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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17298 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona di:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice relatore
Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14912/24 r.g.a.c. vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Patrizi;
Parte_1 ricorrente
E
con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Porretta;
Controparte_1 nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, contumace;
resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 coniuge superstite Parte_1
del defunto chiede che il Tribunale disponga in suo favore Parte_2
l'attribuzione di una quota prossima al 90% della pensione di reversibilità del de cuius alla luce della lunga durata del proprio matrimonio con il defunto (33 anni e 2 mesi), ben superiore alla durata delle prime nozze di lui.
ex coniuge del defunto, afferma a sua volta di avere Controparte_1
diritto ad una quota della pensione maggiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente. L' non è costituito in giudizio. Controparte_2
˜
In via preliminare occorre dichiarare la nullità della procura conferita dalla resistente alla professionista che nella procura medesima Persona_1
è indicata come Avvocato, mentre dal tenore della comparsa si evince che trattasi di Avvocato Stabilito;
peraltro né il ricorso né la procura (che contempla un mandato congiunto con l'avvocato Giovanni Porretta) fanno menzione alcuna della necessaria dichiarazione di intesa;
si ricorda infatti che nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza assistenza e difesa,
l'avvocato stabilito deve agire d' “intesa” con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (pareri CNF
24/5/12 n.31; 30 gennaio 2015, n. 6). L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001
n.96 deve essere riferita ad ogni specifico procedimento e risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità
Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito, e deve avere quindi data anteriore (e non coincidente) a tale atto. (Trib. Verona ordinanza 13/12
2012, Trib. Milano n.12222/2017,CNF, sent. 25 maggio 2015 n. 72; pareri 30 gennaio 2015, n. 68; 9 aprile 2014, n. 27). Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove oltretutto, si ribadisce, nel corpo della procura la professionista in questione si è fregiata impropriamente del titolo di avvocato. La costituzione dell'abogado stabilito deve pertanto ritenersi inesistente in Persona_1
questo giudizio. Non è necessario che la causa retroagisca alla fase introduttiva per consentire la regolarizzazione della rappresentanza in giudizio, giacché la ricorrente è assistita da altro professionista, l'avvocato Giovanni Porretta, validamente costituito;
gli atti devono tuttavia trasmettersi al Consiglio di
Disciplina forense del distretto di Roma per quanto di eventuale competenza. Passando all'oggetto del giudizio, preliminarmente occorre confermare la competenza del giudice adito, a fronte dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Si precisa che la materia della determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato non è riconducibile nell'alveo delle controversie di lavoro o di quelle in materia pensionistica, di cui conosce il giudice del lavoro. Infatti, la pensione del defunto viene in rilievo quale mero parametro per la quantificazione di un contributo economico che inerisce ai rapporti di famiglia.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aspiranti e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, in forza del principio solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico che il defunto aveva assunto su di sé in vita, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione delle proprie risorse con il secondo coniuge (v., ad es., Cass. 21 settembre 2012, n. 16093).
Nella materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (149/1999) che ha ritenuto infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, I. n. 898 del 1970, nella parte in cui prevede esclusivamente la durata del rapporto matrimoniale quale criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra divorziato e coniuge superstite, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost.: afferma in proposito la Corte:
«in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente
e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità. La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione»; dunque nella prospettiva costituzionale, il giudice deve «tenere conto» dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico;
«la diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra
l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore». Occorre dunque analizzare i dati di conoscenza disponibili al fine di calare il caso concreto nel quadro sistematico appena tratteggiato.
Vi è certezza in ordine alla durata dei due matrimoni: 33 anni e 2 mesi il primo, circa 10 anni e 4 mesi il secondo.
È noto poi l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla prima moglie:
€ 274,77 mensili (come rivalutati al novembre 2023).
Quanto alle condizioni economiche delle due aspiranti, nella complessiva lacunosità della documentazione prodotta, è possibile tuttavia affermare che la ricorrente goda di un reddito pensionistico proprio, che si attesta intorno ai 600 euro mensili, e dispone di un immobile, mentre la resistente non risulta percepire altre entrate oltre all'assegno divorzile che le erogava l'ex coniuge, non ha proprietà immobiliari e dichiara di essere ospitata dal proprio fratello. Bilanciati dunque i fattori sopra indicati, e tenuto conto della misura complessivamente contenuta dell'assegno divorzile, certamente non destinato a coprire per intero le esigenze di vita dell'ex moglie, si può prevedere che la pensione di reversibilità venga attribuita per il 65% alla ricorrente, coniuge superstite, e per il 35% all'ex moglie.
In presenza di margini di reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così decide:
- dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto deceduto il 22.11.2023, Parte_2 venga attribuita, con decorrenz vo a quello del decesso del pen del 60% alla coniuge superstite e del 40% coniuge divorziato Parte_1 Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
- dispone trasmettersi gli atti al Consiglio di Disciplina Fore di Roma, per quanto di competenza in relazione alla posizione dell'abogado stabilito Persona_1
Roma, 28-11.2024
La giudice La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona di:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice relatore
Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14912/24 r.g.a.c. vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Patrizi;
Parte_1 ricorrente
E
con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Porretta;
Controparte_1 nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, contumace;
resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 coniuge superstite Parte_1
del defunto chiede che il Tribunale disponga in suo favore Parte_2
l'attribuzione di una quota prossima al 90% della pensione di reversibilità del de cuius alla luce della lunga durata del proprio matrimonio con il defunto (33 anni e 2 mesi), ben superiore alla durata delle prime nozze di lui.
ex coniuge del defunto, afferma a sua volta di avere Controparte_1
diritto ad una quota della pensione maggiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente. L' non è costituito in giudizio. Controparte_2
˜
In via preliminare occorre dichiarare la nullità della procura conferita dalla resistente alla professionista che nella procura medesima Persona_1
è indicata come Avvocato, mentre dal tenore della comparsa si evince che trattasi di Avvocato Stabilito;
peraltro né il ricorso né la procura (che contempla un mandato congiunto con l'avvocato Giovanni Porretta) fanno menzione alcuna della necessaria dichiarazione di intesa;
si ricorda infatti che nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza assistenza e difesa,
l'avvocato stabilito deve agire d' “intesa” con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (pareri CNF
24/5/12 n.31; 30 gennaio 2015, n. 6). L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001
n.96 deve essere riferita ad ogni specifico procedimento e risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità
Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito, e deve avere quindi data anteriore (e non coincidente) a tale atto. (Trib. Verona ordinanza 13/12
2012, Trib. Milano n.12222/2017,CNF, sent. 25 maggio 2015 n. 72; pareri 30 gennaio 2015, n. 68; 9 aprile 2014, n. 27). Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove oltretutto, si ribadisce, nel corpo della procura la professionista in questione si è fregiata impropriamente del titolo di avvocato. La costituzione dell'abogado stabilito deve pertanto ritenersi inesistente in Persona_1
questo giudizio. Non è necessario che la causa retroagisca alla fase introduttiva per consentire la regolarizzazione della rappresentanza in giudizio, giacché la ricorrente è assistita da altro professionista, l'avvocato Giovanni Porretta, validamente costituito;
gli atti devono tuttavia trasmettersi al Consiglio di
Disciplina forense del distretto di Roma per quanto di eventuale competenza. Passando all'oggetto del giudizio, preliminarmente occorre confermare la competenza del giudice adito, a fronte dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Si precisa che la materia della determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato non è riconducibile nell'alveo delle controversie di lavoro o di quelle in materia pensionistica, di cui conosce il giudice del lavoro. Infatti, la pensione del defunto viene in rilievo quale mero parametro per la quantificazione di un contributo economico che inerisce ai rapporti di famiglia.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aspiranti e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, in forza del principio solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico che il defunto aveva assunto su di sé in vita, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione delle proprie risorse con il secondo coniuge (v., ad es., Cass. 21 settembre 2012, n. 16093).
Nella materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (149/1999) che ha ritenuto infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, I. n. 898 del 1970, nella parte in cui prevede esclusivamente la durata del rapporto matrimoniale quale criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra divorziato e coniuge superstite, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost.: afferma in proposito la Corte:
«in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente
e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità. La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione»; dunque nella prospettiva costituzionale, il giudice deve «tenere conto» dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico;
«la diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra
l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore». Occorre dunque analizzare i dati di conoscenza disponibili al fine di calare il caso concreto nel quadro sistematico appena tratteggiato.
Vi è certezza in ordine alla durata dei due matrimoni: 33 anni e 2 mesi il primo, circa 10 anni e 4 mesi il secondo.
È noto poi l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla prima moglie:
€ 274,77 mensili (come rivalutati al novembre 2023).
Quanto alle condizioni economiche delle due aspiranti, nella complessiva lacunosità della documentazione prodotta, è possibile tuttavia affermare che la ricorrente goda di un reddito pensionistico proprio, che si attesta intorno ai 600 euro mensili, e dispone di un immobile, mentre la resistente non risulta percepire altre entrate oltre all'assegno divorzile che le erogava l'ex coniuge, non ha proprietà immobiliari e dichiara di essere ospitata dal proprio fratello. Bilanciati dunque i fattori sopra indicati, e tenuto conto della misura complessivamente contenuta dell'assegno divorzile, certamente non destinato a coprire per intero le esigenze di vita dell'ex moglie, si può prevedere che la pensione di reversibilità venga attribuita per il 65% alla ricorrente, coniuge superstite, e per il 35% all'ex moglie.
In presenza di margini di reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così decide:
- dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto deceduto il 22.11.2023, Parte_2 venga attribuita, con decorrenz vo a quello del decesso del pen del 60% alla coniuge superstite e del 40% coniuge divorziato Parte_1 Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
- dispone trasmettersi gli atti al Consiglio di Disciplina Fore di Roma, per quanto di competenza in relazione alla posizione dell'abogado stabilito Persona_1
Roma, 28-11.2024
La giudice La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi