Articolo 46 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 45Articolo 47
Versione
23 maggio 1958
Art. 46.
Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.
I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958