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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 22/01/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
MI MA, EL
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15630/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00315 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21996/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato nei termini alla Agenzia delle Entrate Agenzia DP I, la società
Ricorrente_1 Srl – Unipersonale, impugna avviso di accertamento, n. TF303MD00315/2025, emesso a carico della Società dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'IVA relativa all'anno di imposta 2021, notificato in data 08.7.2025.
La ricorrente dapprima espone in fatto che a seguito di segnalazione pervenuta dal Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate – Settore Territoriale Sud - inerente i rapporti commerciali, in qualità di acquirente, con la società Società_1 S.r.l., l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Napoli, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, attivava nei confronti di Ricorrente_1
SRL – Unipersonale. una verifica fiscale che si concludeva con l'avviso di accertamento impugnato, a mezzo del quale l'Ufficio rilevava un indebito utilizzo da parte della Società di “fatture soggettivamente inesistenti”
e la partecipazione della medesima in un meccanismo di frode IVA;
che a seguito della notifica dello schema d'atto, in data 6.02.2025 la Società presentava con PEC le proprie controdeduzioni producendo documentazione completa a riprova della genuinità e regolarità dell'esercizio della propria attività
(analiticamente indicata nel ricorso introduttivo); che l'Agenzia chiudeva negativamente il contraddittorio con la parte e, in data 08.7.2025, comunicava alla Società l'avviso impugnato con il quale confermava in toto la contestazione mossa e quindi il recupero azionato per l'anno d'imposta 2021.
Nello specifico, l'Ufficio riteneva sussistente l'asserito utilizzo di fatture relative ad “operazioni soggettivamente inesistenti” riguardo ai rapporti commerciali intercorsi con l'impresa fornitrice Società_1
S.r.l., disconoscendo per tale via la detraibilità dell'IVA concernente tutte le operazioni di acquisto imponibili dal tale ultima società per euro 554.915,48 + IVA per € 122.081,39.
Dopo avere premesso in fatto quanto sopra, in sintesi eccepisce:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato attesa l'omessa o comunque erronea motivazione in ordine alla riferibilità dei “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” giustificative dell'attività accertatrice dell'ufficio;
2. Illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000/212, dell'art. 42, comma
2, d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 stante il richiamo generico e la supposta valenza probatoria delle indagini svolte da altro ufficio dell'agenzia delle entrate come fonti di riferimento giustificative dell'attività accertatrice dell'agenzia;
3. Illegittimità della pretesa impositiva dell'ufficio per infondatezza della ricostruzione effettuata;
violazione dell'onere della prova da parte dello stesso circa la partecipazione della società ad una frode iva;
4. illegittimità delle sanzioni applicate
5. violazione del contraddittorio e del diritto di difesa non avendo l'Ufficio valutato la documentazione e le memorie difensive.
Allegava al ricorso l'atto impugnato di cui ne chiedeva l'annullamento.
Con ordinanza del 16.10.2025, stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, avendo documentato il periculum, la Corte accoglie l'istanza di sospensione
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate DP I che affermava la bontà del proprio operato e, stante la insufficienza della prova contraria, chiedeva il rigetto del ricorso. Con memorie illustrative la parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare è opportuno evidenziare che il procedimento accertativo nasce dalla segnalazione redatta dal Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate – Settore Territoriale Sud - in cui si rendicontava dei risultati ispettivi raggiunti nei confronti della “Società_1 SRL” (P.I.:
P.IVA_2), inviata ai diversi uffici finanziari di competenza circa i soggetti che risultavano aver intrattenuto rapporti solo “cartolari” con la predetta società in quanto individuata “missing trader”, ovvero società interposta all'interno di transazioni commerciali tra cedente e cessionario al fine di attuare “frodi carosello” fondate su stratagemmi per evadere l'Iva, tra i quali figurava l'odierna Ricorrente “Ricorrente_1 SRL” nella qualità di utilizzatrice di fatture per “operazioni soggettivamente inesistenti” per un imponibile complessivo di euro
554.915,48 per l'anno d'imposta 2021, cui corrispondeva un'Iva indebitamente detratta di euro 122.081,19 recuperata a tassazione.
Nella specie, emerge che le attività di controllo avevano evidenziato elementi, anomalie e criticità tali da dimostrare “il consapevole coinvolgimento della verificata in un contesto frodo/evasivo con il ruolo di missing trader o interposto”, e che la documentazione contabile prodotta non provava – e non prova - la reale effettività dell'attività commerciale.
Anzi, l'attività riscontrata risulta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, verosimilmente poste in essere da altri soggetti, pertanto, tutte le operazioni imputabili alla “Società_1 SRL” sono da considerarsi inesistenti, secondo la definizione di cui all'art. l, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 74/2000.
Più nello specifico questi i risultati conseguiti nell'istruttoria esperita nei confronti del fornitore “
Società_1 SRL”, illustrati nella segnalazione trasmessa e puntualmente riportati nella parte motiva dell'avviso di accertamento qui impugnato:
- la “Società_1 S.r.l.” è stata costituita il 27/05/2020 ed è cessata il 22/04/2022;
- la partita IVA è stata chiusa d'ufficio il 12/07/2022;
- l'oggetto sociale coincide con l'attività di “conduzione di campagne marketing ed atri servizi pubblicitari”;
- la sede legale dichiarata è a Casoria, in Indirizzo_1, ma non risulta la registrazione di contratti di locazione né, tantomeno, la proprietà di immobili;
- la società, su richiesta dell'Ufficio, ha prodotto solo copia di un contratto di servizio di logistica presso il deposito di Marcianise (CE) zona ASI;
- il rappresentante legale era la Sig. “Rappresentante_1” non in possesso di esperienze professionali nel settore di attività della Società, non denunciante alcun reddito al Fisco, nullatenente, in altri termini presentava tutte le caratteristiche della prestanome;
- la società ha presentato solo le dichiarazioni Unico SC ed IRAP 2021 per il 2020 ed il quadro VA della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2020, quando era sostanzialmente inattiva;
- non risulta presentato il bilancio 2021;
- dai dati VIES (acronimo che sta a significare “VAT information exchange system”, costituente un archivio cui sono obbligati a iscriversi tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie) emerge che la “Società_1 S.r.l.” ha effettuato acquisti intracomunitari per € 15.566.402,00 senza presentare per tutti i modelli INTRA 2;
- a fronte di tali acquisti, dall'applicativo “fatture e corrispettivi” risultano cessioni nel 2021 per
€ 28.848.965,70 tutte ad operatori commerciali nazionali;
- nonostante gli elevati volumi di cui sopra non risultano però versamenti di imposta.
Sulla scorta di tutto quanto accertato le fatture emesse dalla “Società_1 Srl”, sono state ritenute emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto è risultata aver rivestito il ruolo di
“missing trader”, effettuando acquisti di merce intracomunitaria (non imponibile), al fine di rivenderla a prezzi concorrenziali, grazie all'omesso versamento dell'IVA, ingenerando in tal modo un indebito vantaggio fiscale nei confronti dei clienti.
L'Ufficio ha, quindi, concluso che la Ricorrente_1 S.r.l. è risultata essersi fittiziamente interposta tra i committenti ed il reale esecutore delle forniture e/o prestazioni rese.
*****
Premesso quanto sopra, le doglianze formulate in ricorso sono prive di fondamento;
rileva, infatti, il Collegio che l'atto impugnato indica dettagliatamente i fatti e i documenti sui quali si fonda l'atto impositivo, e l'esame della documentazione prodotta evidenzia imprecisioni.
I. Priva di pregio, in primo luogo, deve ritenersi l'eccezione che fa leva sulla carenza di motivazione.
Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
Nel caso di specie, la perfetta intelligenza del contenuto della pretesa fiscale manifestata dall'Amministrazione è resa palese dalla contestazione nel merito proposta dal contribuente.
L'Ufficio, ha provato di aver notificato, a mezzo Pec in data 06/02/2025, lo schema d'atto n.
TF3Q3MD00315/2025 ex art.
6-bis L. 212/2000, in cui si richiamavano gli elementi d'indagine, la documentazione esibita, i contradittori svoltisi, con l'ufficio che formalizzava la contestazione di indebita detrazione Iva sulla base degli esiti istruttori raggiunti affinché – come per legge - potesse essere garantito un contraddittorio informato ed effettivo, in alternativa istanza di adesione, oppure in via ulteriore osservazioni e controdeduzioni entro sessanta giorni. La “Ricorrente_1 Srl” optava per la presentazione di controdeduzioni allo schema d'atto, a mezzo Pec in data 04/04/2025.
II. Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
E', invero, incontestato che l'avviso di accertamento è stato preceduto da un primo invito, in data 09/01/2025, ad esibire la documentazione, tanto che l'ufficio accertatore stesso dà atto della sua consegna, sebbene avvenuta a più riprese;
; A seguito di tale invito si sono tenuti ben due contraddittori in data 23 e 30 gennaio
2025 come attestato dai verbali depositati;
stante le reciproche posizioni delle Parti giunte a confronto, in quanto ciascuna rimasta attestata sulle proprie convinzioni, in data 06/02/2025 a mezzo Pec veniva notificato lo schema d'atto n. TF3Q3MD00315/2025 (allegato); in data 08/07/2025, valutate le osservazioni e controdeduzioni allo schema d'atto (la cui memoria è stata depositata da parte ricorrente) veniva notificato il successivo e definitivo avviso di accertamento.
Ne consegue che sono stati rispettati tutti i passaggi procedurali prescritti dall'art 6-bis L. 212/2000 che disciplina il novellato principio del contraddittorio e si è trattato di un contraddittorio reale ed effettivo all'esito del quale è stato emesso l'atto impositivo che ha dichiaratamente tenuto conto delle osservazioni della
Società_2, illustrando anche i motivi per i quali non era stato possibile accoglierle.
III.Anche le ulteriori doglianze (mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa;
insufficienza /inidoneità delle presunzioni;
prova contraria e buona fede del ricorrente – erroneità e infondatezza della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti) – che verranno trattate unitamente - sono prive di fondamento.
Ed invero, la Ricorrente_1 S.r.l. effettivamente ha intrattenuto rapporti commerciali con la
Società_1 SRL” dalla quale, nel 2021, secondo dati acquisiti dall'applicativo in uso all'Amministrazione “fatture e corrispettivi”, ha ricevuto fatture di acquisto per l'imponibile di € 554.915,48 +
IVA per € 122.081,39.
Orbene, in punto di operazioni “soggettivamente inesistenti”, non può non rammentarsi il costante orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 24471/2022 in tema proprio di detrazione IVA) secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Dunque, le modalità per assolvere a tale onere da parte dell'Ufficio non possono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elemento che ha sì idoneità probatoria, ma va suffragato da obbiettivi riscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti (Cass. n. 10051/2025). Pertanto, in alcune ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente. In particolare, una volta offerta dall'Ufficio la prova indiziaria della natura di mera cartiera del fornitore della contribuente, deve ritenersi esigibile che la società cessionaria, soprattutto in presenza di transazioni dirette e di una certa entità, assuma le consuete informazioni commerciali e verifichi con un minimo di diligenza la reale situazione del fornitore attraverso verifiche routinarie e comunque nient'affatto onerose, attraverso, ad esempio, visure del P.R.A. riguardanti l'intestazione degli automezzi con i quali si effettuano le consegne (cfr., in motivazione, Cass. n. 25431/2025).
Ancora, il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l'effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi sia direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso) sia indirettamente, attraverso l'esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l'emittente (Cass.
n. 25173/2025; Cass. n. 28165/2022).
Per altro verso, è pacifico in giurisprudenza che, a favore di una valutazione positiva della buona fede del cessionario, nessun rilievo assume la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 33915/2019; Cass. n.
25192/2022).
Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione “soggettivamente inesistente" (Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 10939/2015; Cass.
n. 20060/2015; Cass. n. 17818/2016), trattandosi "di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode" (cfr. Cass. n. 17377/2009; Cass. n. 12802/2011;
Cass. n. 428/2015; Cass. n. 17153/2018) in quanto fatto esterno alla fattispecie.
In definitiva la Suprema Corte esclude la rilevanza – a favore del cessionario - di elementi quali la mancanza di benefici economici dalla rivendita delle merci o la regolarità formale dei pagamenti, ritenuti invece coessenziali al meccanismo fraudolento.
Tanto osservato in punto di onere della prova in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova di cui era certamente gravato, così come in precedenza delineato, avendo fornito la prova convincente della assoluta “fittizietà” della fornitrice Società_1 Srl e della ignoranza colpevole della cessionaria, odierna ricorrente.
In primo luogo occorre evidenziare che nessuna concreta e specifica contestazione è stata sollevata dalla società istante riguardo agli accertamenti svolti a carico della cedente Società_1 Srl ed alle relative risultanze “oggettive” così come riportate nell'avviso impugnato, vale a dire, tra le altre, l'inesistenza della venditrice presso i luoghi di esercizio indicati in Anagrafe Tributaria e in Camera di Commercio, in particolare delle sedi legali;
il breve periodo di operatività della società a fronte di elevatissimi acquisti intracomunitari effettuati senza presentare i modelli INTRA 2 e degli elevati volumi di affari senza tuttavia effettuare alcun versamento di imposta;
la mancanza di utenze elettriche, idriche, di gas e telefoniche, nonché di contratti di leasing/assicurativi e di personale dipendente;
la mancata intestazione di autoveicoli e/o automezzi.
Ne consegue che non può in alcun modo dubitarsi, da un lato, della natura di mera “cartiera” della predetta società e, dall'altro, della facile percepibilità di tali circostanze da parte di un qualsivoglia accorto operatore del settore – come la ricorrente - che avesse effettuato le verifiche routinarie sull'affidabilità del fornitore ed assunto le normali informazioni commerciali prima di intrattenere rapporti di una certa consistenza in uno alle misure di controllo adottate durante lo svolgimento del rapporto commerciale.
Invero la società istante, nonostante l'oggettiva considerevole entità degli acquisti formalmente effettuati dalla società Società_1 s.r.l. (ammontanti a complessivi 554.915,48 con un'Iva indebitamente detratta di euro 122.081,19), a riprova della sua asserita, ma indimostrata buona fede, non ha provato di aver effettuato le verifiche di routine sulla fornitrice e di aver assunto le preventive informazioni commerciali di prassi, essendosi limitata ad evidenziare alcune circostanze (acquisto a prezzi di mercato, regolarità contabile, anche dei pagamenti, effettiva rivendita della merce) di cui è stata sopra evidenziata l'irrilevanza, almeno ai fini che ci occupano.
Ed invero, al di là della documentazione relativa alla regolarità formale delle operazioni, parte ricorrente in sede di contraddittorio, a prova della piena diligenze adottata nelle verifiche routinarie sull'affidabilità del fornitore ha prodotto una Visura camerale datata 13/04/2021, quando i rapporti commerciali erano iniziati da due mesi, il 19/02/2021; inoltre la bozza di bilancio del fornitore, prodotta con le memorie, reca data
6/9/2021, quando i rapporti commerciali erano già cessati con l'ultima fattura del 31/08/2021.
Va evidenziato, peraltro, che è incontestato che la Società_1 è stata costituita il 27/05/2020 ed ha iniziato l'attività il 17/06/2020 e che, dunque, si trattava di una società neocostituita con socio unico, anche amministratore, senza una storia, senza bilanci depositati, evidentemente soggetto a rischio. In tale ottica va, peraltro, evidenziato che i rapporti commerciali tra la società ricorrente e la “cartiera” si sono esauriti nel giro di pochi mesi (solo fino ad agosto 2021)
Conclusivamente, quanto affermato dalla ricorrente non consente di poter ritenere soddisfatto l'onere della prova a suo carico, a fronte dei plurimi riscontri dell'ufficio.
Pertanto, sulla scorta di una valutazione complessiva delle deduzioni delle parti e delle descritte acquisizioni probatorie, deve ritenersi che la descrizione delle modalità dei rapporti intrattenuti con i referenti della
Società_1 SRL” hanno evidenziato (quanto meno) molta superficialità, circostanza che comprova la consapevolezza della conoscenza della società ricorrente, in quanto accorsato operatore del settore, della provenienza della merce da circuiti fraudolenti.
Consegue che mentre l'onere della prova a carico dell'ufficio è stato assolto, non può dirsi lo stesso quanto alla società ricorrente rilevato che i documenti prodotti, ivi comprese le copie delle fatture, non sono sufficienti a superare le contestate criticità.
IV. Infondata, infine, è l'eccezione che fa leva sulla illegittima applicazione automatica delle sanzioni in assenza di dolo o colpa e sulla sproporzione delle stese.
Il prospetto sanzionatorio esposto nell'avviso di accertamento formato e notificato è conforme a legge ed ha previsto anche l'applicazione della disciplina del cumulo di cui all'art. 12 D.lgs. 472/97, con il confronto tra il cd. “cumulo materiale” e “cumulo giuridico”
Dunque, la sanzione irrogata è quella più mite prevista alla norma richiamata che presuppone proprio la buona fede della società verificata, onde nessuna prova di consapevolezza incombeva sull'Ufficio, poiché la mancanza di consapevolezza è assunta presupposto della sanzione applicata.
Il ricorso va., pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle pese di lite che liquida in complessivi euro 6000.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
MI MA, EL
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15630/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00315 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21996/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato nei termini alla Agenzia delle Entrate Agenzia DP I, la società
Ricorrente_1 Srl – Unipersonale, impugna avviso di accertamento, n. TF303MD00315/2025, emesso a carico della Società dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'IVA relativa all'anno di imposta 2021, notificato in data 08.7.2025.
La ricorrente dapprima espone in fatto che a seguito di segnalazione pervenuta dal Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate – Settore Territoriale Sud - inerente i rapporti commerciali, in qualità di acquirente, con la società Società_1 S.r.l., l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Napoli, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, attivava nei confronti di Ricorrente_1
SRL – Unipersonale. una verifica fiscale che si concludeva con l'avviso di accertamento impugnato, a mezzo del quale l'Ufficio rilevava un indebito utilizzo da parte della Società di “fatture soggettivamente inesistenti”
e la partecipazione della medesima in un meccanismo di frode IVA;
che a seguito della notifica dello schema d'atto, in data 6.02.2025 la Società presentava con PEC le proprie controdeduzioni producendo documentazione completa a riprova della genuinità e regolarità dell'esercizio della propria attività
(analiticamente indicata nel ricorso introduttivo); che l'Agenzia chiudeva negativamente il contraddittorio con la parte e, in data 08.7.2025, comunicava alla Società l'avviso impugnato con il quale confermava in toto la contestazione mossa e quindi il recupero azionato per l'anno d'imposta 2021.
Nello specifico, l'Ufficio riteneva sussistente l'asserito utilizzo di fatture relative ad “operazioni soggettivamente inesistenti” riguardo ai rapporti commerciali intercorsi con l'impresa fornitrice Società_1
S.r.l., disconoscendo per tale via la detraibilità dell'IVA concernente tutte le operazioni di acquisto imponibili dal tale ultima società per euro 554.915,48 + IVA per € 122.081,39.
Dopo avere premesso in fatto quanto sopra, in sintesi eccepisce:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato attesa l'omessa o comunque erronea motivazione in ordine alla riferibilità dei “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” giustificative dell'attività accertatrice dell'ufficio;
2. Illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000/212, dell'art. 42, comma
2, d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 stante il richiamo generico e la supposta valenza probatoria delle indagini svolte da altro ufficio dell'agenzia delle entrate come fonti di riferimento giustificative dell'attività accertatrice dell'agenzia;
3. Illegittimità della pretesa impositiva dell'ufficio per infondatezza della ricostruzione effettuata;
violazione dell'onere della prova da parte dello stesso circa la partecipazione della società ad una frode iva;
4. illegittimità delle sanzioni applicate
5. violazione del contraddittorio e del diritto di difesa non avendo l'Ufficio valutato la documentazione e le memorie difensive.
Allegava al ricorso l'atto impugnato di cui ne chiedeva l'annullamento.
Con ordinanza del 16.10.2025, stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, avendo documentato il periculum, la Corte accoglie l'istanza di sospensione
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate DP I che affermava la bontà del proprio operato e, stante la insufficienza della prova contraria, chiedeva il rigetto del ricorso. Con memorie illustrative la parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare è opportuno evidenziare che il procedimento accertativo nasce dalla segnalazione redatta dal Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate – Settore Territoriale Sud - in cui si rendicontava dei risultati ispettivi raggiunti nei confronti della “Società_1 SRL” (P.I.:
P.IVA_2), inviata ai diversi uffici finanziari di competenza circa i soggetti che risultavano aver intrattenuto rapporti solo “cartolari” con la predetta società in quanto individuata “missing trader”, ovvero società interposta all'interno di transazioni commerciali tra cedente e cessionario al fine di attuare “frodi carosello” fondate su stratagemmi per evadere l'Iva, tra i quali figurava l'odierna Ricorrente “Ricorrente_1 SRL” nella qualità di utilizzatrice di fatture per “operazioni soggettivamente inesistenti” per un imponibile complessivo di euro
554.915,48 per l'anno d'imposta 2021, cui corrispondeva un'Iva indebitamente detratta di euro 122.081,19 recuperata a tassazione.
Nella specie, emerge che le attività di controllo avevano evidenziato elementi, anomalie e criticità tali da dimostrare “il consapevole coinvolgimento della verificata in un contesto frodo/evasivo con il ruolo di missing trader o interposto”, e che la documentazione contabile prodotta non provava – e non prova - la reale effettività dell'attività commerciale.
Anzi, l'attività riscontrata risulta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, verosimilmente poste in essere da altri soggetti, pertanto, tutte le operazioni imputabili alla “Società_1 SRL” sono da considerarsi inesistenti, secondo la definizione di cui all'art. l, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 74/2000.
Più nello specifico questi i risultati conseguiti nell'istruttoria esperita nei confronti del fornitore “
Società_1 SRL”, illustrati nella segnalazione trasmessa e puntualmente riportati nella parte motiva dell'avviso di accertamento qui impugnato:
- la “Società_1 S.r.l.” è stata costituita il 27/05/2020 ed è cessata il 22/04/2022;
- la partita IVA è stata chiusa d'ufficio il 12/07/2022;
- l'oggetto sociale coincide con l'attività di “conduzione di campagne marketing ed atri servizi pubblicitari”;
- la sede legale dichiarata è a Casoria, in Indirizzo_1, ma non risulta la registrazione di contratti di locazione né, tantomeno, la proprietà di immobili;
- la società, su richiesta dell'Ufficio, ha prodotto solo copia di un contratto di servizio di logistica presso il deposito di Marcianise (CE) zona ASI;
- il rappresentante legale era la Sig. “Rappresentante_1” non in possesso di esperienze professionali nel settore di attività della Società, non denunciante alcun reddito al Fisco, nullatenente, in altri termini presentava tutte le caratteristiche della prestanome;
- la società ha presentato solo le dichiarazioni Unico SC ed IRAP 2021 per il 2020 ed il quadro VA della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2020, quando era sostanzialmente inattiva;
- non risulta presentato il bilancio 2021;
- dai dati VIES (acronimo che sta a significare “VAT information exchange system”, costituente un archivio cui sono obbligati a iscriversi tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie) emerge che la “Società_1 S.r.l.” ha effettuato acquisti intracomunitari per € 15.566.402,00 senza presentare per tutti i modelli INTRA 2;
- a fronte di tali acquisti, dall'applicativo “fatture e corrispettivi” risultano cessioni nel 2021 per
€ 28.848.965,70 tutte ad operatori commerciali nazionali;
- nonostante gli elevati volumi di cui sopra non risultano però versamenti di imposta.
Sulla scorta di tutto quanto accertato le fatture emesse dalla “Società_1 Srl”, sono state ritenute emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto è risultata aver rivestito il ruolo di
“missing trader”, effettuando acquisti di merce intracomunitaria (non imponibile), al fine di rivenderla a prezzi concorrenziali, grazie all'omesso versamento dell'IVA, ingenerando in tal modo un indebito vantaggio fiscale nei confronti dei clienti.
L'Ufficio ha, quindi, concluso che la Ricorrente_1 S.r.l. è risultata essersi fittiziamente interposta tra i committenti ed il reale esecutore delle forniture e/o prestazioni rese.
*****
Premesso quanto sopra, le doglianze formulate in ricorso sono prive di fondamento;
rileva, infatti, il Collegio che l'atto impugnato indica dettagliatamente i fatti e i documenti sui quali si fonda l'atto impositivo, e l'esame della documentazione prodotta evidenzia imprecisioni.
I. Priva di pregio, in primo luogo, deve ritenersi l'eccezione che fa leva sulla carenza di motivazione.
Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
Nel caso di specie, la perfetta intelligenza del contenuto della pretesa fiscale manifestata dall'Amministrazione è resa palese dalla contestazione nel merito proposta dal contribuente.
L'Ufficio, ha provato di aver notificato, a mezzo Pec in data 06/02/2025, lo schema d'atto n.
TF3Q3MD00315/2025 ex art.
6-bis L. 212/2000, in cui si richiamavano gli elementi d'indagine, la documentazione esibita, i contradittori svoltisi, con l'ufficio che formalizzava la contestazione di indebita detrazione Iva sulla base degli esiti istruttori raggiunti affinché – come per legge - potesse essere garantito un contraddittorio informato ed effettivo, in alternativa istanza di adesione, oppure in via ulteriore osservazioni e controdeduzioni entro sessanta giorni. La “Ricorrente_1 Srl” optava per la presentazione di controdeduzioni allo schema d'atto, a mezzo Pec in data 04/04/2025.
II. Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
E', invero, incontestato che l'avviso di accertamento è stato preceduto da un primo invito, in data 09/01/2025, ad esibire la documentazione, tanto che l'ufficio accertatore stesso dà atto della sua consegna, sebbene avvenuta a più riprese;
; A seguito di tale invito si sono tenuti ben due contraddittori in data 23 e 30 gennaio
2025 come attestato dai verbali depositati;
stante le reciproche posizioni delle Parti giunte a confronto, in quanto ciascuna rimasta attestata sulle proprie convinzioni, in data 06/02/2025 a mezzo Pec veniva notificato lo schema d'atto n. TF3Q3MD00315/2025 (allegato); in data 08/07/2025, valutate le osservazioni e controdeduzioni allo schema d'atto (la cui memoria è stata depositata da parte ricorrente) veniva notificato il successivo e definitivo avviso di accertamento.
Ne consegue che sono stati rispettati tutti i passaggi procedurali prescritti dall'art 6-bis L. 212/2000 che disciplina il novellato principio del contraddittorio e si è trattato di un contraddittorio reale ed effettivo all'esito del quale è stato emesso l'atto impositivo che ha dichiaratamente tenuto conto delle osservazioni della
Società_2, illustrando anche i motivi per i quali non era stato possibile accoglierle.
III.Anche le ulteriori doglianze (mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa;
insufficienza /inidoneità delle presunzioni;
prova contraria e buona fede del ricorrente – erroneità e infondatezza della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti) – che verranno trattate unitamente - sono prive di fondamento.
Ed invero, la Ricorrente_1 S.r.l. effettivamente ha intrattenuto rapporti commerciali con la
Società_1 SRL” dalla quale, nel 2021, secondo dati acquisiti dall'applicativo in uso all'Amministrazione “fatture e corrispettivi”, ha ricevuto fatture di acquisto per l'imponibile di € 554.915,48 +
IVA per € 122.081,39.
Orbene, in punto di operazioni “soggettivamente inesistenti”, non può non rammentarsi il costante orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 24471/2022 in tema proprio di detrazione IVA) secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Dunque, le modalità per assolvere a tale onere da parte dell'Ufficio non possono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elemento che ha sì idoneità probatoria, ma va suffragato da obbiettivi riscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti (Cass. n. 10051/2025). Pertanto, in alcune ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente. In particolare, una volta offerta dall'Ufficio la prova indiziaria della natura di mera cartiera del fornitore della contribuente, deve ritenersi esigibile che la società cessionaria, soprattutto in presenza di transazioni dirette e di una certa entità, assuma le consuete informazioni commerciali e verifichi con un minimo di diligenza la reale situazione del fornitore attraverso verifiche routinarie e comunque nient'affatto onerose, attraverso, ad esempio, visure del P.R.A. riguardanti l'intestazione degli automezzi con i quali si effettuano le consegne (cfr., in motivazione, Cass. n. 25431/2025).
Ancora, il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l'effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi sia direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso) sia indirettamente, attraverso l'esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l'emittente (Cass.
n. 25173/2025; Cass. n. 28165/2022).
Per altro verso, è pacifico in giurisprudenza che, a favore di una valutazione positiva della buona fede del cessionario, nessun rilievo assume la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 33915/2019; Cass. n.
25192/2022).
Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione “soggettivamente inesistente" (Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 10939/2015; Cass.
n. 20060/2015; Cass. n. 17818/2016), trattandosi "di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode" (cfr. Cass. n. 17377/2009; Cass. n. 12802/2011;
Cass. n. 428/2015; Cass. n. 17153/2018) in quanto fatto esterno alla fattispecie.
In definitiva la Suprema Corte esclude la rilevanza – a favore del cessionario - di elementi quali la mancanza di benefici economici dalla rivendita delle merci o la regolarità formale dei pagamenti, ritenuti invece coessenziali al meccanismo fraudolento.
Tanto osservato in punto di onere della prova in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova di cui era certamente gravato, così come in precedenza delineato, avendo fornito la prova convincente della assoluta “fittizietà” della fornitrice Società_1 Srl e della ignoranza colpevole della cessionaria, odierna ricorrente.
In primo luogo occorre evidenziare che nessuna concreta e specifica contestazione è stata sollevata dalla società istante riguardo agli accertamenti svolti a carico della cedente Società_1 Srl ed alle relative risultanze “oggettive” così come riportate nell'avviso impugnato, vale a dire, tra le altre, l'inesistenza della venditrice presso i luoghi di esercizio indicati in Anagrafe Tributaria e in Camera di Commercio, in particolare delle sedi legali;
il breve periodo di operatività della società a fronte di elevatissimi acquisti intracomunitari effettuati senza presentare i modelli INTRA 2 e degli elevati volumi di affari senza tuttavia effettuare alcun versamento di imposta;
la mancanza di utenze elettriche, idriche, di gas e telefoniche, nonché di contratti di leasing/assicurativi e di personale dipendente;
la mancata intestazione di autoveicoli e/o automezzi.
Ne consegue che non può in alcun modo dubitarsi, da un lato, della natura di mera “cartiera” della predetta società e, dall'altro, della facile percepibilità di tali circostanze da parte di un qualsivoglia accorto operatore del settore – come la ricorrente - che avesse effettuato le verifiche routinarie sull'affidabilità del fornitore ed assunto le normali informazioni commerciali prima di intrattenere rapporti di una certa consistenza in uno alle misure di controllo adottate durante lo svolgimento del rapporto commerciale.
Invero la società istante, nonostante l'oggettiva considerevole entità degli acquisti formalmente effettuati dalla società Società_1 s.r.l. (ammontanti a complessivi 554.915,48 con un'Iva indebitamente detratta di euro 122.081,19), a riprova della sua asserita, ma indimostrata buona fede, non ha provato di aver effettuato le verifiche di routine sulla fornitrice e di aver assunto le preventive informazioni commerciali di prassi, essendosi limitata ad evidenziare alcune circostanze (acquisto a prezzi di mercato, regolarità contabile, anche dei pagamenti, effettiva rivendita della merce) di cui è stata sopra evidenziata l'irrilevanza, almeno ai fini che ci occupano.
Ed invero, al di là della documentazione relativa alla regolarità formale delle operazioni, parte ricorrente in sede di contraddittorio, a prova della piena diligenze adottata nelle verifiche routinarie sull'affidabilità del fornitore ha prodotto una Visura camerale datata 13/04/2021, quando i rapporti commerciali erano iniziati da due mesi, il 19/02/2021; inoltre la bozza di bilancio del fornitore, prodotta con le memorie, reca data
6/9/2021, quando i rapporti commerciali erano già cessati con l'ultima fattura del 31/08/2021.
Va evidenziato, peraltro, che è incontestato che la Società_1 è stata costituita il 27/05/2020 ed ha iniziato l'attività il 17/06/2020 e che, dunque, si trattava di una società neocostituita con socio unico, anche amministratore, senza una storia, senza bilanci depositati, evidentemente soggetto a rischio. In tale ottica va, peraltro, evidenziato che i rapporti commerciali tra la società ricorrente e la “cartiera” si sono esauriti nel giro di pochi mesi (solo fino ad agosto 2021)
Conclusivamente, quanto affermato dalla ricorrente non consente di poter ritenere soddisfatto l'onere della prova a suo carico, a fronte dei plurimi riscontri dell'ufficio.
Pertanto, sulla scorta di una valutazione complessiva delle deduzioni delle parti e delle descritte acquisizioni probatorie, deve ritenersi che la descrizione delle modalità dei rapporti intrattenuti con i referenti della
Società_1 SRL” hanno evidenziato (quanto meno) molta superficialità, circostanza che comprova la consapevolezza della conoscenza della società ricorrente, in quanto accorsato operatore del settore, della provenienza della merce da circuiti fraudolenti.
Consegue che mentre l'onere della prova a carico dell'ufficio è stato assolto, non può dirsi lo stesso quanto alla società ricorrente rilevato che i documenti prodotti, ivi comprese le copie delle fatture, non sono sufficienti a superare le contestate criticità.
IV. Infondata, infine, è l'eccezione che fa leva sulla illegittima applicazione automatica delle sanzioni in assenza di dolo o colpa e sulla sproporzione delle stese.
Il prospetto sanzionatorio esposto nell'avviso di accertamento formato e notificato è conforme a legge ed ha previsto anche l'applicazione della disciplina del cumulo di cui all'art. 12 D.lgs. 472/97, con il confronto tra il cd. “cumulo materiale” e “cumulo giuridico”
Dunque, la sanzione irrogata è quella più mite prevista alla norma richiamata che presuppone proprio la buona fede della società verificata, onde nessuna prova di consapevolezza incombeva sull'Ufficio, poiché la mancanza di consapevolezza è assunta presupposto della sanzione applicata.
Il ricorso va., pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle pese di lite che liquida in complessivi euro 6000.