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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1111/2025 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], località Su Parte_1
Padru s.n.c. (c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso CodiceFiscale_1 lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Floriana Ruiu e Pina Pirarba, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2025 la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per richiedere la condanna del predetto al pagamento CP_1 CP_1 dell'assegno mensile di assistenza e dei relativi arretrati, a lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa del
Tribunale di Cagliari.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione aveva provveduto a notificare il decreto di omologa nonché ad inviare all' il c.d. modello AP70. CP_1
pagina 1 Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio del modello
AP70 – previsto dalla legge per il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando di aver provveduto al pagamento CP_1 della prestazione e degli arretrati.
In particolare, il competente Ufficio amministrativo aveva comunicato quanto segue:
“Il decreto di omologa (RACL 982/2023) è stato notificato all'Istituto il giorno
20/11/2024. L'Ufficio Amministrativo ha liquidato la prestazione il giorno 8/04/25, comprensiva di capitale pari a euro 11.007,08 e interessi legali pari a euro 37,72. Gli interessi sono stati calcolati come da disposizione del MSG 6119 del 17/07/14 al CP_1 punto 2.3 “Gli interessi sono dovuti trascorsi 120 gg dalla data di notifica del decreto di omologa, di conseguenza, l'operatore deve inserire nel campo data completezza la data della notifica risultante in procedura SISCO”.
Ha quindi allegato il modello TE08 della liquidazione, lo statino di maggio 2025, comprovante l'avvenuto pagamento della cedola di maggio, lo statino di giugno 2025, comprovante l'accredito delle mensilità arretrate, la schermata della comunicazione
SISCO.
L' ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1 materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
3. Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente ha confermato la ricezione dei ratei correnti della prestazione e il pagamento degli arretrati, osservando come fossero tuttavia avvenuti in data successiva al deposito del ricorso.
Ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, sia pure limitatamente alla ricezione dei ratei correnti della prestazione ed al pagamento della sorte capitale degli arretrati, in ogni caso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ha inoltre contestato il calcolo degli interessi accreditati dall' sugli arretrati, e CP_1 ciò sotto un duplice profilo.
In primo luogo, ha rilevato che il calcolo dei predetti interessi era errato, in quanto, pur volendo considerare quale dies a quo il 121° giorno dalla data di notifica del decreto di omologa, risultava dovuto, per il periodo dal 21.3.2025 al 3.6.2025, il maggior importo di euro 44,63 in luogo di quello di euro 37,72 accreditato dall' . CP_1
In secondo luogo, ha osservato come fosse più corretto, anche alla luce del principio di cui all'art. 24 della Costituzione, individuare il dies a quo nel 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
pagina 2 L' ha concluso affinché il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della CP_1 materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
********
4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione e al pagamento della sorte capitale degli arretrati.
5. Per quanto concerne invece gli interessi sugli arretrati, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. n. 412/1991, “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda (…)”.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione da ultimo sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione (v. Cass. civ., Sez. CP_1
Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n. 22089, secondo cui: “nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la verifica della maturazione del diritto e CP_1 dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo la comunicazione, da parte della CP_1
Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario,
l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo
pagina 3 conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”).
Ed invero, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 17787 del 26.8.2020).
Ed infatti, la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da CP_1 quello sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Pertanto, si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non
è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Da tale soluzione interpretativa, e quindi dal combinato disposto dell'art. 16, comma
6, L. n 412/1991 e dell'art. 445-bis c.p.c., consegue che il dies a quo per individuare la decorrenza degli interessi in discorso è il 121° giorno successivo alla ricezione del modello AP70.
Da quanto esposto discende che è dovuta a parte ricorrente l'ulteriore somma di euro
7,51, pari alla differenza tra euro 45,23, ovvero gli interessi legali sulla somma di euro
11.007,08 calcolati dal 20.3.2025 (il 121° giorno successivo alla ricezione del modello
AP70), al 3.6.2025 (data del pagamento degli arretrati risultante dal cedolino di giugno
2025), ed euro 37,72, ovvero la somma già erogata dall' a titolo di interessi sugli CP_1 arretrati (anch'essa risultante dal cedolino di giugno 2025).
6. Deve ora procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, richiamato quanto esposto al paragrafo precedente, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data 19.11.2024, senza che l' abbia CP_1 provveduto entro il termine di 120 giorni al pagamento degli arretrati, scaduto in data
19 marzo 2025.
pagina 4 Il pagamento della prestazione è infatti avvenuto nel maggio 2025, mentre quello degli arretrati è avvenuto nel giugno 2025, e quindi successivamente sia rispetto alla scadenza predetto del termine, sia al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
Ed infatti, l'esame della comparsa di costituzione dell' e dei documenti ad essa CP_1 allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del D.M. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame, mentre la redazione delle note di trattazione scritta e il deposito della nota spese, sempre per espressa disposizione, rientrano nella fase decisionale (lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
Di conseguenza, nessuna delle attività difensive svolte dalle parti rientra nel concetto di istruttoria, per come descritto dal menzionato art. 4, comma 5, lett. c).
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione della natura seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
pagina 5 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza) e della sorte capitale dei relativi arretrati;
2) condanna l' al pagamento dell'ulteriore somma di euro 7,51 a titolo di CP_1 interessi legali sugli arretrati dell'assegno mensile di assistenza;
3) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 1.958,25 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 28.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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