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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 64 -1/2025 rg. PU da:
P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Casanova n. 25 nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Adamo
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, Parte_1
e i soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 CP_1 hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società ricorrente la sede legale nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. c).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le pagina 1 di 9 disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti ai sensi dell'art. 39 comma I CCI.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bologna, dott. contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità Persona_1 della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che le parti ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la società non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
pagina 2 di 9 All'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società consegue l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
e secondo quanto previsto dall'art. 270, I comma, CCI.
[...] CP_1
La società ricorrente, sebbene risulti ancora attiva, di fatto ha cessato la propria attività dal
2019 “così come appare dalla documentazione societaria esaminata, in particolare le situazioni contabili e le dichiarazioni dei redditi presentate, confermate dalle risultanze dell'anagrafe tributaria” (cfr. pagina 8 della relazione dell'OCC).
Il socio illimitatamente responsabile è assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato come impiegato di livello 1 presso “Eurologistica S.p.A.” (C.F. e P.IVA_2 percepisce una retribuzione mensile netta pari ad euro 2.000,00, sottoposta a pignoramento di
Ifis pari ad euro 382,71 circa mensili. Controparte_2
La socia è assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società CP_1
“Drive System di (C.F. ) a Bologna e come impiegata di CP_3 C.F._3 livello 3, con retribuzione mensile netta pari ad euro 1.700,00 euro (sottoposta a pignoramento da pari ad euro 311,35 mensili circa, sebbene in sede di precisazione del CP_4 credito la società abbia rilevato che “Tuttavia, ad oggi, il terzo pignorato, CP_4 [...]
non ha dato esecuzione alla predetta ordinanza” - cfr. allegato 11). Controparte_5
In merito alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso le predette esecuzioni erano già concluse sotto il profilo processuale, essendo già state emesse le ordinanze di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.
Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la pagina 3 di 9 ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
pagina 4 di 9 Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
Le giacenze sui conti correnti bancari nella misura non riservate al mantenimento dei soci, riscontrate dal Liquidatore dopo l'apertura, dovranno ritenersi acquisite alla procedura.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Tenendo conto dell'integrazione compiuta dal Gestore della Crisi con nota depositata in data 27.3.2025, può dunque essere lasciata a la somma mensile netta di euro CP_1
1.234,00 e a la somma mensile netta di euro 1.436,00 (comprensiva anche Parte_1 delle spese di produzione reddito da lavoro autonomo), mentre i redditi ulteriori (mensilità aggiuntive dello stipendio, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi eventualmente anche a titolo di anticipo
TFR e di altri emolumenti equipollenti.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote dello stipendio e di ulteriori emolumenti, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.
pagina 5 di 9 La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott. Persona_1
già dotato della necessaria esperienza e professionalità.
[...] Controparte_6
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor dei ricorrenti, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito i debitori nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
pagina 6 di 9 P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Casanova n.25, esercente: attività relative funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività;
e dei soci illimitatamente responsabili nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 entrambi residenti in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatore il dott. già dando atto che entro due giorni Persona_1 Controparte_6 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
pagina 7 di 9 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore dei ricorrenti) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
pagina 8 di 9 − due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.436,00 e nella disponibilità di la somma mensile CP_1 netta di euro 1.234,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 1 aprile 2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Michele Guernelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 64 -1/2025 rg. PU da:
P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Casanova n. 25 nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Adamo
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, Parte_1
e i soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 CP_1 hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società ricorrente la sede legale nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. c).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le pagina 1 di 9 disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti ai sensi dell'art. 39 comma I CCI.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bologna, dott. contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità Persona_1 della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che le parti ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la società non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
pagina 2 di 9 All'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società consegue l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
e secondo quanto previsto dall'art. 270, I comma, CCI.
[...] CP_1
La società ricorrente, sebbene risulti ancora attiva, di fatto ha cessato la propria attività dal
2019 “così come appare dalla documentazione societaria esaminata, in particolare le situazioni contabili e le dichiarazioni dei redditi presentate, confermate dalle risultanze dell'anagrafe tributaria” (cfr. pagina 8 della relazione dell'OCC).
Il socio illimitatamente responsabile è assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato come impiegato di livello 1 presso “Eurologistica S.p.A.” (C.F. e P.IVA_2 percepisce una retribuzione mensile netta pari ad euro 2.000,00, sottoposta a pignoramento di
Ifis pari ad euro 382,71 circa mensili. Controparte_2
La socia è assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società CP_1
“Drive System di (C.F. ) a Bologna e come impiegata di CP_3 C.F._3 livello 3, con retribuzione mensile netta pari ad euro 1.700,00 euro (sottoposta a pignoramento da pari ad euro 311,35 mensili circa, sebbene in sede di precisazione del CP_4 credito la società abbia rilevato che “Tuttavia, ad oggi, il terzo pignorato, CP_4 [...]
non ha dato esecuzione alla predetta ordinanza” - cfr. allegato 11). Controparte_5
In merito alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso le predette esecuzioni erano già concluse sotto il profilo processuale, essendo già state emesse le ordinanze di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.
Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la pagina 3 di 9 ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
pagina 4 di 9 Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
Le giacenze sui conti correnti bancari nella misura non riservate al mantenimento dei soci, riscontrate dal Liquidatore dopo l'apertura, dovranno ritenersi acquisite alla procedura.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Tenendo conto dell'integrazione compiuta dal Gestore della Crisi con nota depositata in data 27.3.2025, può dunque essere lasciata a la somma mensile netta di euro CP_1
1.234,00 e a la somma mensile netta di euro 1.436,00 (comprensiva anche Parte_1 delle spese di produzione reddito da lavoro autonomo), mentre i redditi ulteriori (mensilità aggiuntive dello stipendio, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi eventualmente anche a titolo di anticipo
TFR e di altri emolumenti equipollenti.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote dello stipendio e di ulteriori emolumenti, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.
pagina 5 di 9 La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott. Persona_1
già dotato della necessaria esperienza e professionalità.
[...] Controparte_6
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor dei ricorrenti, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito i debitori nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
pagina 6 di 9 P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Casanova n.25, esercente: attività relative funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività;
e dei soci illimitatamente responsabili nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 entrambi residenti in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatore il dott. già dando atto che entro due giorni Persona_1 Controparte_6 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
pagina 7 di 9 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore dei ricorrenti) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
pagina 8 di 9 − due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.436,00 e nella disponibilità di la somma mensile CP_1 netta di euro 1.234,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 1 aprile 2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Michele Guernelli
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