il quale sussistono i presupposti di cui all'art. 266 co. 1 lett. b), che per i fatti di appropriazione indebita, richiamati nella sentenza impugnata ai fini della prova delle falsità contabili funzionali ad occultarle” (pag.72 sentenza Corte d'Appello di Genova n. 3408/2018).
Relativamente poi alle spese sostenute per le attività di perizia e consulenza contabile, pari a € 74.052,00 e di consulenza informatica, pari a €3013,38, gli enti creditori non hanno prodotto né copia delle consulenze di cui pagina 6 di 8 chiedevano il pagamento, nè gli stralci delle medesime, al fine di consentire di valutare la riferibilità delle stesse al reato per cui l'opponente è stato condannato.
L'unico elemento messo a disposizione per effettuare detta verifica è la sentenza n. 3408/2018 della Corte di
Appello di Genova.
Posta questa premessa, dalla lettura della citata sentenza di condanna di desume che la consulenza tecnica contabile era stata esperita dai dott. e dott. , con l'ausilio di un consulente Persona_3 Persona_4 informatico, ing. , i quali sono stati incaricati di “esaminare i documenti contabili cartacei ed Persona_5 elettronici acquisiti al fine di riferire e descrivere il sistema di contabilizzazione della Lega Nord nonché la sua completezza e regolarità anche con riferimento agli elaborati contabili finali degli anni dal 2008 al 2011” (cfr. pag. 32 della sentenza).
Posto che tali attività probatorie hanno avuto ad oggetto l'esame della movimentazione contabile relativa agli anni 2008-2011, devono ritenersi in parte connesse all'accertamento del reato di cui al capo d'imputazione ascritto al sig. Pt_1
Ciononostante, non è possibile comprendere come sia avvenuta la ripartizione delle relative spese nella misura di
⅕ dell'intero ammontare in capo allo stesso, posto che tali attività di indagine ebbero ad oggetto il quadriennio
2008-2011, mentre il reato per il quale l'attore è stato condannato riguarda solo il rendiconto dell'anno 2010.
In assenza di specifiche indicazioni sul punto, o della produzione degli atti relativi alla liquidazione dei periti e/o alla relativa richiesta degli ausiliari, non è possibile individuare come siano stati determinati i compensi in rapporto alle verifiche per le diverse annualità esaminate.
Il quadro fin qui delineato rende, quindi, prospettabile che la liquidazione di tali spese a carico dell'attore riguardi, quanto meno in parte, anche importi riguardanti reati diversi da quelli per i quali l'opponente ha subito condanna.
Ne deriva che la mera suddivisione tra tutti gli imputati del complessivo importo dei compensi per la perizia contabile non risponda al principio secondo cui a ciascun imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alle spese di perizia, pari a € 2866,77, che, in base a quanto risulta dalle pag. 5 e 6 del foglio notizie prodotto dal Ministero della Giustizia, sembrerebbero riferite alle trascrizioni dell'interrogatorio di e delle intercettazioni. Per_1
Anche qui, nulla è stato indicato sui criteri che hanno portato alla imputazione all'opponente e sulla riferibilità al reato per cui è intervenuta la sua condanna.
Pertanto, in base ai rilievi formulati, l'attività di allegazione e produzione svolta dai convenuti non rende possibile compiere la doverosa verifica in ordine al corretto svolgimento dell'attività di autoliquidazione ed alla pertinenza delle spese per intercettazioni, delle spese di perizia e di tutte le spese della consulenza informatica e contabile al reato per il quale l'attore è stato condannato, ammontanti alla complessiva somma di €81.688,12.
pagina 7 di 8 La residua somma di € 360,00, rientrante nell'ambito del complessivo credito per spese processuali esposto nella cartella esattoriale, si riferisce a spese fisse dovute in relazione ai gradi di impugnazione esperiti.
Non sono state svolte neppure contestazioni sulle voci relative al recupero del contributo unificato e dell'imposta di registro così come indicate nella cartella.
4. Le spese di lite
Data la prevalente soccombenza delle parti convenute, va disposta la loro condanna alla rifusione delle spese in favore dell'attore Parte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, annulla la cartella di pagamento n. 06820230086670449000 notificata dall' in data 25/09/2023 con riferimento al credito RT per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 81.688,12;
- condanna il , l' e _1 RT Controparte_3 alla rifusione, in solido, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in €
[...] Parte_1
9.141,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43954/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANVITO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. GOBBI PAOLO EDOARDO, con studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.30 20124
AN
ATTORE contro
(C.F. ), _1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO AN , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA FREGUGLIA, 1 20122 AN (C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LEDDA GIOVANNI con studio in PIAZZA REPUBBLICA, 10 09129 CAGLIARI
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' e _1 RT [...]
proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820230086670449000, notificata in Controparte_3 data 25 settembre 2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 84.970,50, relativa a “Atti giudiziari anno 2018”.
pagina 1 di 8 L'attore ha dedotto che:
- in data 25.9.2023 l' gli aveva notificato la cartella di RT pagamento n. 06820230086670449000 dell'importo di € 84.970,50, in forza del ruolo emesso da
[...] in nome e conto del , Corte di Appello di Genova – Controparte_3 _1 Controparte_5
[...]
- secondo quanto desumibile dalla cartella di pagamento, la pretesa riguardava le spese processuali relative alla sentenza n. 3408 resa dalla Corte di Appello di Genova il 26.11.2018 nell'ambito del procedimento penale 126/2018 Reg. Gen. App.;
- il suddetto procedimento penale aveva visto coinvolti più indagati, ognuno dei quali a vario titolo chiamati a rispondere di vicende connesse alle irregolarità riscontrate nei bilanci della Lega Nord relativi agli anni 2008, 2009 e 2010;
- la Corte di Appello di Genova, in fase di gravame, aveva parzialmente riformato la sentenza n. 3281 del
24/07/2017 resa dal Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale rg. n. 3926/2015, assolvendo l'imputato per quanto riguarda i capi d'accusa a), b) e c) e statuendo la sua responsabilità penale con riferimento al reato di cui al punto c-bis), derubricandolo rispetto all'originario capo d'imputazione (art. 640 bis) e sostituendolo con quello previsto dall'art. 316 ter c.p., per aver sottoscritto la “dichiarazione integrativa” del
12/10/2012 relativa al bilancio 2010;
- a seguito di accesso all'archivio centrale del Tribunale l'attore aveva appreso che le spese processuali di importo elevato addebitategli riguardavano le attività di espletamento delle perizie e delle intercettazioni che erano state poste a suo carico alcuna motivazione;
- tali spese, oltre che non dimostrate e precisate, erano fondate su un titolo esecutivo inesistente poiché le sentenze da cui scaturiva la pretesa di cui alla cartella opposta, tranne per quanto concerne il rimborso delle spese ripetibili per le parti civili costituitesi nel procedimento, nulla prevedevano in merito ad una eventuale condanna alla ripetizione delle spese processuali poste a carico degli imputati, tra i quali l'odierno opponente;
- inoltre, ai fini di un corretto addebito delle spese processuali a carico del dott. era necessario Pt_1 procedere all'esatta imputazione ed individuazione delle spese stesse in modo da potere procedere alla ripartizione pro quota tra i condannati ai sensi dell'articolo 205 DPR 115/2002;
- in particolare, l'opponente poteva rispondere solo delle spese processuali di cui al capo c bis), essendo venuto meno il vincolo di solidarietà tra i coimputati condannati nel medesimo procedimento penale, con l'abrogazione del disposto dell'art. 535 c.p.p. comma II, da parte dell'art. 67 comma II lettera b) della legge
18.06.2009 n. 69, ed essendo stato l'opponente condannato solo per le imputazioni di cui al capo c bis).
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, del ruolo e/ o cartella esattoriale n. 06820230086670449000 e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un valido titolo e/o ruolo che possa dar luogo alla relativa pretesa di ripetizione delle somme pagina 2 di 8 processuali, con conseguente annullamento della cartella stessa e/o, in subordine, la eventuale determinazione delle spese eventualmente imputabili ed addebitabili all'odierno opponente.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la propria estraneità in merito al Controparte_3 procedimento di formazione della cartella gravata, non spettando alla stessa alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari dell'azione di recupero delle spese di giustizia in generale, per avere agito su mandato dell'ente creditore che, ai fini della formazione del ruolo e della sua quantificazione, aveva trasmesso i dati necessari, corretti e completi ai fini della quantificazione del credito.
In secondo luogo, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione inerente alla carente motivazione della cartella ex art. 617 c.p.c. in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della cartella.
Si sono costituiti il e l' eccependo, in _1 RT via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestano non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale trattandosi di attività di competenza esclusiva di
Controparte_3
Con riferimento alle censure sulle spese, le parti convenute hanno allegato che le attività di indagine produttive di spese, tra cui le "operazioni di registrazione e trascrizione escussione indagato " e Persona_1
"operazioni di trascrizioni di intercettazioni" dovevano ritenersi tutte concorrenziali all'accertamento del reato di cui all'art. 640 c.p. per cui la Procura di Milano ha proceduto al rinvio a giudizio.
Secondo i convenuti era irrilevante che la Corte di Appello avesse poi configurato giuridicamente in maniera diversa il fatto a carico del signor data la identità del fatto materiale oggetto di indagine e che aveva dato Pt_1 origine alle spese.
All'esito della prima udienza e dell'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_1 [...]
. RT
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto pagina 3 di 8 ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491e)
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, nelle quali si è rilevato che “ le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass.civ., sez. 3, 9 luglio
2020, n. 14598, Cass.civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto, non si discute della portata della decisione del giudice penale ma, unicamente, della riconducibilità o meno delle somme richieste alla condanna penale, data la allegazione dell'attore dell'indeterminatezza della quantificazione operata dall'Amministrazione.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e _1 RT
[...]
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti _1
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] RT delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
.” CP_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al _1
- Corte di Appello di Genova. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto
[...] Controparte_3 del . CP_1 Controparte_6
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di RT opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente”. (così, Cass. Civ. 25/11/2021, n. 36656, nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha citato in giudizio sia il - Corte di Appello di Genova, ente creditore, sia l' _1 RT
, quale agente della riscossione.
[...]
3. L'an e il quantum del credito risarcitorio pagina 4 di 8 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta l'opposizione non ha ad Controparte_3 oggetto vizi della cartella di pagamento, bensì l'insussistenza dei presupposti per la riscossione, ovvero l'insussistenza di titolo esecutivo e la conseguente illegittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale opposta, non preceduta dalla notifica del titolo cui la stessa si riferirebbe.
La opposizione svolta è quindi da ricondurre alla fattispecie della opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come del resto espressamente sostenuto dal ricorrente: si tratta, infatti, di contestazioni attinenti al diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, nella speciale forma della riscossione a mezzo ruolo esattoriale - sub specie di contestazioni attinenti all'esistenza del credito fatto valere.
La prima censura, relativa alla mancata notifica del titolo, non è fondata.
Al riguardo si richiamano i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale non presuppone la notifica del titolo esecutivo, essendo invece richiesto che essa contenga l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo (cfr.
Cass.civ. sez. 3, 19 dicembre 2022 n . 37138, Cass.civ., sez. 3, 30 gennaio 2019 n. 2553).
Le doglianze dell'attore sulla determinazione del credito si ritengono fondate nei limiti che seguono.
In via generale, in applicazione della regola idi cui all'art. 2697 cod.civ.. è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” ((cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2023 n. 31774).
Nel caso in esame, le parti convenute non hanno fornito elementi utili a spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte al ruolo n. 126/2018 RGCA al reato per cui ha subito condanna, Parte_1 svolgendo solo una difesa di rito e replicando alle contestazioni dell'opponente limitandosi ad allegare le sentenze di condanna ed il foglio notizie, recante un elenco spese per registrazione, trascrizione di intercettazioni, nonchè per consulenza contabile e informatica, riferite al quadriennio 2008-2011.
La cartella impugnata trae origine dal procedimento penale n. 126/2018 di Reg. Gen. della Corte di Appello di
Genova, nei confronti di cinque imputati, tra cui chiamati a vario titolo a rispondere delle Parte_1
pagina 5 di 8 irregolarità riscontrate nei bilanci della Lega Nord relativi agli anni 2008-2010, come si evince dai capi d'imputazione della sentenza n. 3408/2018 della Corte di Appello di Genova Sezione I Penale in composizione
Collegiale.
L'odierno opponente veniva condannato esclusivamente per il delitto di cui al capo cbis), riferito alla sottoscrizione della dichiarazione integrativa del 12 ottobre 2012 relativa al bilancio 2010 in concorso con
. Parte_2
In forza di tale pronuncia, diventata definitiva in data 5 novembre 2019 quando il ricorso proposto per
Cassazione è stato rigettato (doc. 13 fascicolo convenuti), è stata notificata all' attore la cartella esattoriale impugnata.
Occorre quindi esaminare le voci di spesa imputate all'attore.
Nel documento della Corte d'Appello di Genova - Ufficio Recupero Credito relativo al Numero di Partita di
Credito del debitore (doc. 8 convenuti) si legge, nella parte relativa al “credito da P.IVA_4 Parte_1 recuperare”, spese recuperabili per intero: € 3.013.38, € 1.755.97, € 2.866,77 e € 74.052,00 per un totale di euro
€ 81.688,12. Nella parte relativa ad “altre annotazioni” viene precisato “spese recuperabili per intero suddivise nella misura di 1/5 (euro 74.052 consulenza contabile, euro 3.013,38 consulenza informatica, euro 2.866,77 perizia, euro 1.755, 97 intercettazioni”).
Secondo quanto allegato da , tali spese sono state suddivise nella misura di 1/5 per effetto della CP_3 divisione proporzionale delle spese tra i cinque imputati del processo per i quali è divenuta definitiva la condanna (ovvero l'attore e gli imputati , e , essendo stata annullata la condanna Per_1 CP_7 CP_8 Pt_2 dell'imputato e dichiarata la prescrizione per l'imputato . CP_9 Per_2
Con riferimento alle spese sostenute per l'espletamento delle attività di intercettazione e le trascrizioni
(€1.755,97 e) dal “Foglio Notizie della Corte d'Appello di Genova” non è possibile ricavare elementi a supporto dell'addebito all'attore degli importi in questione.
In particolare, da quanto si evince, sia dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova (pagg. 31-33 e 72 doc. 2 attore) che dalle relative trascrizioni (doc. 14 attore), tali attività sono state espletate nei confronti di altro soggetto coimputato ( ) e, comunque, nell'ambito dell'attività di indagine volta ad accertare Persona_1 diverso reato (capo d'imputazione d) per il quale veniva condannato il solo ) rispetto a quello per cui è Per_1 stato condannato . Parte_1
Al riguardo nella sentenza della Corte di appello si rappresenta, testualmente che “I risultati delle intercettazioni sono pertanto utilizzabili sia in relazione al reato di cui all'art. 640 bis cpp, reato per il quale sussistono i presupposti di cui all'art. 266 co. 1 lett. b), che per i fatti di appropriazione indebita, richiamati nella sentenza impugnata ai fini della prova delle falsità contabili funzionali ad occultarle” (pag.72 sentenza Corte d'Appello di Genova n. 3408/2018).
Relativamente poi alle spese sostenute per le attività di perizia e consulenza contabile, pari a € 74.052,00 e di consulenza informatica, pari a €3013,38, gli enti creditori non hanno prodotto né copia delle consulenze di cui pagina 6 di 8 chiedevano il pagamento, nè gli stralci delle medesime, al fine di consentire di valutare la riferibilità delle stesse al reato per cui l'opponente è stato condannato.
L'unico elemento messo a disposizione per effettuare detta verifica è la sentenza n. 3408/2018 della Corte di
Appello di Genova.
Posta questa premessa, dalla lettura della citata sentenza di condanna di desume che la consulenza tecnica contabile era stata esperita dai dott. e dott. , con l'ausilio di un consulente Persona_3 Persona_4 informatico, ing. , i quali sono stati incaricati di “esaminare i documenti contabili cartacei ed Persona_5 elettronici acquisiti al fine di riferire e descrivere il sistema di contabilizzazione della Lega Nord nonché la sua completezza e regolarità anche con riferimento agli elaborati contabili finali degli anni dal 2008 al 2011” (cfr. pag. 32 della sentenza).
Posto che tali attività probatorie hanno avuto ad oggetto l'esame della movimentazione contabile relativa agli anni 2008-2011, devono ritenersi in parte connesse all'accertamento del reato di cui al capo d'imputazione ascritto al sig. Pt_1
Ciononostante, non è possibile comprendere come sia avvenuta la ripartizione delle relative spese nella misura di
⅕ dell'intero ammontare in capo allo stesso, posto che tali attività di indagine ebbero ad oggetto il quadriennio
2008-2011, mentre il reato per il quale l'attore è stato condannato riguarda solo il rendiconto dell'anno 2010.
In assenza di specifiche indicazioni sul punto, o della produzione degli atti relativi alla liquidazione dei periti e/o alla relativa richiesta degli ausiliari, non è possibile individuare come siano stati determinati i compensi in rapporto alle verifiche per le diverse annualità esaminate.
Il quadro fin qui delineato rende, quindi, prospettabile che la liquidazione di tali spese a carico dell'attore riguardi, quanto meno in parte, anche importi riguardanti reati diversi da quelli per i quali l'opponente ha subito condanna.
Ne deriva che la mera suddivisione tra tutti gli imputati del complessivo importo dei compensi per la perizia contabile non risponda al principio secondo cui a ciascun imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alle spese di perizia, pari a € 2866,77, che, in base a quanto risulta dalle pag. 5 e 6 del foglio notizie prodotto dal Ministero della Giustizia, sembrerebbero riferite alle trascrizioni dell'interrogatorio di e delle intercettazioni. Per_1
Anche qui, nulla è stato indicato sui criteri che hanno portato alla imputazione all'opponente e sulla riferibilità al reato per cui è intervenuta la sua condanna.
Pertanto, in base ai rilievi formulati, l'attività di allegazione e produzione svolta dai convenuti non rende possibile compiere la doverosa verifica in ordine al corretto svolgimento dell'attività di autoliquidazione ed alla pertinenza delle spese per intercettazioni, delle spese di perizia e di tutte le spese della consulenza informatica e contabile al reato per il quale l'attore è stato condannato, ammontanti alla complessiva somma di €81.688,12.
pagina 7 di 8 La residua somma di € 360,00, rientrante nell'ambito del complessivo credito per spese processuali esposto nella cartella esattoriale, si riferisce a spese fisse dovute in relazione ai gradi di impugnazione esperiti.
Non sono state svolte neppure contestazioni sulle voci relative al recupero del contributo unificato e dell'imposta di registro così come indicate nella cartella.
4. Le spese di lite
Data la prevalente soccombenza delle parti convenute, va disposta la loro condanna alla rifusione delle spese in favore dell'attore Parte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, annulla la cartella di pagamento n. 06820230086670449000 notificata dall' in data 25/09/2023 con riferimento al credito RT per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 81.688,12;
- condanna il , l' e _1 RT Controparte_3 alla rifusione, in solido, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in €
[...] Parte_1
9.141,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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