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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 167/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 49/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 167/2024 R.G. Lav. promossa da:
in qualità di procuratore di sé stesso, ex art 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 14.06.2024, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda, formulata dall' , di annullamento dell'atto di CP_1 precetto notificato il 21.09.2023 dall'avv. , con il quale veniva richiesto il Parte_1 pagamento (entro dieci giorni) della somma di €2.169,95 comprendenti anche competenze, diritti, spese per l'attività successiva e di precetto, nonché tributi e contributi di legge, salvo frutti civili maturandi fino al saldo, in virtù del titolo costituito dalla sentenza esecutiva n. 26/2023, emessa dal Tribunale di Isernia il 15.03.2023. L si doleva, in particolare, della violazione del termine CP_1 dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva, ex art. 14, comma
1, D.L. 31.12.1996, n. 669.
1.2. Il giudice diprime cure, rilevato che l'Avv. , nonostante la regolare notifica del Pt_1 ricorso, non si era costituito, ne dichiarava la contumacia.
1.3. Richiamato, quindi, l'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 (“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure Controparte_2 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”), accoglieva l'opposizione, rilevando l'assenza di una richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza da parte del . Pt_1
Dichiarava, pertanto, l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento, annullandola e ponendola in non cale, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Averso tale decisione ha proposto appello , che, con il primo motivo, denuncia Parte_1 la violazione dell'art. 415 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere regolarmente effettuata la notifica dell'atto introduttivo e, di conseguenza, dichiarato la contumacia del . La notifica dell'opposizione Pt_1 era avvenuta in data 01.03.2024 e, dunque, solo pochi giorni prima dell'udienza fissata per il
06.03.2024, ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporne la rinnovazione così da garantire il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal comma 5 dell'art. 415 c.p.c.
Nel merito l'appellante chiede la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo il creditore rinunciato al precetto e avendo l' eseguito, il 16.04.2024, il pagamento delle somme CP_1 spettanti all'Avv. . Il pagamento sarebbe avvenuto in data antecedente alla pronuncia della Pt_1
2 sentenza impugnata, che non avrebbe dovuto neppure essere emessa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Evidenzia, infine, l'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese in favore dell' , CP_1 pronunciata dal primo giudice, per eliminare la quale sarebbe stato necessaria la proposizione dell'appello.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo, dichiararsi la nullità del procedimento di primo grado e, quindi, della sentenza impugnata, accertarsi e dichiarare, nel merito, la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, oltre CP_1 accessori di legge.
2.1. Costituitosi in giudizio, l' resiste all'appello, richiamando preliminarmente tutte le difese CP_1 del primo grado. Sulla proposta eccezione di nullità della sentenza appellata, l'istituto dichiara di rimettersi alle valutazioni del Collegio.
Quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, nel ribadire che nessuna richiesta di pagamento delle competenze riconosciute al procuratore antistatario dalla sentenza n. 26/2023 era stata inoltrata all' dall'odierno appellante, CP_1
l'appellato deduce che il pagamento del 16.04.2024 fu effettuato dopo che il giudice aveva trattenuto in decisione la causa e che, comunque, lo stesso fu limitato alle sole spese liquidate in favore dell'antistatario nella sentenza n. 6/2023, mai contestate, diversamente da quelle successive e di precetto. A queste ultime il non avrebbe mai rinunciato in maniera formale, oltre che Pt_1 valida ed efficace.
Infondata sarebbe anche la domanda di condanna dell'istituto al pagamento delle spese del secondo grado, alla luce del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'atto di rinuncia al precetto sarebbe avvenuto solo dopo la necessaria instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia, avendo dovuto l'appellante sostenere spese non trascurabili per promuovere il giudizio di opposizione avverso il precetto illegittimamente notificato.
L'appellato conclude, quindi, per il rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
2.2. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3 3. L'appello è fondato e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla.
Va osservato che ai sensi del quarto comma dell'art. 415 c.p.c., “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia del decreto…”. La mancata osservanza di tale termine non produce conseguenze qualora venga rispettato il termine dilatorio previsto dal successivo comma 5 della medesima disposizione normativa, il quale prevede che “tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”.
Nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza del 6 marzo 2024, datato 30.11.2023, è stato notificato al solo in data 1° marzo 2024. Nel corso dell'udienza così fissata il Tribunale Pt_1 di Isernia ha erroneamente omesso di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei termini previsti dall'art. 415 c.p.c., decidendo la causa senza che al fosse Pt_1 consentito di svolgere compiutamente la propria difesa.
Ne discende la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
3.1. Non può, in tal caso, prescindersi dall'esaminare nel merito la fattispecie che ci occupa, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., sentenza n. 122/2001, ma anche C. Cass., Sez. Lav., n. 18168/2013) secondo cui, trattandosi di nullità della fattispecie introduttiva determinata dalla lesione del diritto di difesa del convenuto, inciso dall'assegnazione di uno spatium deliberandi inferiore a quello garantito dalla legge, ipotesi non espressamente prevista dall'art. 354, comma 1, c.p.c., a ciò consegue l'inapplicabilità della rimessione al primo giudice di cui al medesimo art. 354, comma 1, c.p.c.
3.2. Ebbene, ritiene il Collegio che debba dichiararsi cessata tra le parti ogni ragione di contenzioso.
L' , come dimostrano i documenti nn. 11, 12 e 13 allegati al fascicolo di parte appellante, ha CP_1 di fatto provveduto al pagamento dell'importo cui era stato condannato dal Tribunale di Isernia con sentenza n. 26/2023, con esclusione delle spese successive e di precetto, queste costituendo l'oggetto dell'opposizione proposta dall'Istituto con ricorso del 12.10.2023. Dalla corrispondenza intercorsa tra l'Avv. Vigilanti e l'Avv. si evinceva, peraltro, che a dette spese e Pt_1 competenze professionali successive e di precetto il secondo avesse inteso rinunciare, tanto dovendosi implicitamente desumere dalla richiesta del 06.11.2023, di pagamento spese e competenze di lite (all. 5 del fascicolo dell'appellante), ex art. 35, co. 35 quinquies, D.L. n.
4 223/2006, inviata dall'odierno appellante all' prima di essere, seppure informalmente, messo CP_1
a conoscenza (nota dell'08.11.2023; all. 6), della pendenza del giudizio di opposizione.
Tanto fa venir meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia in riferimento alla dedotta carenza, in capo al , del diritto ad intimare tramite precetto il pagamento delle spese di lite. Pt_1
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in conformità al principio secondo cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass., sez. 2, ordinanza n.
30251 del 31.10.2023).
3.3 L'appello va, dunque, nei termini sopra precisati accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della sostanziale reciproca soccombenza delle parti, si reputa congruo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia - Giudice del lavoro del
14.6.2024, proposto con ricorso qui depositato il 30.10.2024 da , nei confronti Parte_1 di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 415, comma 5, c.p.c.; dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Campobasso, 14.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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