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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. TRUCCHI Parte_1 P.IVA_1
GIORGIA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. URBINATI ARMIDA VIALE CP_1 C.F._1
CECCARINI 167 ANGOLO VIA DON MINZONI 47838 RICCIONE .
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Urbino del 30/03/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha stipulato il 01.08.2019 con C.F.C. s.r.l. contratto preliminare di compravendita di CP_1
immobile da ristrutturare.
pagina 1 di 7 Per quanto qui interessa C.F.C. S.r.l. consegnò alla garanzia per l'intera somma dalla stessa CP_1
pagata a titolo di caparra confirmatoria, euro 70.000,00, prestata dalla società EMEA Soc. Coop. Di
Mutuo Soccorso.
Al momento di stipulare il mutuo per perfezionare l'acquisto dell'immobile, il tecnico incaricato dalla banca erogatrice di effettuare le necessarie stime, riscontrava che neppure erano state protocollate in comune le pratiche edilizie necessarie per lo sviluppo del cantiere e che alla data 9/12/2019 il cantiere era abbandonato.
Seguivano contestazioni di inadempimento e l'escussione della garanzia prestata dall' che Pt_1
respingeva la richiesta.
Per questo ha adito il Tribunale,
contro
C.F.C. S.r.l. ed chiedendo: CP_1 Pt_1
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto autonomo di garanzia sottoscritto fra la garante Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a favore della beneficiaria e la debitrice CP_1
principale C.F.C. srl in data 21/10/2019 ( atto n. SUS000006192019) e, stante l'avverarsi dell'inadempimento della debitrice principale quale condizione per l'escussione della garanzia, voglia condannare la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso, in persona del legale, rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della beneficiaria della somma garantita di € 70,000,00 o CP_1
comunque voglia l'Ill.mo Tribunale adito riconoscere in favore della ricorrente il diritto di credito derivante dal contratto autonomo di garanzia fino alla concorrenza dell'importo di € 70.000,00 in favore di ed carico di . CP_1 Controparte_2
In via principale nei confronti della C.F.C. srl: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il gravissimo inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta C.F.C. srl in danno alla ricorrente CP_1
e pur ribadendo l'autonomia della garanzia prestata da Emea Soc Coop Mutuo Soccorso rispetto
[...]
all'obbligazione principale del contratto preliminare sottoscritto in data 1/08/2019 fra le parti CP_1
e C.F.C. srl, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della
[...]
convenuta C.F.C. srl, subordinatamente alla corretta e completa escussione della garanzia prestata, econseguentemente condannare la società C.F.C. srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del maggior danno subito rappresentato dalle seguenti voci;
quanto ad € 70,000,00 a titolo del doppio della caparra confirmatoria versata, quanto ad € 1.500,00 quale danno previsto in contratto per il mancato rogito entro il termine previsto dalla legge per il mantenimento dei benefici dell'acquisto della prima casa, oltre alla somma di € 9.000,00 circa per la sanzione che verrà documentata in corso di causa all'esito della emissione della cartella dell'Agenzia delle Entrate per il mancato rispetto del termine di acquisto della prima casa entro un anno dalla precedente vendita, oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura cautelare, le spese per i periti incaricati ai fini della pagina 2 di 7 prova dello stato dei luoghi e per gli accessi presso gli uffici competenti ( fattura Ing. € 730,00 Per_1
e fattura Fenix s.a.s. di € 1.770,00) oltre a tutte le spese sostenute.
Con condanna a carico di C.F.C. srl delle spese per la procedura cautelare di cui ai provvedimenti emessi nella causa cautelare rubricata avanti al Tribunale di Urbino al numero di RG 497/2020.
Con condanna alle spese della presente causa di merito da porsi in solido a carico dei convenuti Emea
Soc Coop Mutuo Soccorso e C.F.C. srl o secondo le rispettive responsabilità contrattuali e le percentuali che verranno riconosciute in corso di causa a carico dei soggetti convenuti, oltre interessi legali dalla data della messa in mora ( 16/01/2020) fino al saldo effettivo.
si è costituita (per quanto ancora di interesse) eccependo incompetenza territoriale e Pt_1
insussistenza dell'obbligo di garanzia per non essersi verificate le condizioni contrattualmente richieste ed inadempimento di agli obblighi di avviso e consultazione del garante. CP_1
Alla prima udienza del 28.01.2021 è stato comunicato l'intervenuto fallimento della società C.F.C. s.r.l.
e depositata in via telematica la sentenza n. 2/2021 emessa dal Tribunale di Urbino in data 4/01/2021.
dichiarava dunque di rinunciare alla domanda nei confronti della società C.F.C. S.r.l. e CP_1
insisteva sulla domanda esperita nei confronti della garante Pt_1
Il Tribunale ha così deciso:
- Accoglie il ricorso proposto da CP_1
- Condanna la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a corrispondere a favore di la somma di CP_1
€ 70.000,00 a titolo di garanzia;
- Condanna la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a rifondere a favore di le spese del CP_1
presente giudizio che si quantificano in € 8.030,00 oltre rimb. forfet. 15%, CPa ed Iva come per legge;
- Nulla si dispone in ordine alle spese per quanto concerne il rapporto tra e la società CP_1
C.F.C. S.r.l. in ragione della cessazione della materia del contendere.
Ha interposto appello si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Primo motivo: errore del primo giudice nel rigetto della eccezione di incompetenza per territorio.
Deduce che il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione perchè “non ha mai Pt_1 CP_3
sottoscritto e quindi accettato la deroga al foro...”.
L'appellante giudica tale assunto “illogico poiché se non ha mai sottoscritto il piano è CP_1
conseguenza che lo stesso non abbia alcun valore tra le parti e che la signora non abbia, CP_1
pertanto, diritto a ricevere alcuna somma. Se, invece, si ritiene valido (il contratto NDR) anche l'indicazione del foro competente è altrettanto applicabile.”
pagina 3 di 7 L'art. 15 del piano mutualistico, recante il titolo Foro Competente, precisa che “In caso di controversie il Foro Competente sarà quello di NO” sottolineando che “nei propri atti non ha mai CP_1
contestato tale elemento, lo ha persino prodotto con tutte le sottoscrizioni necessarie.”
Infine, l'appellante si duole che “il Giudice di prime cure ritiene che essendo una clausola vessatoria e dovendosi richiamare la disciplina consumeristica il foro sia sempre quello di Urbino cercando così di superare la giurisprudenza di legittimità che ritiene che la deroga al foro ordinario possa essere effettuata quando è espressa (come nel caso in esame ove è chiaro il dettato di cui all'art. 15 del piano)
e, quindi, inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola.”
Occorre valutare, continua al fine di ritenere applicabile la deroga al foro prevista dall'art. 15 del Pt_1
contratto, se quest'ultimo possa essere fatto rientrare tra le ipotesi di cui al Codice del Consumatore.
A tal fine l'appellante espone “che trattasi di un piano mutualistico legato a un soggetto giuridico di mutua assistenza e, pertanto, satisfattivo di un'esigenza di garantire maggiore effettività alla tutela approntata con tale istituto. La finalità mutualistica che persegue la rende meritevole di una tutela speciale, il che rappresenta un ulteriore elemento di distinzione rispetto alle altre fattispecie ordinarie, tra cui quella del consumatore. Conseguentemente, già solo per tale aspetto, si dovrebbe escludere l'applicazione della normativa del consumatore atteso anche il fatto che non è possibile effettuare una standardizzazione, ma occorre procedere a una valutazione obiettiva e personalizzata parametrata al caso concreto. Aderire a una mutua e accettare anche il regolamento della medesima fa scaturire dei rapporti che esulano dal mero legame consumatore-professionista.
Pertanto, non si può paragonare una mutua a un'assicurazione o a un istituto finanziario, anche perché la posizione che si assume è diversa: nella sottoscrizione di un piano le parti sono tre (mutua, socio contraente e socio beneficiario). Il beneficiario, nel nostro caso la signora , ha acquisito la CP_1
qualifica di socio accettando pertanto il regolamento della stessa mutua. Il fatto di aver posto condotte senza seguire quando contrattato ha leso anche gli interessi di tutti i soci della mutua stessa.
Infine, non appare veritiero quanto ancora asserito in ordinanza ove si critica la scelta difensiva nella quale non sono stati indicati tutti i possibili fori. Nella realtà, oltre a quello di NO come foro esclusivo, si è rilevato che potesse essere il medesimo anche nel caso in cui si fosse scelto quello ovvio del convenuto, ossia ” Pt_1
Il motivo non ha pregio.
Il primo giudice non afferma che non abbia sottoscritto il contratto (agli atti, firmato) ma che CP_1
non abbia specificatamente sottoscritto la clausola di deroga della competenza.
pagina 4 di 7 Chiarito ciò, non pare a questa Corte possano sussistere dubbi circa la qualità di consumatore in capo a
, in quanto è pacifico che la medesima è “persona fisica che agisce per scopi estranei CP_1
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo).
Del pari, è soggetto che “agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, Pt_1
commerciale, artigianale o professionale” (art. 3, comma 1, lett. c), del codice del consumo) e quindi professionista.
Quindi si applica la relativa normativa.
E' jus receptum (Cassazione n. 8268 del 28 aprile 2020 ex multis) che per ritenersi valida ed efficace una clausola derogatoria della competenza nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista (come nel caso di specie) non è sufficiente che detta clausola sia stata appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a norma dell'art. 1341 c.c. (ciò che peraltro nel nostro caso non
è stato fatto) in ragione della sua dichiarata natura vessatoria.
Il comma 4 dell'art. 34 C.d.C. prevede infatti espressamente che la vessatorietà di una clausola in materia di C.d.C. possa essere superata solo se appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a seguito di una specifica trattativa individuale intercorsa con il professionista.
In tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari
(come nel caso di specie), peraltro, incomberà sul professionista l'onere di dimostrare la sussistenza di tale trattativa, pena l'inefficacia della clausola stessa. non ha neppure dedotto sia avvenuta una trattativa con circa il contenuto del contratto o Pt_1 CP_1
della clausola, che quindi deve dichiararsi inefficace.
Secondo motivo: mancata interruzione del processo ex art. 43 l.f.
Questo motivo è inammissibile in quanto non spiega il motivo per cui il processo andava interrotto né
l'interesse di questa interruzione per Pt_1
La narrativa infatti evidenzia un preteso inadempimento di ad obblighi di avviso, previsti in CP_1
contratto e di solidarietà, quale socia di che nulla hanno a che vedere con l'art. 43 citato e che Pt_1
peraltro sono meglio esposti nel motivo che segue.
Terzo motivo: errore del primo giudice sul merito.
Deduce che il “piano mutualistico” così l'appellante denomina il contratto, all'art. 2 prevede Pt_1
espressamente che garantisce al Socio Beneficiario la restituzione delle Somme CP_2
anticipatamente versate, in forza del preliminare di vendita, antecedenti la stipula del Rogito, nei limiti dell'importo massimo indicato nel Piano al verificarsi di una delle situazioni di crisi previste dall'Art. 3
n. 2 del D.Lgs. 122/2005 ovvero ...” e tra tali espresse e dirimenti ipotesi nessuna ricomprende il fatto pagina 5 di 7 esaminato in primo grado. Pertanto, già solo per tale motivo non era e non è possibile accogliere la domanda di . CP_1
Il fatto è che l'art. 3 n. 2 del D.Lgs. 122/2005 prevede come causa di escussione – anche - il fallimento del garantito: fatto verificatosi il 4 gennaio 2021. dolendosi che l'ultimo comma del citato art. 2 sancisce espressamente che “Il Presente Parte_2
Piano non copre le conseguenze patrimoniali del ritardo del Socio Contraente nel trasferimento della proprietà dell'Unità Immobiliare”, ritardo imputabile anche alla stessa signora poiché non ha CP_1
rispettato le condizioni contrattuali in tema di pagamenti.
E' ampiamente dimostrato, e non contestato, il conclamato inadempimento della società promessa venditrice, che ha legittimato la a sospendere i pagamenti: e bene ha fatto, visto l'esito della CP_1
sfortunata impresa commerciale della C.F.C..
Lamenta poi la pretesa violazione da parte dell'appellata del disposto dell'art. 5 del contratto, che Pt_1
prevede l' obbligo del beneficiario prima di assumere qualsiasi iniziativa in rapporto al preliminare garantito, di comunicare tempestivamente a le notizie ricevute. CP_2
L'obbligo è stato assolto mediante pec del 16 e del 30 gennaio 2020 (agli atti), cui ha risposto Pt_1
con pec del 31 gennaio 2020 negando la copertura, ciò che impedisce all'appellante di RS (come pure espone nel prosieguo del motivo) del fatto che la non abbia effettuato contestuale CP_1
cessione a dei diritti derivanti dal Contratto Preliminare di compravendita, sostituendo CP_2
a se stesso nella propria posizione contrattuale” posto che a fronte del diniego di CP_2
pagamento non era possibile cedere alcunchè.
L'appellante infine si duole che il primo giudice non abbia fatto conseguire il rigetto della domanda di garanzia per non aver prima di richiedere formalmente l'erogazione o dichiarare la CP_1
risoluzione del preliminare garantito, avvisato dei ritardi nei lavori o consultato al fine di Pt_1 Pt_1
verificare la praticabilità di eventuali soluzioni concordate come previsto dall'art. 8 del contratto.
Vi è a considerare al proposito, tuttavia, che il contratto non ricollega alla inosservanza di tali obblighi la decadenza dal beneficio.
Quindi affinché tale parziale inadempimento possa condurre al rigetto della domanda di garanzia, occorrerebbe dichiarare quale conseguenza di esso, la risoluzione del contratto: che non è stata chiesta.
Ed anche volendo considerare tale domanda implicitamente formulata nella richiesta di rigetto della domanda dell'appellata, non è stato dimostrato né dedotto il vulnus concreto al sinallagma contrattuale che sarebbe conseguito dall'inosservanza di tale obbligo, neppure nella forma attenuata del danno per inesatto adempimento (neppur questo, peraltro chiesto in causa).
pagina 6 di 7 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2022
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. TRUCCHI Parte_1 P.IVA_1
GIORGIA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. URBINATI ARMIDA VIALE CP_1 C.F._1
CECCARINI 167 ANGOLO VIA DON MINZONI 47838 RICCIONE .
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Urbino del 30/03/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha stipulato il 01.08.2019 con C.F.C. s.r.l. contratto preliminare di compravendita di CP_1
immobile da ristrutturare.
pagina 1 di 7 Per quanto qui interessa C.F.C. S.r.l. consegnò alla garanzia per l'intera somma dalla stessa CP_1
pagata a titolo di caparra confirmatoria, euro 70.000,00, prestata dalla società EMEA Soc. Coop. Di
Mutuo Soccorso.
Al momento di stipulare il mutuo per perfezionare l'acquisto dell'immobile, il tecnico incaricato dalla banca erogatrice di effettuare le necessarie stime, riscontrava che neppure erano state protocollate in comune le pratiche edilizie necessarie per lo sviluppo del cantiere e che alla data 9/12/2019 il cantiere era abbandonato.
Seguivano contestazioni di inadempimento e l'escussione della garanzia prestata dall' che Pt_1
respingeva la richiesta.
Per questo ha adito il Tribunale,
contro
C.F.C. S.r.l. ed chiedendo: CP_1 Pt_1
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto autonomo di garanzia sottoscritto fra la garante Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a favore della beneficiaria e la debitrice CP_1
principale C.F.C. srl in data 21/10/2019 ( atto n. SUS000006192019) e, stante l'avverarsi dell'inadempimento della debitrice principale quale condizione per l'escussione della garanzia, voglia condannare la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso, in persona del legale, rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della beneficiaria della somma garantita di € 70,000,00 o CP_1
comunque voglia l'Ill.mo Tribunale adito riconoscere in favore della ricorrente il diritto di credito derivante dal contratto autonomo di garanzia fino alla concorrenza dell'importo di € 70.000,00 in favore di ed carico di . CP_1 Controparte_2
In via principale nei confronti della C.F.C. srl: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il gravissimo inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta C.F.C. srl in danno alla ricorrente CP_1
e pur ribadendo l'autonomia della garanzia prestata da Emea Soc Coop Mutuo Soccorso rispetto
[...]
all'obbligazione principale del contratto preliminare sottoscritto in data 1/08/2019 fra le parti CP_1
e C.F.C. srl, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della
[...]
convenuta C.F.C. srl, subordinatamente alla corretta e completa escussione della garanzia prestata, econseguentemente condannare la società C.F.C. srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del maggior danno subito rappresentato dalle seguenti voci;
quanto ad € 70,000,00 a titolo del doppio della caparra confirmatoria versata, quanto ad € 1.500,00 quale danno previsto in contratto per il mancato rogito entro il termine previsto dalla legge per il mantenimento dei benefici dell'acquisto della prima casa, oltre alla somma di € 9.000,00 circa per la sanzione che verrà documentata in corso di causa all'esito della emissione della cartella dell'Agenzia delle Entrate per il mancato rispetto del termine di acquisto della prima casa entro un anno dalla precedente vendita, oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura cautelare, le spese per i periti incaricati ai fini della pagina 2 di 7 prova dello stato dei luoghi e per gli accessi presso gli uffici competenti ( fattura Ing. € 730,00 Per_1
e fattura Fenix s.a.s. di € 1.770,00) oltre a tutte le spese sostenute.
Con condanna a carico di C.F.C. srl delle spese per la procedura cautelare di cui ai provvedimenti emessi nella causa cautelare rubricata avanti al Tribunale di Urbino al numero di RG 497/2020.
Con condanna alle spese della presente causa di merito da porsi in solido a carico dei convenuti Emea
Soc Coop Mutuo Soccorso e C.F.C. srl o secondo le rispettive responsabilità contrattuali e le percentuali che verranno riconosciute in corso di causa a carico dei soggetti convenuti, oltre interessi legali dalla data della messa in mora ( 16/01/2020) fino al saldo effettivo.
si è costituita (per quanto ancora di interesse) eccependo incompetenza territoriale e Pt_1
insussistenza dell'obbligo di garanzia per non essersi verificate le condizioni contrattualmente richieste ed inadempimento di agli obblighi di avviso e consultazione del garante. CP_1
Alla prima udienza del 28.01.2021 è stato comunicato l'intervenuto fallimento della società C.F.C. s.r.l.
e depositata in via telematica la sentenza n. 2/2021 emessa dal Tribunale di Urbino in data 4/01/2021.
dichiarava dunque di rinunciare alla domanda nei confronti della società C.F.C. S.r.l. e CP_1
insisteva sulla domanda esperita nei confronti della garante Pt_1
Il Tribunale ha così deciso:
- Accoglie il ricorso proposto da CP_1
- Condanna la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a corrispondere a favore di la somma di CP_1
€ 70.000,00 a titolo di garanzia;
- Condanna la Emea Soc. Coop Mutuo Soccorso a rifondere a favore di le spese del CP_1
presente giudizio che si quantificano in € 8.030,00 oltre rimb. forfet. 15%, CPa ed Iva come per legge;
- Nulla si dispone in ordine alle spese per quanto concerne il rapporto tra e la società CP_1
C.F.C. S.r.l. in ragione della cessazione della materia del contendere.
Ha interposto appello si è costituita resistendo. Pt_1 CP_1
Primo motivo: errore del primo giudice nel rigetto della eccezione di incompetenza per territorio.
Deduce che il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione perchè “non ha mai Pt_1 CP_3
sottoscritto e quindi accettato la deroga al foro...”.
L'appellante giudica tale assunto “illogico poiché se non ha mai sottoscritto il piano è CP_1
conseguenza che lo stesso non abbia alcun valore tra le parti e che la signora non abbia, CP_1
pertanto, diritto a ricevere alcuna somma. Se, invece, si ritiene valido (il contratto NDR) anche l'indicazione del foro competente è altrettanto applicabile.”
pagina 3 di 7 L'art. 15 del piano mutualistico, recante il titolo Foro Competente, precisa che “In caso di controversie il Foro Competente sarà quello di NO” sottolineando che “nei propri atti non ha mai CP_1
contestato tale elemento, lo ha persino prodotto con tutte le sottoscrizioni necessarie.”
Infine, l'appellante si duole che “il Giudice di prime cure ritiene che essendo una clausola vessatoria e dovendosi richiamare la disciplina consumeristica il foro sia sempre quello di Urbino cercando così di superare la giurisprudenza di legittimità che ritiene che la deroga al foro ordinario possa essere effettuata quando è espressa (come nel caso in esame ove è chiaro il dettato di cui all'art. 15 del piano)
e, quindi, inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola.”
Occorre valutare, continua al fine di ritenere applicabile la deroga al foro prevista dall'art. 15 del Pt_1
contratto, se quest'ultimo possa essere fatto rientrare tra le ipotesi di cui al Codice del Consumatore.
A tal fine l'appellante espone “che trattasi di un piano mutualistico legato a un soggetto giuridico di mutua assistenza e, pertanto, satisfattivo di un'esigenza di garantire maggiore effettività alla tutela approntata con tale istituto. La finalità mutualistica che persegue la rende meritevole di una tutela speciale, il che rappresenta un ulteriore elemento di distinzione rispetto alle altre fattispecie ordinarie, tra cui quella del consumatore. Conseguentemente, già solo per tale aspetto, si dovrebbe escludere l'applicazione della normativa del consumatore atteso anche il fatto che non è possibile effettuare una standardizzazione, ma occorre procedere a una valutazione obiettiva e personalizzata parametrata al caso concreto. Aderire a una mutua e accettare anche il regolamento della medesima fa scaturire dei rapporti che esulano dal mero legame consumatore-professionista.
Pertanto, non si può paragonare una mutua a un'assicurazione o a un istituto finanziario, anche perché la posizione che si assume è diversa: nella sottoscrizione di un piano le parti sono tre (mutua, socio contraente e socio beneficiario). Il beneficiario, nel nostro caso la signora , ha acquisito la CP_1
qualifica di socio accettando pertanto il regolamento della stessa mutua. Il fatto di aver posto condotte senza seguire quando contrattato ha leso anche gli interessi di tutti i soci della mutua stessa.
Infine, non appare veritiero quanto ancora asserito in ordinanza ove si critica la scelta difensiva nella quale non sono stati indicati tutti i possibili fori. Nella realtà, oltre a quello di NO come foro esclusivo, si è rilevato che potesse essere il medesimo anche nel caso in cui si fosse scelto quello ovvio del convenuto, ossia ” Pt_1
Il motivo non ha pregio.
Il primo giudice non afferma che non abbia sottoscritto il contratto (agli atti, firmato) ma che CP_1
non abbia specificatamente sottoscritto la clausola di deroga della competenza.
pagina 4 di 7 Chiarito ciò, non pare a questa Corte possano sussistere dubbi circa la qualità di consumatore in capo a
, in quanto è pacifico che la medesima è “persona fisica che agisce per scopi estranei CP_1
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo).
Del pari, è soggetto che “agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, Pt_1
commerciale, artigianale o professionale” (art. 3, comma 1, lett. c), del codice del consumo) e quindi professionista.
Quindi si applica la relativa normativa.
E' jus receptum (Cassazione n. 8268 del 28 aprile 2020 ex multis) che per ritenersi valida ed efficace una clausola derogatoria della competenza nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista (come nel caso di specie) non è sufficiente che detta clausola sia stata appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a norma dell'art. 1341 c.c. (ciò che peraltro nel nostro caso non
è stato fatto) in ragione della sua dichiarata natura vessatoria.
Il comma 4 dell'art. 34 C.d.C. prevede infatti espressamente che la vessatorietà di una clausola in materia di C.d.C. possa essere superata solo se appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a seguito di una specifica trattativa individuale intercorsa con il professionista.
In tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari
(come nel caso di specie), peraltro, incomberà sul professionista l'onere di dimostrare la sussistenza di tale trattativa, pena l'inefficacia della clausola stessa. non ha neppure dedotto sia avvenuta una trattativa con circa il contenuto del contratto o Pt_1 CP_1
della clausola, che quindi deve dichiararsi inefficace.
Secondo motivo: mancata interruzione del processo ex art. 43 l.f.
Questo motivo è inammissibile in quanto non spiega il motivo per cui il processo andava interrotto né
l'interesse di questa interruzione per Pt_1
La narrativa infatti evidenzia un preteso inadempimento di ad obblighi di avviso, previsti in CP_1
contratto e di solidarietà, quale socia di che nulla hanno a che vedere con l'art. 43 citato e che Pt_1
peraltro sono meglio esposti nel motivo che segue.
Terzo motivo: errore del primo giudice sul merito.
Deduce che il “piano mutualistico” così l'appellante denomina il contratto, all'art. 2 prevede Pt_1
espressamente che garantisce al Socio Beneficiario la restituzione delle Somme CP_2
anticipatamente versate, in forza del preliminare di vendita, antecedenti la stipula del Rogito, nei limiti dell'importo massimo indicato nel Piano al verificarsi di una delle situazioni di crisi previste dall'Art. 3
n. 2 del D.Lgs. 122/2005 ovvero ...” e tra tali espresse e dirimenti ipotesi nessuna ricomprende il fatto pagina 5 di 7 esaminato in primo grado. Pertanto, già solo per tale motivo non era e non è possibile accogliere la domanda di . CP_1
Il fatto è che l'art. 3 n. 2 del D.Lgs. 122/2005 prevede come causa di escussione – anche - il fallimento del garantito: fatto verificatosi il 4 gennaio 2021. dolendosi che l'ultimo comma del citato art. 2 sancisce espressamente che “Il Presente Parte_2
Piano non copre le conseguenze patrimoniali del ritardo del Socio Contraente nel trasferimento della proprietà dell'Unità Immobiliare”, ritardo imputabile anche alla stessa signora poiché non ha CP_1
rispettato le condizioni contrattuali in tema di pagamenti.
E' ampiamente dimostrato, e non contestato, il conclamato inadempimento della società promessa venditrice, che ha legittimato la a sospendere i pagamenti: e bene ha fatto, visto l'esito della CP_1
sfortunata impresa commerciale della C.F.C..
Lamenta poi la pretesa violazione da parte dell'appellata del disposto dell'art. 5 del contratto, che Pt_1
prevede l' obbligo del beneficiario prima di assumere qualsiasi iniziativa in rapporto al preliminare garantito, di comunicare tempestivamente a le notizie ricevute. CP_2
L'obbligo è stato assolto mediante pec del 16 e del 30 gennaio 2020 (agli atti), cui ha risposto Pt_1
con pec del 31 gennaio 2020 negando la copertura, ciò che impedisce all'appellante di RS (come pure espone nel prosieguo del motivo) del fatto che la non abbia effettuato contestuale CP_1
cessione a dei diritti derivanti dal Contratto Preliminare di compravendita, sostituendo CP_2
a se stesso nella propria posizione contrattuale” posto che a fronte del diniego di CP_2
pagamento non era possibile cedere alcunchè.
L'appellante infine si duole che il primo giudice non abbia fatto conseguire il rigetto della domanda di garanzia per non aver prima di richiedere formalmente l'erogazione o dichiarare la CP_1
risoluzione del preliminare garantito, avvisato dei ritardi nei lavori o consultato al fine di Pt_1 Pt_1
verificare la praticabilità di eventuali soluzioni concordate come previsto dall'art. 8 del contratto.
Vi è a considerare al proposito, tuttavia, che il contratto non ricollega alla inosservanza di tali obblighi la decadenza dal beneficio.
Quindi affinché tale parziale inadempimento possa condurre al rigetto della domanda di garanzia, occorrerebbe dichiarare quale conseguenza di esso, la risoluzione del contratto: che non è stata chiesta.
Ed anche volendo considerare tale domanda implicitamente formulata nella richiesta di rigetto della domanda dell'appellata, non è stato dimostrato né dedotto il vulnus concreto al sinallagma contrattuale che sarebbe conseguito dall'inosservanza di tale obbligo, neppure nella forma attenuata del danno per inesatto adempimento (neppur questo, peraltro chiesto in causa).
pagina 6 di 7 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2022
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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