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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1790 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ACHEAMPONG GIUSEPPE
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata a Vicenza in [...] Persona_1
14/05/2012, Codice Fiscale: ), ad entrambi i genitori con collocazione C.F._3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) La minore si trasferirà con la madre nello stato della Virginia presso il seguente indirizzo:
347 Pusan Rd Fort Gregg Adams – 23801, a far data dal 09.06.2025.
Il rientro della minore è previsto presumibilmente entro il 10/06/2028;
3) Il padre starà con la figlia minore durante il periodo di vacanze estive, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, da giugno a settembre. La madre comunicherà prontamente al papà il periodo di vacanza scolastica;
4) La madre provvederà al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza di negli Stati Uniti ed altrettanto farà il papà durante i mesi estivi in cui Per_1 Per_1
rientrerà in Italia;
5) La madre si farà carico integralmente delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse della minore, mentre il papà provvederà all'acquisto del biglietto aereo, andata e ritorno, per consentire alla figlia di raggiungerlo in Italia;
6) La sig.ra è coperta dalla polizza assicurativa del marito e la figlia , Pt_1 Per_1
quale componente del nucleo famigliare, riceverà la medesima copertura assicurativa;
7) Le parti concordano che qualora fosse intenzione della minore rientrare in Italia prima del
10/06/2028, il padre provvederà ad organizzare il relativo viaggio;
8) Il sig. concede l'autorizzazione all'espatrio in favore della figlia minore, con CP_1
espresso consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
9) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, e così la madre provvederà al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza di negli Stati Uniti ed altrettanto farà Per_1
il papà durante i mesi estivi in cui rientrerà in Italia. Per_1
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno sostenute integralmente dalla madre, mentre il padre provvederà all'acquisto del biglietto aereo, andata e ritorno, per consentire alla figlia di raggiungerlo in Italia.
Si dà atto che il sig. concede l'autorizzazione all'espatrio in favore della figlia CP_1
minore, con espresso consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1790 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ACHEAMPONG GIUSEPPE
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata a Vicenza in [...] Persona_1
14/05/2012, Codice Fiscale: ), ad entrambi i genitori con collocazione C.F._3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) La minore si trasferirà con la madre nello stato della Virginia presso il seguente indirizzo:
347 Pusan Rd Fort Gregg Adams – 23801, a far data dal 09.06.2025.
Il rientro della minore è previsto presumibilmente entro il 10/06/2028;
3) Il padre starà con la figlia minore durante il periodo di vacanze estive, dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, da giugno a settembre. La madre comunicherà prontamente al papà il periodo di vacanza scolastica;
4) La madre provvederà al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza di negli Stati Uniti ed altrettanto farà il papà durante i mesi estivi in cui Per_1 Per_1
rientrerà in Italia;
5) La madre si farà carico integralmente delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse della minore, mentre il papà provvederà all'acquisto del biglietto aereo, andata e ritorno, per consentire alla figlia di raggiungerlo in Italia;
6) La sig.ra è coperta dalla polizza assicurativa del marito e la figlia , Pt_1 Per_1
quale componente del nucleo famigliare, riceverà la medesima copertura assicurativa;
7) Le parti concordano che qualora fosse intenzione della minore rientrare in Italia prima del
10/06/2028, il padre provvederà ad organizzare il relativo viaggio;
8) Il sig. concede l'autorizzazione all'espatrio in favore della figlia minore, con CP_1
espresso consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
9) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, e così la madre provvederà al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza di negli Stati Uniti ed altrettanto farà Per_1
il papà durante i mesi estivi in cui rientrerà in Italia. Per_1
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno sostenute integralmente dalla madre, mentre il padre provvederà all'acquisto del biglietto aereo, andata e ritorno, per consentire alla figlia di raggiungerlo in Italia.
Si dà atto che il sig. concede l'autorizzazione all'espatrio in favore della figlia CP_1
minore, con espresso consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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