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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/02/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. GIACOBONE GIORGIO e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Voghera (PV) via A. Depretis n. 37;
e da
C.F. con l'Avv. VENEGONI CHIARA e con domicilio Parte_2 C.F._2
eletto presso il suo studio in Tromello (Pv), Strada del Terdoppio n.8; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 20/11/2023 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto con l'obiettivo di tutelare la loro figlia nata a [...] il [...]; Per_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti
CONCLUSIONI
“1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale e che condivideranno i compiti di cura, istruzione ed educazione della stessa, con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (per lo più afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
2. La residenza di rimarrà quella attuale, presso l'abitazione del padre, in Stradella, Via Per_1
Sicilia n. 17.
3. La figlia rimarrà presso l'abitazione di ciascun genitore una settimana intera (da Per_1
lunedì a domenica sera) a settimane alterne: la minore rientrerà con accompagnamento a cura del genitore presso la casa dell'altro entro l'orario di cena.
4. continuerà a frequentare la nonna paterna, che da quando è andata in pensione ha Per_1
seguito la nipote sino ad oggi, sia in generale, sia in ambito scolastico (in ogni suo aspetto, dai libri alla gestione dei rapporti con la scuola), andandola a prendere a scuola e trascorrendo con lei ogni giorno fin verso sera quando i genitori tornavano da lavoro, accompagnandola alle varie attività che negli anni ha effettuato.
5. I genitori convengono che salvo quanto sopra previsto trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, salvo diversi accordi :
➢ alternativamente le festività di Natale e Pasqua, e ad anni alterni;
➢ 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
➢ 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie.
6. In ragione di quanto sopra convenuto, tenuto conto della parità del tempo di collocazione della minore presso ciascun genitore, delle rate di mutuo e delle spese di manutenzione a carico del sig. e del canone di affitto e delle altre spese ed utenze a carico della sig.ra Pt_1 Pt_2
per la nuova abitazione in locazione, le parti concordano che il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la Parte_2
somma mensile di € 200,00 (duecento/00), sino al compimento della maggiore età o quantomeno sino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, mediante bonifico bancario da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, sul conto corrente indicato dalla signora importo rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT;
7. Le parti convengono di porre a carico di ciascuna di esse il 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. ed oltre al 50% delle spese per attività sportive e ricreative in base e nel rispetto delle voci e dei criteri di seguito riportati ed approvati dalle parti:
“1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture
Pag. 2 di 5 pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specilista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
sono escluse dalle spese sanitarie quelle per i farmaci da banco;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo d i v e r s o a c c o r d o , e c o n p o s s i b i l i t à d i r i p e t e r e l ' e s ame s o l o u n a v o l t a ) ;
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente
Pag. 3 di 5 dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3-A-B) che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spesa per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare”.
8. Laddove, nei punti che precedono, è richiesto l'accordo, esso dovrà avvenire per iscritto
(anche con modalità telematiche quali e-mail, whatsApp e simili).
9. Tutte le spese saranno documentate e verranno rimborsate entro due giorni dall'invio della predetta documentazione.
10.Le parti danno atto che le detrazioni fiscali previste per la figlia a carico competeranno al
50% a ciascun genitore.
11.Le parti convengono che ciascun genitore potrà richiedere l'erogazione dell'assegno unico Org da parte dell' per quanto di competenza.
12.Le parti si prestano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero - anche con la figlia - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e della minore validi per l'espatrio; con l'intesa che, in ogni caso, ciascun viaggio all' estero della minore con l'uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di preventiva informazione ed accordo con l'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 7/02/24
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. GIACOBONE GIORGIO e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Voghera (PV) via A. Depretis n. 37;
e da
C.F. con l'Avv. VENEGONI CHIARA e con domicilio Parte_2 C.F._2
eletto presso il suo studio in Tromello (Pv), Strada del Terdoppio n.8; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 20/11/2023 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto con l'obiettivo di tutelare la loro figlia nata a [...] il [...]; Per_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti
CONCLUSIONI
“1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale e che condivideranno i compiti di cura, istruzione ed educazione della stessa, con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (per lo più afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
2. La residenza di rimarrà quella attuale, presso l'abitazione del padre, in Stradella, Via Per_1
Sicilia n. 17.
3. La figlia rimarrà presso l'abitazione di ciascun genitore una settimana intera (da Per_1
lunedì a domenica sera) a settimane alterne: la minore rientrerà con accompagnamento a cura del genitore presso la casa dell'altro entro l'orario di cena.
4. continuerà a frequentare la nonna paterna, che da quando è andata in pensione ha Per_1
seguito la nipote sino ad oggi, sia in generale, sia in ambito scolastico (in ogni suo aspetto, dai libri alla gestione dei rapporti con la scuola), andandola a prendere a scuola e trascorrendo con lei ogni giorno fin verso sera quando i genitori tornavano da lavoro, accompagnandola alle varie attività che negli anni ha effettuato.
5. I genitori convengono che salvo quanto sopra previsto trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, salvo diversi accordi :
➢ alternativamente le festività di Natale e Pasqua, e ad anni alterni;
➢ 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
➢ 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie.
6. In ragione di quanto sopra convenuto, tenuto conto della parità del tempo di collocazione della minore presso ciascun genitore, delle rate di mutuo e delle spese di manutenzione a carico del sig. e del canone di affitto e delle altre spese ed utenze a carico della sig.ra Pt_1 Pt_2
per la nuova abitazione in locazione, le parti concordano che il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la Parte_2
somma mensile di € 200,00 (duecento/00), sino al compimento della maggiore età o quantomeno sino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, mediante bonifico bancario da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, sul conto corrente indicato dalla signora importo rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT;
7. Le parti convengono di porre a carico di ciascuna di esse il 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. ed oltre al 50% delle spese per attività sportive e ricreative in base e nel rispetto delle voci e dei criteri di seguito riportati ed approvati dalle parti:
“1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture
Pag. 2 di 5 pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specilista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
sono escluse dalle spese sanitarie quelle per i farmaci da banco;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo d i v e r s o a c c o r d o , e c o n p o s s i b i l i t à d i r i p e t e r e l ' e s ame s o l o u n a v o l t a ) ;
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente
Pag. 3 di 5 dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3-A-B) che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spesa per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare”.
8. Laddove, nei punti che precedono, è richiesto l'accordo, esso dovrà avvenire per iscritto
(anche con modalità telematiche quali e-mail, whatsApp e simili).
9. Tutte le spese saranno documentate e verranno rimborsate entro due giorni dall'invio della predetta documentazione.
10.Le parti danno atto che le detrazioni fiscali previste per la figlia a carico competeranno al
50% a ciascun genitore.
11.Le parti convengono che ciascun genitore potrà richiedere l'erogazione dell'assegno unico Org da parte dell' per quanto di competenza.
12.Le parti si prestano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero - anche con la figlia - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e della minore validi per l'espatrio; con l'intesa che, in ogni caso, ciascun viaggio all' estero della minore con l'uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di preventiva informazione ed accordo con l'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 7/02/24
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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