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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1203/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Donatella Fanciullo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a Controparte_1 C.F._2
WI (Polonia) l'1.5.1951
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice istruttore pagina 1 di 3 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 6.3.2007, che dalla loro unione non Controparte_1 nascevano figli e di essersi separati con sentenza n. 853/2020 emessa da questo Tribunale il
16.9.2020 (v. documento in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili
(rectius scioglimento) del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.10.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il Presidente nominava il
Giudice istruttore, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, senza assegnazione dei termini avendone la parte espressamente rinunciato.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 la quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in LO RG il pagina 2 di 3 6.3.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LO RG (Anno 2007 - atto n.
1 - parte I).
In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1203/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa in LO RG il 6.3.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LO RG (Anno 2007
- atto n.
1 - parte I); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di LO RG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 16.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Donatella Fanciullo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a Controparte_1 C.F._2
WI (Polonia) l'1.5.1951
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice istruttore pagina 1 di 3 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 6.3.2007, che dalla loro unione non Controparte_1 nascevano figli e di essersi separati con sentenza n. 853/2020 emessa da questo Tribunale il
16.9.2020 (v. documento in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili
(rectius scioglimento) del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.10.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il Presidente nominava il
Giudice istruttore, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, senza assegnazione dei termini avendone la parte espressamente rinunciato.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 la quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in LO RG il pagina 2 di 3 6.3.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LO RG (Anno 2007 - atto n.
1 - parte I).
In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1203/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa in LO RG il 6.3.2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LO RG (Anno 2007
- atto n.
1 - parte I); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di LO RG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 16.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3