Art. 5.
Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 .
Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 .
Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.