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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 332 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
elettivamente domiciliato in Terrasini (PA), nella Via Parte_1
C. Colombo 26 presso lo studio dell'Avv. Simona Curcurù che lo rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria
Appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con sentenza n.3766/2022, emessa in data 21 novembre 2022, il Tribunale
G.L. di Palermo, ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 27 ottobre
2021, con la quale premesso di godere della prestazione Parte_1
d'invalidità civile n. 07019133 categoria INVCIV dal 20 luglio 2012 e che, con nota del 9.11.2015 (notificata il 26/11/2015), l' gli aveva contestato un indebito pari CP_1
1 ad Euro 290,98, relativo ai ratei indebitamente riscossi dall'1 al 30 novembre 2015, aveva opposto il decreto ingiuntivo n.984/2021 emesso dal medesimo Tribunale il
30.07.2021 – notificato il 20.09.2021 - perché fosse accertata l'illegittimità del provvedimento e, conseguentemente, dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese. Aveva dedotto il ricorrente, fra l'altro, che l'insussistenza del diritto dell' resistente alla ripetizione delle somme chieste in restituzione in ragione CP_1 del proprio affidamento incolpevole, invocando i principi introdotti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 28771/2018) che considerano operante la ripetibilità delle somme da parte dell' esclusivamente dal momento CP_1 dell'accertamento del pagamento indebito. Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di CP_1 ratei di assegno mensile di invalidità successivamente alla perdita del diritto – a decorrere dal novembre 2015 - a seguito del venir meno del requisito sanitario, come accertato con visita di revisione del 12.10.2015, il cui verbale era stato notificato all'interessato in data 30.10.2015. Aveva contestato l'applicabilità alla prestazione assistenziale oggetto di recupero, della disciplina sull'indebito invocata dal ricorrente, in difetto in radice del requisito sanitario, atteso che la revoca della prestazione era scaturita dalla accertata insussistenza del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile. Rappresentava che le somme erano già state recuperate sugli arretrati dovuti a titolo di pensione per cieco civile parziale liquidata in data 17.09.2018, con decorrenza dal luglio 2016.
Il Tribunale ha ritenuto che l' avesse provato la causa del credito, CP_1 costituita dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario utile al godimento della prestazione d'invalidità parziale, accertata dalla C.M.I. e al ricorrente tempestivamente comunicata;
che non fosse, quindi, invocabile il legittimo affidamento dell'accipiens, essendo lo stesso venuto tempestivamente a conoscenza della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione dell'assegno mensile d'assistenza e non avendo lo stesso proposto avverso tale verbale alcun ricorso giudiziario, acquiescendo pertanto alle successive variazioni e continuando così a godere di prestazione legata a condizioni sanitarie da quel momento divenuta inesistente, ben sapendo di non avere alcun titolo al godimento della stessa. Tali circostanze, prosegue il giudice, non possono non essere ritenute idonee ad escludere qualsiasi affidamento da parte dell'accipiens, essendo stato lo stesso tempestivamente informato della insussistenza del diritto.
Ha ritenuto, pertanto che ciò fosse ragione sufficiente ad escludere il diritto del ricorrente medesimo alla restituzione delle somme trattenute dall' , non CP_1 avendo egli, in ossequio al riparto degli oneri probatori in tema di azione di
2 accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, neppure assolto all'onere sul medesimo incombente, secondo giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per tutte:
Cass. SS.UU. n, 18046/2010), nulla adducendo al di là del generale principio del legittimo affidamento (disatteso) in merito al proprio diritto al trattenimento delle somme.
Ha concluso considerando illegittima l'ingiunzione di pagamento che per stessa ammissione dell' è stata chiesta e ottenuta allorquando la somma era già CP_1 stata recuperata, quindi in condizione d'inesistenza genetica del credito e ottenuta e notificata all'opponente molto dopo il recupero medesimo. Ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo, in presenza di una preesistente causa estintiva del credito e respinto la domanda di restituzione delle somme trattenute dall' a titolo di ripetizione di indebito;
ha, poi, ritenuto, in CP_1 conseguenza della reciproca parziale soccombenza, che fosse equa la compensazione delle spese di lite.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023.
Con il primo motivo lamenta l'illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite, rappresentando di essere stata costretta ad agire in giudizio per resistere ad una richiesta di ingiunzione illegittima avente ad oggetto somme già trattenute dall , CP_1
Con il secondo motivo reitera, riproponendo pedissequamente le argomentazioni già svolte con il ricorso di primo grado, la doglianza circa l'irripetibilità delle somme già trattenute sugli arretrati di altra pensione nel 2018, attesa la finalità assistenziale della prestazione, da lui riscossa in assoluta buona fede.
Ribadisce, invece, l' costituitosi con memoria del 28 marzo 2025, che il CP_1 ricorrente era perfettamente consapevole del venir meno del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza per avere ricevuto la notificazione del verbale di visita del 12 ottobre 2015, non potendo, quindi, vantare alcun legittimo affidamento.
Contesta il motivo relativo al regime delle spese, correttamente regolate secondo soccombenza reciproca.
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
Il secondo motivo è inammissibile
Senza in alcun modo svolgere specifiche censure agli argomenti del Tribunale, in merito all'insussistenza del diritto a trattenere il rateo di novembre 2015 – stante l'inesistenza del dedotto affidamento incolpevole – l'appellante torna a ribadire,
3 riproducendo letteralmente il contenuto del ricorso di primo grado (v. pagg da 3 a 7 del ricorso e pagg. da 3 a 7 dell'appello), le ragioni di merito poste a sostegno dell'opposizione.
Ad ogni buon conto, nel merito, vale precisare quanto segue.
Attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio (assegno mensile di invalidità) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13
L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a
4 chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile
a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo al sulla scorta della pacifica Pt_1 conoscenza del verbale della visita di revisione del 15.10.2015, notificatogli il
30.10.2015 (v. racc/A.R. in fascicolo , con cui lo stesso venne riconosciuto non CP_1 invalido (e non avente pertanto diritto alle prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 L. n.
118/1971).
Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Ordina za n.34013 del 19/12/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Cass. Sez. L,
Sentenza n.6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellante non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla ostasse, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, alla ripetizione delle somme indebitamente erogategli dopo la visita del 15.10.2015, così come richiesto dall CP_1 con la nota del 9.11.2015 (e ancora prima con la comunicazione di riliquidazione del
15.10.2015).
Correttamente, è stato, poi, revocata l'ingiunzione diretta ad ottenere le somme (relative alla mensilità di novembre 2015) già recuperate – mediante operazione di compensazione impropria - sulla pensione per cieco parziale erogata al dal Pt_1
2018.
5 Proprio in ragione di tale illegittima duplicazione della richiesta di ripetizione da parte dell' il Tribunale ha compensato le spese di lite quale conseguenza della CP_1 parziale reciproca soccombenza.
Il secondo motivo è, quindi, infondato, non essendosi l'appellante confrontato con la puntuale motivazione del giudicante che ha tenuto in debita considerazione la circostanza della illegittimità del decreto ingiuntivo, avverso il quale il ha Pt_1 dovuto opporsi, al contempo valutando l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme già recuperate dall' , quale conseguenza del venir meno del CP_1 requisito sanitario necessario per godere dell'assegno, in carenza di legittimo affidamento dell'accipiens. Di talché, va confermata la sentenza.
Malgrado la soccombenza, l'appellante non può essere assoggettato al pagamento delle spese di lite, avendo egli reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3766/2022 emessa il 21 novembre 2022 dal Tribunale GL di
Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
6
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 332 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
elettivamente domiciliato in Terrasini (PA), nella Via Parte_1
C. Colombo 26 presso lo studio dell'Avv. Simona Curcurù che lo rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria
Appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con sentenza n.3766/2022, emessa in data 21 novembre 2022, il Tribunale
G.L. di Palermo, ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 27 ottobre
2021, con la quale premesso di godere della prestazione Parte_1
d'invalidità civile n. 07019133 categoria INVCIV dal 20 luglio 2012 e che, con nota del 9.11.2015 (notificata il 26/11/2015), l' gli aveva contestato un indebito pari CP_1
1 ad Euro 290,98, relativo ai ratei indebitamente riscossi dall'1 al 30 novembre 2015, aveva opposto il decreto ingiuntivo n.984/2021 emesso dal medesimo Tribunale il
30.07.2021 – notificato il 20.09.2021 - perché fosse accertata l'illegittimità del provvedimento e, conseguentemente, dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese. Aveva dedotto il ricorrente, fra l'altro, che l'insussistenza del diritto dell' resistente alla ripetizione delle somme chieste in restituzione in ragione CP_1 del proprio affidamento incolpevole, invocando i principi introdotti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 28771/2018) che considerano operante la ripetibilità delle somme da parte dell' esclusivamente dal momento CP_1 dell'accertamento del pagamento indebito. Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di CP_1 ratei di assegno mensile di invalidità successivamente alla perdita del diritto – a decorrere dal novembre 2015 - a seguito del venir meno del requisito sanitario, come accertato con visita di revisione del 12.10.2015, il cui verbale era stato notificato all'interessato in data 30.10.2015. Aveva contestato l'applicabilità alla prestazione assistenziale oggetto di recupero, della disciplina sull'indebito invocata dal ricorrente, in difetto in radice del requisito sanitario, atteso che la revoca della prestazione era scaturita dalla accertata insussistenza del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile. Rappresentava che le somme erano già state recuperate sugli arretrati dovuti a titolo di pensione per cieco civile parziale liquidata in data 17.09.2018, con decorrenza dal luglio 2016.
Il Tribunale ha ritenuto che l' avesse provato la causa del credito, CP_1 costituita dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario utile al godimento della prestazione d'invalidità parziale, accertata dalla C.M.I. e al ricorrente tempestivamente comunicata;
che non fosse, quindi, invocabile il legittimo affidamento dell'accipiens, essendo lo stesso venuto tempestivamente a conoscenza della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione dell'assegno mensile d'assistenza e non avendo lo stesso proposto avverso tale verbale alcun ricorso giudiziario, acquiescendo pertanto alle successive variazioni e continuando così a godere di prestazione legata a condizioni sanitarie da quel momento divenuta inesistente, ben sapendo di non avere alcun titolo al godimento della stessa. Tali circostanze, prosegue il giudice, non possono non essere ritenute idonee ad escludere qualsiasi affidamento da parte dell'accipiens, essendo stato lo stesso tempestivamente informato della insussistenza del diritto.
Ha ritenuto, pertanto che ciò fosse ragione sufficiente ad escludere il diritto del ricorrente medesimo alla restituzione delle somme trattenute dall' , non CP_1 avendo egli, in ossequio al riparto degli oneri probatori in tema di azione di
2 accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, neppure assolto all'onere sul medesimo incombente, secondo giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per tutte:
Cass. SS.UU. n, 18046/2010), nulla adducendo al di là del generale principio del legittimo affidamento (disatteso) in merito al proprio diritto al trattenimento delle somme.
Ha concluso considerando illegittima l'ingiunzione di pagamento che per stessa ammissione dell' è stata chiesta e ottenuta allorquando la somma era già CP_1 stata recuperata, quindi in condizione d'inesistenza genetica del credito e ottenuta e notificata all'opponente molto dopo il recupero medesimo. Ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo, in presenza di una preesistente causa estintiva del credito e respinto la domanda di restituzione delle somme trattenute dall' a titolo di ripetizione di indebito;
ha, poi, ritenuto, in CP_1 conseguenza della reciproca parziale soccombenza, che fosse equa la compensazione delle spese di lite.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023.
Con il primo motivo lamenta l'illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite, rappresentando di essere stata costretta ad agire in giudizio per resistere ad una richiesta di ingiunzione illegittima avente ad oggetto somme già trattenute dall , CP_1
Con il secondo motivo reitera, riproponendo pedissequamente le argomentazioni già svolte con il ricorso di primo grado, la doglianza circa l'irripetibilità delle somme già trattenute sugli arretrati di altra pensione nel 2018, attesa la finalità assistenziale della prestazione, da lui riscossa in assoluta buona fede.
Ribadisce, invece, l' costituitosi con memoria del 28 marzo 2025, che il CP_1 ricorrente era perfettamente consapevole del venir meno del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza per avere ricevuto la notificazione del verbale di visita del 12 ottobre 2015, non potendo, quindi, vantare alcun legittimo affidamento.
Contesta il motivo relativo al regime delle spese, correttamente regolate secondo soccombenza reciproca.
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
Il secondo motivo è inammissibile
Senza in alcun modo svolgere specifiche censure agli argomenti del Tribunale, in merito all'insussistenza del diritto a trattenere il rateo di novembre 2015 – stante l'inesistenza del dedotto affidamento incolpevole – l'appellante torna a ribadire,
3 riproducendo letteralmente il contenuto del ricorso di primo grado (v. pagg da 3 a 7 del ricorso e pagg. da 3 a 7 dell'appello), le ragioni di merito poste a sostegno dell'opposizione.
Ad ogni buon conto, nel merito, vale precisare quanto segue.
Attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio (assegno mensile di invalidità) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13
L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a
4 chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile
a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo al sulla scorta della pacifica Pt_1 conoscenza del verbale della visita di revisione del 15.10.2015, notificatogli il
30.10.2015 (v. racc/A.R. in fascicolo , con cui lo stesso venne riconosciuto non CP_1 invalido (e non avente pertanto diritto alle prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 L. n.
118/1971).
Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Ordina za n.34013 del 19/12/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Cass. Sez. L,
Sentenza n.6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellante non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla ostasse, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, alla ripetizione delle somme indebitamente erogategli dopo la visita del 15.10.2015, così come richiesto dall CP_1 con la nota del 9.11.2015 (e ancora prima con la comunicazione di riliquidazione del
15.10.2015).
Correttamente, è stato, poi, revocata l'ingiunzione diretta ad ottenere le somme (relative alla mensilità di novembre 2015) già recuperate – mediante operazione di compensazione impropria - sulla pensione per cieco parziale erogata al dal Pt_1
2018.
5 Proprio in ragione di tale illegittima duplicazione della richiesta di ripetizione da parte dell' il Tribunale ha compensato le spese di lite quale conseguenza della CP_1 parziale reciproca soccombenza.
Il secondo motivo è, quindi, infondato, non essendosi l'appellante confrontato con la puntuale motivazione del giudicante che ha tenuto in debita considerazione la circostanza della illegittimità del decreto ingiuntivo, avverso il quale il ha Pt_1 dovuto opporsi, al contempo valutando l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme già recuperate dall' , quale conseguenza del venir meno del CP_1 requisito sanitario necessario per godere dell'assegno, in carenza di legittimo affidamento dell'accipiens. Di talché, va confermata la sentenza.
Malgrado la soccombenza, l'appellante non può essere assoggettato al pagamento delle spese di lite, avendo egli reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3766/2022 emessa il 21 novembre 2022 dal Tribunale GL di
Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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