Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 973 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Racinaro per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Salerno alla via Buonservizi n. 7 (p.iva Controparte_1
; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parisi per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3423/2023, pubblicata il 24/07/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “1) rigettare l'appello incidentale tardivo proposto da 2) accogliere l'impugnazione principale e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla nel primo grado Controparte_1
di giudizio e condannare la stessa società appellata al pagamento dei compensi
1
2001, 2002. e 2003, nella misura di € 29.345,82, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre iva, contributo di previdenza ed interessi moratori dalla scadenza di ciascun esercizio fino al soddisfo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.338,67, quale tassa pagata all'ordine professionale di appartenenza per il rilascio del parere sulla relativa parcella, e delle spese del presente grado di giudizio;
2) disporre, in ogni caso, la correzione della sentenza n.
3423/2023 del Tribunale di Salerno, emendandola dagli errori di calcolo indicati nell'istanza formulata in premessa, sostituendo a) le somme “€ 47.860,93
(18.216,79 + 17.555,25 + 12.088,89)” indicate a pagina 19, righi 19 e 20, con le somme “€ 50.077,11 (18.223,69 + 19.759,50 + € 12.093,92)”; b) la somma “€
20.668,04” indicata a pagina 19, rigo 22, con la somma “€ 18.451,86”; c) la somma “€ 43.644,17” indicata a pagina 19, rigo 30, con la somma “€ 50.077,11”;
d) la somma “€ 20.668,04” indicata a pagina 20, rigo 3, con la somma “€
18.451,86”.”.
Per l'appellante incidentale: “Nel merito rigettare l'appello principale e le domande proposte da in quanto inammissibili ed infondate. Parte_1
Accogliere l'appello incidentale e annullare e/o riformare, in relazione ai capi indicati dalla e nelle parti indirettamente coinvolte dai motivi di appello CP_1
incidentale, la sentenza civile del Tribunale di Salerno n. 3423/23 per i motivi tutti indicati nella comparsa di risposta appello incidentale e negli scritti del primo grado quivi devoluti e richiamati che qui abbiansi per integralmente riprodotti e trascritti e, per l'effetto, accogliere le eccezioni, domande ed istanze anche istruttorie formulate nel giudizio di primo grado da intendersi quivi per integralmente riprodotte e trascritte. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avv. Carlo Parisi - antistatario e con condanna del sig. al pagamento integrale della c.t.u. e al rimborso delle Parte_1 somme versate”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto: A) accerta che la società attrice ( Controparte_1
è creditrice del convenuto ), a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1 danno da responsabilità contrattuale per € 68.528,97 (somma comprensiva di interessi al tasso legale e rivalutazione fino alla data del deposito della sentenza) e che il convenuto è creditore dell'attrice per € 43.644,17 a titolo di compenso per le
2 prestazioni d'opera professionale (somma comprensiva degli interessi di mora ai sensi del D.L.vo n. 232/2002 fino alla data del deposito della sentenza); B) operata la compensazione dei due crediti, condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la differenza di € 20.668,04 oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo;
C) compensa per intero le spese di lite e pone quelle di Ctu, già liquidate in corso di causa, per la metà in capo a ciascuna delle parti.
Il giudice di primo grado espone che è pacifico che tra le parti è intercorso un contratto non scritto di prestazione d'opera professionale, cessato ad ottobre del
2006, avente ad oggetto la gestione della contabilità della società attrice;
che sussiste la responsabilità di per inadempimento di un obbligo Parte_1
contrattuale, avendo trasmesso in ritardo all'Agenzia delle entrate (in data 3.3.2003, oltre il termine perentorio del 28.2.2003) in via telematica il c.d. “modello CVS”, cagionando alla società il danno consistente nella perdita del credito d'imposta e nel conseguente pagamento al concessionario per la riscossione dei tributi (Equitalia
Ets s.p.a.), per tasse, soprattasse, maggiori oneri, sanzioni, interessi e spese, della somma di € 43.750,43.
Il giudice di prime cure ritiene, poi, parzialmente fondata, per i crediti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, l'eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2956
c.c., ed accoglie, per gli anni dal 2004 al 2006, la domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento dei compensi, Controparte_1
detratti gli acconti.
Espone che l'attrice ha formulato l'eccezione di prescrizione senza entrare nel merito e senza ammettere che l'obbligazione non sia stata estinta, ma ha solo genericamente contestato l'ammontare della richiesta convenuta, deducendo di essersi accordata con il per un compenso annuale fisso pari ad € 2.500,00 Parte_1
regolarmente corrisposto, senza mai ammettere di non aver estinto la propria obbligazione;
che l'opera prestata dal convenuto per gli anni dal 2004 fino ad ottobre del 2006 risulta confermata dalle prove orali, compreso l'interrogatorio formale, con riferimento alle seguenti attività: tenuta della contabilità ordinaria ed
I.V.A.; predisposizione bilancio annuale;
predisposizione e trasmissione modello
Unico, (fino al 2005) - Dichiarazione IVA;
Dichiarazione Modello 770 (fino al
2005); che il protrarsi del rapporto tra le parti fino all'autunno del 2006 è confermato, non solo dai testi di parte convenuta, ma anche dal teste di parte attoreo, , commercialista, e trova un riscontro oggettivo nella Testimone_1
documentazione esaminata dal Ctu;
che non è invece provata l'esecuzione di talune
3 attività; che dall'istruttoria non è emersa la prova della pattuizione di un compenso tra le parti, sicché trova applicazione l'art. 2225 c.c.; che il Ctu ha provveduto a determinare i compensi dovuti in base alle tariffe vigenti;
che, ritenuto di dover applicare la tariffa media, il compenso per gli anni dal 2004 al 2006 ammonta ad €
22.971,42 (8.681,1 + 9.097,18 + 5.193,14); che da detto importo devono essere sottratti gli acconti che il convenuto ammette di aver ricevuto per gli anni non coperti dalla prescrizione (1.327,60 nell'anno 2004, fattura 42 e 890,80 nell'anno
2005, fattura 47); che il residuo dovuto è pari ad € 7.293,8 (€ 8.681,4 - € 1.387,60) per l'anno 2004; € 8.206,38 (9.097,18 - € 890,80) per l'anno 2005 e € 5.193,14 per il 2006; che i documenti originali prodotti dall'attrice a prova dei pagamenti che essa assume essere quietanzati dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., custoditi in cassaforte, risultano, da annotazione sulla copertina del fascicolo, ritirati dal difensore all'udienza del 9.3.2011 e non restituiti;
che l'assenza di detta documentazione dal fascicolo si evince anche dalle osservazioni alla Ctu del Ctp dell'attrice, il quale ha infatti preso in considerazione esclusivamente i documenti che risultano depositati in uno all'atto di citazione e nel corso delle udienze;
che è accertato che il convenuto è creditore dell'attrice a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta in suo favore di € 20.753,02, oltre interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali decorrenti dall'espletamento dell'incarico, ossia dalla fine di ciascun anno per il 2004 e 2005 e da ottobre per il
2006, per un totale di € 47.860,93 (18.216,79 + 17.555,25 + 12.088,89).
Infine, la sentenza di primo grado opera la compensazione impropria giudiziale richiesta dal convenuto tra la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno con rivalutazione e interessi alla data di deposito della sentenza (€ 68.528,97) e la somma liquidata per il compenso (€ 47.860,93) e condanna il convenuto al pagamento dell'importo residuo di € 20.668,04, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo, compensando le spese di lite per soccombenza reciproca.
Avverso la sentenza propongono appello, sia (in via Parte_1
principale), sia (in via incidentale). Controparte_1
L'appello principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene Parte_1
fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva per gli anni dal 2001 al 2003 e chiede la correzione di alcuni errori materiali di calcolo.
4 Obietta che le difese di sono incompatibili con l'eccezione Controparte_1
di prescrizione presuntiva, avendo contestato sia “l'ammontare della richiesta”, sia la natura stessa delle prestazioni di cui viene chiesto il pagamento;
che anche la contestazione del quantum, pur se generica, è sufficiente a provocare, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché implica in ogni caso il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso (Cass., 1.6.2020, n.10366; Cass., 28.5.2014, n. 11991); che, dato che la domanda di pagamento del compenso per l'attività prestata negli esercizi
2001-2006 ammontava ad € 69.433,27, mentre aveva Controparte_1
contestato il quantum, sostenendo di aver concordato un compenso complessivo di
€ 2.500,00 all'anno, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione tanto più che la società attrice non ha offerto la prova di detta pattuizione;
che la sentenza impugnata ha, invece, presunto l'esecuzione di pagamenti per € 29.345,82, pari all'importo che, secondo la Ctu, era dovuto al convenuto secondo la media tariffaria applicabile negli esercizi 2001, 2002, 2003; che risulta oggettivamente incoerente con la presunzione di pagamento eccepita anche la contestazione del parere dell'Ordine dei commercialisti, della natura ed entità delle prestazioni d'opera eseguite e del conferimento di incarico in ordine a tutte le prestazioni indicate, su cui sono state ammesse ed espletate prove orali (sia l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, che un'articolata prova per testi).
L'appellante principale chiede, per tali ragioni, la condanna della società appellata a pagare anche il compenso per le prestazioni rese negli anni 2001, 2002 e
2003, dimostrate dalla produzione documentale (deposito dei verbali di riconsegna alla degli atti, dei documenti, e dei libri contabili, della Controparte_1
certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante che egli è stato depositario delle scritture contabili della società attrice a partire dal 1.1.1990; deposito su supporto informatico dei dati della contabilità, dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi), dall'interrogatorio formale della legale rappresentante della società attrice, dalle testimonianze assunte ( Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 [...]
e ) e dalla consulenza tecnica d'ufficio. Deduce che il Tes_1 Testimone_5
Ctu ha determinato il compenso in base alle tariffe professionali, stabilendo una tariffa media di € 9.595,89 per l'anno 2001, di € 9.675,90 per l'anno 2002 e di €
10.074,03 per l'anno 2003, per un totale di € 29.345,82 maggiorata dagli interessi moratori.
5 L'appellante principale chiede, inoltre, la correzione degli errori di calcolo relativi al computo degli interessi moratori sui propri compensi.
Premesso che la sentenza ha riconosciuto un compenso di € 7.293,80 per l'anno
2004, di € 8.206,38 per l'anno 2005 e di € 5.193,14 per il 2006, sostiene l'appellante che il giudice di primo grado è incorso in errore nel calcolo degli interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali dalla fine dell'anno per il
2004 e 2005 e da ottobre per il 2006. Anziché gli importi indicati in sentenza (€
47.860,93 pari alla somma di € 18.216,79 + 17.555,25 + 12.088,89), devono essere liquidati i seguenti: - € 18.223,69 per l'anno 2004 (pari al compenso di € 7.293,80 maggiorato dagli interessi moratori maturati tra il 31.12 2004 ed il 23.7.2023, data di pubblicazione della sentenza); - € 19.759,50 per l'anno 2005 (pari al compenso di
€ 8.206,38 maggiorato dagli interessi moratori maturati tra il 31.12.2005 ed il
23.7.2023); - € 12.093,92 per l'anno 2006 (pari al compenso di € 5.193,14 maggiorato dagli interessi moratori maturati tra il 31.10 2006 ed il 23.7.2023); per un totale di € 50.077,11 (anziché € 47.860,93).
Pertanto, dal credito risarcitorio della società (€ 68.528,97) va detratta la somma corretta (€ 50.077,11), per un residuo di € 18.451,86 (anziché € 20.668,04). Poiché
l'appellante ha corrisposto, dopo la pubblicazione della sentenza, la somma di €
20.668,04, chiede di emendare la sentenza impugnata dagli errori di calcolo, sostituendo - le somme “€ 47.860,93 (18.216,79 + 17.555,25 + 12.088,89)” indicate a pagina 19, righi 19 e 20, con le somme “€ 50.077,11 (18.223,69 + 19.759,50 + €
12.093,92)”; - la somma “€ 20.668,04” indicata a pagina 19, rigo 22, con la somma
“€ 18.451,86”; - la somma “€ 43.644,17” indicata a pagina 19, rigo 30, con la somma “€ 50.077,11”; - la somma “€ 20.668,04” indicata a pagina 20, rigo 3, con la somma “€ 18.451,86”.
L'appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui accoglie la Controparte_1
domanda riconvenzionale e censura l'erronea valutazione delle prove documentali e orali.
Nei primi due motivi l'appellante incidentale critica l'omessa valutazione della documentazione prodotta in originale con la seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., contenente le quietanze di pagamento. Sostiene che i documenti decisivi in originale furono custoditi nella cassaforte della cancelleria in data 23.10.2008 ed erano nella disponibilità della controparte, la quale aveva l'onere di disconoscerne le sottoscrizioni delle dichiarazioni di quietanza a saldo;
che non è stato formulato
6 alcun disconoscimento ai sensi dell'art. 215 c.p.c.; che tra la produzione vi è il documento contenente la riproduzione di n. 2 assegni e la dicitura “ studio
Vicinanza 29/12/2004 saldo a tutto dicembre 2004” con la sottoscrizione del che tali documenti dimostrano l'avvenuto pagamento dei compensi, Parte_1
come emerge anche dalle deposizioni dei testi , Testimone_2 Tes_4
(marito della sorella della sig.ra e non del legale rappresentante Parte_2
come erroneamente indicato in sentenza) e , trascurate dal Testimone_3
Tribunale; che nel fascicolo telematico del Tribunale n. 4071/2008 vi è annotazione in data 5.9.2022 alle ore 10,06 “ busta documentazione in cassaforte”, quindi in data prossima alla decisione della causa vi è la certezza che la busta con i documenti in originale fosse presente nella cassaforte della cancelleria;
che, al fine di approntare le comparse conclusionali, l'avv. Parisi aveva chiesto la consultazione del fascicolo cartaceo e della documentazione custodita in cassaforte, sollecitando la cancelleria a rendere disponibile la busta, ma senza ottenere riscontro;
che il giudice di primo grado ha, invece, omesso di valutare la documentazione depositata contenente dichiarazioni “a saldo” emesse dal rag. (fattura n. 24 del 31.12.2002 Parte_1
relativa all'esercizio 2002; fattura n. 37 del 15.12.2003 relativa all'esercizio 2003; fattura n. 45 del 28.12.2001 relativa all'esercizio 2001; doc. “studio vicinanza” saldo tutto 2003 € 900,00 saldato dal dr. 19-3-04; doc. “studio vicinanza” Tes_2
29.12.2004 saldo a tutto dicembre 2004 (con due assegni di € 150,00 e 1354,52); che il rilascio della dichiarazione “a saldo” equivale a confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.; che non risultano contestate le fatture prodotte che recano la dicitura “a saldo”, con chiara annotazione a stampa, la quale ha valore di quietanza;
che le dichiarazioni sono relative agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
Aggiunge l'appellante incidentale che lo smarrimento di parte del fascicolo contenente documenti rilevanti ai fini della decisione non è a sé imputabile, poiché
“emerge in tutta evidenza che il fascicolo custodito in cassaforte è stato smarrito dalla cancelleria della II sezione civile che aveva ed ha la responsabilità di custodire gli atti e documenti …..”; che la custodia dei documenti venne confermata dal cancelliere con annotazione telematica nel fascicolo RG 4071/08 in data 5/9/22 alle ore 10,06 “busta documentazione in cassaforte”; che il fascicolo di parte
(documenti descritti nella seconda memoria ex art. 183 cpc) custodito in cassaforte
è scomparso e non vi è attestazione ufficiale dell'avvenuto ritiro del fascicolo;
che non possono gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento dei documenti.
7 L'appellante chiede che la Corte di appello voglia ordinare ex art. 210 -213 c.p.c. agli uffici e dirigenti del tribunale competenti (cancelleria della II sezione civile del tribunale di Salerno - ufficio sentenze e procedimenti definiti) le ricerche della busta depositata il 23/10/2008 con la documentazione allegata. Sostiene che, in ogni caso ricorre l'ipotesi in cui alla parte può essere concesso un termine per la ricostruzione di parte del proprio fascicolo andato smarrito.
Con un terzo motivo, l'appellante incidentale lamenta che la sentenza ha recepito la Ctu senza valutare le eccezioni e i rilievi sollevati da ossia: Controparte_1
che è un ragioniere e non di un dottore commercialista, privo Parte_1
dell'abilitazione e della competenza per lo svolgimento delle attività considerate dal
Ctu e ad esso inapplicabile la media tariffaria;
la nullità della Ctu per la violazione di quanto dettato dal giudice istruttore con ordinanza del 9.3.2011 e con ordinanza del 7.5.2012, non avendo consegnato bozza della relazione e non avendo dato la possibilità alle parti di fare osservazioni e vedersi fornire risposte esaustive;
- che nei bilanci della degli esercizi dal 2001 al 2005 elaborati dal Controparte_1
rag. non è presente alcun appostamento, nella voce fatture da ricevere, di Parte_1
costi relativi alla consulenza contabile dello stesso. censura, poi, il rigetto della richiesta di risarcimento Controparte_1
dei danni non patrimoniali per essere stata tratta in inganno da Parte_1
che, spendendo falsamente il titolo di dottore commercialista, l'aveva indotta ad affidargli la gestione della contabilità aziendale. Trattandosi di un illecito riconducibile a fattispecie di reato per la spedita di una qualifica non posseduta, è fonte di danno risarcibile di tipo esistenziale, da liquidare equitativamente, considerato l'insieme delle ripercussioni negative e stante anche l'appropriazione delle somme pagate dal suo assicuratore e destinate alla . CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di impugnazione (principale e incidentale), salvo quello relativo alla domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali proposta da
[...]
si riferiscono al parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta da
. L'appello principale impugna la sentenza nella parte in cui Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale (anni 2004, 2005 e 2006); l'appello incidentale nella parte in cui l'accoglie (anni 2001, 2002 e 2003). L'esame dei motivi richiede la puntualizzazione della domanda, delle eccezioni e contestazioni.
8 In primo grado ha chiesto in via riconvenzionale la condanna Parte_1 di al pagamento del saldo dei suoi compensi per l'intero Controparte_1 periodo di durata dell'incarico professionale (dal 2001 al 2006), nella misura complessiva di € 69.433,27 (oltre iva, € 1.338,67 per parere e interessi dalla domanda) determinata secondo le tariffe professionali nella parcella approvata dal
Consiglio dell'Ordine, detratti gli acconti ricevuti e fatturati per € 6.461,36 (fattura n. 45 di € 1.586,56 per l'anno 2001; fattura n. 24 di € 1.328,20 per l'anno 2002; fattura n. 37 di € 1.328,20 per l'anno 2003; fattura n. 42 di € 1.327,60 per l'anno
2004; fattura 47 di € 890,80 per l'anno 2005).
Alla prima udienza del 10.7.2088 ha eccepito la Controparte_1
prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. per gli anni 2001, 2002 e 2003, “nonché
l'infondatezza della pretesa per avere il rilasciato quietanza liberatoria Parte_1
come da documentazione che si esibisce in originale e si deposita in copia
(dichiarazioni a firma del rag. del 19.3.04 e del 29.12.04)”. Ha, inoltre, Parte_1 contestato “la liquidazione della parcella” che “nulla dimostra circa l'attività che il assume di aver espletato e pertanto non assume alcun valore Parte_1 probatorio” (verbale d'udienza). In udienza, il difensore di ha Parte_1
dichiarato di disconoscere “la scrittura e la sottoscrizione delle quietanze prodotte all'udienza odierna” e la controparte ha avanzato istanza di verificazione, indicando la scrittura di comparazione e “facendo rilevare che la dichiarazione di quietanza venne inviata per posta al rag. e all'avv. De Felice in data 18.2.08 (come Parte_1 da nota che si produce)”.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 24.9.2008, ha ribadito l'eccezione di prescrizione presuntiva, Controparte_1
riportandosi alla documentazione prodotta in udienza. Nella seconda memoria, oltre a riproporre l'eccezione di prescrizione presuntiva, ha confermato quanto già allegato nell'atto di citazione, ossia che le parti avevano concordato un compenso annuo per tutta l'attività espletata di € 2.500,00, ha contestato la parcella
(“infondatezza e fantasiosa determinazione delle voci e prestazioni ivi riportate che il medesimo - siccome ne ha l'onere - dovrà dimostrare di aver Parte_1 eseguito”) ed ha precisato che ha sottoscritto solo il documento Parte_1
del 29.12.2004 (saldo a tutto dicembre 2004) e non quello del 19.3.2004. Nella seconda memoria ha dichiarato di allegare documentazione in originale relativa a fatture, parcelle, pagamenti e annotazioni contabili di pagamento e ha ribadito l'istanza di verificazione di autenticità della firma disconosciuta. Nella terza
9 memoria, la società ha contestato le prestazioni indicate nella parcella, ritenendo eseguite solo quelle relative alla tenuta della contabilità, con esclusione “di attività di consulenza e delle altre inesistenti voci rappresentate”.
Da questa ricostruzione emerge che la società non ha Controparte_1
solo eccepito la prescrizione presuntiva per i primi tre anni, ma ha anche contestato le prestazioni elencate nella parcella e il quantum dei compensi pretesi per tali annualità nella misura della tariffa professionale. Anzitutto perché il compenso, secondo la società, era stato concordato verbalmente in maniera globale in €
2.500,00 annui e, comunque, perché la parcella elencava prestazioni non effettuate
(il rag. ha svolto solo attività di tenuta della contabilità e non di Parte_1
consulenza contabile). Pertanto, la prescrizione presuntiva si riferiva solo al pagamento del compenso concordato (€ 2.500,00 annui) e non al maggior compenso preteso da . Parte_1
Come è noto, diversamente dalla prescrizione ordinaria, che estingue il diritto per l'inerzia del creditore ed il decorso del tempo, quella presuntiva non ha effetti estintivi, ma opera sul regime probatorio, ponendo una presunzione legale di pagamento di un'obbligazione che, per sua natura o per gli usi, è normalmente adempiuta nel termine. In relazione alla sua natura, l'eccezione di prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento, è incompatibile con la contestazione della sussistenza e/o dell'entità dell'obbligazione, come sancito dall'art. 2959 c.c., a tenore del quale l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata, se chi l'oppone “ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta”. La locuzione “comunque” rende evidente che l'ammissione di non estinzione può essere implicita nelle dichiarazioni della parte, come nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto
(Cass., 16.2.2016, n. 2977).
Nel caso di specie, la contestazione del quantum e delle attività professionali elencate nella parcella implica l'ammissione che l'obbligazione dedotta in giudizio con la domanda riconvenzionale non è stata estinta. Sicché, l'eccezione di prescrizione presuntiva, che postula un'eccezione di estinzione dell'obbligazione per adempimento, risulta incompatibile con la contestazione dell'an e del quantum.
Di qui la fondatezza dell'appello principale nella parte in cui impugna l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva per gli anni dal 2001 al
2003.
10 Se è vero che la contestazione sull'an e sul quantum del credito comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è altrettanto vero che tale eccezione non equivale a riconoscimento del debito (Cass., 10.12.2019, n. 32236;
Cass., 30.6.2015, n. 13401). Resta, perciò, impregiudicato l'an e sul quantum del credito in esame.
Sul punto, la sentenza di primo grado ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sia emersa la prova della pattuizione di un compenso tra le parti, sicché il corrispettivo deve essere determinato, a norma dell'art. 225 c.c., in base alle tariffe professionali. A tal fine, ha conferito al consulente tecnico d'ufficio (anche)
l'incarico di accertare, sulla scorta della documentazione prodotta, l'attività svolta dal professionista e il compenso spettante alla stregua delle tariffe professionali.
Nella relazione peritale depositata il 3.1.2012, integrata in data 11.10.2012, il
Ctu ha elencato le attività effettivamente svolte, riscontrate dalla documentazione fornita, e quelle prive di riscontro documentale e, per le prime, ha determinato il compenso per tutti gli anni di riferimento (dal 2001 al 2006) secondo la tariffa professionale, al lordo di acconti, in un totale di € 34.377,61 (minimo), di €
52.317,24 (medio) e di € 70.257,00 (massimo), oltre cap ed iva. Il giudice di prime cure ha recepito le risultanze peritali, riconoscendo il compenso medio per i soli anni dal 2004 al 2006 (€ 22.971,42), sottraendo gli acconti ammessi dal convenuto per gli anni non coperti da prescrizione per € 2.218,40 (€ 1.327,60 nell'anno 2004, fattura 42 e € 890,80 nell'anno 2005, fattura 47) e calcolando un residuo dovuto pari a € 20.753,02 (€ 7.293,80 - € 8.681,40 - € 1.387,60 - per l'anno 2004; €
8.206,38 - € 9.097,18 - € 890,80 - per l'anno 2005 e € 5.193,14 per il 2006).
L'appellante incidentale non contesta che abbia effettivamente Parte_1 eseguito le prestazioni professionali elencate nell'elaborato peritale. Censura, invece, l'omesso esame di testimonianze e dei documenti prodotti, i quali attestano i pagamenti eseguiti dalla società e le dichiarazioni “a saldo” rilasciate dal Parte_1
Orbene, gli elementi istruttori rilevanti sono solo quelli documentali, poiché le testimonianze indicate ( , e ) non Testimone_2 Tes_4 Testimone_3
offrono elementi specifici sui pagamenti eseguiti. I documenti rilevanti prodotti dalla società sono: - la fattura n. 45 del 28.12.2001, che si riferisce ad “onorario per consulenza commerciale contabile trasmissione telematica adempimenti vs. dichiarazioni tributarie” e indica un imponibile di £ 3.000.000 oltre cassa, iva e detratta ritenuta d'acconto (totale £ 3.072.000 pari ad € 1.586,56 ) - la fattura n. 24 del 31.12.2002, che si riferisce ad “onorario per consulenza fiscale tributaria
11 trasmissione telematica dichiarazioni adempimenti sostituti di imposta saldo esercizio 2002” e indica un imponibile di € 1.300,00 oltre cassa, iva e detratta ritenuta d'acconto (totale € 1.328,20); - la fattura n. 37 del 15.12.2003, che si riferisce ad “onorario per consulenza commerciale tributaria saldo 2003” e indica un imponibile di € 1.300,00 oltre cassa, iva e detratta ritenuta d'acconto (totale €
1.331,20); - la fattura n. 42 del 30.12.2004, che si riferisce ad “onorario per consulenza fiscale contabile” e indica un imponibile di € 1.300,00 oltre cassa, iva e detratta ritenuta d'acconto (totale € 1.327,60); - 2 assegni privi di data di € 150,00 e di € 1.354,52 fotocopiati con la dicitura “studio Vicinanza 29/12/2004 saldo a tutto dicembre 2004” e la sottoscrizione (disconosciuta) del - la dichiarazione Parte_1
sottoscritta “Studio Vicinanza saldo tutto 2003 € 900,00 saldato dal Dott. Tes_2
19-3-2004”.
Escludendo gli assegni e le dichiarazioni sottoscritte (su cui si sono concentrate le questioni riguardanti il disconoscimento della firma, l'istanza di verificazione e la produzione di originali non rinvenuti), l'attenzione deve essere concentrata sui documenti di sicura provenienza da , ossia le fatture. Quest'ultimo Parte_1
sostiene, nella sua comparsa conclusionale, che ha emesso le fatture “per attività
(consulenziali e di espletamento degli adempimenti a cui la era tenuta CP_1
quale sostituto di imposta) che non interessano né punto né poco le prestazioni oggetto del giudizio” e che “non sono state contemplate nel parere emesso dall'Ordine professionale di appartenenza”. Ciò, tuttavia appare smentito, sia dalla descrizione delle attività nelle fatture (riferite in generale all'onorario per consulenza commerciale, fiscale e contabile, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, agli adempimenti di sostituto d'imposta), che corrispondono a quelle elencate nella parcella vistata ed accertate dal Ctu (tenuta della contabilità, predisposizione di bilancio, predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali); sia dal fatto che le fatture sono state emesse alla fine dell'anno e che non risultano emesse altre fatture per ulteriori prestazioni rispetto a quelle descritte nelle fatture emesse (non è verosimile che il professionista abbia emesso a fine anno fatture per alcune prestazioni e non per altre); sia perché lo stesso Parte_1
ha affermato nella comparsa di risposta che tali fatture costituivano acconti ricevuti
(riconoscendo, perciò, che le fatture emesse si riferivano alle prestazioni oggetto di causa).
Per tali ragioni, le fatture emesse da a fine anno nel 2001 (n. Parte_1
45), nel 2002 (n. 24), nel 2003 (n. 37) e nel 2004 (n. 42) dimostrano che tali erano
12 gli importi consensualmente e complessivamente dovuti a saldo delle sue prestazioni annuali. Come appena ricordato, nella comparsa di risposta di primo grado ha ammesso di aver ricevuto il pagamento della fattura n. Parte_1
45 di € 1.586,56 per l'anno 2001, della fattura n. 24 di € 1.328,20 per l'anno 2002, della fattura n. 37 di € 1.328,20 per l'anno 2003, della fattura n. 42 di € 1.327,60 per l'anno 2004. Ne consegue che, benché l'eccezione di prescrizione presuntiva non sia fondata, tuttavia le fatture emesse a fine anno e l'ammissione del loro pagamento dimostrano che la società ha interamente Controparte_1 estinto per adempimento l'obbligazione di pagamento dei compensi per gli anni dal
2001 al 2004. Di qui l'accoglimento, per tali annualità, dell'appello incidentale.
Restano le annualità 2005 e 2006, per le quali non vi è l'emissione di una fattura a saldo a fine anno (verosimilmente perché in data 15.11.2005 era stato notificato l'accertamento dell'Agenzia delle entrate). Risulta solo l'ammissione nella comparsa di risposta del pagamento della fattura n. 47 di € 890,80 per l'anno 2005.
In mancanza di fatture di fine anno, non vi è prova del saldo dovuto secondo l'accordo delle parti. Pertanto, per tali annualità l'importo dovuto deve essere determinato secondo la tariffa professionale, non potendosi desumere da fatture di fine anno un diverso corrispettivo consensuale a saldo. Dato che le fatture degli anni precedenti indicano un compenso convenuto decisamente inferiore, la tariffa da applicare deve essere quella minima indicata dal Ctu per l'anno 2005 (€ 6.201,73) e per l'anno 2006 (€ 3.548,69), per un totale di € 9.750,42 da cui detrarre la fattura pagata (n. 47 di € 890,80 per l'anno 2005).
Sugli importi vanno calcolati gli interessi moratori secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado (al tasso delle transazioni commerciali ex D.L.vo n.
231/02, con decorrenza da fine anno 2005 e da ottobre 2006 e fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado il 24.7.2023), non formando oggetto di impugnazione principale e/o incidentale. Sull'importo dovuto per il 2005 di €
5.310,93 (€ 6.201,73 - € 890,80) il totale (capitale e interessi dal 31.12.2005 al
24.7.2023) ammonta ad € 12.789,38; sull'importo per il 2006 di € 3.548,69 il totale
(capitale e interessi dal 31.10.2006 al 24.7.2023) ammonta ad € € 8.265,36.
Complessivamente, il credito residuo ammonta, alla data della sentenza di primo grado, ad € 21.054,74. ripropone la domanda di risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali, che il giudice di primo grado ha rigettato, non essendo provato il danno-conseguenza e l'asserito esercizio abusivo della professione da parte del
13 convenuto. L'appellante incidentale ritiene, invece, che il danno non patrimoniale sia risarcibile, ricorrendo uno dei “casi previsti dalla legge”, secondo la previsione di cui all'art. 2059 c.c., trattandosi di un danno causato da un fatto oggettivamente integrante gli estremi di un reato.
A prescindere dal fatto che la qualifica di ragioniere, anziché di dottore commercialista, non implica, rispetto alle prestazioni professionali espletate, un'ipotesi di esercizio abusivo di professione, va tuttavia osservato che, anche se è ammessa la sussistenza di un reato (quale presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale), occorre l'allegazione e la prova di uno specifico danno patrimoniale causato dal fatto di reato. Non può trattarsi di un danno morale, né di un danno esistenziale, come dedotto dall'appellante, per il semplice fatto che tali danni sono per loro natura riferibili solo ad una persona fisica e non ad una società.
Né risulta specificamente allegato e provato un danno all'immagine della società.
Di qui l'infondatezza di tale motivo di impugnazione incidentale.
In definitiva, l'appello incidentale va accolto parzialmente, con assorbimento dell'appello principale, e rideterminato il credito di per compensi Parte_1
professionali (liquidato nella sentenza di primo grado in € 43.644,17) in €
21.054,74. Conseguentemente, operata la compensazione con il controcredito di liquidato nella sentenza impugnata, residua un credito di Controparte_1 di € 47.474,23 (€ 68.528,97 - € 21.054,74), anziché di € Controparte_1
20.668,04 indicato nel capo B) della sentenza di primo grado.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello incidentale e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il risultato finale è la reciproca soccombenza, sia rispetto alle domande principali risarcitorie di
[...]
rispetto alla domanda di risarcimento del danno Controparte_1 Parte_1
patrimoniale; la società rispetto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale), sia rispetto alla domanda riconvenzionale ( Controparte_1
è soccombente rispetto alla domanda di pagamento dei compensi per gli anni 2005 e
2006; è soccombente per gli anni dal 2001 al 2004), che Parte_1
giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Per le medesime ragioni, va confermata la statuizione sulle spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste definitivamente per la metà in capo a ciascuna delle parti.
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PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 973/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello incidentale, che assorbe l'appello principale, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
a. ridetermina il credito di per compensi professionali in Parte_1
€ 21.054,74;
b. compensato detto credito con il credito di € 68.528,97 di
[...]
condanna a pagare a detta società la Controparte_1 Parte_1
differenza di € 47.474,23 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio per la metà in capo a ciascuna delle parti.
Salerno lì 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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