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29 agosto 2017
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10 ottobre 2023
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Articolo 54 Beni inalienabili 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni ((...)) , fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 .
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni ((...)) , fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 .
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Commentari • 28
- 1. L’inalienabilità dei beni culturali: procedimento di espropriazione e potere d’inibizioneDott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/ · 1
L'alienabilità dei beni culturali è stata espressamente esclusa dal legislatore. Egli ha fatto riferimento sia a quelli demaniali costituiti dagli immobili e dalle aree di interesse archeologico, sia agli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge. La stessa norma del Codice dei Beni Culturali (art. 54, comma 1)[1] ha inoltre previsto l'inalienabilità delle cose immobili e mobili risalenti ad oltre un cinquantennio sino a quando non sia intervenuta la loro sdemanializzazione, nonché delle cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53[2] dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle …
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Giurisprudenza • 131
- 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 08/11/2024, n. 19781Provvedimento: […] Inoltre, gli articoli 53 e 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (anch'essi richiamati nel provvedimento di rivendicazione) prevedono, rispettivamente, che: […] In tal senso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio considera l'archivio di una pubblica amministrazione un bene culturale e, pertanto, soggetto al regime del demanio pubblico (artt. 822, 823, 824 c.c.) e, quindi, la documentazione in esso conservata inalienabile (cfr. citato art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), precludendo ogni forma di uso improprio (alterazione, falsificazione o sottrazione).Leggi di più...
- interesse storico beni privati·
- demanio culturale·
- art. 53 e 54 Codice beni culturali·
- garanzie procedimentali·
- art. 76 R.D. 1163/1911·
- competenza sovrintendenti archivistici·
- art. 7 Legge 241/1990·
- rivendicazione beni demaniali·
- archivi di Stato·
- art. 20 D.P.R. 1409/1963