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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2429/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
con sede legale in Avellino alla via Parte_1 de Conciliis n. 66 (p. iva ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace (c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende e dichiara di voler C.F._1 ricevere notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento al fax 0984 / 1860587 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
1 Appellante principale/appellata incidentale
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...]ed elettivamente dom.ta in C.F._2
ROMA, alla VIA BOEZIO N. 19, presso lo studio dell'AVV. GILBERTO
TI (c.f.: – pec: C.F._3
) Email_2
Appellata principale/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2569/2024 depositata il 1.3.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale/appellata incidentale:
“in via preliminare, attesa la manifesta fondatezza di alcuni dei motivi
d'appello, sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
- accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2569/2024 emessa dal Tribunale di Roma, III Sezione
Lavoro, accogliendo i motivi di cui al presente ricorso, per le motivazioni esposte in narrativa, e le conclusioni già rassegnate nel ricorso in opposizione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata anticipataria”.
Per l'appellata/appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in rigetto parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale,
2 condannare la al pagamento in favore della Parte_1
Sig.ra della somma complessiva di € 9.008,21, Controparte_1
o della diversa somma che verrà ritenuta più giusta e/o equa (anche eventualmente con consulenza tecnica contabile per il controllo e/o la rideterminazione degli importi), oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, con conferma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese del primo grado e con condanna della predetta società al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, Controparte_1
ha adito il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro,
[...] convenendo in giudizio la società e Parte_1 deducendo:
• di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 7 settembre
2019 al 7 febbraio 2022 con la qualifica di impiegata grafica, inquadrata nel 4° livello del CCNL per le aziende del settore poligrafico, sino al 7 febbraio 2022;
• di aver osservato l'orario di lavoro 15:00 - 22:00 su sei giorni a settimana, con conseguente svolgimento di lavoro straordinario, non retribuito;
• di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante alcune giornate festive nel corso del 2021 e del 2022, senza riceverne la correlata differenza retributiva;
• di non aver esaurito i giorni di ferie maturati nel 2021 e quelli maturati sino al 7 febbraio del 2022;
• di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative a novembre
2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 e di aver quindi proceduto alla
3 messa in mora della con PEC del 27 gennaio Parte_1
2022;
• che conseguentemente, decorso inutilmente il termine di legge, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa il 7 febbraio 2022, senza ricevere la relativa indennità che veniva anzi trattenuta dal datore di lavoro.
La lavoratrice ha quindi chiesto al Tribunale:
- di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per tutto il periodo in contestazione;
- di dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con il conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- di condannare la resistente al pagamento: CP_2
• delle retribuzioni arretrate per i mesi di novembre e dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022;
• del rateo della tredicesima mensilità riferito all'anno 2021 e di quello maturato sino al 7 febbraio per l'anno 2022;
• dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
• dei compensi per prestazioni festive nel 2021 e nel 2022;
• della retribuzione del lavoro straordinario svolto a novembre 2021, a dicembre 2021, a gennaio 2022 e a febbraio 2022;
• del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
• dell'indennità di mancato preavviso;
• nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Si è costituita in giudizio la società Parte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Il Tribunale:
4 • ha ritenuto non provato da parte datrice il pagamento delle somme richieste dalla lavoratrice;
• ha ritenuto provata, a seguito dello svolgimento di attività istruttoria,
l'esecuzione della prestazione lavorativa - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo - solo per due sabati al mese;
• ha valutato come corretti i conteggi aggiornati – con cui si correggevano quelli originariamente depositati con il ricorso introduttivo - depositati dalla ricorrente con memoria del 23.10.2023, in quanto coerenti con le risultanze istruttorie;
• ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni senza preavviso, poiché la società non aveva corrisposto tempestivamente le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio
2022, con conseguente riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla somma di € 1.573,53, che la società aveva illegittimamente trattenuto;
• ha affermato la correttezza del conteggio inerente tanto al trattamento di fine rapporto - liquidato in € 3.707,85 – quanto alle prestazioni straordinarie – liquidate in € 1.070,89-;
• ha tenuto in considerazione il versamento in corso di causa, ad opera della società resistente, di un acconto pari a € 1.590,35, da scomputare dal credito complessivo.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma ha determinato il credito complessivo spettante alla ricorrente in €
10.536,59, somma comprensiva degli stipendi arretrati, dell'indennità per ferie non godute, delle tredicesime mensilità, della retribuzione per lo svolgimento di lavoro straordinario, del TFR maturato e dell'indennità di preavviso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze.
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 ha proposto appello
[...] in forza di due motivi di gravame: Parte_1
5 I) “Riforma della sentenza nella parte in cui si legge che “Possono quantificarsi le somme dovute in base ai conteggi depositati da parte ricorrente con le note in data 24.10.23, redatti tenendo conto di tale risultanza istruttoria circa l'orario di lavoro (e con la precisazione che
l'importo indicato nei conteggi allegati al ricorso non teneva conto dell'intero periodo di lavoro, sebbene allegato e che pertanto
l'originaria indicazione era errata). I conteggi appaiono correttamente eseguiti e immuni da censure, in quanto tengono conto delle risultanze della prova orale e del numero di ferie residue indicate nelle buste paga di dicembre 2021 e febbraio 2022 (v. in atti)” (v. pagg. 4 e 5 della sentenza) e nella parte in cui si legge “A tale somma va aggiunta quella richiesta a titolo di TFR, calcolato in E.3.707,85” , così contestando in particolare l'erronea duplicazione da parte del Tribunale delle somme dovute a titolo di TFR, la spettanza dell'indennità per le ferie maturate nel 2021 e non godute allo scadere dello stesso anno ,oltre che la quantificazione operata dal giudice in relazione al TFR.
II) “2 - Riforma della sentenza nella parte in cui si legge che “Riguardo all'indennità di mancato preavviso, deve rilevarsi che la stessa parte resistente ha dedotto di avere trattenuto la somma di E.1573,53, somma che però è dovuta, essendosi la ricorrente dimessa per giusta causa (v. in atti) ed essendo stato ammesso che, a quella data, la retribuzione di gennaio 2022 non era stata ancora versata”, opponendosi alla configurabilità della giusta causa a sostegno delle dimissioni senza preavviso dell'appellante principale.
Ha resistito al gravame , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto.
In particolare l'appellata: ha riconosciuto l'errore di calcolo nella liquidazione del proprio credito per eccesso, avendo il giudice duplicato quanto dovuto a titolo di TFR;
ha insistito per la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute come liquidate nella impugnata sentenza, così come per la somma liquidata a titolo di TFR
6 in conformità ai conteggi effettuati dalla ricorrente;
ha insistito per la sussistenza della giusta causa relativamente alle proprie dimissione, con conseguente spettanza della relativa indennità.
ha poi proposto appello incidentale per il Controparte_1 seguente motivo:
I) “Errata e contraddittoria liquidazione del compenso per lavoro straordinario nella misura ridotta di € 1.070,89 relativa al solo periodo
a partire dal 1.11.2021 anziché nella misura spettante per tutto il periodo dal 1.12.2020”.
La lavoratrice ha, inoltre, insistito per la condanna della società appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure anzitutto per aver questi erroneamente proceduto alla quantificazione del credito spettante alla lavoratrice.
2. In particolare, la società censura l'avvenuta duplicazione di quanto dovuto a titolo di TFR, avendo il giudice di prime cure sommato la cifra di € 3707,85 dovuta a titolo di TFR a quella complessiva di € 7.348,20, come tale già comprensiva del trattamento di fine rapporto.
3. Dal raffronto tra le risultanze documentali e il dispositivo della sentenza emerge agevolmente l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure, peraltro con espresso riconoscimento anche di parte appellata.
4. Occorre, pertanto, anzitutto sottrarre dall'ammontare del credito spettante alla lavoratrice la somma di € 3.707,85 a titolo di TFR, erroneamente duplicata nella sentenza impugnata.
7 5. Ancora, con il primo motivo, la società censura la sentenza appellata nella parte in cui questa ha riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate nel 2021 e non godute al 31 dicembre dello stesso anno, asserendo che la lavoratrice avrebbe dovuto obbligatoriamente fruire delle medesime nel corso dell'anno di maturazione, pena la decadenza dalle stesse, con conseguente spettanza di detta indennità solo in relazione alle ferie maturate dal
1.1.2022 al 7.2.2022.
6. Come da insegnamento della Suprema Corte di cassazione: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento
o di un periodo di riporto autorizzato.” (Cass. sent. n. 21780/2022).
7. Nel caso di specie, parte appellante deduce di non essere mai stata invitata dal datore di lavoro a fruire delle ferie maturate nel corso dell'anno 2021. Tale circostanza assume rilievo decisivo alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, poiché è proprio l'onere datoriale – non il mero comportamento del lavoratore – a determinare l'eventuale perdita del diritto. Ebbene, il datore di lavoro non solo non ha contestato in modo specifico quanto affermato dalla lavoratrice, ma non ha neppure fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi e sollecitatori richiamati dalla giurisprudenza.
L'assenza di qualsivoglia prova circa un invito formale o comunque chiaro e tempestivo alla fruizione delle ferie comporta, pertanto, che il diritto della lavoratrice alle ferie residue – e, in caso di cessazione del
8 rapporto, alla relativa indennità sostitutiva – debba ritenersi pienamente sussistente.
8. Pertanto, appare corretta la determinazione del giudice di prime cure in punto di liquidazione delle ferie maturate e non godute, oltre che per l'annualità 2022, anche per quella 2021 (€ 1.568,67).
11. Con il secondo motivo di appello la società lamenta l'erronea valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della lavoratrice.
13.1. In particolare, l'appellante sostiene che il solo ritardo nel pagamento dello stipendio di gennaio 2022 – che al momento delle dimissioni del 7.2.2022 risultava non pagato – non possa essere idoneo a supportare la gravità richiesta dalla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che risulterebbe altrimenti interpretato in violazione dei criteri di buona fede e ragionevolezza.
13.2. Pare utile a tal proposito ricordare come la giusta causa delle dimissioni può configurarsi con il ritardo nel pagamento delle retribuzioni ad opera del datore di lavoro, rappresentando inadempimento idoneo a ledere irrimediabilmente l'affidamento del lavoratore nella correttezza dell'esecuzione del principale obbligo contrattuale assunto dal datore di lavoro e che costituisce normalmente la fonte primaria di sostentamento del lavoratore.
13.3. Parte appellante, nondimeno, non ha mai offerto prova contraria in tale senso;
piuttosto dal materiale probatorio dallo stesso allegato si evince come la retribuzione di novembre 2021 sia stata erogata a mezzo bonifico in data 30.12.2021, quella di dicembre 2021 con bonifico del 7.2.2022, quella di gennaio 2021 con bonifico del 28 aprile
2021, ben oltre la messa in mora del 27.1.2022 cui hanno fatto seguito le dimissioni del 7.2.2022.
13.4. L'inadempimento datoriale appare dunque connotato da gravità tale da legittimare le dimissioni senza preavviso della dipendente.
9 13.5. Pertanto, risulta dovuta alla lavoratrice l'indennità per dimissioni per giusta causa da determinarsi tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento - come liquidata dal giudice di prime cure - per un importo pari ad € 1.573,54. Il secondo motivo di appello, perciò, deve essere respinto.
16. Con la proposizione dell'appello incidentale, Controparte_1
censura la sentenza di primo grado per aver il giudice errato
[...] nella determinazione del periodo da prendere a riferimento per la liquidazione delle retribuzioni dovute per il lavoro straordinario svolto.
16.1. In particolare, il giudicante sarebbe incorso in errore prendendo a riferimento il lavoro straordinario eseguito dal 1.11.2021 sino alla data delle dimissioni, anziché dal 1.12.2020 sino alla stessa data.
16.2. A tal riguardo occorre evidenziare come la parte, nel ricorso introduttivo, aveva espressamente formulato richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario a decorrere da novembre 2021, procedendo ad una puntuale ricostruzione delle prestazioni. Solo successivamente, nelle memorie depositate in data 23 ottobre 2023, la stessa ha avanzato un conteggio alternativo comprendente anche le ore di straordinario maturate a partire da dicembre 2020, giustificando tale estensione come correzione di un presunto errore del calcolatore informale.
16.3. Tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente quantificato la domanda sulla base di quanto originariamente prospettato nel ricorso, poiché in quella sede non risultava alcun errore di calcolo suscettibile di correzione: la parte aveva infatti espressamente limitato la propria istanza allo straordinario maturato da novembre 2021.
16.4. Non si discute, difatti, del conteggio elaborato dalla parte – potenzialmente suscettibile di errori di calcolo - ma del periodo preso a riferimento.
10 Pertanto, con le memorie successive e, ora, con l'appello incidentale, si introduce una domanda nuova e in quanto tale inammissibile in fase di appello. L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
16.5 Pertanto, spetta alla lavoratrice la somma complessiva di €
4.711,25, di cui € 367,03 a titolo di retribuzione per i primi sette giorni del mese di febbraio 2022, € 131,12 per la tredicesima mensilità maturata nel 2022, € 1.568,67 a titolo di indennità per ferie non godute), € 1.573,53 dell'indennità di preavviso ed € 1.070,89 a titolo di straordinario. Da tale importo va detratta la somma di € 1.590,35, pacificamente corrisposta alla ricorrente in acconto del maggior avere nel corso del giudizio di primo grado, di talché l'importo finale ancora dovuto ammonta a € 3.120,90, oltre al TFR da calcolarsi spettante sulla predetta somma (non potendosi prendere a riferimento il conteggio effettuato dalla ricorrente, né quello risultante dalla busta paga, in quanto parametrati su una diversa base retributiva;
spettano, inoltre, gli accessori di legge ex art. 429 c.p.c.
17. Considerato l'esito complessivo della controversia e la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione di un mezzo e poste per la parte residua a carico della società appellante, in quanto soccombente in punto di riconoscimento delle differenze retributive accertate dal giudice di primo grado, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
18. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante incidentale.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società 11 al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della complessiva somma di € 3.120,90, oltre al TFR
[...] maturato su tale importo e accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- compensa in ragione della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.552,00 per il primo grado e in euro
1.984,00 per il grado di appello, ponendo a carico della società appellata la restante parte, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante incidentale.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2429/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
con sede legale in Avellino alla via Parte_1 de Conciliis n. 66 (p. iva ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace (c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende e dichiara di voler C.F._1 ricevere notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento al fax 0984 / 1860587 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
1 Appellante principale/appellata incidentale
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...]ed elettivamente dom.ta in C.F._2
ROMA, alla VIA BOEZIO N. 19, presso lo studio dell'AVV. GILBERTO
TI (c.f.: – pec: C.F._3
) Email_2
Appellata principale/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2569/2024 depositata il 1.3.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale/appellata incidentale:
“in via preliminare, attesa la manifesta fondatezza di alcuni dei motivi
d'appello, sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
- accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2569/2024 emessa dal Tribunale di Roma, III Sezione
Lavoro, accogliendo i motivi di cui al presente ricorso, per le motivazioni esposte in narrativa, e le conclusioni già rassegnate nel ricorso in opposizione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata anticipataria”.
Per l'appellata/appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in rigetto parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale,
2 condannare la al pagamento in favore della Parte_1
Sig.ra della somma complessiva di € 9.008,21, Controparte_1
o della diversa somma che verrà ritenuta più giusta e/o equa (anche eventualmente con consulenza tecnica contabile per il controllo e/o la rideterminazione degli importi), oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, con conferma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese del primo grado e con condanna della predetta società al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, Controparte_1
ha adito il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro,
[...] convenendo in giudizio la società e Parte_1 deducendo:
• di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 7 settembre
2019 al 7 febbraio 2022 con la qualifica di impiegata grafica, inquadrata nel 4° livello del CCNL per le aziende del settore poligrafico, sino al 7 febbraio 2022;
• di aver osservato l'orario di lavoro 15:00 - 22:00 su sei giorni a settimana, con conseguente svolgimento di lavoro straordinario, non retribuito;
• di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante alcune giornate festive nel corso del 2021 e del 2022, senza riceverne la correlata differenza retributiva;
• di non aver esaurito i giorni di ferie maturati nel 2021 e quelli maturati sino al 7 febbraio del 2022;
• di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative a novembre
2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 e di aver quindi proceduto alla
3 messa in mora della con PEC del 27 gennaio Parte_1
2022;
• che conseguentemente, decorso inutilmente il termine di legge, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa il 7 febbraio 2022, senza ricevere la relativa indennità che veniva anzi trattenuta dal datore di lavoro.
La lavoratrice ha quindi chiesto al Tribunale:
- di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per tutto il periodo in contestazione;
- di dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con il conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- di condannare la resistente al pagamento: CP_2
• delle retribuzioni arretrate per i mesi di novembre e dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022;
• del rateo della tredicesima mensilità riferito all'anno 2021 e di quello maturato sino al 7 febbraio per l'anno 2022;
• dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
• dei compensi per prestazioni festive nel 2021 e nel 2022;
• della retribuzione del lavoro straordinario svolto a novembre 2021, a dicembre 2021, a gennaio 2022 e a febbraio 2022;
• del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
• dell'indennità di mancato preavviso;
• nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Si è costituita in giudizio la società Parte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Il Tribunale:
4 • ha ritenuto non provato da parte datrice il pagamento delle somme richieste dalla lavoratrice;
• ha ritenuto provata, a seguito dello svolgimento di attività istruttoria,
l'esecuzione della prestazione lavorativa - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo - solo per due sabati al mese;
• ha valutato come corretti i conteggi aggiornati – con cui si correggevano quelli originariamente depositati con il ricorso introduttivo - depositati dalla ricorrente con memoria del 23.10.2023, in quanto coerenti con le risultanze istruttorie;
• ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni senza preavviso, poiché la società non aveva corrisposto tempestivamente le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio
2022, con conseguente riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla somma di € 1.573,53, che la società aveva illegittimamente trattenuto;
• ha affermato la correttezza del conteggio inerente tanto al trattamento di fine rapporto - liquidato in € 3.707,85 – quanto alle prestazioni straordinarie – liquidate in € 1.070,89-;
• ha tenuto in considerazione il versamento in corso di causa, ad opera della società resistente, di un acconto pari a € 1.590,35, da scomputare dal credito complessivo.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma ha determinato il credito complessivo spettante alla ricorrente in €
10.536,59, somma comprensiva degli stipendi arretrati, dell'indennità per ferie non godute, delle tredicesime mensilità, della retribuzione per lo svolgimento di lavoro straordinario, del TFR maturato e dell'indennità di preavviso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze.
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 ha proposto appello
[...] in forza di due motivi di gravame: Parte_1
5 I) “Riforma della sentenza nella parte in cui si legge che “Possono quantificarsi le somme dovute in base ai conteggi depositati da parte ricorrente con le note in data 24.10.23, redatti tenendo conto di tale risultanza istruttoria circa l'orario di lavoro (e con la precisazione che
l'importo indicato nei conteggi allegati al ricorso non teneva conto dell'intero periodo di lavoro, sebbene allegato e che pertanto
l'originaria indicazione era errata). I conteggi appaiono correttamente eseguiti e immuni da censure, in quanto tengono conto delle risultanze della prova orale e del numero di ferie residue indicate nelle buste paga di dicembre 2021 e febbraio 2022 (v. in atti)” (v. pagg. 4 e 5 della sentenza) e nella parte in cui si legge “A tale somma va aggiunta quella richiesta a titolo di TFR, calcolato in E.3.707,85” , così contestando in particolare l'erronea duplicazione da parte del Tribunale delle somme dovute a titolo di TFR, la spettanza dell'indennità per le ferie maturate nel 2021 e non godute allo scadere dello stesso anno ,oltre che la quantificazione operata dal giudice in relazione al TFR.
II) “2 - Riforma della sentenza nella parte in cui si legge che “Riguardo all'indennità di mancato preavviso, deve rilevarsi che la stessa parte resistente ha dedotto di avere trattenuto la somma di E.1573,53, somma che però è dovuta, essendosi la ricorrente dimessa per giusta causa (v. in atti) ed essendo stato ammesso che, a quella data, la retribuzione di gennaio 2022 non era stata ancora versata”, opponendosi alla configurabilità della giusta causa a sostegno delle dimissioni senza preavviso dell'appellante principale.
Ha resistito al gravame , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto.
In particolare l'appellata: ha riconosciuto l'errore di calcolo nella liquidazione del proprio credito per eccesso, avendo il giudice duplicato quanto dovuto a titolo di TFR;
ha insistito per la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute come liquidate nella impugnata sentenza, così come per la somma liquidata a titolo di TFR
6 in conformità ai conteggi effettuati dalla ricorrente;
ha insistito per la sussistenza della giusta causa relativamente alle proprie dimissione, con conseguente spettanza della relativa indennità.
ha poi proposto appello incidentale per il Controparte_1 seguente motivo:
I) “Errata e contraddittoria liquidazione del compenso per lavoro straordinario nella misura ridotta di € 1.070,89 relativa al solo periodo
a partire dal 1.11.2021 anziché nella misura spettante per tutto il periodo dal 1.12.2020”.
La lavoratrice ha, inoltre, insistito per la condanna della società appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure anzitutto per aver questi erroneamente proceduto alla quantificazione del credito spettante alla lavoratrice.
2. In particolare, la società censura l'avvenuta duplicazione di quanto dovuto a titolo di TFR, avendo il giudice di prime cure sommato la cifra di € 3707,85 dovuta a titolo di TFR a quella complessiva di € 7.348,20, come tale già comprensiva del trattamento di fine rapporto.
3. Dal raffronto tra le risultanze documentali e il dispositivo della sentenza emerge agevolmente l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure, peraltro con espresso riconoscimento anche di parte appellata.
4. Occorre, pertanto, anzitutto sottrarre dall'ammontare del credito spettante alla lavoratrice la somma di € 3.707,85 a titolo di TFR, erroneamente duplicata nella sentenza impugnata.
7 5. Ancora, con il primo motivo, la società censura la sentenza appellata nella parte in cui questa ha riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate nel 2021 e non godute al 31 dicembre dello stesso anno, asserendo che la lavoratrice avrebbe dovuto obbligatoriamente fruire delle medesime nel corso dell'anno di maturazione, pena la decadenza dalle stesse, con conseguente spettanza di detta indennità solo in relazione alle ferie maturate dal
1.1.2022 al 7.2.2022.
6. Come da insegnamento della Suprema Corte di cassazione: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento
o di un periodo di riporto autorizzato.” (Cass. sent. n. 21780/2022).
7. Nel caso di specie, parte appellante deduce di non essere mai stata invitata dal datore di lavoro a fruire delle ferie maturate nel corso dell'anno 2021. Tale circostanza assume rilievo decisivo alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, poiché è proprio l'onere datoriale – non il mero comportamento del lavoratore – a determinare l'eventuale perdita del diritto. Ebbene, il datore di lavoro non solo non ha contestato in modo specifico quanto affermato dalla lavoratrice, ma non ha neppure fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi e sollecitatori richiamati dalla giurisprudenza.
L'assenza di qualsivoglia prova circa un invito formale o comunque chiaro e tempestivo alla fruizione delle ferie comporta, pertanto, che il diritto della lavoratrice alle ferie residue – e, in caso di cessazione del
8 rapporto, alla relativa indennità sostitutiva – debba ritenersi pienamente sussistente.
8. Pertanto, appare corretta la determinazione del giudice di prime cure in punto di liquidazione delle ferie maturate e non godute, oltre che per l'annualità 2022, anche per quella 2021 (€ 1.568,67).
11. Con il secondo motivo di appello la società lamenta l'erronea valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della lavoratrice.
13.1. In particolare, l'appellante sostiene che il solo ritardo nel pagamento dello stipendio di gennaio 2022 – che al momento delle dimissioni del 7.2.2022 risultava non pagato – non possa essere idoneo a supportare la gravità richiesta dalla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che risulterebbe altrimenti interpretato in violazione dei criteri di buona fede e ragionevolezza.
13.2. Pare utile a tal proposito ricordare come la giusta causa delle dimissioni può configurarsi con il ritardo nel pagamento delle retribuzioni ad opera del datore di lavoro, rappresentando inadempimento idoneo a ledere irrimediabilmente l'affidamento del lavoratore nella correttezza dell'esecuzione del principale obbligo contrattuale assunto dal datore di lavoro e che costituisce normalmente la fonte primaria di sostentamento del lavoratore.
13.3. Parte appellante, nondimeno, non ha mai offerto prova contraria in tale senso;
piuttosto dal materiale probatorio dallo stesso allegato si evince come la retribuzione di novembre 2021 sia stata erogata a mezzo bonifico in data 30.12.2021, quella di dicembre 2021 con bonifico del 7.2.2022, quella di gennaio 2021 con bonifico del 28 aprile
2021, ben oltre la messa in mora del 27.1.2022 cui hanno fatto seguito le dimissioni del 7.2.2022.
13.4. L'inadempimento datoriale appare dunque connotato da gravità tale da legittimare le dimissioni senza preavviso della dipendente.
9 13.5. Pertanto, risulta dovuta alla lavoratrice l'indennità per dimissioni per giusta causa da determinarsi tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento - come liquidata dal giudice di prime cure - per un importo pari ad € 1.573,54. Il secondo motivo di appello, perciò, deve essere respinto.
16. Con la proposizione dell'appello incidentale, Controparte_1
censura la sentenza di primo grado per aver il giudice errato
[...] nella determinazione del periodo da prendere a riferimento per la liquidazione delle retribuzioni dovute per il lavoro straordinario svolto.
16.1. In particolare, il giudicante sarebbe incorso in errore prendendo a riferimento il lavoro straordinario eseguito dal 1.11.2021 sino alla data delle dimissioni, anziché dal 1.12.2020 sino alla stessa data.
16.2. A tal riguardo occorre evidenziare come la parte, nel ricorso introduttivo, aveva espressamente formulato richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario a decorrere da novembre 2021, procedendo ad una puntuale ricostruzione delle prestazioni. Solo successivamente, nelle memorie depositate in data 23 ottobre 2023, la stessa ha avanzato un conteggio alternativo comprendente anche le ore di straordinario maturate a partire da dicembre 2020, giustificando tale estensione come correzione di un presunto errore del calcolatore informale.
16.3. Tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente quantificato la domanda sulla base di quanto originariamente prospettato nel ricorso, poiché in quella sede non risultava alcun errore di calcolo suscettibile di correzione: la parte aveva infatti espressamente limitato la propria istanza allo straordinario maturato da novembre 2021.
16.4. Non si discute, difatti, del conteggio elaborato dalla parte – potenzialmente suscettibile di errori di calcolo - ma del periodo preso a riferimento.
10 Pertanto, con le memorie successive e, ora, con l'appello incidentale, si introduce una domanda nuova e in quanto tale inammissibile in fase di appello. L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
16.5 Pertanto, spetta alla lavoratrice la somma complessiva di €
4.711,25, di cui € 367,03 a titolo di retribuzione per i primi sette giorni del mese di febbraio 2022, € 131,12 per la tredicesima mensilità maturata nel 2022, € 1.568,67 a titolo di indennità per ferie non godute), € 1.573,53 dell'indennità di preavviso ed € 1.070,89 a titolo di straordinario. Da tale importo va detratta la somma di € 1.590,35, pacificamente corrisposta alla ricorrente in acconto del maggior avere nel corso del giudizio di primo grado, di talché l'importo finale ancora dovuto ammonta a € 3.120,90, oltre al TFR da calcolarsi spettante sulla predetta somma (non potendosi prendere a riferimento il conteggio effettuato dalla ricorrente, né quello risultante dalla busta paga, in quanto parametrati su una diversa base retributiva;
spettano, inoltre, gli accessori di legge ex art. 429 c.p.c.
17. Considerato l'esito complessivo della controversia e la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione di un mezzo e poste per la parte residua a carico della società appellante, in quanto soccombente in punto di riconoscimento delle differenze retributive accertate dal giudice di primo grado, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
18. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante incidentale.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società 11 al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della complessiva somma di € 3.120,90, oltre al TFR
[...] maturato su tale importo e accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- compensa in ragione della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.552,00 per il primo grado e in euro
1.984,00 per il grado di appello, ponendo a carico della società appellata la restante parte, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante incidentale.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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