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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 232/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRAGOMENI ANTONIO
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
PLACANICA ALESSANDRA
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) in accoglimento delle ragioni di gravame, nonché delle difese spiegate in primo grado, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 CP_1
nei confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto;
[...] Parte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 condannare il al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di CP_1 € 8.932,36, oltre interessi legali come per legge, così come determinata dal C.T.U. nel corso del giudizio a quo;
c) conseguentemente, ordinare la restituzione, in favore di delle Parte_1
somme corrisposte a titolo di spese legali in favore dell'odierno appellato in esecuzione della sentenza oggi impugnata;
d) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
per - Rigettare l'appello proposto da Controparte_1 Parte_1
unitamente alla domanda riconvenzionale ivi spiegata, perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto;
- Confermare la sentenza impugnata, con vittorie di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Per E-Distribuzione s.p.a.: 1. Rigettare l'appello proposto da controparte avverso la sentenza n°989/2019 del Tribunale di Locri, perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.04.2014,
[...]
conveniva (di seguito Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di accertare la violazione del termine contrattuale di conguaglio delle Pt_1 fatture, e di dichiarare non dovuta la somma di € 8.932,36 richiesta dalla convenuta per la fornitura, nonché la condanna di quest'ultima a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio che chiedeva la chiamata in causa di Pt_1 Controparte_3
(di seguito E-distribuzione), chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e in via
[...] riconvenzionale la condanna al pagamento della somma di € 8.932,36, ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore, spiegava domanda di manleva e garanzia nei confronti della chiamata.
Si costituiva E-distribuzione, che concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e della domanda di garanzia.
pag. 2/7 Con sentenza n. 989/2019 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell'attore, dichiarando non dovuta la somma richiesta da e rigettava sia la domanda Pt_1
riconvenzionale sia la domanda risarcitoria.
Con atto di citazione notificato il 7.05.2020, impugnava la predetta sentenza, Pt_1
lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze della perizia effettuata dal ctu nominato in primo grado, e che non abbia motivato sul punto, e che vi sia stata una illegittima decisione in merito alla domanda riconvenzionale nonostante la parziale ammissione del debito da parte del e le risultanze della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante chiedeva altresì la riforma della decisione sulle spese di lite.
Si costituiva che concludeva per il rigetto dell'appello, Controparte_1
ritenendo infondati i motivi spiegati.
E-distribuzione si costituiva e concludeva per il rigetto dell'appello, ritenendo che alcun addebito poteva essere mosso nei confronti della chiamata in causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che i conguagli non sono stati inviati dal
2010 in poi in modo regolare e che non abbia allegato i criteri di stima utilizzati Pt_1
prima e dopo la sostituzione del contatore, ne ricava che i conteggi non sono attendibili e le somme non sono dovute.
La conclusione tratta dal giudice di prime cure presenta una motivazione solo apparente, in quanto non spiega perché il mancato invio dei conguagli annuali avrebbe determinato l'inesattezza del conguaglio finale, ed assume che – a seguito della sostituzione del contatore – il criterio di misurazione dei consumi sia variato, senza tener conto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Il Tribunale di Locri non ha illustrato le ragioni per le quali non ha tenuto conto dei risultati raggiunti dal consulente tecnico d'ufficio e né ha spiegato perché la violazione dell'obbligo di conguaglio annuale conduca alla illegittimità della richiesta di pagamento. Inoltre, il rigetto totale della domanda riconvenzionale dell' è certamente frutto di un errore di giudizio, visto Pt_1
pag. 3/7 che l'attore aveva ammesso il consumo di energia elettrica, sia pure in misura minore di quella fatturata.
I vizi della sentenza riguardano punti decisivi della controversia, per cui si devono riesaminare le questioni del lamentato inadempimento l'inadempimento e della legittimità della richiesta di pagamento.
2.1. Partendo dalla violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai consumi previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 156/07, motivo principale della domanda del si deve osservare che le disposizioni CP_1
dell'allegato A riguardano i dati che l'impresa di distribuzione deve fornire all'utente del trasporto, e quindi non si riferiscono in alcun modo alla posizione dell' che è il Pt_1 fornitore dell'energia elettrica. La tabella, poi, non è fonte normativa integrativa del contratto di somministrazione, per cui la conclusione tratta dal giudice di prime cure è errata nella parte in cui ritiene che vi sia stata violazione delle disposizioni della tabella e nella parte in cui ritiene che vi sia stato inadempimento contrattuale.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la fatturazione viene – necessariamente – fatta dal fornitore sulla scorta della rilevazione dei consumi fornita dal distributore, per cui corrisponde ai consumi effettivi se i dati sono forniti in tempo reale o viene effettuata sulla base dei consumi stimati, con conguaglio al momento della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore.
La fatturazione dei consumi mensili viene effettuato sul consumo stimato, con conguaglio annuale, senza che il mancato rispetto di questa cadenza temporale sia oggetto di sanzione contrattuale, anche nella prospettazione dell'originario attore.
In ognuna delle bollette (prodotte dallo stesso è indicato, nella parte intitolata CP_1
“Comunicazioni relative alla sua fornitura” che “la lettura utilizzata per l'avvio della fornitura è una lettura stimata;
le anticipiamo pertanto che non appena ci verrà comunicata la lettura reale di switch, provvederemo ad effettuare il conguaglio dei consumi fatturati fino a tale momento”, e di seguito vengono fornite le istruzioni per l'autolettura, per consentire una fatturazione più aderente ai consumi.
Non vi è prova, quindi, che la mancata comunicazione del conguaglio annuale abbia comportato un aumento dei costi dell'energia elettrica, ovvero abbia determinato un danno per l'utente. L'eventuale violazione della periodicità di conguaglio, pur potendo pag. 4/7 costituire inadempimento delle condizioni contrattuali, non può determinare l'inesigibilità del corrispettivo per l'effettiva fornitura, ma al più una dilazione nei pagamenti ove la lamentela si riferisca alla insostenibilità di un pagamento - in unica soluzione - di un conguaglio che sarebbe stato distribuito in più annualità, ovvero alla illegittimità degli interessi sulla somma dovuta per il periodo antecedente alla richiesta.
Si tratta di ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, in cui l'unica questione sollevata dall'utente è l'aver effettuato un conguaglio dei consumi pluriennali, e sulla scorta della registrazione a mezzo di un contatore difettoso (per il periodo 1.9.2012/27.8.2013)
2.2. Esclusa, quindi, l'incidenza dell'eventuale inadempimento all'obbligo di conguaglio annuale sull'obbligo di pagamento del corrispettivo, occorre verificare se la richiesta di pagamento dell' sia corretta. Pt_1
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola). (cfr, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/06/2024, n. 17401, Rv. 671569 - 01).
Nel caso in esame, il consulente tecnico ha verificato che il malfunzionamento del contatore (anomalia del tasto reset) non poteva in alcun modo incidere sulla contabilizzazione dei consumi, e la conclusione deve ritenersi pienamente condivisa dalla Corte. Il mancato esame del contatore sostituito, infatti, non inficia in alcun modo il risultato raggiunto dal ctu, visto che il tipo di vizio presentato dal contatore non si riferiva alla trasmissione dei dati di consumo, ma solo alla visualizzazione dei consumi da parte dell'utente mediante il reset del display. Questa conclusione è confermata dai dati ricavabili dalla scheda di sostituzione e dall'esame dello storico dei consumi dell'utente, prodotta da E-distribuzione, che sono rimasti coerenti per tutta la durata della fornitura esaminata.
pag. 5/7 A seguito della sostituzione del contatore con quello a telelettura in data 30.09.2012 il consumo medio era aumentato a 25,36 kwh (a fronte dei 22,32 del periodo precedente) e che nel periodo successivo alla sostituzione del contatore difettoso il valore medio era dapprima 19,46 kwh (periodo 27.08.2013-27.06.2013) poi 19,31 kwh. Lo scostamento dei consumi medi non appare significativo, trattandosi di fluttuazioni nei consumi che rientrano nella normale economia di un contratto di fornitura, ed il calcolo effettuato dal consulente tecnico consente di affermare la correttezza della fatturazione della richiesta di pagamento avanzata dall' Pt_1
La emissione di diverse fatture con importi confliggenti, poi annullate, non ha comportato la fatturazione di importi in eccesso, poiché si trattava di conguagli effettuati sulla scorta di un consumo stimato e poi rettificati sulla base del consumo effettivo, ed a seguito della rettifica è stato effettuato un conteggio finale con richiesta di pagamento della somma di € 8.763,20, come da missiva del 19.3.2014, coerente con la somma riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio.
Il consulente tecnico ha inoltre accertato che i consumi registrati e fatturati sono esattamente corrispondenti a quelli comunicati dal distributore. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la fattura emessa il 28.3.2013 si riferisce ai consumi registrati prima della sostituzione del contatore difettoso, che appunto misurava kwh 50528, e che non era guasto, poiché il difetto non si rifletteva sulla registrazione dei consumi. La tesi del è infatti smentita da E-distribuzione, CP_1
che ha confermato la costante e corretta contabilizzazione dei consumi tramite il contatore, e la trasmissione dei dati corretti al fornitore Pt_1
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di
[...]
deve essere rigettata, perché infondata, mentre si deve accogliere la Controparte_1
domanda riconvenzionale, proposta da di condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 8.763,20, oltre interessi dal 19.3.2014 al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 26.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00
pag. 6/7 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Vengono poste definitivamente a carico di le spese di ctu, Controparte_1
nella misura liquidata in separato provvedimento dal Tribunale di Locri.
Le spese di questa fase di giudizio possono essere compensate rispetto alla posizione di
E-distribuzione spa, vista l'assenza di motivi di appello relativi alla sua posizione.
Si deve, inoltre, ordinare la restituzione delle somme corrisposte da a Pt_1 [...]
in esecuzione della sentenza riformata, come documentate dalla parte Controparte_1
appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 989/2019 così Parte_1
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € 8.932,36, oltre interessi dal Controparte_1
19.3.2014 al soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado, che liquida in € 646,50 per spese, € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu nella Controparte_1
misura già liquidata dal Tribunale di Locri;
4. condanna al rimborso di quanto versato in esecuzione Controparte_1 della sentenza, pari ad € 5.866,46, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
5. compensa le spese di lite nei confronti di E-distribuzione spa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 232/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRAGOMENI ANTONIO
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
PLACANICA ALESSANDRA
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) in accoglimento delle ragioni di gravame, nonché delle difese spiegate in primo grado, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 CP_1
nei confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto;
[...] Parte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 condannare il al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di CP_1 € 8.932,36, oltre interessi legali come per legge, così come determinata dal C.T.U. nel corso del giudizio a quo;
c) conseguentemente, ordinare la restituzione, in favore di delle Parte_1
somme corrisposte a titolo di spese legali in favore dell'odierno appellato in esecuzione della sentenza oggi impugnata;
d) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
per - Rigettare l'appello proposto da Controparte_1 Parte_1
unitamente alla domanda riconvenzionale ivi spiegata, perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto;
- Confermare la sentenza impugnata, con vittorie di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Per E-Distribuzione s.p.a.: 1. Rigettare l'appello proposto da controparte avverso la sentenza n°989/2019 del Tribunale di Locri, perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.04.2014,
[...]
conveniva (di seguito Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di accertare la violazione del termine contrattuale di conguaglio delle Pt_1 fatture, e di dichiarare non dovuta la somma di € 8.932,36 richiesta dalla convenuta per la fornitura, nonché la condanna di quest'ultima a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio che chiedeva la chiamata in causa di Pt_1 Controparte_3
(di seguito E-distribuzione), chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e in via
[...] riconvenzionale la condanna al pagamento della somma di € 8.932,36, ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore, spiegava domanda di manleva e garanzia nei confronti della chiamata.
Si costituiva E-distribuzione, che concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e della domanda di garanzia.
pag. 2/7 Con sentenza n. 989/2019 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell'attore, dichiarando non dovuta la somma richiesta da e rigettava sia la domanda Pt_1
riconvenzionale sia la domanda risarcitoria.
Con atto di citazione notificato il 7.05.2020, impugnava la predetta sentenza, Pt_1
lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze della perizia effettuata dal ctu nominato in primo grado, e che non abbia motivato sul punto, e che vi sia stata una illegittima decisione in merito alla domanda riconvenzionale nonostante la parziale ammissione del debito da parte del e le risultanze della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante chiedeva altresì la riforma della decisione sulle spese di lite.
Si costituiva che concludeva per il rigetto dell'appello, Controparte_1
ritenendo infondati i motivi spiegati.
E-distribuzione si costituiva e concludeva per il rigetto dell'appello, ritenendo che alcun addebito poteva essere mosso nei confronti della chiamata in causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che i conguagli non sono stati inviati dal
2010 in poi in modo regolare e che non abbia allegato i criteri di stima utilizzati Pt_1
prima e dopo la sostituzione del contatore, ne ricava che i conteggi non sono attendibili e le somme non sono dovute.
La conclusione tratta dal giudice di prime cure presenta una motivazione solo apparente, in quanto non spiega perché il mancato invio dei conguagli annuali avrebbe determinato l'inesattezza del conguaglio finale, ed assume che – a seguito della sostituzione del contatore – il criterio di misurazione dei consumi sia variato, senza tener conto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Il Tribunale di Locri non ha illustrato le ragioni per le quali non ha tenuto conto dei risultati raggiunti dal consulente tecnico d'ufficio e né ha spiegato perché la violazione dell'obbligo di conguaglio annuale conduca alla illegittimità della richiesta di pagamento. Inoltre, il rigetto totale della domanda riconvenzionale dell' è certamente frutto di un errore di giudizio, visto Pt_1
pag. 3/7 che l'attore aveva ammesso il consumo di energia elettrica, sia pure in misura minore di quella fatturata.
I vizi della sentenza riguardano punti decisivi della controversia, per cui si devono riesaminare le questioni del lamentato inadempimento l'inadempimento e della legittimità della richiesta di pagamento.
2.1. Partendo dalla violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai consumi previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 156/07, motivo principale della domanda del si deve osservare che le disposizioni CP_1
dell'allegato A riguardano i dati che l'impresa di distribuzione deve fornire all'utente del trasporto, e quindi non si riferiscono in alcun modo alla posizione dell' che è il Pt_1 fornitore dell'energia elettrica. La tabella, poi, non è fonte normativa integrativa del contratto di somministrazione, per cui la conclusione tratta dal giudice di prime cure è errata nella parte in cui ritiene che vi sia stata violazione delle disposizioni della tabella e nella parte in cui ritiene che vi sia stato inadempimento contrattuale.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la fatturazione viene – necessariamente – fatta dal fornitore sulla scorta della rilevazione dei consumi fornita dal distributore, per cui corrisponde ai consumi effettivi se i dati sono forniti in tempo reale o viene effettuata sulla base dei consumi stimati, con conguaglio al momento della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore.
La fatturazione dei consumi mensili viene effettuato sul consumo stimato, con conguaglio annuale, senza che il mancato rispetto di questa cadenza temporale sia oggetto di sanzione contrattuale, anche nella prospettazione dell'originario attore.
In ognuna delle bollette (prodotte dallo stesso è indicato, nella parte intitolata CP_1
“Comunicazioni relative alla sua fornitura” che “la lettura utilizzata per l'avvio della fornitura è una lettura stimata;
le anticipiamo pertanto che non appena ci verrà comunicata la lettura reale di switch, provvederemo ad effettuare il conguaglio dei consumi fatturati fino a tale momento”, e di seguito vengono fornite le istruzioni per l'autolettura, per consentire una fatturazione più aderente ai consumi.
Non vi è prova, quindi, che la mancata comunicazione del conguaglio annuale abbia comportato un aumento dei costi dell'energia elettrica, ovvero abbia determinato un danno per l'utente. L'eventuale violazione della periodicità di conguaglio, pur potendo pag. 4/7 costituire inadempimento delle condizioni contrattuali, non può determinare l'inesigibilità del corrispettivo per l'effettiva fornitura, ma al più una dilazione nei pagamenti ove la lamentela si riferisca alla insostenibilità di un pagamento - in unica soluzione - di un conguaglio che sarebbe stato distribuito in più annualità, ovvero alla illegittimità degli interessi sulla somma dovuta per il periodo antecedente alla richiesta.
Si tratta di ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, in cui l'unica questione sollevata dall'utente è l'aver effettuato un conguaglio dei consumi pluriennali, e sulla scorta della registrazione a mezzo di un contatore difettoso (per il periodo 1.9.2012/27.8.2013)
2.2. Esclusa, quindi, l'incidenza dell'eventuale inadempimento all'obbligo di conguaglio annuale sull'obbligo di pagamento del corrispettivo, occorre verificare se la richiesta di pagamento dell' sia corretta. Pt_1
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola). (cfr, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/06/2024, n. 17401, Rv. 671569 - 01).
Nel caso in esame, il consulente tecnico ha verificato che il malfunzionamento del contatore (anomalia del tasto reset) non poteva in alcun modo incidere sulla contabilizzazione dei consumi, e la conclusione deve ritenersi pienamente condivisa dalla Corte. Il mancato esame del contatore sostituito, infatti, non inficia in alcun modo il risultato raggiunto dal ctu, visto che il tipo di vizio presentato dal contatore non si riferiva alla trasmissione dei dati di consumo, ma solo alla visualizzazione dei consumi da parte dell'utente mediante il reset del display. Questa conclusione è confermata dai dati ricavabili dalla scheda di sostituzione e dall'esame dello storico dei consumi dell'utente, prodotta da E-distribuzione, che sono rimasti coerenti per tutta la durata della fornitura esaminata.
pag. 5/7 A seguito della sostituzione del contatore con quello a telelettura in data 30.09.2012 il consumo medio era aumentato a 25,36 kwh (a fronte dei 22,32 del periodo precedente) e che nel periodo successivo alla sostituzione del contatore difettoso il valore medio era dapprima 19,46 kwh (periodo 27.08.2013-27.06.2013) poi 19,31 kwh. Lo scostamento dei consumi medi non appare significativo, trattandosi di fluttuazioni nei consumi che rientrano nella normale economia di un contratto di fornitura, ed il calcolo effettuato dal consulente tecnico consente di affermare la correttezza della fatturazione della richiesta di pagamento avanzata dall' Pt_1
La emissione di diverse fatture con importi confliggenti, poi annullate, non ha comportato la fatturazione di importi in eccesso, poiché si trattava di conguagli effettuati sulla scorta di un consumo stimato e poi rettificati sulla base del consumo effettivo, ed a seguito della rettifica è stato effettuato un conteggio finale con richiesta di pagamento della somma di € 8.763,20, come da missiva del 19.3.2014, coerente con la somma riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio.
Il consulente tecnico ha inoltre accertato che i consumi registrati e fatturati sono esattamente corrispondenti a quelli comunicati dal distributore. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la fattura emessa il 28.3.2013 si riferisce ai consumi registrati prima della sostituzione del contatore difettoso, che appunto misurava kwh 50528, e che non era guasto, poiché il difetto non si rifletteva sulla registrazione dei consumi. La tesi del è infatti smentita da E-distribuzione, CP_1
che ha confermato la costante e corretta contabilizzazione dei consumi tramite il contatore, e la trasmissione dei dati corretti al fornitore Pt_1
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di
[...]
deve essere rigettata, perché infondata, mentre si deve accogliere la Controparte_1
domanda riconvenzionale, proposta da di condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 8.763,20, oltre interessi dal 19.3.2014 al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 26.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00
pag. 6/7 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Vengono poste definitivamente a carico di le spese di ctu, Controparte_1
nella misura liquidata in separato provvedimento dal Tribunale di Locri.
Le spese di questa fase di giudizio possono essere compensate rispetto alla posizione di
E-distribuzione spa, vista l'assenza di motivi di appello relativi alla sua posizione.
Si deve, inoltre, ordinare la restituzione delle somme corrisposte da a Pt_1 [...]
in esecuzione della sentenza riformata, come documentate dalla parte Controparte_1
appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 989/2019 così Parte_1
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € 8.932,36, oltre interessi dal Controparte_1
19.3.2014 al soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado, che liquida in € 646,50 per spese, € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu nella Controparte_1
misura già liquidata dal Tribunale di Locri;
4. condanna al rimborso di quanto versato in esecuzione Controparte_1 della sentenza, pari ad € 5.866,46, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
5. compensa le spese di lite nei confronti di E-distribuzione spa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7