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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 267/2022 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Filomena Giordano
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SS EZ
APPELLATO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Perrupato e Brunello De Controparte_2
Innocentis
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 43/2022 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.3.2012, citava in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Sala Consilina e il per sentir dichiarare Controparte_2 Parte_1 la responsabilità concorrente e in solido dei convenuti per il sinistro occorso in data 8.3.2009 alla vettura tipo Porsche 911 Carrera tg. DJ911NZ, di proprietà della società Parte_2
condotta da e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutte le
[...] Controparte_1 lesioni riportate dall'attore.
Deduceva l'attore: che in data 8.3.2013, alle ore 04,30, nel percorrere la via comunale San Rocco, nel
Comune di , alla guida dell'autovettura Porsche 911 Carrera, andava ad impattare con Parte_1 numerosi massi di varie dimensioni sparsi sulla carreggiata, franati in quel momento da un vecchio muro a secco, che delimitava detta strada con proprietà privata sovrastante, appartenente a
[...]
che detto impatto provocava lesioni fisiche e determinava invalidità temporanea e CP_2 permanente.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la domanda attorea.
2. Con sentenza n. 43/2022 pubblicata in data 9.5.2022, il Tribunale di Lagonegro -che, nelle more del giudizio, aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina- accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava i convenuti solidalmente tra loro al pagamento della somma di € 13.565,38 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 214,00 per spese ed € 4.095,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che i testimoni escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, provando che il muro era già stato, in data 11.12.2008, oggetto di un crollo in un'altra sua parte, a seguito del quale il aveva intimato alla proprietaria del Parte_1 muro, di provvedere alla messa in sicurezza (cfr. diffida Prot. n. 00017660 Controparte_2 del 12.12.2008, all. n. 9 produzione di parte attrice e allegato c della comparsa di costituzione e risposta del;
Pt_1
b) tali circostanze erano state peraltro confermate dal teste , dipendente del Testimone_1
con la mansione di Geometra presso l'Ufficio Tecnico, (pagg. 4 e Parte_1
5 verbale del 11.11.2014) il quale aveva riferito "posso dire che ci fu un primo crollo e alla
Sig.ra fu intimato di provvedere ai necessari interventi di manutenzione. La Sig.ra CP_2
Comunicò di aver sistemato il muro;
tuttavia nel marzo 2009 ci fu un altro crollo…dovuto essenzialmente alle abbondanti piogge e alla vetustà del muro… posso però dire che la Sig.ra fece una mera riparazione di emergenza ricollocando sul muro a secco le pietre che CP_2 erano cadute. Adesso (11.11.2014) so che le pietre tra loro sono fissate con la malta, prima erano appoggiate l'una all'altra e tenute insieme dalla forza di gravità…quando mi sono trovato a guardare il muro dopo il primo crollo ho notato che era stato risistemato…comunque a secco, la sua stabilità era da considerarsi precaria”;
c) inoltre, alcuna verifica era stata eseguito dopo i lavori, come dichiarato dal medesimo teste il quale dichiarava che “La riparazione effettuata dopo il primo crollo non fu Tes_1 verificata da Comune” ((pag. 5 del verbale del 11.11.2014);
d) peraltro, in relazione ai fatti e alla sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti nel verificarsi del sinistro, il Tribunale si era già pronunciato in relazione ai danni materiali, con la sentenza n. 61/2018 emessa all'esito del Proc. Civ. 284/2012 R.G. in atti e passata in giudicato per cui: “dai documenti depositati e dall'istruttoria espletata risulta pienamente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda, ovvero che il muro esistente nella proprietà della convenuta è in parte crollato sulla carreggiata, mentre non ha trovato CP_2 riscontro probatorio la tesi della convenuta secondo cui sarebbe stata l'auto dell'attrice CP_2
(società proprietaria del veicolo) a provocare il cedimento del muro. In particolare, dall'ubicazione dei danni subiti dall'auto…dal rapporto dei Carabinieri…dalle condivisibili valutazioni tecniche operate dall'ausiliario del Giudice… emerge chiaramente come il pietrame del muro di contenimento già si trovasse sulla carreggiata al momento del passaggio dell'auto … l'aspetto appena descritto porta a ritenere sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti per il sinistro per cui è causa. Ed invero, da un lato, l'ente comunale ha omesso di effettuare le opportune verifiche tecniche in ordine all'idoneità dell'intervento riparatorio eseguito dalla questa ultima, dall'altro, non ha eseguito gli interventi opportuni per CP_2 evitare che dalla cosa di sua proprietà (il muro di contenimento al confine con la strada pubblica) derivasse un pregiudizio per gli utenti della strada. Va dunque affermata la responsabilità del e della Sig.ra tenuti, Parte_1 Controparte_2 rispettivamente, alla custodia del tratto stradale e del muro di contenimento più volte citato –
i quali non hanno dimostrato la ricorrenza del caso fortuito nel caso di specie – nella causazione del sinistro de quo;
e) emergeva da quanto innanzi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., essendo il custode Pt_1 della carreggiata pericolosa per aver a confine, e quindi intrinsecamente parte di essa, un muro di contenimento pericoloso analogamente, di proprietà della quanto alla responsabilità CP_2 di costei, andava affermata ugualmente. Al riguardo, si poneva il problema del titolo della stessa, atteso che la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio o altra costruzione, quale un muro di dimensioni apprezzabili, sussisteva, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, e integrava un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impediva l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità. Tuttavia, nel caso di specie, stante l'assenza di questioni sulla prova liberatoria, pacificamente le due norme si applicavano in concorso rispetto ai due soggetti responsabili, a diverso titolo;
f) in relazione alle lesioni riportate dall'attore le stesse risultavano già indicate nel verbale di rilevamento tecnico descrittivo n. 15/31 del 2009, effettuato dai Carabinieri del Nucleo
Operativo di nell'immediatezza dei fatti, lì dove nella prima pagina si leggeva Parte_1 di “incidente con feriti” e a pag. 12, allegato c) veniva annotata anche la prognosi iniziale di giorni 7 e confermate dal teste Avv. Angelo Paladino il quale, sentito all'udienza dell'11.11.2014, riferiva: “Ricordo delle lesioni al viso dovute presumibilmente all'airbag; si recò subito in ospedale…ricordo di aver rivisto il alcuni giorni dopo, aveva ancora CP_1 segni sul volto…posso dire che dopo un mese ancora erano presenti dei segni”;
g) i danni al viso dichiarati dal teste venivano inoltre confermati dai 3 verbali di pronto soccorso n. 2009004820, con relativo referto per l'Autorità Giudiziaria Prot. n. 6542, del 08.03.2009, il n. 2009004880 della medesima giornata, ed il n. 2009004914 del 09.03.2009. Nel primo referto veniva diagnosticata “ustione di I grado al volto (emilato desto) da scoppio di airbag con piccole escoriazioni alla palpebra superiore e allo zigomo destro, con una prognosi iniziale di giorni 7”; nel successivo delle 21,25 si leggeva “2° cura, il pz presenta contusioni escoriate reg palpebrale superiore di dx e reg sottozigonatica dx, dolore alla piramide nasale”; mentre in quello del 09.03.2009, “diagnosi: pregresso trauma piramide nasale”.
Successivamente venivano eseguite visite mediche specialistiche del 23.03.2009 e del
15.03.2011, presso ospedali pubblici, in cui si diagnosticava la “frattura a legno verde della spina nasale”;
h) veniva eseguita la perizia di parte a firma del Dott. le cui conclusioni, a Persona_1 pag. 7, 8 e 9, non specificamente contestate sulla quantificazione, potevano essere assunte a base della decisione. Lo stesso in particolare aveva ritenuto che, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, il danno biologico temporaneo poteva ritenersi della durata complessiva di 35 giorni, dei quali 15 da considerarsi temporanea assoluta (I.T.T.) e
20 da considerarsi temporanea parziale (I.T.P.), mediamente valutabili al 50%. La sintomatologia attualmente lamentata dall'esaminando (22.07.2011), tenuto conto del tempo intercorso dall'epoca dei fatti per cui è causa (oltre 2 anni), era da ritenersi a carattere permanente. Si trattava di postumi anatomici e funzionali di un trauma del viso causato dallo scoppio violento dell'airbag a seguito di urto, caratterizzati da stenosi subtotale della narice destra con conseguente limitazione del flusso aereo respiratorio e da deformità del profilo nasale da frattura ossea, configurante un pregiudizio estetico di tipo lieve. Detti postumi configuravano un danno biologico permanente che poteva quantificarsi nella misura del 6%;
i) in conclusione, i convenuti andavano condannati solidalmente al pagamento della somma di
€ 13.565,38, con esclusione delle richieste maggiorazioni per danno estetico, ritenendosi le stesse ricomprese nel danno non patrimoniale, quale conseguenza ordinaria di lesioni al viso, già considerate anche del perito di parte, ed in assenza di evidenti elementi individualizzanti;
j) le somme come innanzi riconosciute dovevano ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rilevava l'andamento della dinamica inflattiva. Spettavano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (8.03.2009) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
3. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 il proponeva appello Parte_1 avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1. che il Tribunale aveva posto a fondamento della quantificazione del danno, la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo Persona_1 valore probatorio;
che il Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il aveva provveduto, nella comparsa di costituzione e risposta, a Parte_1 contestare in modo specifico l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio CTU;
3.2. che il Tribunale aveva ritenuto provato il fatto storico sulla base della sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; che, Controparte_1 pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%;
3.3. che il Tribunale nel ritenere sussistente la responsabilità del non aveva Parte_1 tenuto conto della produzione documentale allegata dall'ente alla propria comparsa di costituzione e risposta;
in particolare: in data 11.03.2009, in risposta alla diffida del Controparte_2 Pt_1 del 10.03.2009, comunicava al che “intende assicurare la stabilità statica del muro di cinta Pt_1 sopra indicato in breve tempo, comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno
a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, CP_2
e comunicavano al “di aver eseguito gli interventi necessari”, dopo
[...] CP_3 Pt_1 che gli stessi erano stati invitati dall'Ente a provvedere;
dirimenti apparivano, poi, l'ordinanza in data
12.12.2008, adottata dal a firma dell'Ing. Dirigente Parte_1 Persona_2 dell'Area Tecnica e le Ordinanze n. 79 in data 11.12.2008 e n. 03 in data 08.06.2012, del
[...]
; già in data 9.3.2009, il Comune di , con l'Ordinanza n. 6, aveva fatto Parte_1 Parte_1 ordine a ed quali proprietari del muro per cui è causa, “di Controparte_2 CP_3 provvedere AD alla messa in sicurezza dell'intero muro a secco prospiciente Via San Rocco CP_4
e a rimuovere tutte le parti in pietrame crollate e che sono in procinto di crollo, a consolidare le rimanenti parti in maniera tale da garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di comunicare tempestivamente a questo Ente l'avvenuta esecuzione degli interventi intimati con la presente Ordinanza”; che, quindi, il Comune di , quale custode della strada, non era Parte_1 responsabile, atteso che era stato provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che l'ente gestore di una strada non poteva rispondere del danno causato da una situazione di pericolo estemporanea o da un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che era irrilevante la circostanza che il muro fosse stato interessato da crolli parziali in precedenza, essendosi il Comune mosso diligentemente, tanto che la proprietaria aveva comunicato al Comune di aver eseguito i lavori necessari e di avere messo in sicurezza il muro stesso;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: rigettare la domanda attorea perché non provata nel quantum debeatur, accertando e dichiarando che il , nulla deve Parte_1 al sig. in ogni caso, accertare e dichiarare, che il è esente Controparte_1 Parte_1 da responsabilità per il fatto accaduto, stante la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore;
nella denegata ipotesi di diverso intendimento, accertare e dichiarare il concorso di colpa pari al 50% in capo al sig. come accertato con sentenza passata in giudicata n. 61/2018, nel Controparte_1 proc. n. 284/12, in relazione ai danni materiali, con conseguente decurtazione di pari grado (50%) delle somme poste a risarcimento, da porre a carico del responsabile unico ed esclusivo CP_2
quale proprietaria del muro;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata,
[...] dichiarare e ritenere responsabile sempre in via esclusiva del risarcimento dei danni, unicamente la signora quale proprietaria del muro oggetto di causa, accertando e dichiarando Controparte_2 che il non è responsabile. Parte_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022 si costituiva in giudizio la quale proponeva appello incidentale, deducendo: Controparte_2 5.1. che il Tribunale aveva posto a fondamento della quantificazione del danno, la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo Persona_1 valore probatorio;
che il Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il e la avevano provveduto a contestare in modo specifico Parte_1 CP_2
l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio
CTU;
5.2. che il Tribunale aveva ritenuto “pienamente provato il fatto storico” sulla base della sentenza n.
61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; Controparte_1 che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%;
5.3. che il Tribunale nel ritenere sussistente la responsabilità della non aveva tenuto conto CP_2 della produzione documentale versata in atti;
in particolare: in data 11.03.2009, Controparte_2 in risposta alla diffida del del 10.03.2009, comunicava al che “intende assicurare Pt_1 Pt_1 la stabilità statica del muro di cinta sopra indicato in breve tempo, comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, e comunicavano al “di aver Controparte_2 CP_3 Pt_1 eseguito gli interventi necessari”, dopo che gli stessi erano stati invitati dall'Ente a provvedere;
che, quindi, la aveva tenuto una condotta diligente e non era responsabile, atteso che era stato CP_2 provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che si trattava di un danno causato da una situazione di pericolo imprevista e imprevedibile;
che si era dunque verificato un caso fortuito, essendo insorta una situazione di pericolo estemporanea ovvero un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: rigettare la domanda attorea perché non provata nel quantum debeatur, accertando e dichiarando che nulla deve al sig. Controparte_2
in ogni caso, accertare e dichiarare, che è esente da Controparte_1 Controparte_2 responsabilità per il fatto accaduto, stante la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore;
nella denegata ipotesi di diverso intendimento, accertare e dichiarare il concorso di colpa pari al 50% in capo al sig. come accertato con sentenza passata in giudicata n. 61/2018, nel proc. Controparte_1
n. 284/12, in relazione ai danni materiali, con conseguente decurtazione di pari grado (50%) delle somme poste a risarcimento, da porre a carico del responsabile unico ed esclusivo Controparte_2 quale proprietaria del muro;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, dichiarare e ritenere responsabile sempre in via esclusiva del risarcimento dei danni, unicamente il
[...]
, quale ente gestore della strada sulla quale insiste il muro oggetto di causa, accertando Parte_1
e dichiarando che la non è responsabile. CP_2
All'udienza del 23.9.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale.
6.1. Col primo motivo di appello, il ha dedotto: che il Tribunale aveva Parte_1 posto a fondamento della quantificazione del danno la consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo valore probatorio;
che il Persona_1
Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il Parte_1
aveva provveduto, nella comparsa di costituzione e risposta, a contestare in modo specifico
[...]
l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio
CTU.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che: veniva eseguita la perizia di parte a firma del Dott.
[...]
le cui conclusioni, a pag. 7, 8 e 9, non specificamente contestate sulla quantificazione, Per_1 potevano essere assunte a base della decisione;
il predetto, in particolare, aveva ritenuto che, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, il danno biologico temporaneo poteva ritenersi della durata complessiva di 35 giorni, dei quali 15 da considerarsi temporanea assoluta (I.T.T.) e 20 da considerarsi temporanea parziale (I.T.P.), mediamente valutabili al 50%; la sintomatologia lamentata dall'esaminando (al 22.07.2011), tenuto conto del tempo intercorso dall'epoca dei fatti per cui è causa
(oltre 2 anni), era da ritenersi a carattere permanente;
si trattava di postumi anatomici e funzionali di un trauma del viso causato dallo scoppio violento dell'airbag a seguito di urto, caratterizzati da stenosi subtotale della narice destra con conseguente limitazione del flusso aereo respiratorio e da deformità del profilo nasale da frattura ossea, configurante un pregiudizio estetico di tipo lieve;
detti postumi configuravano un danno biologico permanente che poteva quantificarsi nella misura del 6%; in conclusione, i convenuti andavano condannati solidalmente al pagamento della somma di €
13.565,38, con esclusione delle richieste maggiorazioni per danno estetico, ritenendosi le stesse ricomprese nel danno non patrimoniale, quale conseguenza ordinaria di lesioni al viso, già considerate anche del perito di parte, ed in assenza di evidenti elementi individualizzanti.
Osserva la Corte che, a fronte della statuizione con la quale il Tribunale, recependo le conclusioni raggiunte dal CTP, ritenute condivisibili e dettagliatamente richiamate, ha determinato la invalidità temporanea e quella permanente subita dal l'appellante si è limitato a censurare, in astratto, CP_1 la valenza probatoria di una CTP ai fini della decisione di una causa e a richiamare, in concreto, le contestazioni alla CTP formulate nel giudizio di primo grado nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, quanto alla astratta valenza probatoria di una CTP, si deve rilevare che, sebbene la consulenza tecnica di parte non abbia in sé un autonomo valore probatorio e la valutazione del suo contenuto sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, è evidente che ove il giudice ritenga, quale peritus peritorum, che la stessa risulti idonea ad essere posta a fondamento della decisione e ne recepisca espressamente le conclusioni, richiamandole in sentenza, sorge l'onere per la parte soccombente che voglia impugnare la sentenza, di contrastare adeguatamente le argomentazioni che, pur inizialmente svolte dal CTP, sono poi state recepite e fatte proprie dal Tribunale.
Nel caso di specie, l'appellante ha ritenuto di contrastare la quantificazione del danno effettuata dal
Tribunale, richiamando le contestazioni alla CTP formulate in primo grado nella propria comparsa di costituzione e risposta -nella quale il si era così espresso: “IN Parte_1
RELAZIONE AL QUANTUM DEBEATUR. La deducente eccepisce che incombe a parte attrice
l'onere di provare il nesso eziologico tra l'evento dannoso e i danni lamentati, nonché la loro entità, per cui contesta la quantificazione dei presunti danni subìti dall'attore in quanto non supportata probatoriamente”-, senza formulare specifici rilievi in ordine alla quantificazione della invalidità temporanea e permanente contenuta nella sentenza.
Ne consegue che le generiche doglianze svolte all'appellante non sono idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza sotto il profilo della quantificazione dei danni.
6.2. Col secondo motivo di appello, il ha dedotto: che il Tribunale aveva Parte_1 ritenuto provato il fatto storico sulla base della sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n.
284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; che, pertanto, il Tribunale avrebbe Controparte_1 dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%.
Il motivo è infondato. Ed invero, il Tribunale ha affermato che: i testimoni escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, provando che il muro era stato già in data 11.12.2008 oggetto di un crollo in un'altra sua parte, a seguito del quale il Comune di aveva intimato alla Parte_1 proprietaria del muro, di provvedere alla messa in sicurezza (cfr. diffida Prot. n. Controparte_2
00017660 del 12.12.2008, all. n. 9 produzione di parte attrice e allegato c della comparsa di costituzione e risposta del;
tali circostanze erano state peraltro confermate dal teste Pt_1 Tes_1
, dipendente del con la mansione di Geometra presso l'Ufficio
[...] Parte_1
Tecnico, (pagg. 4 e 5 verbale del 11.11.2014) il quale aveva riferito "posso dire che ci fu un primo crollo e alla Sig.ra fu intimato di provvedere ai necessari interventi di manutenzione. La Sig.ra CP_2
Comunicò di aver sistemato il muro;
tuttavia nel marzo 2009 ci fu un altro crollo…dovuto essenzialmente alle abbondanti piogge e alla vetustà del muro… posso però dire che la Sig.ra CP_2 fece una mera riparazione di emergenza ricollocando sul muro a secco le pietre che erano cadute.
Adesso (11.11.2014) so che le pietre tra loro sono fissate con la malta, prima erano appoggiate l'una all'altra e tenute insieme dalla forza di gravità…quando mi sono trovato a guardare il muro dopo il primo crollo ho notato che era stato risistemato…comunque a secco, la sua stabilità era da considerarsi precaria”; inoltre, alcuna verifica era stata eseguito dopo i lavori, come dichiarato dal medesimo teste il quale dichiarava che “La riparazione effettuata dopo il primo crollo non Tes_1 fu verificata da ((pag. 5 del verbale del 11.11.2014). Pt_1
Ha poi aggiunto che: peraltro, in relazione ai fatti e alla sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti nel verificarsi del sinistro, il Tribunale si era già pronunciato in relazione ai danni materiali, con la sentenza n. 61/2018 emessa all'esito del Proc. Civ. 284/2012 R.G. in atti e passata in giudicato per cui: “dai documenti depositati e dall'istruttoria espletata risulta pienamente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda, ovvero che il muro esistente nella proprietà della convenuta
è in parte crollato sulla carreggiata, mentre non ha trovato riscontro probatorio la tesi della CP_2 convenuta secondo cui sarebbe stata l'auto dell'attrice (società proprietaria del veicolo) a CP_2 provocare il cedimento del muro. In particolare, dall'ubicazione dei danni subiti dall'auto…dal rapporto dei Carabinieri…dalle condivisibili valutazioni tecniche operate dall'ausiliario del
Giudice… emerge chiaramente come il pietrame del muro di contenimento già si trovasse sulla carreggiata al momento del passaggio dell'auto … l'aspetto appena descritto porta a ritenere sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti per il sinistro per cui è causa. Ed invero, da un lato, l'ente comunale ha omesso di effettuare le opportune verifiche tecniche in ordine all'idoneità dell'intervento riparatorio eseguito dalla questa ultima, dall'altro, non ha eseguito gli CP_2 interventi opportuni per evitare che dalla cosa di sua proprietà (il muro di contenimento al confine con la strada pubblica) derivasse un pregiudizio per gli utenti della strada. Va dunque affermata la responsabilità del e della Sig.ra tenuti, rispettivamente, Parte_1 Controparte_2 alla custodia del tratto stradale e del muro di contenimento più volte citato – i quali non hanno dimostrato la ricorrenza del caso fortuito nel caso di specie – nella causazione del sinistro de quo.
Appare, pertanto, evidente che il Tribunale ha fondato il suo convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti utilizzando le risultanze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel corso del giudizio, limitandosi poi ad aggiungere che la responsabilità solidale del Parte_1
-quale custode del tratto stradale- e di -quale proprietaria del muro di
[...] Controparte_2 contenimento al confine con la strada pubblica- era stata riconosciuta anche in una precedente sentenza –la n. 61/2018- resa all'esito di un altro giudizio, che si era pronunciata in ordine al risarcimento dei danni materiali derivanti dal medesimo sinistro.
Ciò posto, osserva la Corte che -come risulta dalla copia della sentenza n. 61/2018 del Tribunale di
Lagonegro, prodotta in sede di appello- detta sentenza risulta resa all'esito di un distinto giudizio - introdotto dalla società proprietaria dell'autovettura nei confronti del e di Parte_1
cui non ha partecipato Controparte_2 Controparte_1
L'appellante, nel chiedere il riconoscimento in appello del concorso di colpa di si Controparte_1
è limitato ad affermare che detto concorso risultava accertato nella sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, senza tuttavia neanche dedurre nell'atto di appello le circostanze idonee a fondare il riconoscimento del detto concorso di colpa.
Ne consegue che anche le doglianze svolte all'appellante sotto il profilo dell'asserito concorso di colpa di non risultano idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza. Controparte_1
6.3. Col terzo motivo di appello, il ha dedotto che: il Tribunale nel ritenere Parte_1 sussistente la responsabilità del non aveva tenuto conto della produzione Parte_1 documentale allegata dall'ente alla propria comparsa di costituzione e risposta;
in particolare: in data
11.03.2009, in risposta alla diffida del del 10.03.2009, comunicava al Controparte_2 Pt_1 che “intende assicurare la stabilità statica del muro di cinta sopra indicato in breve tempo, Pt_1 comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, ed Controparte_2 CP_3 comunicavano al “di aver eseguito gli interventi necessari”, dopo che gli stessi erano stati Pt_1 invitati dall'Ente a provvedere;
dirimenti apparivano, poi, l'ordinanza in data 12.12.2008, adottata dal a firma dell'Ing. Dirigente dell'Area Tecnica e le Parte_1 Persona_2
Ordinanze n. 79 in data 11.12.2008 e n. 03 in data 08.06.2012, del;
già in Parte_1 data 9.3.2009, il Comune di , con l'Ordinanza n. 6, aveva fatto ordine a Parte_1 CP_2 ed quali proprietari del muro per cui è causa, “di provvedere AD alla
[...] CP_3 CP_4 messa in sicurezza dell'intero muro a secco prospiciente Via San Rocco e a rimuovere tutte le parti in pietrame crollate e che sono in procinto di crollo, a consolidare le rimanenti parti in maniera tale da garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di comunicare tempestivamente a questo Ente l'avvenuta esecuzione degli interventi intimati con la presente Ordinanza”; che, quindi, il Comune di , quale custode della strada, non era responsabile, atteso che era stato Parte_1 provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che l'ente gestore di una strada non poteva rispondere del danno causato da una situazione di pericolo estemporanea o da un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che era irrilevante la circostanza che il muro fosse stato interessato da crolli parziali in precedenza, essendosi il Comune mosso diligentemente, tanto che la proprietaria aveva comunicato al Comune di aver eseguito i lavori necessari e di avere messo in sicurezza il muro stesso;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., quale custode della “carreggiata pericolosa”, spiegando che la pericolosità del tratto di strada in cui è accaduto l'incidente oggetto di causa derivava dalla presenza, sul confine della strada stessa, di un muro di contenimento pericoloso, di proprietà di Controparte_2
In particolare, il Tribunale ha richiamato in motivazione le dichiarazioni rese all'udienza del
11.11.2014 dal teste , il quale ha riferito che, dopo un primo crollo del muro di proprietà della Tes_1
il Comune di aveva intimato alla di provvedere ai necessari interventi CP_2 Parte_1 CP_2 di manutenzione, aggiungendo che quest'ultima aveva poi comunicato di aver sistemato il muro e che tuttavia successivamente si era verificato un altro crollo;
ha poi precisato il teste che il Pt_1 non aveva effettuato alcuna verifica dopo la riparazione effettuata dalla a seguito del primo CP_2 crollo e ha altresì spiegato che la aveva fatto una mera riparazione di emergenza ricollocando CP_2 sul muro a secco le pietre che erano cadute, che erano appoggiate l'una all'altra senza malta, dando al muro una stabilità da considerarsi precaria.
A fronte delle dette dichiarazioni, è evidente che il secondo crollo del muro -quello che ha originato il presente giudizio- risultava un evento tutt'altro che imprevedibile, stante la precaria riparazione del muro effettuata dalla e non tecnicamente verificata dal CP_2 Parte_1 rappresentando, invece, un evento alquanto probabile e, in quanto tale, inidoneo ad essere qualificato come caso fortuito ovvero come fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Né rilevano, al fine di giungere a conclusioni diverse, i documenti richiamati dall'appellante in relazione alle interlocuzioni svoltesi tra il e emergendo Parte_1 Controparte_2 dai detti documenti solo la prova delle richieste rivolte dal alla di provvedere alla Pt_1 Pt_3 messa in sicurezza del muro e delle rassicurazioni fornite dalla stessa di avere eseguito i Pt_3 necessari interventi, prova che, a fronte dell'inadeguatezza delle riparazioni eseguite dalla proprietaria del muro e dell'omesso controllo da parte del in ordine alla tipologia degli Pt_1 interventi effettuati dalla predetta, rende il custode della confinante strada comunque responsabile degli eventi dannosi provocati dal crollo del muro pericoloso.
7. L'appello incidentale.
L'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico della data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività dell'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione.
Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2022 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 15.11.2022 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva del 13.12.2022, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione della parte appellata. 8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del presente grado di giudizio -conclusosi con il rigetto dell'appello principale proposto dal e con la declaratoria di inammissibilità dell'appello Parte_1 incidentale proposto da le spese di lite sostenute da devono Controparte_2 Controparte_1 essere poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in via solidale e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 43/2022 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 9.5.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) condanna in solido il e in solido alla rifusione Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuna delle impugnazioni proposte.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 267/2022 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Filomena Giordano
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SS EZ
APPELLATO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Perrupato e Brunello De Controparte_2
Innocentis
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 43/2022 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.3.2012, citava in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Sala Consilina e il per sentir dichiarare Controparte_2 Parte_1 la responsabilità concorrente e in solido dei convenuti per il sinistro occorso in data 8.3.2009 alla vettura tipo Porsche 911 Carrera tg. DJ911NZ, di proprietà della società Parte_2
condotta da e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutte le
[...] Controparte_1 lesioni riportate dall'attore.
Deduceva l'attore: che in data 8.3.2013, alle ore 04,30, nel percorrere la via comunale San Rocco, nel
Comune di , alla guida dell'autovettura Porsche 911 Carrera, andava ad impattare con Parte_1 numerosi massi di varie dimensioni sparsi sulla carreggiata, franati in quel momento da un vecchio muro a secco, che delimitava detta strada con proprietà privata sovrastante, appartenente a
[...]
che detto impatto provocava lesioni fisiche e determinava invalidità temporanea e CP_2 permanente.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la domanda attorea.
2. Con sentenza n. 43/2022 pubblicata in data 9.5.2022, il Tribunale di Lagonegro -che, nelle more del giudizio, aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina- accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava i convenuti solidalmente tra loro al pagamento della somma di € 13.565,38 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 214,00 per spese ed € 4.095,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che i testimoni escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, provando che il muro era già stato, in data 11.12.2008, oggetto di un crollo in un'altra sua parte, a seguito del quale il aveva intimato alla proprietaria del Parte_1 muro, di provvedere alla messa in sicurezza (cfr. diffida Prot. n. 00017660 Controparte_2 del 12.12.2008, all. n. 9 produzione di parte attrice e allegato c della comparsa di costituzione e risposta del;
Pt_1
b) tali circostanze erano state peraltro confermate dal teste , dipendente del Testimone_1
con la mansione di Geometra presso l'Ufficio Tecnico, (pagg. 4 e Parte_1
5 verbale del 11.11.2014) il quale aveva riferito "posso dire che ci fu un primo crollo e alla
Sig.ra fu intimato di provvedere ai necessari interventi di manutenzione. La Sig.ra CP_2
Comunicò di aver sistemato il muro;
tuttavia nel marzo 2009 ci fu un altro crollo…dovuto essenzialmente alle abbondanti piogge e alla vetustà del muro… posso però dire che la Sig.ra fece una mera riparazione di emergenza ricollocando sul muro a secco le pietre che CP_2 erano cadute. Adesso (11.11.2014) so che le pietre tra loro sono fissate con la malta, prima erano appoggiate l'una all'altra e tenute insieme dalla forza di gravità…quando mi sono trovato a guardare il muro dopo il primo crollo ho notato che era stato risistemato…comunque a secco, la sua stabilità era da considerarsi precaria”;
c) inoltre, alcuna verifica era stata eseguito dopo i lavori, come dichiarato dal medesimo teste il quale dichiarava che “La riparazione effettuata dopo il primo crollo non fu Tes_1 verificata da Comune” ((pag. 5 del verbale del 11.11.2014);
d) peraltro, in relazione ai fatti e alla sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti nel verificarsi del sinistro, il Tribunale si era già pronunciato in relazione ai danni materiali, con la sentenza n. 61/2018 emessa all'esito del Proc. Civ. 284/2012 R.G. in atti e passata in giudicato per cui: “dai documenti depositati e dall'istruttoria espletata risulta pienamente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda, ovvero che il muro esistente nella proprietà della convenuta è in parte crollato sulla carreggiata, mentre non ha trovato CP_2 riscontro probatorio la tesi della convenuta secondo cui sarebbe stata l'auto dell'attrice CP_2
(società proprietaria del veicolo) a provocare il cedimento del muro. In particolare, dall'ubicazione dei danni subiti dall'auto…dal rapporto dei Carabinieri…dalle condivisibili valutazioni tecniche operate dall'ausiliario del Giudice… emerge chiaramente come il pietrame del muro di contenimento già si trovasse sulla carreggiata al momento del passaggio dell'auto … l'aspetto appena descritto porta a ritenere sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti per il sinistro per cui è causa. Ed invero, da un lato, l'ente comunale ha omesso di effettuare le opportune verifiche tecniche in ordine all'idoneità dell'intervento riparatorio eseguito dalla questa ultima, dall'altro, non ha eseguito gli interventi opportuni per CP_2 evitare che dalla cosa di sua proprietà (il muro di contenimento al confine con la strada pubblica) derivasse un pregiudizio per gli utenti della strada. Va dunque affermata la responsabilità del e della Sig.ra tenuti, Parte_1 Controparte_2 rispettivamente, alla custodia del tratto stradale e del muro di contenimento più volte citato –
i quali non hanno dimostrato la ricorrenza del caso fortuito nel caso di specie – nella causazione del sinistro de quo;
e) emergeva da quanto innanzi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., essendo il custode Pt_1 della carreggiata pericolosa per aver a confine, e quindi intrinsecamente parte di essa, un muro di contenimento pericoloso analogamente, di proprietà della quanto alla responsabilità CP_2 di costei, andava affermata ugualmente. Al riguardo, si poneva il problema del titolo della stessa, atteso che la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio o altra costruzione, quale un muro di dimensioni apprezzabili, sussisteva, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, e integrava un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impediva l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità. Tuttavia, nel caso di specie, stante l'assenza di questioni sulla prova liberatoria, pacificamente le due norme si applicavano in concorso rispetto ai due soggetti responsabili, a diverso titolo;
f) in relazione alle lesioni riportate dall'attore le stesse risultavano già indicate nel verbale di rilevamento tecnico descrittivo n. 15/31 del 2009, effettuato dai Carabinieri del Nucleo
Operativo di nell'immediatezza dei fatti, lì dove nella prima pagina si leggeva Parte_1 di “incidente con feriti” e a pag. 12, allegato c) veniva annotata anche la prognosi iniziale di giorni 7 e confermate dal teste Avv. Angelo Paladino il quale, sentito all'udienza dell'11.11.2014, riferiva: “Ricordo delle lesioni al viso dovute presumibilmente all'airbag; si recò subito in ospedale…ricordo di aver rivisto il alcuni giorni dopo, aveva ancora CP_1 segni sul volto…posso dire che dopo un mese ancora erano presenti dei segni”;
g) i danni al viso dichiarati dal teste venivano inoltre confermati dai 3 verbali di pronto soccorso n. 2009004820, con relativo referto per l'Autorità Giudiziaria Prot. n. 6542, del 08.03.2009, il n. 2009004880 della medesima giornata, ed il n. 2009004914 del 09.03.2009. Nel primo referto veniva diagnosticata “ustione di I grado al volto (emilato desto) da scoppio di airbag con piccole escoriazioni alla palpebra superiore e allo zigomo destro, con una prognosi iniziale di giorni 7”; nel successivo delle 21,25 si leggeva “2° cura, il pz presenta contusioni escoriate reg palpebrale superiore di dx e reg sottozigonatica dx, dolore alla piramide nasale”; mentre in quello del 09.03.2009, “diagnosi: pregresso trauma piramide nasale”.
Successivamente venivano eseguite visite mediche specialistiche del 23.03.2009 e del
15.03.2011, presso ospedali pubblici, in cui si diagnosticava la “frattura a legno verde della spina nasale”;
h) veniva eseguita la perizia di parte a firma del Dott. le cui conclusioni, a Persona_1 pag. 7, 8 e 9, non specificamente contestate sulla quantificazione, potevano essere assunte a base della decisione. Lo stesso in particolare aveva ritenuto che, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, il danno biologico temporaneo poteva ritenersi della durata complessiva di 35 giorni, dei quali 15 da considerarsi temporanea assoluta (I.T.T.) e
20 da considerarsi temporanea parziale (I.T.P.), mediamente valutabili al 50%. La sintomatologia attualmente lamentata dall'esaminando (22.07.2011), tenuto conto del tempo intercorso dall'epoca dei fatti per cui è causa (oltre 2 anni), era da ritenersi a carattere permanente. Si trattava di postumi anatomici e funzionali di un trauma del viso causato dallo scoppio violento dell'airbag a seguito di urto, caratterizzati da stenosi subtotale della narice destra con conseguente limitazione del flusso aereo respiratorio e da deformità del profilo nasale da frattura ossea, configurante un pregiudizio estetico di tipo lieve. Detti postumi configuravano un danno biologico permanente che poteva quantificarsi nella misura del 6%;
i) in conclusione, i convenuti andavano condannati solidalmente al pagamento della somma di
€ 13.565,38, con esclusione delle richieste maggiorazioni per danno estetico, ritenendosi le stesse ricomprese nel danno non patrimoniale, quale conseguenza ordinaria di lesioni al viso, già considerate anche del perito di parte, ed in assenza di evidenti elementi individualizzanti;
j) le somme come innanzi riconosciute dovevano ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rilevava l'andamento della dinamica inflattiva. Spettavano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (8.03.2009) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
3. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 il proponeva appello Parte_1 avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1. che il Tribunale aveva posto a fondamento della quantificazione del danno, la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo Persona_1 valore probatorio;
che il Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il aveva provveduto, nella comparsa di costituzione e risposta, a Parte_1 contestare in modo specifico l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio CTU;
3.2. che il Tribunale aveva ritenuto provato il fatto storico sulla base della sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; che, Controparte_1 pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%;
3.3. che il Tribunale nel ritenere sussistente la responsabilità del non aveva Parte_1 tenuto conto della produzione documentale allegata dall'ente alla propria comparsa di costituzione e risposta;
in particolare: in data 11.03.2009, in risposta alla diffida del Controparte_2 Pt_1 del 10.03.2009, comunicava al che “intende assicurare la stabilità statica del muro di cinta Pt_1 sopra indicato in breve tempo, comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno
a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, CP_2
e comunicavano al “di aver eseguito gli interventi necessari”, dopo
[...] CP_3 Pt_1 che gli stessi erano stati invitati dall'Ente a provvedere;
dirimenti apparivano, poi, l'ordinanza in data
12.12.2008, adottata dal a firma dell'Ing. Dirigente Parte_1 Persona_2 dell'Area Tecnica e le Ordinanze n. 79 in data 11.12.2008 e n. 03 in data 08.06.2012, del
[...]
; già in data 9.3.2009, il Comune di , con l'Ordinanza n. 6, aveva fatto Parte_1 Parte_1 ordine a ed quali proprietari del muro per cui è causa, “di Controparte_2 CP_3 provvedere AD alla messa in sicurezza dell'intero muro a secco prospiciente Via San Rocco CP_4
e a rimuovere tutte le parti in pietrame crollate e che sono in procinto di crollo, a consolidare le rimanenti parti in maniera tale da garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di comunicare tempestivamente a questo Ente l'avvenuta esecuzione degli interventi intimati con la presente Ordinanza”; che, quindi, il Comune di , quale custode della strada, non era Parte_1 responsabile, atteso che era stato provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che l'ente gestore di una strada non poteva rispondere del danno causato da una situazione di pericolo estemporanea o da un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che era irrilevante la circostanza che il muro fosse stato interessato da crolli parziali in precedenza, essendosi il Comune mosso diligentemente, tanto che la proprietaria aveva comunicato al Comune di aver eseguito i lavori necessari e di avere messo in sicurezza il muro stesso;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: rigettare la domanda attorea perché non provata nel quantum debeatur, accertando e dichiarando che il , nulla deve Parte_1 al sig. in ogni caso, accertare e dichiarare, che il è esente Controparte_1 Parte_1 da responsabilità per il fatto accaduto, stante la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore;
nella denegata ipotesi di diverso intendimento, accertare e dichiarare il concorso di colpa pari al 50% in capo al sig. come accertato con sentenza passata in giudicata n. 61/2018, nel Controparte_1 proc. n. 284/12, in relazione ai danni materiali, con conseguente decurtazione di pari grado (50%) delle somme poste a risarcimento, da porre a carico del responsabile unico ed esclusivo CP_2
quale proprietaria del muro;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata,
[...] dichiarare e ritenere responsabile sempre in via esclusiva del risarcimento dei danni, unicamente la signora quale proprietaria del muro oggetto di causa, accertando e dichiarando Controparte_2 che il non è responsabile. Parte_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022 si costituiva in giudizio la quale proponeva appello incidentale, deducendo: Controparte_2 5.1. che il Tribunale aveva posto a fondamento della quantificazione del danno, la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo Persona_1 valore probatorio;
che il Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il e la avevano provveduto a contestare in modo specifico Parte_1 CP_2
l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio
CTU;
5.2. che il Tribunale aveva ritenuto “pienamente provato il fatto storico” sulla base della sentenza n.
61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; Controparte_1 che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%;
5.3. che il Tribunale nel ritenere sussistente la responsabilità della non aveva tenuto conto CP_2 della produzione documentale versata in atti;
in particolare: in data 11.03.2009, Controparte_2 in risposta alla diffida del del 10.03.2009, comunicava al che “intende assicurare Pt_1 Pt_1 la stabilità statica del muro di cinta sopra indicato in breve tempo, comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, e comunicavano al “di aver Controparte_2 CP_3 Pt_1 eseguito gli interventi necessari”, dopo che gli stessi erano stati invitati dall'Ente a provvedere;
che, quindi, la aveva tenuto una condotta diligente e non era responsabile, atteso che era stato CP_2 provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che si trattava di un danno causato da una situazione di pericolo imprevista e imprevedibile;
che si era dunque verificato un caso fortuito, essendo insorta una situazione di pericolo estemporanea ovvero un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: rigettare la domanda attorea perché non provata nel quantum debeatur, accertando e dichiarando che nulla deve al sig. Controparte_2
in ogni caso, accertare e dichiarare, che è esente da Controparte_1 Controparte_2 responsabilità per il fatto accaduto, stante la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore;
nella denegata ipotesi di diverso intendimento, accertare e dichiarare il concorso di colpa pari al 50% in capo al sig. come accertato con sentenza passata in giudicata n. 61/2018, nel proc. Controparte_1
n. 284/12, in relazione ai danni materiali, con conseguente decurtazione di pari grado (50%) delle somme poste a risarcimento, da porre a carico del responsabile unico ed esclusivo Controparte_2 quale proprietaria del muro;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, dichiarare e ritenere responsabile sempre in via esclusiva del risarcimento dei danni, unicamente il
[...]
, quale ente gestore della strada sulla quale insiste il muro oggetto di causa, accertando Parte_1
e dichiarando che la non è responsabile. CP_2
All'udienza del 23.9.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale.
6.1. Col primo motivo di appello, il ha dedotto: che il Tribunale aveva Parte_1 posto a fondamento della quantificazione del danno la consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
che tuttavia era per sua natura priva di un autonomo valore probatorio;
che il Persona_1
Tribunale, recependo le conclusioni contenute nella detta consulenza di parte, aveva affermato che le stesse apparivano “non specificamente contestate sulla quantificazione”, mentre il Parte_1
aveva provveduto, nella comparsa di costituzione e risposta, a contestare in modo specifico
[...]
l'ammontare del danno quantificato dal CTP;
che il Tribunale avrebbe dovuto nominare un proprio
CTU.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che: veniva eseguita la perizia di parte a firma del Dott.
[...]
le cui conclusioni, a pag. 7, 8 e 9, non specificamente contestate sulla quantificazione, Per_1 potevano essere assunte a base della decisione;
il predetto, in particolare, aveva ritenuto che, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, il danno biologico temporaneo poteva ritenersi della durata complessiva di 35 giorni, dei quali 15 da considerarsi temporanea assoluta (I.T.T.) e 20 da considerarsi temporanea parziale (I.T.P.), mediamente valutabili al 50%; la sintomatologia lamentata dall'esaminando (al 22.07.2011), tenuto conto del tempo intercorso dall'epoca dei fatti per cui è causa
(oltre 2 anni), era da ritenersi a carattere permanente;
si trattava di postumi anatomici e funzionali di un trauma del viso causato dallo scoppio violento dell'airbag a seguito di urto, caratterizzati da stenosi subtotale della narice destra con conseguente limitazione del flusso aereo respiratorio e da deformità del profilo nasale da frattura ossea, configurante un pregiudizio estetico di tipo lieve;
detti postumi configuravano un danno biologico permanente che poteva quantificarsi nella misura del 6%; in conclusione, i convenuti andavano condannati solidalmente al pagamento della somma di €
13.565,38, con esclusione delle richieste maggiorazioni per danno estetico, ritenendosi le stesse ricomprese nel danno non patrimoniale, quale conseguenza ordinaria di lesioni al viso, già considerate anche del perito di parte, ed in assenza di evidenti elementi individualizzanti.
Osserva la Corte che, a fronte della statuizione con la quale il Tribunale, recependo le conclusioni raggiunte dal CTP, ritenute condivisibili e dettagliatamente richiamate, ha determinato la invalidità temporanea e quella permanente subita dal l'appellante si è limitato a censurare, in astratto, CP_1 la valenza probatoria di una CTP ai fini della decisione di una causa e a richiamare, in concreto, le contestazioni alla CTP formulate nel giudizio di primo grado nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, quanto alla astratta valenza probatoria di una CTP, si deve rilevare che, sebbene la consulenza tecnica di parte non abbia in sé un autonomo valore probatorio e la valutazione del suo contenuto sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, è evidente che ove il giudice ritenga, quale peritus peritorum, che la stessa risulti idonea ad essere posta a fondamento della decisione e ne recepisca espressamente le conclusioni, richiamandole in sentenza, sorge l'onere per la parte soccombente che voglia impugnare la sentenza, di contrastare adeguatamente le argomentazioni che, pur inizialmente svolte dal CTP, sono poi state recepite e fatte proprie dal Tribunale.
Nel caso di specie, l'appellante ha ritenuto di contrastare la quantificazione del danno effettuata dal
Tribunale, richiamando le contestazioni alla CTP formulate in primo grado nella propria comparsa di costituzione e risposta -nella quale il si era così espresso: “IN Parte_1
RELAZIONE AL QUANTUM DEBEATUR. La deducente eccepisce che incombe a parte attrice
l'onere di provare il nesso eziologico tra l'evento dannoso e i danni lamentati, nonché la loro entità, per cui contesta la quantificazione dei presunti danni subìti dall'attore in quanto non supportata probatoriamente”-, senza formulare specifici rilievi in ordine alla quantificazione della invalidità temporanea e permanente contenuta nella sentenza.
Ne consegue che le generiche doglianze svolte all'appellante non sono idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza sotto il profilo della quantificazione dei danni.
6.2. Col secondo motivo di appello, il ha dedotto: che il Tribunale aveva Parte_1 ritenuto provato il fatto storico sulla base della sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n.
284/2012, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali, nella quale risultava tuttavia accertato un concorso di colpa di nella misura del 50%; che, pertanto, il Tribunale avrebbe Controparte_1 dovuto statuire una decurtazione del danno in misura pari al 50%.
Il motivo è infondato. Ed invero, il Tribunale ha affermato che: i testimoni escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, provando che il muro era stato già in data 11.12.2008 oggetto di un crollo in un'altra sua parte, a seguito del quale il Comune di aveva intimato alla Parte_1 proprietaria del muro, di provvedere alla messa in sicurezza (cfr. diffida Prot. n. Controparte_2
00017660 del 12.12.2008, all. n. 9 produzione di parte attrice e allegato c della comparsa di costituzione e risposta del;
tali circostanze erano state peraltro confermate dal teste Pt_1 Tes_1
, dipendente del con la mansione di Geometra presso l'Ufficio
[...] Parte_1
Tecnico, (pagg. 4 e 5 verbale del 11.11.2014) il quale aveva riferito "posso dire che ci fu un primo crollo e alla Sig.ra fu intimato di provvedere ai necessari interventi di manutenzione. La Sig.ra CP_2
Comunicò di aver sistemato il muro;
tuttavia nel marzo 2009 ci fu un altro crollo…dovuto essenzialmente alle abbondanti piogge e alla vetustà del muro… posso però dire che la Sig.ra CP_2 fece una mera riparazione di emergenza ricollocando sul muro a secco le pietre che erano cadute.
Adesso (11.11.2014) so che le pietre tra loro sono fissate con la malta, prima erano appoggiate l'una all'altra e tenute insieme dalla forza di gravità…quando mi sono trovato a guardare il muro dopo il primo crollo ho notato che era stato risistemato…comunque a secco, la sua stabilità era da considerarsi precaria”; inoltre, alcuna verifica era stata eseguito dopo i lavori, come dichiarato dal medesimo teste il quale dichiarava che “La riparazione effettuata dopo il primo crollo non Tes_1 fu verificata da ((pag. 5 del verbale del 11.11.2014). Pt_1
Ha poi aggiunto che: peraltro, in relazione ai fatti e alla sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti nel verificarsi del sinistro, il Tribunale si era già pronunciato in relazione ai danni materiali, con la sentenza n. 61/2018 emessa all'esito del Proc. Civ. 284/2012 R.G. in atti e passata in giudicato per cui: “dai documenti depositati e dall'istruttoria espletata risulta pienamente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda, ovvero che il muro esistente nella proprietà della convenuta
è in parte crollato sulla carreggiata, mentre non ha trovato riscontro probatorio la tesi della CP_2 convenuta secondo cui sarebbe stata l'auto dell'attrice (società proprietaria del veicolo) a CP_2 provocare il cedimento del muro. In particolare, dall'ubicazione dei danni subiti dall'auto…dal rapporto dei Carabinieri…dalle condivisibili valutazioni tecniche operate dall'ausiliario del
Giudice… emerge chiaramente come il pietrame del muro di contenimento già si trovasse sulla carreggiata al momento del passaggio dell'auto … l'aspetto appena descritto porta a ritenere sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti per il sinistro per cui è causa. Ed invero, da un lato, l'ente comunale ha omesso di effettuare le opportune verifiche tecniche in ordine all'idoneità dell'intervento riparatorio eseguito dalla questa ultima, dall'altro, non ha eseguito gli CP_2 interventi opportuni per evitare che dalla cosa di sua proprietà (il muro di contenimento al confine con la strada pubblica) derivasse un pregiudizio per gli utenti della strada. Va dunque affermata la responsabilità del e della Sig.ra tenuti, rispettivamente, Parte_1 Controparte_2 alla custodia del tratto stradale e del muro di contenimento più volte citato – i quali non hanno dimostrato la ricorrenza del caso fortuito nel caso di specie – nella causazione del sinistro de quo.
Appare, pertanto, evidente che il Tribunale ha fondato il suo convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti utilizzando le risultanze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel corso del giudizio, limitandosi poi ad aggiungere che la responsabilità solidale del Parte_1
-quale custode del tratto stradale- e di -quale proprietaria del muro di
[...] Controparte_2 contenimento al confine con la strada pubblica- era stata riconosciuta anche in una precedente sentenza –la n. 61/2018- resa all'esito di un altro giudizio, che si era pronunciata in ordine al risarcimento dei danni materiali derivanti dal medesimo sinistro.
Ciò posto, osserva la Corte che -come risulta dalla copia della sentenza n. 61/2018 del Tribunale di
Lagonegro, prodotta in sede di appello- detta sentenza risulta resa all'esito di un distinto giudizio - introdotto dalla società proprietaria dell'autovettura nei confronti del e di Parte_1
cui non ha partecipato Controparte_2 Controparte_1
L'appellante, nel chiedere il riconoscimento in appello del concorso di colpa di si Controparte_1
è limitato ad affermare che detto concorso risultava accertato nella sentenza n. 61/2018 resa all'esito del proc. civ. n. 284/2012, senza tuttavia neanche dedurre nell'atto di appello le circostanze idonee a fondare il riconoscimento del detto concorso di colpa.
Ne consegue che anche le doglianze svolte all'appellante sotto il profilo dell'asserito concorso di colpa di non risultano idonee ad indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza. Controparte_1
6.3. Col terzo motivo di appello, il ha dedotto che: il Tribunale nel ritenere Parte_1 sussistente la responsabilità del non aveva tenuto conto della produzione Parte_1 documentale allegata dall'ente alla propria comparsa di costituzione e risposta;
in particolare: in data
11.03.2009, in risposta alla diffida del del 10.03.2009, comunicava al Controparte_2 Pt_1 che “intende assicurare la stabilità statica del muro di cinta sopra indicato in breve tempo, Pt_1 comunica nel contempo, che il suddetto muro ha subito un grave danno a seguito di un urto violento causato da un veicolo in transito”; in data 19.12.2008, ed Controparte_2 CP_3 comunicavano al “di aver eseguito gli interventi necessari”, dopo che gli stessi erano stati Pt_1 invitati dall'Ente a provvedere;
dirimenti apparivano, poi, l'ordinanza in data 12.12.2008, adottata dal a firma dell'Ing. Dirigente dell'Area Tecnica e le Parte_1 Persona_2
Ordinanze n. 79 in data 11.12.2008 e n. 03 in data 08.06.2012, del;
già in Parte_1 data 9.3.2009, il Comune di , con l'Ordinanza n. 6, aveva fatto ordine a Parte_1 CP_2 ed quali proprietari del muro per cui è causa, “di provvedere AD alla
[...] CP_3 CP_4 messa in sicurezza dell'intero muro a secco prospiciente Via San Rocco e a rimuovere tutte le parti in pietrame crollate e che sono in procinto di crollo, a consolidare le rimanenti parti in maniera tale da garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di comunicare tempestivamente a questo Ente l'avvenuta esecuzione degli interventi intimati con la presente Ordinanza”; che, quindi, il Comune di , quale custode della strada, non era responsabile, atteso che era stato Parte_1 provato che il fatto si era verificato per caso fortuito, avendo lo stesso attore in primo grado affermato che il crollo era avvenuto “in quel momento”; che l'ente gestore di una strada non poteva rispondere del danno causato da una situazione di pericolo estemporanea o da un'alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, a fronte di un danno verificatosi nel lasso temporale necessario a intervenire;
che era irrilevante la circostanza che il muro fosse stato interessato da crolli parziali in precedenza, essendosi il Comune mosso diligentemente, tanto che la proprietaria aveva comunicato al Comune di aver eseguito i lavori necessari e di avere messo in sicurezza il muro stesso;
che l'esistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., quale custode della “carreggiata pericolosa”, spiegando che la pericolosità del tratto di strada in cui è accaduto l'incidente oggetto di causa derivava dalla presenza, sul confine della strada stessa, di un muro di contenimento pericoloso, di proprietà di Controparte_2
In particolare, il Tribunale ha richiamato in motivazione le dichiarazioni rese all'udienza del
11.11.2014 dal teste , il quale ha riferito che, dopo un primo crollo del muro di proprietà della Tes_1
il Comune di aveva intimato alla di provvedere ai necessari interventi CP_2 Parte_1 CP_2 di manutenzione, aggiungendo che quest'ultima aveva poi comunicato di aver sistemato il muro e che tuttavia successivamente si era verificato un altro crollo;
ha poi precisato il teste che il Pt_1 non aveva effettuato alcuna verifica dopo la riparazione effettuata dalla a seguito del primo CP_2 crollo e ha altresì spiegato che la aveva fatto una mera riparazione di emergenza ricollocando CP_2 sul muro a secco le pietre che erano cadute, che erano appoggiate l'una all'altra senza malta, dando al muro una stabilità da considerarsi precaria.
A fronte delle dette dichiarazioni, è evidente che il secondo crollo del muro -quello che ha originato il presente giudizio- risultava un evento tutt'altro che imprevedibile, stante la precaria riparazione del muro effettuata dalla e non tecnicamente verificata dal CP_2 Parte_1 rappresentando, invece, un evento alquanto probabile e, in quanto tale, inidoneo ad essere qualificato come caso fortuito ovvero come fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Né rilevano, al fine di giungere a conclusioni diverse, i documenti richiamati dall'appellante in relazione alle interlocuzioni svoltesi tra il e emergendo Parte_1 Controparte_2 dai detti documenti solo la prova delle richieste rivolte dal alla di provvedere alla Pt_1 Pt_3 messa in sicurezza del muro e delle rassicurazioni fornite dalla stessa di avere eseguito i Pt_3 necessari interventi, prova che, a fronte dell'inadeguatezza delle riparazioni eseguite dalla proprietaria del muro e dell'omesso controllo da parte del in ordine alla tipologia degli Pt_1 interventi effettuati dalla predetta, rende il custode della confinante strada comunque responsabile degli eventi dannosi provocati dal crollo del muro pericoloso.
7. L'appello incidentale.
L'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico della data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività dell'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione.
Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2022 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 15.11.2022 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva del 13.12.2022, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione della parte appellata. 8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del presente grado di giudizio -conclusosi con il rigetto dell'appello principale proposto dal e con la declaratoria di inammissibilità dell'appello Parte_1 incidentale proposto da le spese di lite sostenute da devono Controparte_2 Controparte_1 essere poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in via solidale e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 43/2022 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 9.5.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) condanna in solido il e in solido alla rifusione Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuna delle impugnazioni proposte.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano