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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2183/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2183/2023 avente ad oggetto pagamento corrispettivi per prestazione professionale, promossa DA
( ), N.Q. DI Parte_1 C.F._1
TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Nicolò Bo, come Controparte_1 da procura in atti;
ATTORE CONTRO Controparte_2
( con il patrocinio dell'Avv. Katia Serra e dell'Avv. Lorenzo Tassone, come P.IVA_1 da procura in atti CONVENUTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , titolare dell'impresa individuale Parte_1 _1
, esercente attività di broker assicurativo, ha promosso il Controparte_1 presente giudizio nei confronti del Controparte_2
, lamentando il mancato pagamento di competenze professionali per attività svolta
[...] in favore del convenuto, volta al reperimento di polizza fideiussoria, per un complessivo importo di euro 44.604,00. L'attore allega di esser stato contattato, nel 2019 da ER
, presidente del Consorzio, per attività di consulenza volta alla ricerca di una
[...] polizza fideiussoria, necessaria al per ottenere un anticipo del 30%, erogato da CP_2
su un finanziamento complessivo di euro 20.000.000,00, nell'ambito di un CP_3 bando indetto dall'Unione Europea nell'ambito di un programma nazionale di sviluppo rurale. La domanda di pagamento dell'anticipo del 30% doveva essere corredata da
1 apposita garanzia a prima richiesta in favore di ente erogante, secondo i requisiti CP_3 indicati dalle istruzioni operative, del 26 settembre 2017, di tale ente. Per l'effetto, nell'ottobre 2019 il aveva conferito l'incarico al broker odierno attore per il CP_2 reperimento di tale polizza.
1.1. A tal fine, stante la peculiarità della polizza richiesta, l'attore aveva interpellato svariate compagnie assicurative, cui aveva fatto seguito l'attività professionale articolatasi in un consistente scambio di corrispondenza telematica e riunioni con i diversi interlocutori, tra cui anche il presidente del . Nel marzo 2021 l'attore aveva CP_2 quindi comunicato all il reperimento di diverse compagnie assicurative ER disposte a garantire il consistente anticipo del finanziamento, pari a quattro milioni di euro;
soltanto a fine aprile 2021, l' aveva comunicato di non voler accettare le ER condizioni della garanzia fideiussoria proposta, avendo invece intenzione di indire una gara di appalto per la stipula della fideiussione. L'attore aveva pertanto inviato il conteggio delle proprie competenze, respinto dal convenuto che aveva CP_2 invocato la gratuità dell'incarico conferito al . Per l'effetto, l'attore ha Parte_1 introdotto il presente giudizio contestando la gratuità dell'incarico pretesa dal CP_2
e chiedendo la condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 44.604,00 a titolo di competenze professionali per l'attività di brokeraggio, riconducibile alla prestazione d'opera ex art. 2230 c.c., svolta in favore del convenuto, richiamando copiosa documentazione attestante l'entità dell'attività svolta e chiedendo la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. 2. Il si è costituito contestando la prospettazione attorea, in particolare CP_2 evidenziando che il conferimento dell'incarico prevedeva una durata a tempo indeterminato, con diritto di recesso stabilito in favore di entrambe le parti e non prevedendo alcuna indicazione in ordine al compenso. Il , che peraltro aveva CP_2 rifiutato la polizza proposta dal , ritenendone non accettabili le condizioni, ha Parte_1 in ogni caso invocato il difetto di prova in ordine alla conferma delle Compagnie assicuratrici, rilevando infine che la polizza era stata ottenuta dal Comune di Bene Vagienna, mediante dichiarazione di impegno, essendo andata deserta la procedura pubblica per la stipula della polizza. Ciò posto, il ha contestato la CP_2 riconducibilità dell'attività di brokeraggio nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, invocando la natura mista di tale rapporto contrattuale e l'applicazione delle norme relative alla mediazione, in particolare dell'art. 1755 c.c., in ordine al riconoscimento del compenso in favore del mediatore in caso di conclusione dell'affare per effetto del suo intervento. Il invoca altresì l'assenza di pattuizione del CP_2 corrispettivo, richiamando in ogni caso le norme del Codice delle Assicurazioni Private che impongono all'intermediario assicurativo la necessaria pattuizione del compenso prima della conclusione del contratto, con conseguente onere probatorio in capo a quest'ultimo e difettando a suo dire la prova dello svolgimento dell'incarico, non essendo sufficiente a tal fine la pur consistente documentazione depositata da parte attrice. Il
ha altresì contestato l'assenza di parametri per la determinazione del CP_2 compenso, concludendo per il rigetto della domanda attorea. La causa è stata istruita con
2 prove orali. All'esito, è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive. 3. L'attore, broker assicurativo, agisce per il pagamento del compenso, pari ad euro 44.604,00, maturato per l'attività di consulenza e assistenza prestata in favore del convenuto, al fine di reperire una polizza assicurativa, necessaria per la CP_2 concessione di un del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in forza di Decreto dell'Autorità di Gestione n. 20683 del 09/05/2019, per l'importo massimo di euro 20.000.000,00, per la realizzazione di un progetto relativo a opere di razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui, del costo di complessivi euro 22.822.907,53. Ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, l'anticipazione delle somme erogate era subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta in favore di l'ente erogatore, per un importo pari alla somma da CP_3 anticipare (doc. 7 fascicolo parte attrice). Al fine di ottenere l'anticipo dell'importo di quattro milioni di euro, , presidente del Consorzio aveva preso Persona_1 contatti con il , titolare dell'impresa assicurativa, al fine di valutare Parte_1
l'opportunità di richiedere la polizza, nonostante un disavanzo risultante dal consuntivo 2018. 3.1. Ciò posto, è documentata la circostanza che il avesse ricevuto Parte_1
l'incarico di cui trattasi, al fine di reperire la polizza più idonea per consentire al consorzio di ottenere l'anticipo sul finanziamento;
la garanzia avrebbe dovuto rispettare i requisiti indicati dalle istruzioni operative rese dall'organismo pagatore n. 39 del CP_3
26 settembre 2017 (doc. 8 fascicolo parte attrice), contenente in allegato il modello di polizza, recante la espressa dicitura “polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”. All'esito di tali valutazioni, il aveva conferito incarico al CP_2
, come risulta dalla “lettera di mandato ramo cauzioni”, per l'assistenza Parte_1
“…nella formulazione dei nostri programmi assicurativi nel ramo speciale cauzioni, ovvero finalizzato al reperimento di eventuale conclusione della polizza fideiussoria … assistendoci nella conclusione stessa, nonché nella rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli accordi che di volta in volta interverranno con noi”.
3.2. L'incarico era stato conferito a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di revoca per entrambe le parti, con preavviso di almeno tre mesi (doc. 11 fascicolo parte attrice). All'esito di tale attività, nel marzo 2021, il aveva comunicato al Parte_1 consorzio il definitivo benestare all'emissione di polizza fideiussoria da parte della società EU-ME, delegataria in riparto di coassicurazione, per un massimale di 4 milioni di euro, ripartiti tra EU, per due milioni di euro , AC e DI per un milione di euro ciascuna. La polizza prevedeva una durata di sette anni e un tasso dell'1,20% annuo;
il rilascio della polizza era subordinato alla sottoscrizione di atto di coobbligazione da parte del accompagnato da delibera della Giunta Comunale Parte_2
(doc. 23 fascicolo parte attrice). La polizza era stata ritenuta economicamente non sostenibile da parte del che, pertanto, con pec del 26 aprile 2021, aveva CP_2 comunicato di non poter accettare le descritte condizioni di polizza (doc. 33 fascicolo
3 parte attrice); al contempo, il consorzio aveva comunicato la necessità di avviare una procedura di evidenza pubblica, in conformità al codice degli appalti, per la stipula della polizza, nell'ambito della quale la compagnia EU – ME avrebbe potuto formulare la propria offerta. La gara era andata tuttavia deserta, sicchè il aveva richiesto CP_2 al Ministero e di valutare la possibilità di costituire la garanzia mediante CP_3 dichiarazione di impegno del Comune di Bene Vagienna, parte del , che infine CP_2 aveva rilasciato la polizza richiesta (doc. 3 fascicolo parte convenuta).
3.3. Tanto premesso, la questione controversa attiene al compenso richiesto dall'attore, posto che, al contrario, il invoca la gratuità del mandato conferito. CP_2
Correlativamente, parte attrice ritiene applicabile la disciplina di cui agli artt. 2230 c.c., trattandosi di prestazione d'opera intellettuale;
parte convenuta, invoca, sotto un primo profilo, la natura mista del contratto di brokeraggio, mutuando elementi sia del mandato che della mediazione e, in particolare, l'art. 1755 c.c. che prevede il diritto al compenso per il mandatario nel caso in cui l'affare sia concluso. In secondo luogo, il convenuto richiama la disciplina del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare l'art. CP_2
1 lett. c) quinquies, di definizione dell'intermediario assicurativo e l'art. 120 bis che stabilisce che il compenso deve essere comunicato prima della conclusione del contratto, precisando se consista in un onorario corrisposto dal cliente, una commissione inclusa nel premio assicurativo ovvero altro tipo di compenso. Secondo la prospettazione del convenuto, incombe pertanto sull'attore la prova dell'accordo tra le parti ai fini del riconoscimento del compenso e l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione, in difetto dovendo ricorrere alla ricostruzione della volontà delle parti, in base all'accordo contrattuale. A tal fine, parte convenuta richiama, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le condizioni normalmente praticate dai broker, delle gare di appalto indette dagli enti pubblici e la giurisprudenza amministrativa, concludendo che, in ragione dell'assenza, nell'accordo, di uno specifico compenso, questo doveva ritenersi riconosciuto soltanto all'esito della stipula della polizza, della cui ricerca l'attore era stato incaricato. 4. Muovendo dalla preliminare considerazione che, nel caso di specie, il contratto di broker assicurativo è un contratto a natura mista, riconducibile in parte alla disciplina della mediazione e in parte alla disciplina del mandato, la contestazione di parte convenuta si fonda sul disposto dell'art. 1755 c.c., che prevede il diritto alla provvigione per il mediatore “quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento”; in tal senso, valorizza la circostanza della mancata stipula della polizza, oltre alla gratuità del mandato, al fine di ritenere insussistente il diritto alla provvigione, non risultando la conclusione dell'affare in tal senso. Pur essendo valida la premessa, quanto alla natura giuridica del contratto di cui trattasi, il rilievo è tuttavia infondato nelle conclusioni.
4.1. Occorre in primo luogo richiamare le coordinate interpretative in via generale espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che muovono dal presupposto della definizione dell'attività di broker, di cui alla legge 792/1984, sostituita dal d.lgs. 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private e secondo cui “alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984 n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e), ed f), 8), il
“broker” assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore e di assicurazione e
4 riassicurazione – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti” (C. Civ. n. 25167/2018).
4.2. A sua volta, il Codice delle Assicurazioni Private che, come già innanzi rilevato, ha innovato integralmente la materia disciplinata dalla precedente legge 792/1984, definisce l'attività di intermediazione assicurativa, che consiste nel “presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione di contratto ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”, come stabilito dall'art. 106 Cod. Ass.ni Private. Pertanto, l'attività del broker si articola, tra l'altro, in una attività di studio volta alla ricerca della migliore soluzione assicurativa per il cliente, in base alle sue esigenze, finalizzata alla stipula del contratto e, in taluni casi, sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto, anche nel momento successivo dell'assistenza all'assicurato per tutta la durata del contratto. In tal senso, si deve pertanto ritenere che l'attività del broker, pur mutuando taluni elementi della mediazione, quanto al contatto tra l'assicurato e l'assicurazione, non è tuttavia limitata alla sola finalità della conclusione del contratto – come pretende parte convenuta – ma consiste anche in tutte quelle attività propedeutiche alla stipula, tra cui, quella che costituisce evidentemente l'oggetto principale dell'attività del broker, la ricerca della soluzione conforme alle esigenze dell'assicurato.
4.3. In tal senso, e venendo all'esame del caso di specie, si deve osservare come le parti abbiano espressamente previsto e disciplinato l'incarico conferito all'attore in forza dell'accordo contenuto nella lettera di incarico del 30 ottobre 2019, da cui si evince come l'attività dell'attore fosse quella di assistenza nella formulazione dei programmi assicurativi – non avendo il una propria unità interna – finalizzata “al CP_2 reperimento ed eventuale conclusione della polizza fideiussoria”. In altri termini, proprio muovendo dall'interpretazione dell'accordo e della volontà delle parti, pure invocata da parte convenuta, si deve osservare come già dalla stessa lettura della lettera di “mandato ramo cauzioni” si evince che l'incarico conferito all'attore fosse quello di “reperimento” di una polizza assicurativa, in conformità alle specifiche e peculiari condizioni richieste dal convenuto, trattandosi di polizza che, come rappresentato e per quanto si evince dalla documentazione in atti, doveva soddisfare gli specifici requisiti indicati dalle istruzioni operative di n. 39 del 26 settembre 2017 e compilata secondo lo CP_3 schema di garanzia allegato alle medesime istruzioni operative.
4.4. E sotto tale profilo non vi è dubbio, per quanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti dall'attore, che questi abbia svolto l'attività per la quale era stato conferito incarico dal . Dall'esame del compendio documentale si CP_2 evince, in primo luogo, che il si fosse attivato presso diverse compagnie al Parte_1 fine di valutare le condizioni per l'emissione della polizza;
in tal senso le comunicazioni
5 con agente della compagnia AC e sia i rapporti con Testimone_1 Testimone_2 geometra dello cui l'ente consortile si era rivolto per l'assistenza tecnica Controparte_4 per la presentazione del progetto di razionalizzazione e riorganizzazione irrigua. Nel dettaglio, risultano in atti le comunicazioni con il in ordine alle necessarie Tes_1 valutazioni in ordine alla istruttoria per la stipula della polizza, in conformità alle specifiche e peculiari condizioni richieste (docc. 12, 16.1-16.24), fino ad una prima proposta di polizza in coassicurazione tra AC GA, EU, AC e DI (doc. 16.25 fascicolo parte attrice).
4.5. Del pari, la documentazione versata in atti dall'attore attesta la corrispondenza con quanto meno dall'ottobre 2020 al marzo 2021, avente ad oggetto sia Testimone_2 le richieste in ordine alla documentazione necessaria per l'istruttoria (docc. 15 fascicolo parte attrice, docc. 18.1-18.25 fascicolo parte attrice) e sia i riscontri ottenuti di volta in volta dalle compagnie contattate per la stipula della polizza, come risulta dalla corrispondenza telematica del 25 novembre 2020, con cui il comunica la Parte_1 disponibilità di AC e AC ad assumere il rischio (docc. 18.6 e 18.7 fascicolo parte attrice) e il relativo riscontro del del 3 dicembre 2020, con cui aveva trasmesso Tes_2
“parte disponibile della documentazione richiesta” (doc. 18.8 fascicolo parte attrice) o l'organizzazione delle riunioni in videoconferenza (docc. 16.7 – 16.14 fascicolo parte attrice). Risulta altresì la produzione della corrispondenza con le compagnie assicuratrici, in ordine alle valutazioni effettuate all'esito del ricevimento della documentazione (docc. 19.1 – 20.2. fascicolo parte attrice). Con comunicazione del 30 marzo 2021 il Parte_1 aveva infine comunicato l'esito della ricerca, con il reperimento delle compagnie disponibili ad assumere la garanzia del versamento dell'anticipo di quattro milioni di euro (doc. 23 fascicolo parte attrice); soltanto il successivo 26 aprile 2021, dopo alcuni solleciti formulati dal (docc. 26 – 32 fascicolo parte attrice), il aveva Parte_1 CP_2 riscontrato tale comunicazione, riferendo di non poter accettare le condizioni di polizza (doc. 33 fascicolo parte attrice), comunicando, il successivo 6 maggio, la revoca del mandato (doc. 34 fascicolo parte attrice). La documentazione fin qui valutata è sufficiente per ritenere che l'attore avesse svolto l'attività per la quale l'incarico era stato conferito, nei termini innanzi descritti.
4.6. Del tutto generico il disconoscimento formulato parte convenuta in ordine alla conformità dei documenti digitali prodotti in formato .pdf rispetto agli originali in formato .eml. Posto che, peraltro, risulta la produzione di numerosi documenti telematici Cont in formato . relativi alle comunicazioni di posta elettronica intervenute tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, si deve sul punto osservare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “…il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 del c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità alle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (C. Civ. n. 29658/2024). È appena il caso di osservare
6 che il disconoscimento formulato da parte convenuta in ordine ai documenti depositati in copia in formato pdf dall'attore difetti dei predetti requisiti.
4.7. Ferme restando le osservazioni innanzi svolte alle risultanze dell'istruttoria documentale, anche le prove testimoniali hanno confermato tali risultanze in ordine allo svolgimento dell'attività di ricerca della polizza per il quale l'attore, come già innanzi rilevato, era stato incaricato in forza di accordo del 30 ottobre 2019. Il teste
[...]
agente della compagnia AC ha confermato la circostanza dell'incontro con il Tes_1
per discutere della polizza fideiussoria e dell'incontro del 14 gennaio 2021 al Parte_1 fine di discutere dell'assunzione del rischio da parte della compagnia, “preliminare alla delibera definitiva di assunzione del rischio”, come riferito dal teste. Del pari, il teste amministratore delegato della compagnia Elba Assicurazioni, ha confermato Tes_3 gli incontri presso lo studio dell'attore al fine di valutare il coinvolgimento della compagnia nell'operazione. Il teste ha espressamente riferito che “…in sede a Milano il rischio venne valutato in modo più approfondito … mi resi conto che non vi erano i presupposti per rilasciare l'intera garanzia e detti la disponibilità di sottoscrivere solo un 10% massimo 20%. Dopo qualche mese, mi ringraziava ma mi diceva che era riuscito a suddividere il rischio tra Parte_1 altre due compagnie”.
4.8. Il teste ha altresì confermato l'incontro del 1° marzo 2021, presso Testimone_2 lo studio del per discutere della richiesta avanzata da AC BT s.p.a. in ordine Parte_1 alla polizza e ottenere dal le informazioni sulle compagnie che fino a quel Parte_1 momento aveva reperito. Del tutto isolate e prive di riscontro, sia documentale che con le dichiarazioni dei testi escussi, le dichiarazioni rese in sede di interpello da ER
, Presidente del convenuto. In ordine all'incontro del 9 marzo 2021
[...] CP_2 presso il Comune di Bene Vagienna, per la consegna di una lista di compagnie individuato dal e la consegna, a quest'ultimo, di una copia delle delibere di CR Parte_1
Fossano e Banca Alpi Marittime per l'apertura di credito al Consorzio, il convenuto ha confermato la circostanza dell'incontro e che in tale occasione era stata indicata una quota di tasso di interesse dell'1,60%, non sostenibile da parte del , che aveva CP_2 quindi scelto di stipulare la fideiussione con il Comune di Bene Vagienna. In altri termini, ed in conclusione, deve ritenersi provata l'attività svolta dall'attore per il reperimento della polizza, come indicata nella lettera di incarico e la cui “eventuale” stipula non è avvenuta in ragione della decisione del stesso, fondata CP_2 sostanzialmente su ragioni economiche. La circostanza che le condizioni di polizza prescelte dal broker non fossero state accettate dal per ragioni economiche, CP_2 non tolgono difatti rilievo al fatto che l'attore si fosse comunque attivato per il reperimento della polizza, secondo le condizioni specificamente indicate dallo stesso e necessarie per quel determinato tipo di polizza, ai fini dell'ottenimento CP_2 dell'anticipo dell'importo di quattro milioni di euro. 5. Ciò posto in ordine alla prova della effettiva e concreta attività svolta dall'attore, in conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, l'ulteriore e correlativa questione controversa concerne il compenso richiesto dall'attore e contestato da parte convenuta, in difetto di specifica pattuizione;
circostanza che ha indotto la convenuta ad
7 assumere la natura gratuita dell'incarico. Sul punto, parte convenuta richiama l'art. 120 bis Cod. Ass.ni Private, che prevede, al comma 1 che “l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi … d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c)…”. Il comma 2 della norma prevede altresì che “nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso”.
5.1. Sennonchè è di tutta evidenza che la norma presuppone lo specifico caso della conclusione del contratto, come si evince dal chiaro tenore della terminologia adottata dal legislatore, quanto alla “conclusione del contratto” e al richiamo al “contraente”. Diversamente, nel caso di specie, si fa riferimento all'attività prestata dal broker, finalizzata alla individuazione della polizza, coerentemente con le esigenze e le richieste dell'ente convenuto e, soltanto in via eventuale, come già innanzi si è rilevato, alla stipula del contratto. Nella fase che precede la messa in contatto dell'assicurando con l'assicuratore vanno difatti richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assicuratore non è equidistante dall'uno e dall'altro – alla stregua di un mediatore – ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, mirando a collocarne i rischi in conformità alle sue richieste e alle condizioni per lui più convenienti, con la conseguenza che tale attività non può essere considerata come mediazione ma va inquadrata senz'altro nella disciplina del mandato, prestazione d'opera intellettuale, collaborazione, consulenza o altro, relativamente al quale l'obbligo di pagare il compenso grava sul soggetto che ha incaricato il broker, mentre l'assicuratore resta del tutto estraneo a tale rapporto.
5.2. In tal senso non è pertanto fuor di luogo il richiamo di parte attrice alla determinazione del compenso alla stregua delle norme generali in materia di prestazione d'opera intellettuale, anche tenuto conto della peculiare consistenza dell'attività prestata dall'attore ai fini del reperimento della polizza in conformità alle richieste del convenuto ente, attività che si è articolata nella raccolta di documentazione, nei contatti con le compagnie assicuratrici, ai fini della scelta della polizza più conveniente, tenuto conto della peculiarità della polizza richiesta, con conseguente applicazione della norma dell'art. 2233 c.c.. E, tuttavia, anche a voler considerare la riconducibilità della questione alla disciplina del mandato, si deve osservare come la giurisprudenza è costante nell'affermare che la norma dell'art. 1709 c.c., in punto di compenso per l'attività del mandatario, stabilisce una presunzione di onerosità iuris tantum, che può essere superata da una prova contraria che dimostri persuasivamente la gratuità del mandato, valorizzando circostanze come la qualità del mandatario, le relazioni che intercorrono tra
8 questi e il mandate, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle operazioni (C. Civ. n. 14682/2014; C. Civ. n. 605/1980).
5.3. Partendo pertanto da tale presupposto, si deve rilevare come parte convenuta nulla abbia dimostrato in tal senso, in disparte il richiamo all'assenza di una specifica pattuizione nella lettera di conferimento di incarico, circostanza che, come già innanzi rilevato, non è sufficiente ex se al fine di concludere per la gratuità del mandato. In ordine al quantum richiesto in euro 44.604,00 (doc. 46 fascicolo parte attrice), lo stesso deve ritenersi del tutto congruo, in relazione alla attività espletata, per quanto documentato in atti, considerata l'importanza dell'incarico e l'importo del massimale, pari ad euro 4.000.000,00, e di cui il compenso costituisce peraltro poco più dell'1%. La domanda attorea va pertanto integralmente accolta;
il convenuto deve essere CP_2 condannato al pagamento della complessiva somma di euro. 44.604,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate, della complessiva attività svolta e dell'esito della controversia, con l'integrale accoglimento della domanda dell'attore. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il CP_2 convenuto è tenuto a rifondere in complessivi euro 9.900,80, comprensivo dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del DM 55/2014, introdotto dal DM 147/2022, per la redazione degli atti con modalità idonee ad agevolarne la consultazione, oltre euro 572,20 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, della somma di euro 44.604,00, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda all'effettivo saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 9.900,80, per compensi, già compreso l'aumento ex art. 4 co. 1bis DM 55/2014, oltre euro 572,20 per esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 8 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2183/2023 avente ad oggetto pagamento corrispettivi per prestazione professionale, promossa DA
( ), N.Q. DI Parte_1 C.F._1
TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Nicolò Bo, come Controparte_1 da procura in atti;
ATTORE CONTRO Controparte_2
( con il patrocinio dell'Avv. Katia Serra e dell'Avv. Lorenzo Tassone, come P.IVA_1 da procura in atti CONVENUTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , titolare dell'impresa individuale Parte_1 _1
, esercente attività di broker assicurativo, ha promosso il Controparte_1 presente giudizio nei confronti del Controparte_2
, lamentando il mancato pagamento di competenze professionali per attività svolta
[...] in favore del convenuto, volta al reperimento di polizza fideiussoria, per un complessivo importo di euro 44.604,00. L'attore allega di esser stato contattato, nel 2019 da ER
, presidente del Consorzio, per attività di consulenza volta alla ricerca di una
[...] polizza fideiussoria, necessaria al per ottenere un anticipo del 30%, erogato da CP_2
su un finanziamento complessivo di euro 20.000.000,00, nell'ambito di un CP_3 bando indetto dall'Unione Europea nell'ambito di un programma nazionale di sviluppo rurale. La domanda di pagamento dell'anticipo del 30% doveva essere corredata da
1 apposita garanzia a prima richiesta in favore di ente erogante, secondo i requisiti CP_3 indicati dalle istruzioni operative, del 26 settembre 2017, di tale ente. Per l'effetto, nell'ottobre 2019 il aveva conferito l'incarico al broker odierno attore per il CP_2 reperimento di tale polizza.
1.1. A tal fine, stante la peculiarità della polizza richiesta, l'attore aveva interpellato svariate compagnie assicurative, cui aveva fatto seguito l'attività professionale articolatasi in un consistente scambio di corrispondenza telematica e riunioni con i diversi interlocutori, tra cui anche il presidente del . Nel marzo 2021 l'attore aveva CP_2 quindi comunicato all il reperimento di diverse compagnie assicurative ER disposte a garantire il consistente anticipo del finanziamento, pari a quattro milioni di euro;
soltanto a fine aprile 2021, l' aveva comunicato di non voler accettare le ER condizioni della garanzia fideiussoria proposta, avendo invece intenzione di indire una gara di appalto per la stipula della fideiussione. L'attore aveva pertanto inviato il conteggio delle proprie competenze, respinto dal convenuto che aveva CP_2 invocato la gratuità dell'incarico conferito al . Per l'effetto, l'attore ha Parte_1 introdotto il presente giudizio contestando la gratuità dell'incarico pretesa dal CP_2
e chiedendo la condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 44.604,00 a titolo di competenze professionali per l'attività di brokeraggio, riconducibile alla prestazione d'opera ex art. 2230 c.c., svolta in favore del convenuto, richiamando copiosa documentazione attestante l'entità dell'attività svolta e chiedendo la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. 2. Il si è costituito contestando la prospettazione attorea, in particolare CP_2 evidenziando che il conferimento dell'incarico prevedeva una durata a tempo indeterminato, con diritto di recesso stabilito in favore di entrambe le parti e non prevedendo alcuna indicazione in ordine al compenso. Il , che peraltro aveva CP_2 rifiutato la polizza proposta dal , ritenendone non accettabili le condizioni, ha Parte_1 in ogni caso invocato il difetto di prova in ordine alla conferma delle Compagnie assicuratrici, rilevando infine che la polizza era stata ottenuta dal Comune di Bene Vagienna, mediante dichiarazione di impegno, essendo andata deserta la procedura pubblica per la stipula della polizza. Ciò posto, il ha contestato la CP_2 riconducibilità dell'attività di brokeraggio nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, invocando la natura mista di tale rapporto contrattuale e l'applicazione delle norme relative alla mediazione, in particolare dell'art. 1755 c.c., in ordine al riconoscimento del compenso in favore del mediatore in caso di conclusione dell'affare per effetto del suo intervento. Il invoca altresì l'assenza di pattuizione del CP_2 corrispettivo, richiamando in ogni caso le norme del Codice delle Assicurazioni Private che impongono all'intermediario assicurativo la necessaria pattuizione del compenso prima della conclusione del contratto, con conseguente onere probatorio in capo a quest'ultimo e difettando a suo dire la prova dello svolgimento dell'incarico, non essendo sufficiente a tal fine la pur consistente documentazione depositata da parte attrice. Il
ha altresì contestato l'assenza di parametri per la determinazione del CP_2 compenso, concludendo per il rigetto della domanda attorea. La causa è stata istruita con
2 prove orali. All'esito, è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive. 3. L'attore, broker assicurativo, agisce per il pagamento del compenso, pari ad euro 44.604,00, maturato per l'attività di consulenza e assistenza prestata in favore del convenuto, al fine di reperire una polizza assicurativa, necessaria per la CP_2 concessione di un del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in forza di Decreto dell'Autorità di Gestione n. 20683 del 09/05/2019, per l'importo massimo di euro 20.000.000,00, per la realizzazione di un progetto relativo a opere di razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui, del costo di complessivi euro 22.822.907,53. Ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, l'anticipazione delle somme erogate era subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta in favore di l'ente erogatore, per un importo pari alla somma da CP_3 anticipare (doc. 7 fascicolo parte attrice). Al fine di ottenere l'anticipo dell'importo di quattro milioni di euro, , presidente del Consorzio aveva preso Persona_1 contatti con il , titolare dell'impresa assicurativa, al fine di valutare Parte_1
l'opportunità di richiedere la polizza, nonostante un disavanzo risultante dal consuntivo 2018. 3.1. Ciò posto, è documentata la circostanza che il avesse ricevuto Parte_1
l'incarico di cui trattasi, al fine di reperire la polizza più idonea per consentire al consorzio di ottenere l'anticipo sul finanziamento;
la garanzia avrebbe dovuto rispettare i requisiti indicati dalle istruzioni operative rese dall'organismo pagatore n. 39 del CP_3
26 settembre 2017 (doc. 8 fascicolo parte attrice), contenente in allegato il modello di polizza, recante la espressa dicitura “polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”. All'esito di tali valutazioni, il aveva conferito incarico al CP_2
, come risulta dalla “lettera di mandato ramo cauzioni”, per l'assistenza Parte_1
“…nella formulazione dei nostri programmi assicurativi nel ramo speciale cauzioni, ovvero finalizzato al reperimento di eventuale conclusione della polizza fideiussoria … assistendoci nella conclusione stessa, nonché nella rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli accordi che di volta in volta interverranno con noi”.
3.2. L'incarico era stato conferito a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di revoca per entrambe le parti, con preavviso di almeno tre mesi (doc. 11 fascicolo parte attrice). All'esito di tale attività, nel marzo 2021, il aveva comunicato al Parte_1 consorzio il definitivo benestare all'emissione di polizza fideiussoria da parte della società EU-ME, delegataria in riparto di coassicurazione, per un massimale di 4 milioni di euro, ripartiti tra EU, per due milioni di euro , AC e DI per un milione di euro ciascuna. La polizza prevedeva una durata di sette anni e un tasso dell'1,20% annuo;
il rilascio della polizza era subordinato alla sottoscrizione di atto di coobbligazione da parte del accompagnato da delibera della Giunta Comunale Parte_2
(doc. 23 fascicolo parte attrice). La polizza era stata ritenuta economicamente non sostenibile da parte del che, pertanto, con pec del 26 aprile 2021, aveva CP_2 comunicato di non poter accettare le descritte condizioni di polizza (doc. 33 fascicolo
3 parte attrice); al contempo, il consorzio aveva comunicato la necessità di avviare una procedura di evidenza pubblica, in conformità al codice degli appalti, per la stipula della polizza, nell'ambito della quale la compagnia EU – ME avrebbe potuto formulare la propria offerta. La gara era andata tuttavia deserta, sicchè il aveva richiesto CP_2 al Ministero e di valutare la possibilità di costituire la garanzia mediante CP_3 dichiarazione di impegno del Comune di Bene Vagienna, parte del , che infine CP_2 aveva rilasciato la polizza richiesta (doc. 3 fascicolo parte convenuta).
3.3. Tanto premesso, la questione controversa attiene al compenso richiesto dall'attore, posto che, al contrario, il invoca la gratuità del mandato conferito. CP_2
Correlativamente, parte attrice ritiene applicabile la disciplina di cui agli artt. 2230 c.c., trattandosi di prestazione d'opera intellettuale;
parte convenuta, invoca, sotto un primo profilo, la natura mista del contratto di brokeraggio, mutuando elementi sia del mandato che della mediazione e, in particolare, l'art. 1755 c.c. che prevede il diritto al compenso per il mandatario nel caso in cui l'affare sia concluso. In secondo luogo, il convenuto richiama la disciplina del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare l'art. CP_2
1 lett. c) quinquies, di definizione dell'intermediario assicurativo e l'art. 120 bis che stabilisce che il compenso deve essere comunicato prima della conclusione del contratto, precisando se consista in un onorario corrisposto dal cliente, una commissione inclusa nel premio assicurativo ovvero altro tipo di compenso. Secondo la prospettazione del convenuto, incombe pertanto sull'attore la prova dell'accordo tra le parti ai fini del riconoscimento del compenso e l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione, in difetto dovendo ricorrere alla ricostruzione della volontà delle parti, in base all'accordo contrattuale. A tal fine, parte convenuta richiama, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le condizioni normalmente praticate dai broker, delle gare di appalto indette dagli enti pubblici e la giurisprudenza amministrativa, concludendo che, in ragione dell'assenza, nell'accordo, di uno specifico compenso, questo doveva ritenersi riconosciuto soltanto all'esito della stipula della polizza, della cui ricerca l'attore era stato incaricato. 4. Muovendo dalla preliminare considerazione che, nel caso di specie, il contratto di broker assicurativo è un contratto a natura mista, riconducibile in parte alla disciplina della mediazione e in parte alla disciplina del mandato, la contestazione di parte convenuta si fonda sul disposto dell'art. 1755 c.c., che prevede il diritto alla provvigione per il mediatore “quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento”; in tal senso, valorizza la circostanza della mancata stipula della polizza, oltre alla gratuità del mandato, al fine di ritenere insussistente il diritto alla provvigione, non risultando la conclusione dell'affare in tal senso. Pur essendo valida la premessa, quanto alla natura giuridica del contratto di cui trattasi, il rilievo è tuttavia infondato nelle conclusioni.
4.1. Occorre in primo luogo richiamare le coordinate interpretative in via generale espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che muovono dal presupposto della definizione dell'attività di broker, di cui alla legge 792/1984, sostituita dal d.lgs. 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private e secondo cui “alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984 n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e), ed f), 8), il
“broker” assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore e di assicurazione e
4 riassicurazione – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti” (C. Civ. n. 25167/2018).
4.2. A sua volta, il Codice delle Assicurazioni Private che, come già innanzi rilevato, ha innovato integralmente la materia disciplinata dalla precedente legge 792/1984, definisce l'attività di intermediazione assicurativa, che consiste nel “presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione di contratto ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”, come stabilito dall'art. 106 Cod. Ass.ni Private. Pertanto, l'attività del broker si articola, tra l'altro, in una attività di studio volta alla ricerca della migliore soluzione assicurativa per il cliente, in base alle sue esigenze, finalizzata alla stipula del contratto e, in taluni casi, sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto, anche nel momento successivo dell'assistenza all'assicurato per tutta la durata del contratto. In tal senso, si deve pertanto ritenere che l'attività del broker, pur mutuando taluni elementi della mediazione, quanto al contatto tra l'assicurato e l'assicurazione, non è tuttavia limitata alla sola finalità della conclusione del contratto – come pretende parte convenuta – ma consiste anche in tutte quelle attività propedeutiche alla stipula, tra cui, quella che costituisce evidentemente l'oggetto principale dell'attività del broker, la ricerca della soluzione conforme alle esigenze dell'assicurato.
4.3. In tal senso, e venendo all'esame del caso di specie, si deve osservare come le parti abbiano espressamente previsto e disciplinato l'incarico conferito all'attore in forza dell'accordo contenuto nella lettera di incarico del 30 ottobre 2019, da cui si evince come l'attività dell'attore fosse quella di assistenza nella formulazione dei programmi assicurativi – non avendo il una propria unità interna – finalizzata “al CP_2 reperimento ed eventuale conclusione della polizza fideiussoria”. In altri termini, proprio muovendo dall'interpretazione dell'accordo e della volontà delle parti, pure invocata da parte convenuta, si deve osservare come già dalla stessa lettura della lettera di “mandato ramo cauzioni” si evince che l'incarico conferito all'attore fosse quello di “reperimento” di una polizza assicurativa, in conformità alle specifiche e peculiari condizioni richieste dal convenuto, trattandosi di polizza che, come rappresentato e per quanto si evince dalla documentazione in atti, doveva soddisfare gli specifici requisiti indicati dalle istruzioni operative di n. 39 del 26 settembre 2017 e compilata secondo lo CP_3 schema di garanzia allegato alle medesime istruzioni operative.
4.4. E sotto tale profilo non vi è dubbio, per quanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti dall'attore, che questi abbia svolto l'attività per la quale era stato conferito incarico dal . Dall'esame del compendio documentale si CP_2 evince, in primo luogo, che il si fosse attivato presso diverse compagnie al Parte_1 fine di valutare le condizioni per l'emissione della polizza;
in tal senso le comunicazioni
5 con agente della compagnia AC e sia i rapporti con Testimone_1 Testimone_2 geometra dello cui l'ente consortile si era rivolto per l'assistenza tecnica Controparte_4 per la presentazione del progetto di razionalizzazione e riorganizzazione irrigua. Nel dettaglio, risultano in atti le comunicazioni con il in ordine alle necessarie Tes_1 valutazioni in ordine alla istruttoria per la stipula della polizza, in conformità alle specifiche e peculiari condizioni richieste (docc. 12, 16.1-16.24), fino ad una prima proposta di polizza in coassicurazione tra AC GA, EU, AC e DI (doc. 16.25 fascicolo parte attrice).
4.5. Del pari, la documentazione versata in atti dall'attore attesta la corrispondenza con quanto meno dall'ottobre 2020 al marzo 2021, avente ad oggetto sia Testimone_2 le richieste in ordine alla documentazione necessaria per l'istruttoria (docc. 15 fascicolo parte attrice, docc. 18.1-18.25 fascicolo parte attrice) e sia i riscontri ottenuti di volta in volta dalle compagnie contattate per la stipula della polizza, come risulta dalla corrispondenza telematica del 25 novembre 2020, con cui il comunica la Parte_1 disponibilità di AC e AC ad assumere il rischio (docc. 18.6 e 18.7 fascicolo parte attrice) e il relativo riscontro del del 3 dicembre 2020, con cui aveva trasmesso Tes_2
“parte disponibile della documentazione richiesta” (doc. 18.8 fascicolo parte attrice) o l'organizzazione delle riunioni in videoconferenza (docc. 16.7 – 16.14 fascicolo parte attrice). Risulta altresì la produzione della corrispondenza con le compagnie assicuratrici, in ordine alle valutazioni effettuate all'esito del ricevimento della documentazione (docc. 19.1 – 20.2. fascicolo parte attrice). Con comunicazione del 30 marzo 2021 il Parte_1 aveva infine comunicato l'esito della ricerca, con il reperimento delle compagnie disponibili ad assumere la garanzia del versamento dell'anticipo di quattro milioni di euro (doc. 23 fascicolo parte attrice); soltanto il successivo 26 aprile 2021, dopo alcuni solleciti formulati dal (docc. 26 – 32 fascicolo parte attrice), il aveva Parte_1 CP_2 riscontrato tale comunicazione, riferendo di non poter accettare le condizioni di polizza (doc. 33 fascicolo parte attrice), comunicando, il successivo 6 maggio, la revoca del mandato (doc. 34 fascicolo parte attrice). La documentazione fin qui valutata è sufficiente per ritenere che l'attore avesse svolto l'attività per la quale l'incarico era stato conferito, nei termini innanzi descritti.
4.6. Del tutto generico il disconoscimento formulato parte convenuta in ordine alla conformità dei documenti digitali prodotti in formato .pdf rispetto agli originali in formato .eml. Posto che, peraltro, risulta la produzione di numerosi documenti telematici Cont in formato . relativi alle comunicazioni di posta elettronica intervenute tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, si deve sul punto osservare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “…il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 del c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità alle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (C. Civ. n. 29658/2024). È appena il caso di osservare
6 che il disconoscimento formulato da parte convenuta in ordine ai documenti depositati in copia in formato pdf dall'attore difetti dei predetti requisiti.
4.7. Ferme restando le osservazioni innanzi svolte alle risultanze dell'istruttoria documentale, anche le prove testimoniali hanno confermato tali risultanze in ordine allo svolgimento dell'attività di ricerca della polizza per il quale l'attore, come già innanzi rilevato, era stato incaricato in forza di accordo del 30 ottobre 2019. Il teste
[...]
agente della compagnia AC ha confermato la circostanza dell'incontro con il Tes_1
per discutere della polizza fideiussoria e dell'incontro del 14 gennaio 2021 al Parte_1 fine di discutere dell'assunzione del rischio da parte della compagnia, “preliminare alla delibera definitiva di assunzione del rischio”, come riferito dal teste. Del pari, il teste amministratore delegato della compagnia Elba Assicurazioni, ha confermato Tes_3 gli incontri presso lo studio dell'attore al fine di valutare il coinvolgimento della compagnia nell'operazione. Il teste ha espressamente riferito che “…in sede a Milano il rischio venne valutato in modo più approfondito … mi resi conto che non vi erano i presupposti per rilasciare l'intera garanzia e detti la disponibilità di sottoscrivere solo un 10% massimo 20%. Dopo qualche mese, mi ringraziava ma mi diceva che era riuscito a suddividere il rischio tra Parte_1 altre due compagnie”.
4.8. Il teste ha altresì confermato l'incontro del 1° marzo 2021, presso Testimone_2 lo studio del per discutere della richiesta avanzata da AC BT s.p.a. in ordine Parte_1 alla polizza e ottenere dal le informazioni sulle compagnie che fino a quel Parte_1 momento aveva reperito. Del tutto isolate e prive di riscontro, sia documentale che con le dichiarazioni dei testi escussi, le dichiarazioni rese in sede di interpello da ER
, Presidente del convenuto. In ordine all'incontro del 9 marzo 2021
[...] CP_2 presso il Comune di Bene Vagienna, per la consegna di una lista di compagnie individuato dal e la consegna, a quest'ultimo, di una copia delle delibere di CR Parte_1
Fossano e Banca Alpi Marittime per l'apertura di credito al Consorzio, il convenuto ha confermato la circostanza dell'incontro e che in tale occasione era stata indicata una quota di tasso di interesse dell'1,60%, non sostenibile da parte del , che aveva CP_2 quindi scelto di stipulare la fideiussione con il Comune di Bene Vagienna. In altri termini, ed in conclusione, deve ritenersi provata l'attività svolta dall'attore per il reperimento della polizza, come indicata nella lettera di incarico e la cui “eventuale” stipula non è avvenuta in ragione della decisione del stesso, fondata CP_2 sostanzialmente su ragioni economiche. La circostanza che le condizioni di polizza prescelte dal broker non fossero state accettate dal per ragioni economiche, CP_2 non tolgono difatti rilievo al fatto che l'attore si fosse comunque attivato per il reperimento della polizza, secondo le condizioni specificamente indicate dallo stesso e necessarie per quel determinato tipo di polizza, ai fini dell'ottenimento CP_2 dell'anticipo dell'importo di quattro milioni di euro. 5. Ciò posto in ordine alla prova della effettiva e concreta attività svolta dall'attore, in conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, l'ulteriore e correlativa questione controversa concerne il compenso richiesto dall'attore e contestato da parte convenuta, in difetto di specifica pattuizione;
circostanza che ha indotto la convenuta ad
7 assumere la natura gratuita dell'incarico. Sul punto, parte convenuta richiama l'art. 120 bis Cod. Ass.ni Private, che prevede, al comma 1 che “l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi … d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c)…”. Il comma 2 della norma prevede altresì che “nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso”.
5.1. Sennonchè è di tutta evidenza che la norma presuppone lo specifico caso della conclusione del contratto, come si evince dal chiaro tenore della terminologia adottata dal legislatore, quanto alla “conclusione del contratto” e al richiamo al “contraente”. Diversamente, nel caso di specie, si fa riferimento all'attività prestata dal broker, finalizzata alla individuazione della polizza, coerentemente con le esigenze e le richieste dell'ente convenuto e, soltanto in via eventuale, come già innanzi si è rilevato, alla stipula del contratto. Nella fase che precede la messa in contatto dell'assicurando con l'assicuratore vanno difatti richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assicuratore non è equidistante dall'uno e dall'altro – alla stregua di un mediatore – ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, mirando a collocarne i rischi in conformità alle sue richieste e alle condizioni per lui più convenienti, con la conseguenza che tale attività non può essere considerata come mediazione ma va inquadrata senz'altro nella disciplina del mandato, prestazione d'opera intellettuale, collaborazione, consulenza o altro, relativamente al quale l'obbligo di pagare il compenso grava sul soggetto che ha incaricato il broker, mentre l'assicuratore resta del tutto estraneo a tale rapporto.
5.2. In tal senso non è pertanto fuor di luogo il richiamo di parte attrice alla determinazione del compenso alla stregua delle norme generali in materia di prestazione d'opera intellettuale, anche tenuto conto della peculiare consistenza dell'attività prestata dall'attore ai fini del reperimento della polizza in conformità alle richieste del convenuto ente, attività che si è articolata nella raccolta di documentazione, nei contatti con le compagnie assicuratrici, ai fini della scelta della polizza più conveniente, tenuto conto della peculiarità della polizza richiesta, con conseguente applicazione della norma dell'art. 2233 c.c.. E, tuttavia, anche a voler considerare la riconducibilità della questione alla disciplina del mandato, si deve osservare come la giurisprudenza è costante nell'affermare che la norma dell'art. 1709 c.c., in punto di compenso per l'attività del mandatario, stabilisce una presunzione di onerosità iuris tantum, che può essere superata da una prova contraria che dimostri persuasivamente la gratuità del mandato, valorizzando circostanze come la qualità del mandatario, le relazioni che intercorrono tra
8 questi e il mandate, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle operazioni (C. Civ. n. 14682/2014; C. Civ. n. 605/1980).
5.3. Partendo pertanto da tale presupposto, si deve rilevare come parte convenuta nulla abbia dimostrato in tal senso, in disparte il richiamo all'assenza di una specifica pattuizione nella lettera di conferimento di incarico, circostanza che, come già innanzi rilevato, non è sufficiente ex se al fine di concludere per la gratuità del mandato. In ordine al quantum richiesto in euro 44.604,00 (doc. 46 fascicolo parte attrice), lo stesso deve ritenersi del tutto congruo, in relazione alla attività espletata, per quanto documentato in atti, considerata l'importanza dell'incarico e l'importo del massimale, pari ad euro 4.000.000,00, e di cui il compenso costituisce peraltro poco più dell'1%. La domanda attorea va pertanto integralmente accolta;
il convenuto deve essere CP_2 condannato al pagamento della complessiva somma di euro. 44.604,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate, della complessiva attività svolta e dell'esito della controversia, con l'integrale accoglimento della domanda dell'attore. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il CP_2 convenuto è tenuto a rifondere in complessivi euro 9.900,80, comprensivo dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del DM 55/2014, introdotto dal DM 147/2022, per la redazione degli atti con modalità idonee ad agevolarne la consultazione, oltre euro 572,20 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, della somma di euro 44.604,00, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda all'effettivo saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 9.900,80, per compensi, già compreso l'aumento ex art. 4 co. 1bis DM 55/2014, oltre euro 572,20 per esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 8 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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