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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8459/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024 da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luigi Coppola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata a [...]-RN (Brasile) il 13.01.1980 cittadina brasiliana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Brasile) con l'Avv. Adriana Moschetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE (MI) in data 02.04.2004 (anno 2004 atto n. 467 reg. parte 1 serie A) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1853/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 13.11.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I paciscenti formulano espressa reciproca rinuncia all'assegno ex art. 5, VI comma della Legge 898/70, qui confermando di essere entrambi dotati di mezzi adeguati nonché della capacità di procurarseli. 2) Con la sottoscrizione del presente atto le parti attestano di aver proceduto alla totale definizione di ogni e qualsiasi questione patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 30.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (MI) in data 02.04.2004. e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024 da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luigi Coppola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata a [...]-RN (Brasile) il 13.01.1980 cittadina brasiliana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Brasile) con l'Avv. Adriana Moschetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE (MI) in data 02.04.2004 (anno 2004 atto n. 467 reg. parte 1 serie A) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1853/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 13.11.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I paciscenti formulano espressa reciproca rinuncia all'assegno ex art. 5, VI comma della Legge 898/70, qui confermando di essere entrambi dotati di mezzi adeguati nonché della capacità di procurarseli. 2) Con la sottoscrizione del presente atto le parti attestano di aver proceduto alla totale definizione di ogni e qualsiasi questione patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 30.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (MI) in data 02.04.2004. e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo