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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4648/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MONTALTO ALEXANDER, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
OL e dall'Avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa dell'assegno ordinario di invalidità (art.1 L.222/1984).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della prestazione richiesta che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Persona_1 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato attualmente affetto da: “cardiopatia ipertensiva classe NYHA II, che si caratterizza con una riduzione progressiva o improvvisa del flusso sanguigno dovuto ad un restringimento o ad una ostruzione completa delle arterie coronarie;
bronchite cronica con episodi asmatici ricorrenti, processo infiammatorio della mucosa bronchiale che determina una riduzione dell'autonomia funzionale globalmente intesa;
sindrome da dolore cronico da poliartrosi, alterazione degenerativa delle cartilagini articolari che assume valore medico-legale quando il processo artrosico risulti più marcato rispetto ai parametri fisiologici rapportati all'età del soggetto;
diabete mellito tipo 2, incapacità da parte dell'organismo di utilizzare tutta la quantità di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro glucosio assimilabile attraverso la mucosa intestinale;
dislipidemia, condizione clinica caratterizzata da un incremento dei grassi circolanti nel sangue modificabile e controllabile con dieta e terapia;
sindrome depressiva endoreattiva grave cronicizzata, patologia psichiatrica o disturbo dell'umore, caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse.
In conclusione, considerato il titolo di studio e l'attività lavorativa svolta dal paziente
(agricoltore-commerciante-ambulante), tenuto conto delle considerazioni medico-legali suesposte e considerato che l'oggetto della valutazione va comparato fra l'incidenza che
l'infermità, previsto dalla legge, ha sull'attuale attività e su quelle che potrebbero essere svolte in ragione della residua capacità facendo riferimento, in ogni caso, ad una attività in ordine alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, si ritiene di poter affermare, che allo stato attuale la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del Sig. è al 50% circa: “non riducono a Parte_1 meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(art.1 L.222/84)".
Il perito ha dunque, dettagliatamente descritto il quadro clinico e morboso dal quale è affetto il periziato e le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, risultano ben dettagliatamente esplicitate, come anche affermato da parte istante nel presente ricorso di opposizione, le stesse, hanno operato una valutazione complessiva dell'incidenza dell'intero quadro morboso e delle diverse patologie concorrenti di cui risulta affetto parte istante.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Per_1 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa
(come anche evincibile dalle valutazioni espresse dal ctp dott. nella relazione Persona_2 allegata al ricorso ) non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4648/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MONTALTO ALEXANDER, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
OL e dall'Avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa dell'assegno ordinario di invalidità (art.1 L.222/1984).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della prestazione richiesta che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Persona_1 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato attualmente affetto da: “cardiopatia ipertensiva classe NYHA II, che si caratterizza con una riduzione progressiva o improvvisa del flusso sanguigno dovuto ad un restringimento o ad una ostruzione completa delle arterie coronarie;
bronchite cronica con episodi asmatici ricorrenti, processo infiammatorio della mucosa bronchiale che determina una riduzione dell'autonomia funzionale globalmente intesa;
sindrome da dolore cronico da poliartrosi, alterazione degenerativa delle cartilagini articolari che assume valore medico-legale quando il processo artrosico risulti più marcato rispetto ai parametri fisiologici rapportati all'età del soggetto;
diabete mellito tipo 2, incapacità da parte dell'organismo di utilizzare tutta la quantità di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro glucosio assimilabile attraverso la mucosa intestinale;
dislipidemia, condizione clinica caratterizzata da un incremento dei grassi circolanti nel sangue modificabile e controllabile con dieta e terapia;
sindrome depressiva endoreattiva grave cronicizzata, patologia psichiatrica o disturbo dell'umore, caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse.
In conclusione, considerato il titolo di studio e l'attività lavorativa svolta dal paziente
(agricoltore-commerciante-ambulante), tenuto conto delle considerazioni medico-legali suesposte e considerato che l'oggetto della valutazione va comparato fra l'incidenza che
l'infermità, previsto dalla legge, ha sull'attuale attività e su quelle che potrebbero essere svolte in ragione della residua capacità facendo riferimento, in ogni caso, ad una attività in ordine alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, si ritiene di poter affermare, che allo stato attuale la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del Sig. è al 50% circa: “non riducono a Parte_1 meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(art.1 L.222/84)".
Il perito ha dunque, dettagliatamente descritto il quadro clinico e morboso dal quale è affetto il periziato e le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, risultano ben dettagliatamente esplicitate, come anche affermato da parte istante nel presente ricorso di opposizione, le stesse, hanno operato una valutazione complessiva dell'incidenza dell'intero quadro morboso e delle diverse patologie concorrenti di cui risulta affetto parte istante.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Per_1 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa
(come anche evincibile dalle valutazioni espresse dal ctp dott. nella relazione Persona_2 allegata al ricorso ) non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro