Art. 46.
Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.
I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.
Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.
I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.