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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica – in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in seguito all'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16241/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 vertente tra
TRA
P. IVA con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, Via Santa Brigida 19, per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato
[...]
, e per essa P. IVA ), con sede in Roma, Piazzale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Sturzo n. 15, rappresentata e difesa – giusta procura in atti - dall'avv. Tito Monterosso, presso il cui studio sito in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56;
- Ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Giuseppe n. 27;
(C.F. , residente in [...] C.F._2
437;
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Giulio n. 47;
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_6 C.F._4
- Resistenti contumaci-
****
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, la
[...]
e per essa la (di seguito ), Controparte_7 Controparte_8 Pt_1
conveniva in giudizio e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 formulando le seguenti domande: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte di: nato a [...] il [...] CF Persona_1 e deceduto il 21/05/2003 dei suoi eredi C.F._5 Controparte_3
, e . 2) Ordinare alla competente Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale – Servizio Pubblicità immobiliare di Palermo, di procedere alle trascrizioni dell'emanando provvedimento. 3) In ogni caso con vittoria di spese”.
All'uopo esponeva di esser creditrice della Parte_2 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
[...]
rappresentante della somma di euro 170.537,29, oltre interessi al tasso Controparte_9
contrattuale, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio il Persona_2
6.11.2001 n. 31957 Rep. n. 2424 Racc., con il quale (nuova denominazione di Controparte_10
oggi aveva concesso un mutuo fondiario di £ 220.000.000 Controparte_11 Parte_1
(Euro 113.620,52), somma della quale la parte mutuataria aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza, con conseguente iscrizione ipotecaria accesa presso l'Ufficio del Territorio di Palermo il
13.11.2001 ai nn. 44387/5562, rinnovata il 3/11/2021 ai nr. 50510/5562 per un montante di £
440.000.000 (euro 227.241,04).
Precisava che nell'atto di mutuo era intervenuto, quale terzo datore di ipoteca, Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 21.05.2003.
Quindi, stante il mancato pagamento delle rate del muto alle scadenze pattuite, in esecuzione del contratto di mutuo spedito in forma esecutiva, con atto di precetto notificato nei giorni 30/04-
11/07/2022, aveva intimato , in persona del Presidente del Parte_3
Consiglio di Amministrazione e socio di pagare la complessiva somma di euro Controparte_9
170.537,29, con l'avvertimento e art. 602 c.p.c. che non pagando la suddetta somma del termine assegnato, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata sull'immobile cauzionale sul quale era stata iscritta ipoteca di proprietà oggi di proprietà degli eredi odierni convenuti. Persona_1
Ciononostante non era intervenuto l'adempimento.
Deduceva che l'erede esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_3
361/2022 R.G. Esec., era intervenuto nl giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto da n.q. avverso l'atto di precetto del 11.07.2022 (R.G. 10519/2022). Controparte_9
Entrambi avevano poi proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva, parzialmente accolto dal Giudice con ordinanza del 17.2.2023 in merito al quantum. Con ricorso del 18.9.2022, il convenuto quale terzo proprietario co-esecutato a Controparte_3
norma degli artt. 602 ss. c.p.c., nella procedura n. 361/2022 R.G. Es., aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nel detto procedimento si erano costituiti anche n. q. e gli odierni convenuti Controparte_9
e (terzi proprietari co-esecutati), aderendo alle Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 domande ed eccezioni formulate dall'opponente Controparte_3
Quindi il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da CP_3
con ordinanza del 30.10.2023, avverso la quale in uno agli odierni
[...] Controparte_12
convenuti (terzi proprietari esecutati) proponevano reclamo ex art 669 terdecies c.p.c.
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Esec. N. 361/2022, il G.E., con provvedimento emesso in data 30.10.2023 - rappresentando la necessità di verificare in capo alla parte esecutata la titolarità del diritto reale pignorato sulla base delle risultanze dei registri immobiliari da cui deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto di quest'ultima e di assicurare la continuità delle trascrizioni di idonei titoli di acquisto del diritto oggetto di pignoramento risalendo al primo atto di acquisto anteriore al ventennio a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento – aveva onerato il creditore procedente di ripristinare la continuità delle trascrizioni, curando la trascrizione dell'accettazione espressa o di atto che importi accettazione tacita ai sensi dell'art. 2648, co. 3, c.c.
Quindi, deduceva la necessità di proporre il presente ricorso al fine di ottenere l'accertamento della qualità dei convenuti di eredi di deceduto in data 21.5.2003. Persona_1
Esponeva che l'immobile era pervenuto al dante causa degli esecutati, per Persona_1
successione in morte di deceduto in data 18.10.1986, per la quale, sebbene non Controparte_3 risultasse trascritta alcuna accettazione dell'eredità, doveva ritenersi intervenuta l'accettazione tacita in forza dell'atto di mutuo fondiario del 6.11.2001 nel quale era intervenuto Persona_1 esclusivamente per consentire ipoteca sull'immobile.
Quanto agli odierni convenuti, dovevano considerarsi eredi puri e semplici avendo essi presentato la denuncia di successione, richiesto la voltura catastale dell'immobile, avanzato una proposta transattiva a ed avendo richiesto al G.E., con ricorso ex artt. 615-617 c.p.c., di Controparte_10 dichiarare inammissibile e/o improcedibile la procedura esecutiva intrapresa con l'atto di precetto e l'atto di pignoramento opposti avanzando istanza di sospensione.
Inoltre, essi si erano costituiti nel giudizio di nomina del curatore dell'eredità giacente chiedendo il rigetto delle domande di domina del curatore della presunta eredità giacente eredità giacente, dichiararsi che l'eredità di non era in stato di Giacente e il diritto dei resistenti, Persona_1
della moglie e dei figli di gestire la detta eredità. Controparte_6
Nel verbale di udienza del 29.06.2015 e avevano espressamente Controparte_3 Controparte_6 dichiarato di accettare l'eredità.
I resistenti, ritualmente evocati in giudizio, rimanevano contumaci.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 24.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, intese le conclusioni della parte costituita, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Si ritiene, dunque, che l'accettazione tacita possa desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass., 6 giugno 2018, n.14499).
Ciò premesso, in punto di fatto, risulta documentalmente provato dagli atti di causa la legittimazione attiva della e per essa della rappresentante quale titolare di un diritto Pt_1 Controparte_13
di credito certo ed esigibile nei confronti di deceduto il 21.05.2003. Persona_1
Risulta, altresì, provato, dalla relazione notarile in atti, che gli odierni resistenti sono i soggetti chiamati alla successione del de cuius e che non risulta trascritta alcuna accettazione espressa o tacita della predetta eredità, né risulta alcuna rinuncia della medesima (sicché difetta la continuità delle trascrizioni necessaria per la procedura esecutiva con conseguente interesse della ricorrente a ottenere il chiesto accertamento giudiziale).
Come osservato da parte ricorrente, il bene immobile in oggetto era pervenuto al de cuius Per_1
per successione di deceduto in data 18.10.1986, la cui eredità era stata
[...] Controparte_3 a sua volta accettata tacitamente in forza dell'atto di mutuo fondiario del 6.11.2021 nel quale egli era intervenuto esclusivamente per consentire ipoteca sull'immobile.
Con riguardo alla condotta dei convenuti, è emerso, agli atti del giudizio, che ha Controparte_3 instaurato il procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'ambito della procedura R.G. Es. n. 361/2022; con memoria del 12.01.2023 si sono costituiti nel detto procedimento, aderendo alle domande dell'opponente, e Controparte_4 Controparte_5
. Controparte_6
Nell'ambito di questo procedimento gli odierni convenuti non hanno, invero, eccepito il loro difetto di legittimazione contestando la loro qualità di eredi, bensì hanno contestato nel merito le avverse pretese del creditore opposto.
La condotta processuale assunta dalle parti nel suddetto procedimento, comportando l'esplicazione di poteri che solo chi si trova nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, integra senz'altro l'accettazione tacita dell'eredità (Cfr. sul punto, Cass. civ. n. 1183/2017, “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità quando i chiamati si costituiscono senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla”)
Ed ancora gli stessi hanno chiesto ed ottenuto la voltura catastale del predetto immobile ed hanno inviato a na lettera datata 6/05/2016 con la quale riconoscendosi espressamente Controparte_10
debitori nei confronti di hanno proposto una definizione a saldo e stralcio della Controparte_10
esposizione debitoria relativa alla posizione la Parte_2 Controparte_14
(sul rilievo quale accettazione tacita della istanza di voltura catastale si veda da ultimo Cass.Civ., Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
A ciò si aggiunga ancora che gli eredi e , nel giudizio per Controparte_3 Controparte_6
l'apertura di eredità giacente, poi dichiarato improcedibile, avevano espressamente dichiarato di essere eredi (vd. verbale del 29.6.2015, all.11 di parte ricorrente).
Per quanto detto risulta, pertanto, accertato che Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e hanno acquistato la qualità di erede del de cuius nato
[...] Controparte_6 Persona_1
a Palermo il 3.05.1948 e deceduto il 21.05.2003. In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico delle parti convenute e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, nella contumacia di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , sulle conclusioni formulate da parte ricorrente, definitivamente
[...] Controparte_6
pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda:
DICHIARA che i convenuti e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno accettato tacitamente l'eredità di (C.F. Controparte_6 Persona_1
), nato a [...] [...] ed ivi deceduto il 21.05.2003; C.F._5
ORDINA alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale di
Palermo – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
NA e , al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pagamento in favore di e per essa Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per esborsi (C.U. e marca) ed euro CP_2
4000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, il 24.3.25
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli