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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2347 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Guido Parte_1
AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli via Giordano 15
-APPELLANTE -
E
, in persona del legale NTroparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, contumace
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2958/2023 pubblicata il 21/3/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dall'appellante al fine di fare valere il suo Parte_1 diritto, in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nel corso dei quali aveva prestato servizio alle dipendenze del
[...]
quale docente non di ruolo in virtù di incarichi annuali, NTroparte_3 il proprio diritto, per ognuno di tali anni scolastici, all'importo aggiuntivo di € 500 di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (Carta docente), con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore degli importi dovuti a tale titolo.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
NT Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, allegando di avere prestato attività alle dipendenze del CP_1 appellato, quale docente non di ruolo, in virtù di incarichi annuali negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 aveva agito in giudizio rivendicando, con riferimento ad ognuno di tali anni scolastici, il suo preteso diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per l'importo di € 500,00 (cd. Carta docente).
Lamentava in relazione a tale norma, di cui invocava un'interpretazione costituzionalmente orientata, ove limitava tale beneficio ai soli dipendenti di ruolo, la disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti precari anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale respingeva la domanda richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. altro precedente di merito dello stesso Tribunale.
Pur affermando il diritto del personale non di ruolo alla Carta docente, in applicazione dei principi affermati dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 - causa C-450/21 (alla cui stregua osta ad una normativa nazionale, in virtù del divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE , la riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del beneficio del vantaggio finanziario dell'importo di € 500 annui) nonché in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015 e in ragione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva del settore, affermava tuttavia l'inaccoglibilità della domanda dell'odierna appellante nei termini in cui era stata avanzata e cioè in quanto limitata ad ottenere la condanna del della somma di € 500 per ciascuna delle annualità CP_1 dedotte in giudizio.
Rilevava come la suddetta ricorrente si fosse limitata ”a chiedere l'accertamento del diritto di percepire, per ciascuna annualità, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 122, della legge n. 107/2015 ed a chiedere così la condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 500,00 per ciascuna di dette annualità, e, pur evidenziando il carattere non retributivo di tale somma, costituendo la stessa piuttosto una sorta di rimborso delle spese erogate in relazione agli strumenti indicati come idonei a favorire la formazione, non hanno offerto alcuna prova del fatto che avrebbero affrontato spese per la propria formazione, delle quali chiederebbero ora il rimborso”. Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Error in iudicando. Omessa pronuncia su un capo della domanda. Motivazione contraddittoria ed illogica”.
Ribadito il proprio diritto alla Carta docente (diritto affermato dalla stessa sentenza gravata) contesta, in sostanza, l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure della domanda avanzata in primo grado ove afferma che la stessa sarebbe finalizzata ad ottenere la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento diretto in suo favore dell'importo annuale di € 500.
Sostiene invece come la stessa debba essere qualificata, in ragione del suo petitum sostanziale, in quanto finalizzata a contestare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo dell'amministrazione scolastica, come azione di adempimento volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire l'importo aggiuntivo oggetto di domanda, e la conseguente condanna alla sua erogazione, con le modalità precipue previste normativamente evidenziando come nel ricorso avesse manifestato la sua intenzione di
“ottenere il riconoscimento dell'attribuzione della Carta in relazione agli anni di servizio pre-ruolo svolti”.
Si premette che il diritto della lavoratrice è regolamentato dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 ove dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di NTroparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Il successivo comma 122 prevede inoltre che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con NTroparte_5 il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Tali modalità sono attualmente regolate dal DPCM del 28/11/2016 ove prevede in particolare che la carta, rilasciata per l'importo nominale € 500 (art. 2) può essere utilizzata, presso le strutture, gli enti e gli esercenti individuati all'art. 7 dello stesso DPCM, per acquisti di beni e servizi, aventi valore formativo e, specificamente indicati all'art. 6 del DPCM (ad es. acquisito di libri e testi o di hardware e software, ingresso a rappresentazioni teatrali o cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali).
Si osserva inoltre, sempre preliminarmente che non risulta più contestato nella presente fase di impugnazione il diritto dell'odierna appellante, in relazione agli anni scolastici oggetto domanda (svolti sino all'instaurazione del presente giudizio e comprovati dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso di primo grado) alla Carta docente, diritto chiaramente affermato dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto l'inaccoglibilità della domanda esclusivamente in ragione del suo oggetto, in quanto diretta ad ottenere la condanna dell'amministrazione direttamente al pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dalla Carta.
Devono a tale proposito, del resto, ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore (Cass. n. 29661 del 27/10/2023).
L'oggetto del presente contendere risulta pertanto limitato esclusivamente all'accoglibilità della domanda dell'odierna appellante nei termini in cui era stata formulata con il ricorso di primo grado, domanda respinta dal Tribunale in quanto finalizzata ad ottenere il pagamento diretto dell'importo aggiuntivo di € 500 di cui alla carta docente.
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia fondato intendendo ribadire quanto già affermato con riferimento a fattispecie analoghe da questa stessa Corte con le sentenze n. 4061/2024 del 22/11/2024 e n. 1016/2025 del 25/03/2025 nonchè.dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 70/2024 del 20/2/2024.
“ Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 5743/2008 e altre), il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza limitarsi a considerare le espressioni letterali utilizzate dalla parte nelle conclusioni dell'atto difensivo. In tale valutazione si devono considerare, oltre al tenore letterale degli atti, la natura delle circostanze e le finalità perseguite dalla parte, considerando quindi l'atto nel suo complesso”. Nel presente caso di specie l'odierna appellante, nonostante il tenore letterale delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha tuttavia comunque fatto riferimento al bene oggetto dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, rivendicando, nel corpo del ricorso, il proprio diritto alla “Carta docente” prevista da tale normativa, rivendicazioni queste ultime non possono qualificarsi come finalizzate ad ottenere una mera condanna al pagamento dell'importo pecuniario aggiuntivo previsto dalla norma citata quanto piuttosto, al conseguimento del bene della vita previsto dalla stessa, da erogarsi, con le modalità previste dalla normativa espressamente invocata dall'appellante.
Pertanto la domanda va correttamente interpretata come domanda di adempimento dell'obbligazione prevista dalla legge con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione della carta nei modi e con le finalità ivi stabilite dalla normativa di settore.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello dovrà essere accolto dichiarando, in riforma della gravata sentenza, il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti di cui all'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 con condanna del ad assegnare CP_1 all'odierna appellante la Carta suddetta, per tali anni scolastici, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La novità delle questioni oggetto del presente giudizio anche con riferimento allo stesso diritto dell'appellante alla Carta elettronica docenti di cui all'art. 1, comma 121 della l. n. 107/201, questione quest'ultima risolta dalla giurisprudenza di legittimità, solo con la citata sentenza n. 29961 del 27/10/2023, emessa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., solo successivamente alla proposizione in primo grado della domanda dell'odierna appellante (avvenuta con ricorso depositato il 13/10/2022) giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti di cui all'articolo 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il appellato CP_1 ad assegnarle la Carta suddetta per il valore di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici , oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2347 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Guido Parte_1
AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli via Giordano 15
-APPELLANTE -
E
, in persona del legale NTroparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, contumace
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2958/2023 pubblicata il 21/3/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dall'appellante al fine di fare valere il suo Parte_1 diritto, in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nel corso dei quali aveva prestato servizio alle dipendenze del
[...]
quale docente non di ruolo in virtù di incarichi annuali, NTroparte_3 il proprio diritto, per ognuno di tali anni scolastici, all'importo aggiuntivo di € 500 di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (Carta docente), con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore degli importi dovuti a tale titolo.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
NT Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, allegando di avere prestato attività alle dipendenze del CP_1 appellato, quale docente non di ruolo, in virtù di incarichi annuali negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 aveva agito in giudizio rivendicando, con riferimento ad ognuno di tali anni scolastici, il suo preteso diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per l'importo di € 500,00 (cd. Carta docente).
Lamentava in relazione a tale norma, di cui invocava un'interpretazione costituzionalmente orientata, ove limitava tale beneficio ai soli dipendenti di ruolo, la disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti precari anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale respingeva la domanda richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. altro precedente di merito dello stesso Tribunale.
Pur affermando il diritto del personale non di ruolo alla Carta docente, in applicazione dei principi affermati dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 - causa C-450/21 (alla cui stregua osta ad una normativa nazionale, in virtù del divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE , la riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del beneficio del vantaggio finanziario dell'importo di € 500 annui) nonché in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015 e in ragione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva del settore, affermava tuttavia l'inaccoglibilità della domanda dell'odierna appellante nei termini in cui era stata avanzata e cioè in quanto limitata ad ottenere la condanna del della somma di € 500 per ciascuna delle annualità CP_1 dedotte in giudizio.
Rilevava come la suddetta ricorrente si fosse limitata ”a chiedere l'accertamento del diritto di percepire, per ciascuna annualità, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 122, della legge n. 107/2015 ed a chiedere così la condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 500,00 per ciascuna di dette annualità, e, pur evidenziando il carattere non retributivo di tale somma, costituendo la stessa piuttosto una sorta di rimborso delle spese erogate in relazione agli strumenti indicati come idonei a favorire la formazione, non hanno offerto alcuna prova del fatto che avrebbero affrontato spese per la propria formazione, delle quali chiederebbero ora il rimborso”. Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Error in iudicando. Omessa pronuncia su un capo della domanda. Motivazione contraddittoria ed illogica”.
Ribadito il proprio diritto alla Carta docente (diritto affermato dalla stessa sentenza gravata) contesta, in sostanza, l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure della domanda avanzata in primo grado ove afferma che la stessa sarebbe finalizzata ad ottenere la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento diretto in suo favore dell'importo annuale di € 500.
Sostiene invece come la stessa debba essere qualificata, in ragione del suo petitum sostanziale, in quanto finalizzata a contestare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo dell'amministrazione scolastica, come azione di adempimento volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire l'importo aggiuntivo oggetto di domanda, e la conseguente condanna alla sua erogazione, con le modalità precipue previste normativamente evidenziando come nel ricorso avesse manifestato la sua intenzione di
“ottenere il riconoscimento dell'attribuzione della Carta in relazione agli anni di servizio pre-ruolo svolti”.
Si premette che il diritto della lavoratrice è regolamentato dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 ove dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di NTroparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Il successivo comma 122 prevede inoltre che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con NTroparte_5 il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Tali modalità sono attualmente regolate dal DPCM del 28/11/2016 ove prevede in particolare che la carta, rilasciata per l'importo nominale € 500 (art. 2) può essere utilizzata, presso le strutture, gli enti e gli esercenti individuati all'art. 7 dello stesso DPCM, per acquisti di beni e servizi, aventi valore formativo e, specificamente indicati all'art. 6 del DPCM (ad es. acquisito di libri e testi o di hardware e software, ingresso a rappresentazioni teatrali o cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali).
Si osserva inoltre, sempre preliminarmente che non risulta più contestato nella presente fase di impugnazione il diritto dell'odierna appellante, in relazione agli anni scolastici oggetto domanda (svolti sino all'instaurazione del presente giudizio e comprovati dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso di primo grado) alla Carta docente, diritto chiaramente affermato dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto l'inaccoglibilità della domanda esclusivamente in ragione del suo oggetto, in quanto diretta ad ottenere la condanna dell'amministrazione direttamente al pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dalla Carta.
Devono a tale proposito, del resto, ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore (Cass. n. 29661 del 27/10/2023).
L'oggetto del presente contendere risulta pertanto limitato esclusivamente all'accoglibilità della domanda dell'odierna appellante nei termini in cui era stata formulata con il ricorso di primo grado, domanda respinta dal Tribunale in quanto finalizzata ad ottenere il pagamento diretto dell'importo aggiuntivo di € 500 di cui alla carta docente.
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia fondato intendendo ribadire quanto già affermato con riferimento a fattispecie analoghe da questa stessa Corte con le sentenze n. 4061/2024 del 22/11/2024 e n. 1016/2025 del 25/03/2025 nonchè.dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 70/2024 del 20/2/2024.
“ Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 5743/2008 e altre), il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza limitarsi a considerare le espressioni letterali utilizzate dalla parte nelle conclusioni dell'atto difensivo. In tale valutazione si devono considerare, oltre al tenore letterale degli atti, la natura delle circostanze e le finalità perseguite dalla parte, considerando quindi l'atto nel suo complesso”. Nel presente caso di specie l'odierna appellante, nonostante il tenore letterale delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha tuttavia comunque fatto riferimento al bene oggetto dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, rivendicando, nel corpo del ricorso, il proprio diritto alla “Carta docente” prevista da tale normativa, rivendicazioni queste ultime non possono qualificarsi come finalizzate ad ottenere una mera condanna al pagamento dell'importo pecuniario aggiuntivo previsto dalla norma citata quanto piuttosto, al conseguimento del bene della vita previsto dalla stessa, da erogarsi, con le modalità previste dalla normativa espressamente invocata dall'appellante.
Pertanto la domanda va correttamente interpretata come domanda di adempimento dell'obbligazione prevista dalla legge con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione della carta nei modi e con le finalità ivi stabilite dalla normativa di settore.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello dovrà essere accolto dichiarando, in riforma della gravata sentenza, il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti di cui all'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 con condanna del ad assegnare CP_1 all'odierna appellante la Carta suddetta, per tali anni scolastici, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La novità delle questioni oggetto del presente giudizio anche con riferimento allo stesso diritto dell'appellante alla Carta elettronica docenti di cui all'art. 1, comma 121 della l. n. 107/201, questione quest'ultima risolta dalla giurisprudenza di legittimità, solo con la citata sentenza n. 29961 del 27/10/2023, emessa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., solo successivamente alla proposizione in primo grado della domanda dell'odierna appellante (avvenuta con ricorso depositato il 13/10/2022) giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti di cui all'articolo 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il appellato CP_1 ad assegnarle la Carta suddetta per il valore di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici , oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa