Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13601 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 265;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
- dell'avviso del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2022 e del relativo elenco di ammessi alle prove motorio attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con i quali sono stati individuati i concorrenti ammessi a sostenere le prove concorsuali;
- dell'avviso del Ministero dell'Interno del 17 giugno 2022 e del relativo elenco, così come successivamente rettificati mediante la pubblicazione dell'elenco del 6 luglio 2022 e del relativo avviso, concernente i risultati delle prove preselettive, con cui è stato assegnato al sig. -OMISSIS- un punteggio insufficiente per accedere al prosieguo delle prove concorsuali;
- ove occorrer possa del bando di gara, decreto n. 34 del 21 febbraio 2022, e dei d.m. ivi richiamati;
- ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove preselettive e del relativo avviso;
- ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova preselettiva;
- ove occorrer possa del provvedimento concernente il diario della prova preselettiva e del successivo provvedimento di conferma;
- ove occorrer possa dell'avviso dell'avvio della prova preselettiva;
- ove occorrer possa dei verbali della Commissione giudicatrice, della documentazione inerente la prova di ammissione sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati, del provvedimento con cui è stata predisposta la prova preselettiva ed individuati i quesiti;
- ove occorrer possa dell'avviso per la celebrazione delle prove fisiche-attitudinali, la relativa convocazione ed il diario delle stesse;
- di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la ……… del …….., con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa AR AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con dichiarazione del 13.11.2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 25/07/2025, n. 6634);
Ritenuto di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR LL, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AR LL |
IL SEGRETARIO