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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/08/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2226 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Vincenzo Valentini e Antonio Vincenzo Valentini;
ricorrente
E
, (CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pierino Francesco Fallico;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 18.2.1990 nel Comune di Cosenza, che dalla predetta unione nascevano e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni e autosufficienti), deduceva che con sentenza del 6.12.2007 l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio chiedendo addebitarsi al ricorrente la cessazione dell'affectio coniugalis.
All'udienza del 23.5.2025 davanti al Giudice delegato, sentite le parti, le quali dichiaravano di essersi riconciliate, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
***********
Preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato all'udienza del 23.5.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso la convivenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni rassegnate a verbale dai rispettivi procuratori. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- compensa le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2226 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Vincenzo Valentini e Antonio Vincenzo Valentini;
ricorrente
E
, (CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pierino Francesco Fallico;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 18.2.1990 nel Comune di Cosenza, che dalla predetta unione nascevano e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni e autosufficienti), deduceva che con sentenza del 6.12.2007 l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio chiedendo addebitarsi al ricorrente la cessazione dell'affectio coniugalis.
All'udienza del 23.5.2025 davanti al Giudice delegato, sentite le parti, le quali dichiaravano di essersi riconciliate, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
***********
Preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato all'udienza del 23.5.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso la convivenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni rassegnate a verbale dai rispettivi procuratori. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- compensa le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma